La litispendenza
La litispendenza è un presupposto processuale negativo attinente all’oggetto del processo.
Il termine litispendenza è utilizzato per indicare la contemporanea pendenza della stessa lite di fronte a due giudici diversi.
“Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo” Art. 39, 1° comma, c.p.c.
Si tratta di un presupposto processuale negativo, ovvero di una condizione che non deve esistere affinché il giudice possa scendere all’esame nel merito della causa.
Questa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il giudice adito per primo
Sotto il profilo dinamico occorre innanzitutto capire quale è il giudice adito per primo.
A tal fine importantissimo è l’atto introduttivo del giudizio.
“La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso” Art. 39, ultimo comma, c.p.c.
Sappiamo che vi sono due diverse tecniche di redazione dell’atto introduttivo previste, a seconda del tipo di controversia, dal legislatore: l’atto di citazione e il ricorso.
L’atto di citazione
Quando la domanda deve essere proposta con atto di citazione: la prima attività che l’attore pone in essere è quella della notificazione dell’atto al convenuto.
Citare è chiamare.
L’atto di citazione, come avremo modo di vedere nelle prossime lezioni, contiene infatti la c.d. vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto.
È l’attore che indica la data della prima udienza e invita il convenuto a comparirvi.
L’atto è, dunque, prima posto a conoscenza del convenuto e solo in un secondo momento depositato presso la cancelleria del giudice.
Pertanto, se la domanda ha la forma dell’atto di citazione: deve considerarsi instaurata per prima la causa il cui atto di citazione è stato preventivamente notificato alla controparte.
Infatti la notifica è il primo atto dell’attore.
Conseguentemente, il criterio di prevenzione di cui all’art. 39, u.c., c.p.c. impone la chiusura del processo in relazione a cui la notificazione dell’atto di citazione è avvenuta per seconda.
Il ricorso
Il ricorso, invece, è prima depositato nella cancelleria del giudice e solo in un secondo momento è notificato alla controparte.
Nel redigere il ricorso l’attore non deve in
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