Esame di Stato Dottore Commercialista
SCHEMI PER LE PROVE SCRITTE + 5 TRACCE SVOLTE
Questi sono gli appunti con cui sto preparando le prove scritte dell'Esame di Stato per Dottore
Commercialista. Li ho scritti dopo aver capito una cosa che all'inizio non avevo messo a fuoco:
agli scritti non serve sapere tutto, serve avere in testa uno SCHEMA DI SVOLGIMENTO già
pronto per ogni tipo di traccia. In sede d'esame si entra con i codici non commentati e sei-sette
ore davanti, e quello che il codice ti dà è solo il testo dell'articolo: la scaletta, le scritture
contabili e i riferimenti ai principi OIC li devi avere già in testa.
Per questo ogni capitolo è costruito allo stesso modo: prima l'inquadramento secco dell'istituto
con l'articolo di riferimento, poi il procedimento passo per passo, poi le scritture in Dare e
Avere, poi il profilo fiscale con le imposte dirette e indirette, infine gli errori che fanno perdere
punti. I riferimenti normativi sono evidenziati perché all'esame il tema senza articoli non
supera la sufficienza, e i numeri negli esempi sono volutamente semplici, così si possono rifare
a memoria.
L'ultimo capitolo è quello che uso di più: cinque tracce svolte per intero, una per ciascuna
tipologia che esce davvero (fusione con disavanzo, valutazione con il metodo misto, caso di
bilancio, concordato in continuità, ricorso tributario), con la scaletta che ho costruito prima di
scrivere e l'elenco di quello che andrebbe aggiunto per puntare al voto pieno. Tutto è
aggiornato a settembre 2026: OIC 34 sui ricavi, Codice della crisi con il correttivo del 2024,
nuove misure delle sanzioni tributarie, Statuto del contribuente riformato e processo
tributario senza reclamo-mediazione.
CAPITOLO 1
COME È FATTO L'ESAME E COME SI IMPOSTA UN TEMA
1. La struttura delle prove (sezione A e sezione B) d.lgs. 139/2005,
L'esame di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è regolato dal
artt. 46-47. 692/2026,
Ogni anno il Ministero emana l'ordinanza con le date (per il 2026 l'O.M. che
NON ha cambiato nulla nella struttura). Due sessioni all'anno, di solito giugno e novembre, presso
le università convenzionate. Ai fini pratici l'esame è lo stesso in tutta Italia: cambiano solo le tracce,
che vengono scelte dalla commissione locale. Art. 46 d.lgs. 139/2005:
SEZIONE A (Dottore Commercialista) → 3 prove scritte + 1 prova orale
1ª PROVA SCRITTA: materie aziendali → ragioneria generale e applicata, revisione aziendale,
• tecnica professionale, tecnica bancaria, tecnica industriale, tecnica commerciale, finanza
aziendale.
2ª PROVA SCRITTA: materie giuridiche → diritto privato, diritto commerciale, diritto
• fallimentare (oggi: crisi d'impresa, CCII), diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza
sociale, diritto processuale civile.
3ª PROVA (pratica): elaborato a contenuto pratico sulle materie della prima prova (tipicamente:
• bilancio, operazione straordinaria con scritture, valutazione d'azienda) OPPURE redazione di atti
relativi al contenzioso tributario (ricorso, memoria, istanza di adesione).
1
ORALE: discussione su tutte le materie delle prove scritte + deontologia professionale.
• Art. 47 d.lgs. 139/2005.
SEZIONE B (Esperto Contabile) → 2 prove scritte + 1 prova pratica + orale
Le materie sono più orientate a contabilità generale e analitica, bilancio d'esercizio e consolidato,
controllo contabile; per la parte giuridica diritto civile e commerciale, crisi d'impresa, tributario,
lavoro. Le tracce di sezione B sono in genere più "tecniche" e meno "teoriche": più scritture
contabili e meno dottrina.
Esoneri da ricordare (escono all'orale come domanda di deontologia e servono a chi si iscrive): chi
ha svolto il tirocinio con la convenzione università-Ordine (tirocinio anticipato nel biennio
magistrale) è ESONERATO dalla prima prova scritta; chi è già iscritto nella sezione B e vuole
passare alla A è esonerato dalla prima prova. Chi ha superato l'esame di revisore legale ha esoneri
sulle materie comuni.
Ogni prova scritta dura 6-7 ore (l'orario esatto lo fissa la commissione). Sono ammessi SOLO
N.B.
codici e testi normativi NON commentati: il Codice civile, il TUIR, il Codice della crisi, i principi
contabili OIC (spesso ammessi in stampa "pulita"). Vietati manuali, formulari e appunti. Quindi il
tema va scritto a MEMORIA: quello che il codice ti dà è solo il testo dell'articolo, la scaletta la devi
avere in testa.
2. Come viene valutato il tema
La commissione (5 membri: professori universitari e dottori commercialisti nominati dal Ministero
su designazione dell'Ordine) valuta ogni prova scritta in CINQUANTESIMI; per essere ammessi
all'orale serve almeno 30/50 in ciascuna prova. Gli scritti si correggono in sequenza: se la prima
prova è insufficiente, la seconda spesso non viene nemmeno letta con attenzione.
Cosa guardano davvero i commissari (dalle griglie di correzione che circolano e dall'esperienza di
chi ha fatto la commissione):
ADERENZA alla traccia → il tema deve rispondere alla domanda fatta, non a quella che avresti
• voluto. Se la traccia dice "con particolare riferimento agli aspetti fiscali" la parte fiscale deve
essere la più lunga.
COMPLETEZZA dei tre piani → civilistico, contabile, fiscale. Un tema di ragioneria SENZA
• riferimenti al TUIR è considerato incompleto; un tema di diritto SENZA le conseguenze pratiche
è "da studente", non "da professionista".
RIFERIMENTI NORMATIVI corretti → articolo giusto, principio OIC giusto. Meglio pochi
• riferimenti esatti che tanti sbagliati.
STRUTTURA → titoli, paragrafi numerati, scritture in partita doppia ben allineate, prospetti
• numerici leggibili.
CAPACITÀ DI GIUDIZIO → il candidato deve "decidere": quale metodo di valutazione, quale
• trattamento contabile, quale motivo di ricorso è il più forte. Un tema che elenca tutte le
alternative senza sceglierne una prende la sufficienza, non di più.
FORMA → calligrafia leggibile, italiano corretto, niente abbreviazioni da appunti ("amm.to",
• "imm.ni") nel testo finale (nelle tabelle sì).
3. Il metodo: la scaletta in 20 minuti
Il tema si vince nei primi 20 minuti. Schema di lavoro (collaudato):
Leggere la traccia 3 volte. Sottolineare i VERBI ("descriva", "rediga", "determini",
1. "commenti") e i vincoli numerici. Se ci sono più tracce a scelta, scegliere quella su cui si hanno
più cose da dire, non quella che "sembra facile".
2
Fare la scaletta su un foglio a parte: 5-7 titoli di paragrafo, per ognuno 3-4 parole chiave e i
2. riferimenti normativi da inserire. Segnare subito dove vanno le scritture contabili e i prospetti
numerici.
Se la traccia ha dati numerici: fare PRIMA i conti in brutta, poi scrivere. Se non ha dati:
3. INVENTARLI (con cifre semplici: 1.000, 10.000) e dichiararlo ("si ipotizzi...") → un esempio
numerico vale molto più di una pagina di teoria.
Distribuire il tempo: 20 minuti scaletta, 4 ore di stesura, 30 minuti di rilettura, il resto di
4. riserva. Non consegnare mai prima di aver riletto: gli errori di segno nelle scritture e i
riferimenti sbagliati si trovano solo rileggendo.
Scrivere in bella direttamente, con margini larghi e titoli sottolineati. Copiare dalla brutta fa
5. perdere 2 ore.
4. La struttura standard di un tema aziendale
Schema che funziona per QUALSIASI traccia della prima e della terza prova:
INTRODUZIONE (mezza pagina) → inquadramento dell'istituto: cos'è, a cosa serve, dove è
• disciplinato. Niente storia, niente "fin dall'antichità".
PROFILO CIVILISTICO → norme del Codice civile, procedimento, adempimenti, tutele dei
• terzi (creditori, soci di minoranza, lavoratori).
PROFILO CONTABILE → principio OIC di riferimento, scritture in partita doppia (in elenco
• Dare/Avere), effetti sul bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa,
rendiconto).
PROFILO FISCALE → imposte dirette (TUIR: neutralità/realizzo, plusvalenze, riporto perdite),
• IVA, imposta di registro e ipocatastali, eventuali imposte sostitutive. Anche gli adempimenti
(dichiarazioni, termini).
PROFILO VALUTATIVO/PROFESSIONALE (se pertinente) → ruolo del commercialista:
• perizia, attestazione, relazione, responsabilità.
CASO NUMERICO → anche piccolo, ma completo (dati, calcolo, scritture, bilancio dopo
• l'operazione).
CHIUSURA (5 righe) → non un riassunto, ma un GIUDIZIO: "l'operazione è conveniente se...",
• "il trattamento corretto è...". Poi stop.
Per la seconda prova (giuridica) lo schema è: introduzione e inquadramento → ratio della norma →
presupposti → procedimento → effetti → tutele/rimedi → collegamenti con gli altri istituti (es.
concordato preventivo vs accordo di ristrutturazione) → profili di responsabilità del professionista.
Esempio.
Traccia: "Il candidato illustri la fusione per incorporazione, con particolare riguardo al
trattamento contabile del disavanzo". Scaletta corretta: 1) nozione e tipi di fusione Art. 2501 c.c.; 2)
procedimento (progetto, situazione patrimoniale, relazioni, deposito, delibera, opposizione, atto)
Artt. 2501-ter – 2504 c.c.; 3) fusione semplificata Art. 2505 c.c.; 4) differenze di fusione:
avanzo/disavanzo da annullamento e da concambio, OIC 4; 5) scritture contabili con esempio
numerico; 6) fiscale: neutralità Art. 172 TUIR, disavanzo non riconosciuto, affrancamento con
imposta sostitutiva, riporto perdite; 7) imposte indirette; 8) chiusura. Il punto 4 e il punto 5 devono
essere i più lunghi, perché la traccia lo chiede ESPRESSAMENTE.
5. Errori da evitare (quelli che fanno bocciare)
Sbagliare il segno nelle scritture: il Dare a sinistra, l'Avere a destra, e i totali che devono
• quadrare. Controllare SEMPRE la quadratura.
Confondere valore contabile e valore fiscale (doppio binario): dopo una fusione o un
• conferimento in neutralità i valori fiscali NON cambiano anche se quelli contabili sì.
3
Scrivere "fallimento" al posto di "liquidazione giudiziale" e "legge fallimentare" al posto di
• "Codice della crisi": dal 15 luglio 2022 la terminologia è cambiata e la commissione lo nota
subito.
Citare l'articolo sbagliato: meglio "il Codice civile prevede" che "art. 2500 c.c." se non sei sicuro.
• Con i codici a disposizione, però, i numeri si possono verificare: usali.
Dimenticare IVA e registro nelle operazioni straordinarie: sono 5 righe che valgono molti punti
• Art. 40 DPR 131/1986).
(principio di ALTERNATIVITÀ IVA/registro,
Tema tutto teorico senza numeri: la commissione vuole vedere che sai FARE, non solo che sai
• DIRE.
Tema troppo lungo e sbilanciato: 12 pagine di procedimento civilistico e mezza pagina di fiscale.
• Non rispondere all'ultima parte della traccia (spesso la più difficile e la più "pesante" in
• punteggio).
Nella terza prova, se si sceglie l'atto di contenzioso tributario, va scritto COME UN ATTO
N.B.
VERO: intestazione alla Corte di giustizia tributaria, dati del ricorrente e del difensore, atto
impugnato, fatto, motivi, conclusioni, richiesta di sospensione, valore della lite, firma, elenco
documenti. Non è un tema sul processo tributario: è un ricorso.
CAPITOLO 2
BILANCIO D'ESERCIZIO E PRINCIPI OIC: LE VOCI CRITICHE
1. Clausola generale e postulati (artt. 2423 e 2423-bis c.c.)
Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e
Art. 2423 c.1 c.c. Art. 2425-ter c.c.).
nota integrativa (il rendiconto è obbligatorio dal 2016, Deve
essere redatto con CHIAREZZA e rappresentare in modo VERITIERO e CORRETTO la situazione
Art. 2423 c.2 c.c.).
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico (clausola generale, Se le
informazioni richieste dalla legge non bastano → informazioni complementari (c.3). Se
l'applicazione di una norma è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta →
DEROGA OBBLIGATORIA (c.5), motivata in nota integrativa, con l'utile corrispondente iscritto in
una riserva non distribuibile. Principio di RILEVANZA (c.4, dal 2016): non occorre rispettare gli
obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando gli effetti sono irrilevanti.
Art. 2423-bis c.c.
Postulati (da citare in QUALSIASI tema di bilancio, in questo ordine):
PRUDENZA → si iscrivono solo gli utili REALIZZATI alla data di chiusura; si tiene conto di
1. rischi e perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura (asimmetria).
CONTINUITÀ AZIENDALE (going concern) → la valutazione presuppone che l'impresa
2. continui ad operare; se manca, si applica l'OIC 11 par. 22-24 (ipotesi di liquidazione, vita utile
ridotta, fondi per costi di chiusura).
PREVALENZA DELLA SOSTANZA sulla forma (n. 1-bis, dal 2016) → la rilevazione e la
3. presentazione tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
COMPETENZA → si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio
4. indipendentemente dall'incasso o dal pagamento.
VALUTAZIONE SEPARATA degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
5. COSTANZA dei criteri di valutazione → deroga solo in casi eccezionali, motivata in nota
6. integrativa con effetto sulla situazione patrimoniale e sul risultato (c.2).
OIC 11 (Finalità e postulati) aggiunge la COMPARABILITÀ e la NEUTRALITÀ e chiarisce che la
prudenza NON giustifica riserve occulte o accantonamenti eccessivi.
Nel tema: i postulati non si elencano soltanto, si APPLICANO. Es. "la svalutazione della
N.B.
partecipazione è espressione del principio di prudenza; il ripristino di valore nei limiti del costo
originario è imposto dalla valutazione veritiera e corretta".
4
2. Immobilizzazioni materiali (OIC 16) e ammortamento
Definizione: beni di uso durevole, destinati a permanere nell'impresa (criterio della
Art. 2426 n. 1 c.c.
DESTINAZIONE, non della natura). Iscrizione al COSTO = prezzo di acquisto +
oneri accessori (trasporto, installazione, dazi, notaio per gli immobili) al netto di sconti; se
costruzione interna = costi diretti + quota ragionevole di costi indiretti industriali; oneri finanziari
capitalizzabili solo fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso e nei limiti del valore
recuperabile. I contributi in conto impianti si iscrivono con il metodo indiretto (risconto passivo,
ricavo A5 per quote) o diretto (a riduzione del costo).
Art. 2426 n. 2 c.c.:
Ammortamento sistematico, in ogni esercizio, in relazione alla RESIDUA
POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE. Regole OIC 16:
inizia quando il bene è DISPONIBILE e PRONTO per l'uso (non dal momento dell'utilizzo
• effettivo);
base = costo − valore residuo (se significativo);
• il TERRENO non si ammortizza (vita illimitata): va scorporato dal fabbricato, anche se
• acquistati insieme;
component approach: se un componente ha vita utile diversa e valore significativo (es. impianto
• tecnico dentro il fabbricato) si ammortizza separatamente;
piano da rivedere se cambiano le condizioni (cambiamento di STIMA, non di principio → effetto
• prospettico, OIC 29);
cespiti non più utilizzati → non si ammortizzano più, si valutano al minore tra valore netto
• contabile e valore di realizzo.
Svalutazione (OIC 9): se ci sono INDICATORI di perdita durevole (obsolescenza, danni, calo
domanda, mutamenti normativi) si stima il VALORE RECUPERABILE = il maggiore tra il valore
d'uso (flussi di cassa attualizzati) e il fair value meno costi di vendita. Se inferiore al valore netto
contabile → svalutazione a CE (B10c). Per le piccole imprese l'OIC 9 consente l'approccio
semplificato sulla capacità di ammortamento. Ripristino obbligatorio se vengono meno le cause
(mai sopra il costo originario ammortizzato).
Art. 102 TUIR
Fiscale (parte che la commissione vuole vedere):
D.M. 31.12.1988
deducibili le quote NON SUPERIORI ai coefficienti del (es. fabbricati
• industriali 3%, impianti generici 10%, macchine ufficio 20%, autovetture 25%, mobili 12%);
primo esercizio → coefficiente ridotto alla METÀ (c.2), qualunque sia la data di entrata in
• funzione;
l'ammortamento fiscale parte dall'entrata in funzione (non dalla disponibilità come OIC 16);
• beni di costo ≤ 516,46 € → deduzione integrale nell'esercizio (c.5), a condizione che sia imputata
• a CE;
fabbricati: quota terreno NON ammortizzabile fiscalmente = 20% del costo (30% per fabbricati
• Art. 36 c.7 D.L. 223/2006;
industriali) se non acquistata separatamente
spese di manutenzione e riparazione: deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni
• ammortizzabili a inizio esercizio; eccedenza in 5 quote costanti (c.6);
ammortamento civilistico > fiscale → variazione in aumento e IMPOSTE ANTICIPATE;
• ammortamento civilistico < fiscale → si deduce solo quello imputato a CE (principio di previa
Art. 109 c.4 TUIR)
imputazione, e la differenza si recupera a fine vita utile.
autovetture non strumentali: costo rilevante max 18.075,99 € e deducibilità 20% (70% se
• Art. 164 TUIR.
assegnate a dipendenti) 5
Esempio.
Impianto acquistato il 1° luglio per 100.000 €, vita utile 8 anni (12,5% civilistico), coefficiente
fiscale 10%. Anno 1: ammortamento civilistico 100.000 × 12,5% × 6/12 = 6.250; ammortamento
fiscale massimo 100.000 × 5% (metà di 10%) = 5.000 → variazione in aumento 1.250 → imposte
anticipa
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