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Sommario

  • Diritto privato ................................................................................................................................ 2
  • Le fonti del diritto ............................................................................................................................ 4
  • La capacità giuridica .............................................................................................................................. 4
  • La capacità di agire ..................................................................................................................................... 6
  • Gli enti giuridici
  • L’associazione ..................................................................................................................................... 7 ...................................................................................................................................... 7
  • La fondazione ............................................................................................................................................. 7
  • La società ..................................................................................................................................... 7
  • La cooperativa – ......................................................................................................... 9
  • Diritti reali diritto di proprietà ...............................................................................................................10
  • Acquisto a titolo derivativo ................................................................................................................10
  • Acquisto a titolo originario ................................................................................................................12
  • Diritto soggettivo di credito .......................................................................................................................13
  • La cessione del credito .................................................................................................................13
  • Gli esiti delle obbligazioni ..............................................................................................................14
  • Il trasferimento di un debito ............................................................................................................................................16
  • Il contratto ......................................................................................................17
  • La responsabilità pre-contrattuale ..................................................................................................18
  • Gli elementi essenziali del contratto ................................................................................................18
  • Gli elementi accidentali del contratto 1

Diritto privato

Diritto privato è la parte dell’ordinamento giuridico che regola le interazioni tra i vari soggetti appartenenti alla stessa comunità. Le interazioni possono essere regolate in modo tale che i soggetti si possano avvalere dei diritti privati; quindi, non sono per forza delle leggi che subiamo passivamente. Chiunque intenda avere un’attività economica deve conoscere il diritto privato, non solo per sapere quali limiti non superare, ma anche per le opportunità che esistono e possono essere sfruttate. Il diritto in generale, quindi anche il diritto privato, si compone di norme giuridiche.

Con la parola diritto, dal punto di vista oggettivo, si fa riferimento all’ordinamento giuridico, un complesso di norme giuridiche che si applicano in contesti specifici. Le norme giuridiche, quindi, sono delle regole di natura giuridica, che fanno parte di tutte le altre regole che abbiamo e seguiamo quotidianamente, come quelle sociali e religiose. Può capitare, tra l’altro, che le regole religiose si assomiglino con quelle giuridiche.

Come si individuano le regole giuridiche? Per distinguere una norma giuridica non possiamo basarci sull’esistenza o meno di una sanzione successiva al mancato rispetto della norma, in quanto anche altre norme non giuridiche vengono sanzionate se non rispettate. La norma giuridica, infatti, si riconosce per la sua particolarità di venir originata da una fonte, detta, appunto, fonte del diritto. Quindi, solo le regole che derivano da una fonte del diritto sono considerate norme giuridiche.

Le fonti del diritto

Sono varie, ma la più importante e rilevante è la Costituzione italiana: è una costituzione rigida, ed è la prima fonte del diritto italiano, detta, quindi, fonte primaria. Anche le leggi dello Stato sono considerate fonti del diritto, e vengono continuamente approvate da un organo attivo individuato dalla Costituzione, ovvero il parlamento. Il Governo, a sua volta per volere della Costituzione, gestisce lo Stato nel rispetto delle leggi stesse; tuttavia, tra le funzioni del governo, troviamo, a volte, anche quella di creare leggi, come nel caso del decreto-legge o del decreto legislativo: sono atti la cui sostanza e forma è come quella della legge, ma sono formalmente diversi.

Questo principalmente perché non sono deliberati e scelti dal parlamento: infatti, nel caso del decreto-legge vediamo – – che l’iniziativa di creare leggi da parte del Governo è riconosciuta valida solo in caso di emergenza, esempio, terremoto e ha una validità limitata nel tempo, ovvero solo per 60 giorni. In questo periodo, il decreto-legge deve essere confermato dalle camere per diventare legge a tutti gli effetti, altrimenti decade.

Con il decreto legislativo, invece, il parlamento delega al governo la responsabilità di dettare una certa legge, per via di una materia molto tecnica per la quale si ritiene più opportuno che il governo, che si occupa di queste materie, si interessi di questa legge. Con il decreto legislativo vediamo l’utilizzo della legge delega, la quale rende innecessaria l’autorizzazione successiva alla promulgazione della legge da parte del governo. Inoltre, la legge delega definisce i criteri attraverso i quali il governo deve emanare suddetta legge. Abbiamo, poi, come fonte del diritto i vari decreti ministeriali che possono essere emanati rispetto a dettagli che la legge stessa non detta, riservando a un successivo decreto ministeriale l’inserimento di specificità.

Il diritto è un complesso insieme di norme che aspira a essere ordinato, e cessa, quindi, di essere ordinato quanto ci sono delle contraddizioni interne al sistema giuridico. La contraddizione si ha quando all’interno dell’ordinamento ci sono delle regole, delle norme che dicono cose diverse, e questa contraddizione deve essere sanata. Queste contraddizioni si chiamano antinomie, le quali possono essere risolte attraverso tre criteri: gerarchico – alcune fonti sono più potenti di altre, come la Costituzione che prevale su tutte le altre leggi.

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Per risolvere le antinomie con il livello gerarchico vediamo che le fonti sottordinate non possono contraddire o smentire ciò che dice una fonte sovraordinata. Esiste un organo apposito, la Corte costituzionale, per giudicare la costituzionalità di una legge, ovvero la sua legittimità alla Costituzione. Il secondo criterio di soluzione delle antinomie è quello cronologico: prevale la norma che è stata introdotta nel sistema più recentemente, ovvero la norma successiva posta dalla stessa fonte - o comunque da fonti con la stessa forza - vince sulla norma precedente. Il terzo criterio è quello della competenza: prevale la regola dettata dalla fonte competente. Se all’interno della stessa fonte competente ci sono delle antinomie, si applica il criterio cronologico. –

Il diritto si compone di varie parti, come il diritto privato che regola i rapporti tra i singoli cittadini – – e diritto pubblico – che si occupa di regolare tutti gli organi dello Stato, ma anche tutte quelle regole che lo Stato detta per garantire la pacifica convivenza, ovvero il diritto penale, amministrativo e tributario. Il diritto privato agisce con lo scopo di individuare degli interessi degni di protezione, attribuendo a questi interessi una posizione di vantaggio – diritto soggettivo – e attribuendo a chi detiene il diritto soggettivo degli strumenti per essere tutelato nel momento in cui il suo diritto venga negato. La possibilità di essere tutelato invocando lo Stato è lasciata alla disponibilità e alla volontà del soggetto violato, che dovrà attivamente richiedere la protezione dei suoi diritti.

La comunità giuridica non si compone solo di individui, ma anche di soggetti giuridici, che rientrano comunque nei consociati regolati dal diritto privato. Il diritto privato si occupa delle persone, per proteggere i loro interessi nelle relazioni con le altre persone. Tuttavia, non vuole solo proteggere i cittadini, ma anche promuovere i loro interessi e i loro obiettivi. Alla base di tutto questo c’è il presupposto che i diritti soggettivi – – di cui ognuno di noi si può avvalere possono essere riconosciuti soltanto a chi è ritenuto dall’ordinamento giuridico un soggetto giuridico, ovvero un soggetto che ha capacità giuridica. Il diritto, quindi, ha la capacità di creare una realtà giuridica che non sia identica alla realtà naturale: i soggetti di diritto possono non corrispondere a un soggetto dotato di corpo fisico.

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La capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di assumersi i diritti soggettivi. È, tuttavia, una idoneità, quindi non è detto che l’individuo abbia effettivamente questi diritti, ma ha la possibilità di averli.

Ovviamente chi ha la capacità giuridica si trova in una situazione migliore di chi non li ha, arricchendo la sfera personale dell’individuo. Nel nostro ordinamento la capacità giuridica è propria di tutte le persone fisiche dal momento della nascita, e questo non presenta distinzione dal punto di vista di genere o di età. La capacità giuridica non comporta essere titolare di diritti: – – si acquisiscono con la nascita solo determinati diritti, diritto di personalità, ecc., ma per altri, come ad esempio quello di proprietà, si devono creare situazioni specifiche. Soltanto al momento della morte si perde la capacità giuridica, essendo questa legata all’esistenza materiale della persona.

Ci sono, tuttavia, alcuni casi di incapacità giuridica speciali all’interno del nostro ordinamento, ovvero parti di norme che non si applicano a tutte le persone fisiche indistintamente, il che avviene soprattutto per tutela della persona stessa. Esempio, la capacità giuridica in materia matrimoniale si acquisisce solo al compimento del sedicesimo anno di età, e prima questa capacità non esiste. Questo, appunto, per impedire che il soggetto compia degli atti che lo possano pregiudicare.

La capacità di agire

La capacità di agire, invece, ha a che fare con la possibilità di disporre e di esercitare i propri diritti. Quindi, non riguarda la possibilità di acquisire i diritti – come la capacità giuridica – ma di esercitare i diritti di cui si è titolare. Esempio, un minore di età può essere titolare di diritti di proprietà ma non ne può disporre in quanto incapace di agire. Questa incapacità è, ovviamente, un’incapacità di tipo giuridico piuttosto che fisica: il minore potrebbe comunque provare ad esercitare i suoi diritti, ma giuridicamente quell’atto sarebbe considerato invalido. Chi, invece, non è capace di agire non può disporre dei suoi diritti, ma può farlo in una maniera più complicata.

Le persone incapaci di agire sono i minori di età - a meno che non sia un minore emancipato, come un ultra-sedicenne che ha contratto matrimonio – oppure un maggiore d’età non in grado di curare i propri interessi. Questi possono essere dichiarati da un tribunale come interdetti o inabilitati, e perdere del tutto o in parte la loro capacità di agire. Chi può essere interdetto è, ad esempio, il gravemente infermo mentale, ovviamente su richiesta dei familiari, e rimane interdetto fino a quando persiste la malattia, e viene considerato dal punto di vista giuridico come un minore d’età.

Mentre, il maggiore d’età che abbia una malattia mentale di minore gravità, o presenti delle incapacità fisiche, mentali, o sia dipendente da sostanze stupefacenti, può essere inabilitato. Si hanno, quindi, degli incapaci assoluti – i minori e gli interdetti – dove ogni loro atto giuridico è considerato invalido. Mentre, il minore emancipato e l’inabilitato hanno capacità rispetto agli atti di ordinaria amministrazione, ma non rispetto a quelli di straordinaria amministrazione.

Gli incapaci di agire possono, in ogni caso, esercitare i loro diritti attraverso degli strumenti garantiti dall’ordinamento giuridico: questi sono la responsabilità genitoriale e la tutela. Con la prima vediamo che gli atti dell’incapace devono essere compiuti dai genitori per essere considerati validi, in quanto i genitori applicano la responsabilità genitoriale a tutela dei loro figli, ed è, quindi, sottinteso che si comportino sempre nell’interesse del loro figlio. Nel caso

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in cui non avesse genitori, o questi non avessero la capacità di agire, l’interdetto può essere eletto un tutore, ovvero un familiare o una persona che si possa curare dell’interdetto: il tutore ha le stesse funzioni del genitore, occupandosi degli atti per la cura del suo tutelato interdetto.

Il minore emancipato è una figura che aveva più significato in un periodo precedente, mentre attualmente è diventato un caso molto più raro; in ogni caso, i minori emancipati e gli inabilitati possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli straordinari viene a loro affiancato un curatore, che può essere un familiare o addirittura il coniuge – nel caso in cui questo sia maggiorenne. Il curatore negli atti di straordinaria amministrazione si affianca al minore emancipato e deve esprimere la sua volontà per quell’atto, altrimenti considerato invalido, o meglio, annullabile, eliminando le sue normali applicabilità. La differenza tra curatore e tutore è che il tutore rappresenta il minore, sostituendolo completamente dal punto di vista giuridico, mentre il curatore è una figura che deve rispettare in ogni caso la volontà del minore.

Qualche decennio fa è stata approvata l’amministrazione di sostegno, ovvero un istituto che vede un provvedimento per qualsiasi maggiore d’età che richieda un amministratore di sostegno - anche un familiare, o un amministratore trovato nell’elenco – che li accompagni e li aiuti nel compimento di atti giuridici. Esempio, una persona anziana che si deve occupare di immobili e non riesce a gestire tutti gli atti a questi collegati. Le cause possono essere dalla grave infermità mentale alla più piccola infermità fisica, e l’amministrazione si può occupare sia di atti di straordinaria amministrazione che di quelli ordinari. È, infatti, un istituto talmente elastico da aver inglobato anche gli istituti di interdetti

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher solisfilia_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Fici Antonio.
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