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Corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici

Ergastolo ostativo: l’evoluzione di un istituto controverso

Relatrice: Stefania Carnevale

Laureando: Alessio Piagnolente

Correlatori: Andrea Pugiotto, Marco Venturoli

Anno Accademico 2022/2023

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Indice analitico

  • Introduzione............................................................................................................. 4
  • Capitolo I: L’evoluzione storica dell’ergastolo...................................................... 6
  • 1. L’ergastolo prima del codice Zanardelli........................................................................6
  • 2. L’ergastolo nel codice Zanardelli.................................................................................. 7
  • 3. Il codice Rocco nel regime fascista............................................................................. 10
  • 4. La caduta del fascismo.................................................................................................12
  • 5. La Costituzione repubblicana...................................................................................... 13
  • 6. I primi dubbi sulla legittimità dell’ergastolo............................................................... 14
  • 7. La fine della incondizionata perpetuità dell’ergastolo.................................................16
  • 8. La non fondatezza della questione di legittimità costituzionale..................................18
  • 9. Il tentativo referendario di abolire l’ergastolo............................................................. 19
  • 10. La riforma Gozzini.................................................................................................... 20
  • Capitolo II: La nascita dell’ergastolo ostativo.......................................................23
  • 1. La nascita del c.d. doppio binario penitenziario.......................................................... 23
  • 2. La «versione I» dell’ostatività..................................................................................... 25
  • «di terzo tipo»...........................................................................................27
  • 3. L’ergastolo
  • 4. La «versione II» dell’ostatività....................................................................................30
  • 5. La prima pronuncia sulla legittimità dell’art. 4-bis..................................................... 33
  • 6. La «versione III» dell’ostatività...................................................................................35
  • 7. L’ergastolo ostativo continua a salvarsi...................................................................... 37
  • Capitolo III: Il tramonto dell’ergastolo ostativo..................................................41
  • 1. I ritocchi marginali dell’art. 4-bis................................................................................41
  • 2. Le proposte di riforma e l’ascesa del dibattito.............................................................42
  • 3. I primi cedimenti dell’ergastolo ostativo.....................................................................44
  • 4. Il caso Viola contro Italia............................................................................................ 47
  • 5. Il colpo fatale al nucleo dell’art. 4-bis......................................................................... 51
  • Accertata.......................................................................................56
  • 6. L’incostituzionalità
  • 7. Il legislatore finalmente interviene.............................................................................. 62

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  • Capitolo IV: La disciplina attuale e le sue criticità................................................65
  • 1. Il restyling dell’art. 4-bis............................................................................................. 65
  • 2. I presupposti della liberazione condizionale................................................................67
  • 3. Il regime ostativo di «seconda fascia» e «terza fascia»...............................................68
  • 4. Il regime ostativo di «prima fascia»............................................................................ 70
  • La nuova categoria «aperta» dei reati «ostativi per connessione».........................
  • 4.1. 71
  • 4.2. Le condizioni di accesso ai benefici per il detenuto non collaborante...................74
  • Della pena minima da espiare e la libertà vigilata «speciale»..............
  • 4.3. L’aumento 79
  • 4.4. L’eliminazione della collaborazione irrilevante, inesigibile e impossibile............80
  • Il trattamento intramurario dei detenuti ostativi e il «carcere duro»......................83
  • 4.5. I detenuti «iperostativi» totalmente impossibilitati ad ottenere i benefici.............
  • 4.6. 86
  • La collaborazione «qualificata».............................................................................
  • 4.7. 87
  • 5. Cenni procedurali.........................................................................................................88
  • Capitolo V: Alcune riflessioni essenziali sull’ergastolo......................................... 92
  • 1. L’ergastolo merita attenzione...................................................................................... 92
  • 2. L’ergastolo e la pena di morte..................................................................................... 94
  • Dell’ergastolo.................................................................................................
  • 3. L’utilità 97
  • 4. L’opinione pubblica.....................................................................................................99
  • 5. I diversi profili di incostituzionalità.......................................................................... 101
  • 5.1. Il principio di rieducazione.................................................................................. 102
  • Il principio di umanità della pena.........................................................................105
  • 5.2.
  • 5.3. Il diritto al silenzio............................................................................................... 106
  • Ulteriori profili di incostituzionalità....................................................................
  • 5.4. 108
  • 5.5. Il conflitto di attribuzione.....................................................................................110
  • Conclusioni............................................................................................................ 112
  • Bibliografia........................................................................................................... 117

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Introduzione

È noto che l’ergastolo è quella pena che dovrebbe privare la libertà personale a un essere umano fino alla sua morte. Eppure, il codice penale italiano attuale, da un lato prevede la possibilità di irrogare questa pena perpetua in caso di determinati reati come, ad esempio, l’omicidio premeditato o l’omicidio commesso per futili motivi; dall’altro lato disciplina l’istituto della liberazione condizionale che dà la possibilità all’ergastolano di poter tornare in libertà dopo aver scontato ventisei anni nel caso in cui, in questi anni, abbia tenuto un comportamento tale da potersi considerare sicuro il suo ravvedimento. Descritta in questi termini sembrerebbe che la privazione della libertà fino alla morte in concreto non esista più.

Tuttavia tale asserzione poteva essere considerata vera in un passato relativamente vicino della storia italiana, che va circa dagli anni ’60 agli anni ’90, ma al giorno d’oggi non è affatto così, o almeno non per quasi il 70% degli ergastolani. Ciò è dovuto all’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (ord. penit.) che preclude in maniera sostanzialmente assoluta l’accesso ai benefici penitenziari, tra cui la liberazione condizionale, ai condannati per alcuni tipi di reati, in assenza di collaborazione con la giustizia. Di conseguenza quando qualcuno viene condannato all’ergastolo per aver commesso uno di questi reati c.d. «ostativi» di fatto non potrà mai più ottenere la libertà se non collabora con la giustizia. Tale situazione appena descritta viene chiamata, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, «ergastolo ostativo» e ha sempre suscitato vivaci dibattiti nel campo giuridico sulla sua legittimità costituzionale.

L’obiettivo principale di questa tesi è proprio quella di esaminare approfonditamente l’evoluzione di questo istituto fino ad arrivare alla sua forma attuale, in seguito

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all’ultima riforma del 2022 che, almeno teoricamente, era destinata a superare la controversa situazione di ostatività assoluta.

Nello svolgimento di questa ricerca viene innanzitutto effettuata, anche attraverso una lente critica, una contestualizzazione della pena dell’ergastolo partendo dalle sue radici storiche e dalla sua evoluzione normativa e giurisprudenziale. Successivamente viene approfondita la normativa attuale alla quale si è arrivati dopo l’ultimo intervento in materia nell’ottobre 2022 analizzandone le molte criticità: anche se il decreto del 2022 ha salvato il regime dell’ergastolo ostativo da una dichiarazione di incostituzionalità, rimangono molte questioni non ancora risolte. Inoltre, saranno esaminati succintamente i diversi profili di incostituzionalità, aggiungendo preliminarmente brevi riflessioni di natura politico-criminale. Infine, saranno valutati i risultati della recente riforma cercando di delineare le direzioni desiderabili per il futuro.

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Capitolo I. L’evoluzione storica dell’ergastolo

–Sommario: 1. L’ergastolo prima del codice Zanardelli – 2. L’ergastolo nel codice Zanardelli – 3. Il codice Rocco nel regime fascista – 4. La caduta del fascismo – 5. La Costituzione repubblicana – 6. I primi dubbi sulla legittimità dell’ergastolo – 7. La fine della incondizionata perpetuità dell’ergastolo – 8. La non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – 9. Il tentativo referendario di abolire l’ergastolo – 10. La riforma Gozzini.

L’ergastolo prima del codice Zanardelli

La pena perpetua, come la conosciamo oggi, nacque, nell’Italia unita, con il codice Zanardelli del 18891. Ciò non implica che negli anni precedenti la perpetuità della pena fosse una caratteristica non conosciuta.

Il primo codice penale del Regno d’Italia fu quello sabaudo del 1839 del Regno di Sardegna. Questo codice fu lievemente revisionato nel 1859 e poco più tardi, con l’ufficialità dell’unità d’Italia2, fu esteso a tutto il resto della penisola; fu però escluso il Granducato di Toscana nel quale rimase in vigore il codice toscano del 18533. Dunque nel neonato Regno d’Italia convissero due codici penali e in essi erano contenute delle pene molto simili all’ergastolo di oggi.

1 P. FIORELLI, voce Ergastolo, Diritto penale, in Enc. Dir., vol. XV, 1966, p. 223.

2 L’atto formale che sancì la nascita dello Stato unitario italiano, istituendo il Regno d’Italia, fu la legge 17 marzo 1861 n. 4671 del Regno di Sardegna sabaudo.

3 Il codice penale toscano del 1853 sostituiva il precedente «codice leopoldino» emanato il 30 novembre 1786 dal granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo, seguace di Cesare Beccaria: esso rappresenta la prima legislazione statale al mondo ad abolire formalmente la pena di morte.

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Nel codice penale sabaudo non vi era traccia del termine ergastolo ma vi era la pena dei «lavori forzati a vita» che per gravità si collocava subito dopo la pena di morte. La pena dei lavori forzati a vita consisteva espressamente nell’essere sottoposti «alle più faticose opere a profitto dello Stato, colla catena ai piedi»4.

Invece nel codice toscano, come modificato nel 1860, compariva il termine «ergastolo» che rappresentava la pena più grave, siccome non era prevista la pena capitale5. La pena dell’ergastolo consisteva nella reclusione perpetua del condannato in un luogo determinato, sempre con l’obbligo di lavorare6.

Alla luce di ciò si comprende che l’obbligatorietà del lavoro era una caratteristica imprescindibile della pena perpetua, in entrambi i codici7. Tale caratteristica è stata tramandata fino ai giorni nostri dato che l’art. 22 del codice penale attuale stabilisce espressamente l’obbligatorietà del lavoro per il condannato alla pena dell’ergastolo8.

4 Art. 16 del codice penale sabaudo del 1859.

5 Il codice penale toscano del 1853 nella sua forma originaria prevedeva però la pena di morte; fu abolita nel 1859 dal governo provvisorio toscano, poco prima dell’annessione della Toscana al nascente Regno d’Italia.

6 L’art. 15 del codice penale toscano prevedeva che l’ergastolano «porta al collo del piede destro un anello di ferro del peso prescritto dal regolamento» e «lavora nella sua cella o in altra stanza».

7 In effetti, nell’antica Roma la parola ergastulum – la quale deriva dal sostantivo greco ἐργαστήριον (officina, laboratorio) che a sua volta reca la radice del verbo ἐργάζομαι (lavorare) – rappresentava un luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario teneva in catene, per punizione, quegli schiavi ritenuti infedeli, incorreggibili o facinorosi. A riguardo vedi P. FIORELLI, voce Ergastolo, Premessa storica, in Enc. Dir., vol. XV, 1966, p. 224.

8 In realtà, oggi, nella legge di ordinamento penitenziario l’attività lavorativa rientra nell’offerta di trattamento e implica l’accettazione del detenuto (vedi artt. 15 e 20 ord. penit.).

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L’ergastolo nel codice Zanardelli

Il codice Zanardelli, così denominato in omaggio al Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli, entrò in vigore il 1 gennaio del 1890 in tutta la penisola e segnò la fine della convivenza dei due sistemi giuridici9. Tale codice designa definitivamente la pena detentiva perpetua con l’espressione «ergastolo» traendo spunto dal codice toscano10.

La pena dell’ergastolo era al vertice superiore del catalogo delle pene e andava a punire quei delitti più gravi che prima erano puniti con la pena di morte o con i lavori forzati a vita. Si prevedeva che l’esecuzione dell’ergastolo avvenisse in strutture dove il condannato, per i primi sette anni (o dodici, nel caso di concorso di reati), fosse confinato in isolamento continuo in cella, con l’obbligo di lavorare. Negli anni successivi gli era concesso di lavorare in gruppo ma doveva comunque osservare il silenzio e veniva isolato durante le ore notturne. Se il condannato avesse commesso altri reati, sarebbe tornato all’isolamento, che poteva durare da sei mesi a tutta la vita, a seconda della gravità del reato commesso11.

La continua segregazione cellulare, l’obbligo del lavoro e l’obbligo del silenzio, nelle intenzioni del legislatore del 1889, puntavano a tranquillizzare le persone preoccupate dell’avvenire per l’abolizione della pena capitale garantendo l’afflittività e l’effetto di prevenzione generale dell’ergastolo12.

Questa preoccupazione era originata soprattutto dal fatto che in quell’epoca vi era un acceso dibattito tra abolizionisti e sostenitori della pena di morte.

Innanzitutto una delle voci abolizioniste più autorevoli era quella di Cesare Beccaria, il quale, nella sua opera del 1764 intitolata «Dei delitti e delle pene», sosteneva che la

9 R.d. n. 6133 del 1889.

10 Vedi supra, cap. I, par. 1.

11 P. FIORELLI, voce Ergastolo, Diritto penale, cit., p. 223.

12 E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni, in DPC, 2018, p. 2.

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privazione perpetua della libertà avesse un potere deterrente maggiore rispetto a una pena estrema e immediata. Per di più Beccaria riconosceva che la pena di morte non solo manca di efficacia come deterrente, ma agisce in modo contrario, offrendo uno spettacolo disgustoso di violenza che contribuisce ad alimentare un senso di euforia nei criminali13. In anni più vicini all’entrata in vigore del codice Zanardelli vi era anche l’illustre giurista Francesco Carrara che riteneva la pena di morte contraria alla «legge di natura»: considerava preferibile e assolutamente legittimo il carcere sine die14.

Dall’altra parte vi erano anche degli autorevoli sostenitori della pena di morte come Cesare Lombroso che riteneva esistessero i c.d. criminali nati non rieducabili e per i quali, quindi, sarebbe possibile solo la pena nei «manicomi criminali» e, nei casi più gravi, la pena di morte: non riteneva tale pena né una punizione né un’intimidazione ma una semplice difesa sociale15. Interessante sottolineare che un’idea simile, in un’epoca molto più lontana, l’aveva espressa anche il celebre teologo Tommaso d’Aquino16: ciò spiega soprattutto perché lo Stato pontificio ha abolito la pena di morte solo nel 196917 (benché inapplicata dopo il 9 luglio 1870).

13 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, U. Mursia Editore, Milano, 1973, p. 72.

14 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, parte generale, vol. II, Lucca, 1877, p. 120.

15 «… necessità la legge conservatrice non perme

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'esecuzione penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Carnevale Stefania.
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