Esame di Stato Dottore Commercialista
100 DOMANDE DELL'ORALE CON RISPOSTA
Questo file raccoglie le 100 domande che secondo me escono davvero all'orale dell'Esame di
Stato da Dottore Commercialista, con sotto la risposta già pronta. Non è un manuale: è il
modo in cui ho imparato a rispondere, cioè partendo dalla definizione, citando subito
l'articolo, aggiungendo la distinzione con l'istituto che gli somiglia e chiudendo con l'esempio
pratico. I riferimenti normativi sono evidenziati perché all'orale la differenza la fa citare la
norma giusta al momento giusto, non fare un discorso lungo.
I capitoli seguono l'ordine con cui la commissione di solito si muove: si parte dalla deontologia
e dall'ordinamento professionale, che sono le domande di apertura e quelle su cui non si può
sbagliare, poi bilancio e principi contabili, diritto societario, revisione legale, tributario, crisi
d'impresa e infine tecnica professionale e valutazione. Le domande sono numerate da 1 a 100
di seguito, così ci si può dare degli obiettivi giornalieri e capire a che punto si è.
Una raccomandazione che mi sono fatta da sola e che ripeto qui: le risposte sono scritte per
essere DETTE, non lette. Conviene coprire la risposta, provare a esporla ad alta voce
guardando solo il titolo della domanda, e poi confrontare cosa è rimasto fuori. Le parti in
MAIUSCOLO sono le parole che devono uscire per forza. Il contenuto è aggiornato a
settembre 2026, compresi il correttivo ter al Codice della crisi, i decreti della riforma fiscale e
il nuovo articolo 54 del TUIR sul reddito di lavoro autonomo: davanti a un dubbio prevale
sempre il testo di legge in vigore alla data dell'esame.
CAPITOLO 1
ORDINAMENTO PROFESSIONALE E CODICE DEONTOLOGICO
1. Che cos'è l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e da quale
norma nasce? D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139,
L'Ordine nasce con il in vigore dal 1° gennaio 2008, che ha
UNIFICATO i due vecchi albi dei dottori commercialisti (laureati in economia) e dei ragionieri e
periti commerciali (diplomati). Da quella data esiste un ALBO UNICO, tenuto da ogni Ordine
territoriale, diviso in due sezioni: la Sezione A (Commercialisti) e la Sezione B (Esperti contabili).
L'Ordine è un ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO a base associativa: ha personalità giuridica,
è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, ma vive con i contributi degli iscritti. Ha
una struttura a due livelli:
gli ORDINI TERRITORIALI (uno per circondario di tribunale, art. 6 ss.), con un Consiglio
• dell'Ordine eletto ogni 4 anni che tiene l'albo, vigila sugli iscritti, organizza la formazione e
gestisce il tirocinio;
il CONSIGLIO NAZIONALE (CNDCEC, art. 25 ss.), con sede a Roma, che rappresenta la
• professione, emana il Codice deontologico, i regolamenti (tirocinio, formazione, disciplina) e
decide sui ricorsi contro le decisioni degli Ordini locali.
La funzione dell'Ordine è di TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO: garantisce che chi esercita
la professione abbia i requisiti di competenza e di moralità e che rispetti le regole deontologiche. Per
1
questo l'iscrizione è OBBLIGATORIA per esercitare (art. 2 d.lgs. 139/2005: le funzioni riservate
348 c.p.).
possono essere svolte solo dagli iscritti) e l'esercizio abusivo è reato (Art.
Le materie di competenza (art. 1) sono: ragioneria e tecnica professionale, revisione e controllo,
consulenza fiscale e societaria, perizie e consulenze tecniche, funzioni giudiziarie (curatore,
commissario, CTU), amministrazione e liquidazione di aziende e patrimoni. Alcune sono "riservate
in via esclusiva" solo in modo relativo: in pratica il legislatore ha elencato le attività tipiche ma
NON ha creato una riserva assoluta, tranne per le funzioni che altre leggi attribuiscono
espressamente (es. il visto di conformità, l'asseverazione, alcune funzioni giudiziarie).
All'orale il collegamento tipico è: Ordine = ente pubblico → vigilanza del Ministero della
N.B.
Giustizia → funzione di garanzia per i terzi, NON sindacato di categoria. L'attività sindacale la
fanno le associazioni (es. ADC, ANC, UNGDCEC), non l'Ordine.
2. Quali sono le differenze tra la Sezione A e la Sezione B dell'Albo?
34 d.lgs. 139/2005):
L'albo unico è diviso in due sezioni (Art.
SEZIONE A – COMMERCIALISTI: vi accede chi ha una LAUREA MAGISTRALE (classe
• LM-56 Scienze dell'economia o LM-77 Scienze economico-aziendali, o titoli equiparati), ha
svolto il tirocinio e ha superato l'esame di Stato per la sezione A. Titolo: "Dottore
Commercialista".
SEZIONE B – ESPERTI CONTABILI: vi accede chi ha una LAUREA TRIENNALE (classe
• L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche), ha svolto il
tirocinio e ha superato l'esame di Stato per la sezione B. Titolo: "Esperto Contabile".
Le COMPETENZE della sezione B (art. 1, comma 4) sono più limitate: tenuta della contabilità,
redazione dei bilanci di imprese di minori dimensioni, dichiarazioni fiscali, adempimenti presso il
registro imprese, sindaco e revisore nelle società minori (se iscritto al registro dei revisori legali),
assistenza in materia di lavoro nei limiti consentiti. NON può, ad esempio, svolgere le funzioni di
curatore o commissario giudiziale nelle procedure concorsuali maggiori, né le valutazioni e le
perizie complesse riservate alla sezione A.
Il passaggio dalla B alla A è possibile: l'esperto contabile che consegue la laurea magistrale deve
sostenere l'esame di Stato per la sezione A, ma è ESONERATO dal nuovo tirocinio (o ne svolge uno
ridotto, secondo il regolamento) e da alcune prove.
Esempio.
Un laureato triennale in economia aziendale può iscriversi alla sezione B e tenere la contabilità e i
bilanci di piccole S.r.l.; se poi vuole fare l'attestatore in un concordato, gli serve la sezione A (e
l'iscrizione nel registro dei revisori legali).
Le due sezioni convivono nello STESSO Ordine e nello STESSO Consiglio: il Consiglio
N.B.
dell'Ordine deve garantire una rappresentanza della sezione B se gli iscritti B superano una certa
quota (art. 9).
3. Come funziona il tirocinio professionale? Durata, modalità, convenzioni.
Il tirocinio è il periodo di pratica OBBLIGATORIO che precede l'esame di Stato. Le fonti sono
42 d.lgs. 139/2005, DPR 137/2012
l'Art. il (riforma delle professioni, art. 6) e il Regolamento del
tirocinio del Consiglio nazionale.
Regole chiave:
DURATA: 18 MESI (il DPR 137/2012 ha fissato il massimo a 18 mesi per tutte le professioni
• ordinistiche; prima erano 3 anni). Vale sia per la sezione A che per la sezione B.
2
Fino a 6 mesi possono essere svolti DURANTE IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE, in
• base alle convenzioni quadro tra Consiglio nazionale e Ministero dell'Università (Convenzione
CNDCEC-MIUR) attuate dalle singole università con gli Ordini locali: in pratica lo studente
iscritto al biennio magistrale comincia il tirocinio "anticipato" e a laurea conseguita gli restano
12 mesi.
Il DOMINUS deve essere un iscritto all'Albo da almeno 5 ANNI (sezione A per il tirocinio A) e
• può avere al massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.
Il tirocinante si iscrive nel REGISTRO DEI TIROCINANTI tenuto dall'Ordine, presenta un
• libretto/relazione semestrale, deve frequentare effettivamente lo studio con continuità; sono
ammesse interruzioni per giustificati motivi (malattia, maternità, servizio civile) e un periodo
massimo all'estero.
Parte del tirocinio (fino a 6 mesi) può essere sostituita dalla frequenza di CORSI DI
• FORMAZIONE professionale organizzati dall'Ordine, secondo il regolamento.
È previsto il RIMBORSO SPESE / compenso: il DPR 137/2012 prevede la possibilità (non
• l'obbligo) di riconoscere al tirocinante un'indennità dopo i primi 6 mesi.
Al termine l'Ordine rilascia il CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO, necessario per
iscriversi all'esame di Stato. Il tirocinio per commercialista è compatibile con il tirocinio per
revisore legale (3 anni, art. 3 d.lgs. 39/2010) e i due periodi possono svolgersi contemporaneamente
presso un dominus iscritto anche al registro dei revisori.
Attenzione a non confondere: tirocinio commercialista = 18 mesi; tirocinio revisore legale = 3
N.B.
anni (art. 3 d.lgs. 39/2010); i due percorsi si sovrappongono ma sono distinti e portano a due esami
diversi (esame di Stato al Ministero della Giustizia; esame revisori al MEF).
4. Come è strutturato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo?
46 d.lgs. 139/2005 47
L'esame di Stato è previsto dall'Art. (sezione A) e dall'Art. (sezione B); si
svolge nelle sedi universitarie convenzionate, in due sessioni all'anno (indette con ordinanza del
Ministero dell'Università), davanti a una COMMISSIONE mista di docenti universitari e
professionisti iscritti all'Albo, designati dal Consiglio nazionale.
Per la SEZIONE A l'esame consiste in:
una prima prova scritta su materie aziendalistiche (ragioneria, bilancio, revisione, tecnica
1. professionale, finanza aziendale, controllo di gestione);
una seconda prova scritta su materie giuridiche (diritto privato, commerciale, fallimentare,
2. tributario, del lavoro, processuale civile);
una terza prova scritta A CONTENUTO PRATICO (redazione di un atto o parere: bilancio,
3. verbale, dichiarazione, perizia, ricorso);
una PROVA ORALE che verte su tutte le materie oggetto delle prove scritte, sulla legislazione
4. e sulla DEONTOLOGIA professionale.
Per la SEZIONE B le prove scritte sono due (una a contenuto pratico) più l'orale, con programma
più ridotto.
Le materie ripetute tra esame di commercialista ed esame di revisore legale sono oggetto di
ESONERO reciproco: chi è già iscritto al registro dei revisori legali è esonerato dalle prove sulle
materie comuni (art. 46, comma 3, e DM 7 agosto 2009 n. 143), e viceversa chi è dottore
4 d.lgs. 39/2010).
commercialista ha un esame di revisore ridotto (Art. Le università convenzionate
con l'Ordine possono inoltre prevedere che parte delle prove sia sostituita da esami di laurea
magistrale "integrati" (art. 46, comma 4).
L'ORALE è la prova su cui si concentra la commissione dopo gli scritti: domande brevi, richiesta di
COLLEGAMENTI tra materie (es. bilancio ↔ fiscale, società ↔ crisi), e sempre una o più
3
domande su ordinamento e Codice deontologico. Passato l'esame si ottiene l'ABILITAZIONE, che è
a tempo indeterminato; l'iscrizione all'Albo è un passaggio ulteriore e volontario, ma senza
iscrizione non si può usare il titolo né esercitare.
Negli anni 2020-2022 l'esame si è svolto con un'unica prova orale a distanza per l'emergenza
N.B.
sanitaria; dal 2023 si è tornati alle prove ordinarie. Sono in discussione da anni progetti di riforma
(laurea "abilitante" e semplificazione delle prove): all'orale conviene citare la disciplina vigente del
d.lgs. 139/2005 e dire che le proposte di riforma non hanno ancora modificato la struttura delle
prove.
5. Requisiti per l'iscrizione all'Albo, elenco speciale, sospensione e cancellazione.
36 d.lgs. 139/2005:
I requisiti per l'iscrizione sono nell'Art.
cittadinanza italiana o di uno Stato UE (o extra-UE con reciprocità);
• pieno godimento dei DIRITTI CIVILI;
• condotta irreprensibile (assenza di condanne che comportino interdizione dalla professione);
• LAUREA nella classe richiesta;
• TIROCINIO compiuto;
• ABILITAZIONE (esame di Stato superato);
• residenza o domicilio professionale nel circondario dell'Ordine (art. 36: ci si iscrive dove si ha il
• domicilio professionale, non si può stare in due albi).
L'iscrizione avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine entro 60 giorni dalla domanda; il diniego
è impugnabile davanti al Consiglio nazionale. Con l'iscrizione scatta l'obbligo di FORMAZIONE
CONTINUA, di POLIZZA RC professionale, di contributo annuale e di PEC.
L'ELENCO SPECIALE (art. 34, comma 8) accoglie chi ha i requisiti ma NON può esercitare la
professione per incompatibilità: tipicamente i dipendenti pubblici a tempo pieno e i docenti
universitari a tempo pieno. Gli iscritti nell'elenco speciale non possono svolgere attività
professionale verso i terzi, ma conservano il titolo e possono svolgere le funzioni per cui
l'ordinamento dell'ente lo consente.
39):
SOSPENSIONE (Art. è temporanea, di diritto in alcuni casi (es. interdizione dai pubblici uffici,
applicazione di misure cautelari), disciplinare in altri (sanzione della sospensione fino a 2 anni), e
per MOROSITÀ nel pagamento dei contributi dopo diffida. Il sospeso NON può esercitare, ma resta
iscritto. 37):
CANCELLAZIONE (Art. è definitiva e avviene per domanda dell'iscritto, per perdita dei
requisiti (cittadinanza, diritti civili, domicilio), per sopravvenuta incompatibilità non rimossa, per
RADIAZIONE disciplinare, per morte. Chi è cancellato per motivi non disciplinari può chiedere la
re-iscrizione quando ricorrono di nuovo i requisiti; il radiato può chiedere la reiscrizione solo dopo 6
anni e con riabilitazione.
Esempio.
Un commercialista che diventa dirigente a tempo pieno in una società pubblica, non potendo più
esercitare, chiede il passaggio all'elenco speciale invece della cancellazione: così conserva il titolo
e l'anzianità di iscrizione.
6. Quali sono le incompatibilità con l'esercizio della professione?
4 d.lgs. 139/2005
L'Art. elenca le INCOMPATIBILITÀ, cioè le situazioni in cui l'esercizio della
professione è vietato perché mette a rischio l'INDIPENDENZA del professionista o la sua dedizione
all'attività. Sono incompatibili: 4
l'esercizio, anche non prevalente e anche non continuativo, di ATTIVITÀ DI IMPRESA
• COMMERCIALE in nome proprio o altrui (art. 4, lett. c) e la qualità di socio illimitatamente
responsabile in società di persone commerciali o di amministratore unico o delegato in società di
capitali che svolgono attività d'impresa commerciale; NON è incompatibile invece essere
amministratore di società di persone tra professionisti, di società di servizi, o consigliere senza
deleghe;
l'esercizio della professione di NOTAIO (lett. a) e di GIORNALISTA professionista (lett. b);
• l'attività di PROMOTORE FINANZIARIO / consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
• e di AGENTE DI CAMBIO (lett. d);
ogni altra attività che la legge dichiara incompatibile (es. lavoro subordinato pubblico a tempo
• Art. 53 d.lgs. 165/2001).
pieno: rinvia alle regole sul pubblico impiego,
Le incompatibilità sono ASSOLUTE: se sopravvengono, l'iscritto deve rimuoverle entro il termine
assegnato dal Consiglio, altrimenti viene cancellato o iscritto nell'elenco speciale. Il Codice
6 Codice deontologico)
deontologico (Art. le richiama e aggiunge che il professionista deve
comunicare al Consiglio ogni situazione di incompatibilità sopravvenuta.
10 Codice deontologico):
Diverso è il concetto di CONFLITTO DI INTERESSI (Art. non è una
causa di cancellazione ma un dovere di astensione caso per caso, quando l'interesse del
professionista o di un altro cliente contrasta con quello del cliente. In pratica: incompatibilità =
status, sempre; conflitto di interessi = singolo incarico.
Esempio.
Il commercialista può essere sindaco, revisore, amministratore indipendente e persino liquidatore
di una S.p.A.; non può essere titolare di una ditta individuale che fa commercio all'ingrosso, perché
quella è impresa commerciale in nome proprio.
L'esercizio dell'attività AGRICOLA e l'amministrazione del proprio patrimonio (immobiliare,
N.B.
partecipazioni di puro investimento) NON sono incompatibili, perché non sono impresa
commerciale.
7. Il segreto professionale: fonti, contenuto, limiti.
Il SEGRETO PROFESSIONALE è insieme un diritto e un dovere del commercialista. Le fonti
sono:
Art. 5 d.lgs. 139/2005: gli iscritti hanno l'obbligo del segreto sulle notizie apprese nell'esercizio
• della professione e il diritto di astenersi dal deporre; la violazione è illecito disciplinare;
Art. 622 c.p.: rivelazione di segreto professionale, reato punibile a querela di parte (chi rivela
• senza giusta causa notizie apprese per ragione della professione);
Art. 200 c.p.p. Art. 249 c.p.c.:
e facoltà di ASTENERSI DAL TESTIMONIARE su quanto
• conosciuto per la propria professione, salvo l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria; il giudice
può verificare che l'astensione sia fondata;
Art. 7-9 Codice deontologico: il segreto copre tutte le informazioni sul cliente e sui terzi, si
• estende ai collaboratori e ai dipendenti dello studio, dura anche DOPO la fine dell'incarico.
Il segreto è la contropartita del rapporto di FIDUCIA: il cliente affida al professionista i propri dati
economici e fiscali e deve poterlo fare senza timore. Per questo la legge prevede anche la tutela
dello studio nelle VERIFICHE FISCALI: l'accesso in uno studio professionale richiede la presenza
del titolare o di un suo delegato e, per esaminare documenti coperti dal segreto, serve
52 DPR 633/1972, Art. 33 DPR 600/1973).
l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (Art.
I LIMITI del segreto sono importanti all'orale:
35 d.lgs. 231/2007):
l'ANTIRICICLAGGIO (Art. l'obbligo di segnalazione di operazione
• sospetta prevale sul segreto, e il professionista non può informare il
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