La continenza e la litispendenza parziale
La continenza consiste nella contemporanea pendenza di fronte a diversi uffici giudiziari di due processi aventi ad oggetto cause di cui l’una è contenuta nell’altra.
Si dice anche litispendenza parziale perché c’è solo parziale identità di oggetti.
Una causa può essere contenuta in altra causa sotto il profilo del petitum sostanziale ovvero sotto il profilo del petitum processuale.
Petitum sostanziale più ampio
In un processo l’attore chiede la risoluzione di un contratto e nell’altro processo lo stesso attore chiede la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne derivano.
Risoluzione/Risoluzione + Risarcimento
Petitum processuale più ampio
In un processo l’attore chiede tutela di mero accertamento del suo diritto di credito nei confronti del convenuto e nell’altro processo lo stesso attore chiede, oltre alla tutela di accertamento del suo diritto di credito, anche la condanna del convenuto al pagamento nei sui confronti.
Mero accertamento/mero accertamento + condanna
La continenza, come la litispendenza, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
“Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
L’art. 39, 2° comma, c.p.c.
Conseguenze della continenza
Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”.
L’art. 39, 2 comma, c.p.c. pone diversi dubbi interpretativi.
Tuttavia, al momento l’opinione dominante in giurisprudenza è:
a) Se il primo processo contiene il secondo: è sufficiente la chiusura in rito del secondo processo;
Così negli esempi fatti: se nel primo processo si chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e nel secondo la sola risoluzione del contratto.
Nel secondo processo deve essere dichiarata la litispendenza.
Allo stesso modo se nel primo processo si chiede tutela di accertamento e condanna e nel secondo processo solo tutela di mero accertamento.
Nel secondo processo deve essere dichiarata litispendenza.
b) Se è il primo processo ad avere un oggetto più piccolo rispetto al secondo, il giudice del secondo processo
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