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L'obbligazione nel sistema giuridico-economico e i suoi requisiti

Il concetto di rapporto obbligatorio

Nel sistema giuridico-economico, il termine obbligazione è sostanzialmente sinonimo di diritto di credito. A differenza dei diritti reali, che sono caratterizzati dall'immediatezza (poiché il titolare trae utilità direttamente dalla cosa, in modo esclusivo), i diritti di credito richiedono necessariamente la cooperazione di un altro soggetto.

L'obbligazione si configura quindi come un rapporto giuridico (rapporto obbligatorio) che lega un soggetto attivo, detto creditore, e un soggetto passivo, detto debitore, il quale è vincolato a tenere un determinato comportamento nell'interesse del primo. Data la sua importanza cruciale negli scambi e nell'economia, il libro "Delle obbligazioni" è il più ampio del codice civile.

La prestazione e i suoi requisiti fondamentali

L'oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione, ovvero il comportamento dovuto dal debitore a vantaggio del creditore. Poiché i diritti di credito non sono a numero chiuso ma sono governati dal principio dell'atipicità, la prestazione può assumere i contenuti più vari.

Tradizionalmente, le obbligazioni si classificano in tre grandi categorie economiche:

  • Obbligazioni di dare: Consistono nella consegna di un bene (es. la consegna di una somma di denaro nelle obbligazioni pecuniarie).
  • Obbligazioni di fare: Comportano un comportamento attivo del debitore che non si esaurisce nella semplice consegna (es. la costruzione di un immobile o il restauro di un'opera).
  • Obbligazioni di non fare (o negative): Impongono al debitore un comportamento astensivo, ovvero l'obbligo di non compiere determinati atti (es. l'impegno a non fare concorrenza al creditore).

L'ordinamento stabilisce che la prestazione deve obbligatoriamente soddisfare un interesse del creditore (anche non patrimoniale, come un interesse culturale o di svago) e deve possedere, a pena di nullità, quattro requisiti essenziali:

  • Possibile: Non si può costituire un vincolo giuridico su un risultato oggettivamente irrealizzabile.
  • Lecita: La prestazione non deve porsi in contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume (non si può essere obbligati per legge a un comportamento vietato).
  • Determinata o determinabile: Deve essere chiaro fin dall'inizio il comportamento dovuto, o devono essere fissati i criteri univoci per individuarlo in seguito.
  • Patrimoniale: Deve essere suscettibile di valutazione economica.

Il requisito della patrimonialità e gli obblighi non patrimoniali

Ai sensi dell'articolo 1174, la prestazione deve essere traducibile in un valore monetario. Questo requisito risponde a una duplice esigenza:

  • Ragione ideale: Le relazioni umane che appartengono alla sfera dei sentimenti, dei gusti e dell'educazione non devono essere sottoposte alla logica della coercizione legale e del vincolo giuridico.
  • Ragione pratica: Se la prestazione non avesse un valore economico, sarebbe impossibile determinare l'esatto risarcimento del danno dovuto dal debitore in caso di inadempimento. Il risarcimento è la sanzione fondamentale senza la quale il vincolo obbligatorio perderebbe valore.

Va distinto il concetto di obbligazione dagli obblighi non patrimoniali. Questi ultimi sono doveri legali che non hanno carattere economico (come i doveri di fedeltà e coabitazione tra coniugi) e la cui violazione non genera la responsabilità tipica delle obbligazioni, ma conseguenze giuridiche di natura diversa.

Rapporti di cortesia e obbligazioni naturali

Dalle obbligazioni civili vanno tenute separate le prestazioni di cortesia, ossia quei comportamenti eseguiti gratuitamente per amicizia, benevolenza o galateo sociale, sul presupposto che non vi sia alcun vincolo giuridico (es. offrire un passaggio in auto). Attenzione in sede d'esame: non tutte le prestazioni gratuite sono di cortesia. Se un hotel offre una navetta gratuita per l'aeroporto ai clienti, non sta compiendo una cortesia ma sta assumendo una vera e propria obbligazione accessoria, e il cliente acquista un diritto di credito esigibile.

Le obbligazioni civili (o perfette) producono un duplice effetto giuridico:

  • Costituiscono la giusta causa della prestazione, per cui il debitore che paga non può chiedere la restituzione di quanto versato (soluti retentio).
  • Attribuiscono al creditore il potere di agire in giudizio (azione civile) per ottenere coattivamente l'adempimento qualora il debitore non paghi spontaneamente.

Le obbligazioni naturali (art. 2034) si collocano in una posizione intermedia: sono doveri morali o sociali e non doveri legali. Di conseguenza, producono soltanto il primo dei due effetti sopra citati: il creditore non può agire in giudizio per pretendere il pagamento, ma se il "debitore" esegue la prestazione spontaneamente e in stato di capacità di intendere e di volere, non può chiederne la restituzione (impossibilità di ripetere la prestazione).

3. Le obbligazioni complesse (soggettivamente e oggettivamente)

L'obbligazione nella sua forma più semplice prevede un solo debitore e un solo creditore legati da una sola prestazione. Tuttavia, il rapporto può presentarsi strutturalmente più complesso.

Complessità soggettiva dal lato passivo: obbligazioni parziarie e solidali

Quando la parte passiva è composta da una pluralità di debitori, l'obbligazione può assumere due regimi differenti:

  • Obbligazione parziaria: La prestazione si fraziona tra i diversi debitori. Il creditore deve chiedere a ciascuno solo la propria quota; se uno di essi è insolvente, il creditore subisce la perdita e non può pretenderla dagli altri.
  • Obbligazione solidale passiva: È la regola generale del nostro ordinamento (operante se la legge o il titolo non dispongono diversamente) volta a rafforzare la sicurezza del credito. Il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei condebitori e pretendere da lui l'adempimento dell'intera prestazione. Il pagamento effettuato da un condebitore libera tutti gli altri nei confronti del creditore.

Nei rapporti interni tra i condebitori, il debito si divide in parti uguali, salvo che sia nato nell'interesse esclusivo di uno solo. Il condebitore che ha pagato l'intero può agire contro gli altri attraverso l'azione di regresso per ottenere da ciascuno il rimborso della rispettiva quota.

Nel rapporto esterno (tra creditore e debitori) vigono due regole:

  • Le parti o la legge possono stabilire il beneficio di escussione, obbligando il creditore a rivolgersi preventivamente a un determinato debitore, e solo in caso di fallimento di quest'ultimo agli altri.
  • Circa gli effetti degli atti, vige il principio per cui gli effetti favorevoli si estendono a tutti i condebitori (es. la remissione del debito), mentre gli effetti sfavorevoli rimangono circoscritti al singolo debitore direttamente toccato.

Solidarietà attiva

Si ha quando vi è una pluralità di creditori a fronte di un solo debitore. Ciascun creditore può esigere l'intera prestazione, e il pagamento effettuato dal debitore a uno solo di essi lo libera nei confronti di tutti gli altri. A differenza della solidarietà passiva, la solidarietà attiva è un'eccezione e opera solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge (es. cassette di sicurezza cointestate).

Complessità oggettiva: obbligazioni alternative e facoltative

  • Obbligazioni alternative: Hanno per oggetto due o più prestazioni poste sul medesimo piano di importanza. Il debitore si libera eseguendo una sola di esse (la scelta spetta di regola al debitore). Una volta effettuata la scelta, l'obbligazione diventa semplice. Se una delle due prestazioni diventa impossibile prima della scelta, l'obbligazione si concentra sull'altra; se diventa impossibile dopo la scelta, l'obbligazione si estingue.
  • Obbligazioni facoltative: Hanno per oggetto una sola prestazione principale, ma la legge o il titolo concedono al debitore la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa (sostitutiva). Poiché le prestazioni non sono sullo stesso piano, se la prestazione principale diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue e il creditore non può pretendere l'esecuzione della prestazione facoltativa.

Fonti e vicende delle obbligazioni

Ai sensi dell'articolo 1173, le fonti delle obbligazioni (ovvero gli atti o fatti giuridici idonei a produrle) sono: il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo in conformità dell'ordinamento giuridico. Una volta sorta, l'obbligazione vive una serie di "vicende" (modificazioni, trasformazioni) fino alla sua naturale estinzione.

Durante tutta la vita del rapporto, l'articolo 1175 impone a debitore e creditore l'obbligo di comportarsi secondo le regole della correttezza (buona fede in senso oggettivo). Ciò significa che il debitore deve massimizzare l'utilità del creditore e il creditore deve minimizzare il sacrificio del debitore; da questo principio derivano i cosiddetti obblighi di protezione, volti a tutelare la sfera giuridica e patrimoniale della controparte.

4. L'adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni

L'adempimento e la capacità di agire

L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta; costituisce il modo naturale di estinzione dell'obbligazione e comporta la liberazione del debitore. Avvenuto il pagamento, il debitore ha il diritto di chiedere a spese proprie la quietanza, ossia una dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto la prestazione. La quietanza è un atto non negoziale, nello specifico una dichiarazione di scienza con valore di confessione stragiudiziale.

Dal punto di vista della capacità di agire, la legge distingue nettamente le posizioni:

  • L'incapacità del debitore: L'adempimento compiuto da un debitore incapace è perfettamente valido ed efficace. Essendo l'adempimento un atto dovuto (un comportamento obbligato) e non un atto di autonomia negoziale, non richiede la capacità di disporre della propria sfera giuridica.
  • L'incapacità del creditore: Il pagamento fatto a un creditore incapace è di regola inefficace e non libera il debitore. Ricevere un pagamento è un atto di autonomia che implica valutazioni economiche; l'incapace rischia di disperdere o fare cattivo uso della prestazione. Il debitore è liberato solo se riesce a provare che quanto pagato è stato effettivamente rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190); altrimenti, rischia di dover pagare una seconda volta ai rappresentanti legali.

L'adempimento del terzo e il pagamento con surrogazione

La prestazione può talvolta essere eseguita da un soggetto terzo, estraneo al rapporto. Occorre distinguere se il terzo opera come collaboratore del debitore (e in tal caso l'adempimento si imputa formalmente al debitore stesso, salvo prestazioni infungibili) oppure se agisce in nome proprio per le motivazioni più varie.

L'adempimento del terzo è efficace anche se il creditore vi si oppone. Il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento del terzo solo in due ipotesi:

  • Se ha un interesse oggettivo a che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore (prestazione infungibile, es. la prestazione di un famoso chirurgo o artista).
  • Se il debitore ha manifestato la propria opposizione all'intervento del terzo.

Poiché l'adempimento del terzo è un atto libero e volontario (non dovuto), esso richiede obbligatoriamente la capacità di agire del terzo stesso.

Questo fenomeno può dar luogo al pagamento con surrogazione, in cui il terzo, avendo pagato il debito o avendo fornito il denaro per farlo, subentra nei diritti e nelle garanzie del vecchio creditore nei confronti del debitore originario. La surrogazione può essere:

  • Volontaria: Per volontà del creditore (che riceve il pagamento e surroga espressamente il terzo) o per volontà del debitore (che prende a mutuo il denaro e surroga il mutuante nei diritti del creditore soddisfatto).
  • Legale: Opera automaticamente nei casi tassativamente elencati dall'articolo 1203.

Destinatario e modalità dell'adempimento

Il destinatario naturale del pagamento è il creditore o un suo rappresentante legittimato. Il pagamento effettuato a un terzo non legittimato non libera il debitore. Questa regola soffre tuttavia due eccezioni (in cui il debitore è comunque liberato):

  • Se il creditore ratifica il pagamento o comunque ne approfitta economicamente.
  • In caso di pagamento al creditore apparente (art. 1189): il debitore che paga a chi appariva in base a circostanze univoche il vero creditore è liberato, purché provi di aver agito in totale buona fede.

Sotto il profilo dei requisiti oggettivi, l'adempimento deve essere esatto. Dal punto di vista quantitativo deve essere integrale (il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile); dal punto di vista qualitativo, il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dedotta in obbligazione e non può liberarsi offrendo una prestazione diversa, anche se di valore pari o superiore.

Tuttavia, con l'accordo delle parti, si può ricorrere alla dazione in pagamento (prestazione in luogo dell'adempimento). In questo caso il debitore si libera eseguendo una prestazione diversa, ma l'effetto liberatorio si produce solo se il creditore ac

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magimamarika di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Scotti Anna.

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