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Bilanci aziendali (CLAM) lezione 1 – 10/03/2020

Il corso è strutturato in due parti fondamentali:

  • Impostazione e struttura tecnica del bilancio d'esercizio
  • Il criterio di determinazione delle singole parti del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio non è semplicemente una raccolta di documenti contabili (o un insieme di paper) che vengono messi a disposizione per permettere la conoscenza degli accadimenti aziendali al mondo esterno, ma è in realtà un vero e proprio modello economico e finanziario a contenuto tecnico. Viene definito modello perché non siamo in presenza di documenti sparsi ma di documenti ben precisi che ne regolano, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico, il contenuto. Viene definito come modello economico perché contiene la sintesi quantitativa delle operazioni economiche che vengono svolte nonché finanziario perché ne raccoglie la componente finanziaria.

In altri termini a fronte di ogni fatto o accadimento aziendale nella partita doppia si annotano due aspetti fondamentali che fanno riferimento sia alla parte economica che a quella finanziaria (es. ho uscita di cassa perché ho pagato un fornitore. Il fatto economico è la fattura passiva che ho ricevuto per l'acquisto di materie prime che immetterò nel mio sistema produttivo. La correlata controparte finanziaria è la misurazione di questa entità economica).

Il bilancio d'esercizio esprime in modo sintetico e sistematico le operazioni di gestione che si susseguono in un continuum temporale (day by day) per effetto dell'attività operativa dell'impresa stessa. Questo modello dimostra il risultato economico conseguito nell'esercizio e la composizione qualitativa e quantitativa del capitale di funzionamento. Il capitale di funzionamento è dato da una somma non algebrica dei valori dell’attivo e del passivo espressi in un primo documento che compone il bilancio di esercizio quale modello e che prende il nome di Stato Patrimoniale. La sommatoria dell'attivo e del passivo di stato patrimoniale (sempre in somma non algebrica) determina e misura l'entità del capitale di funzionamento.

Quali valori sono accolti nel bilancio d’esercizio?

Il bilancio d'esercizio accoglie valori differenti che possiamo strutturare in tre famiglie distinte fra loro. Innanzitutto, il bilancio d'esercizio quale modello a contenuto tecnico accoglie valori Certi per i quali non vi sono né problemi né difficoltà alla loro rilevazione e determinazione. Un valore è certo quando è chiaro nella sua dimensione e non dà luogo ad alcuna ipotesi valutativa ed è spesso sostenuto da una base documentale che ne certifica la sua dimensione quantitativa.

Il bilancio accoglie anche Stime (valori stimati) ovvero quei valori che sono in sospensione e ancora non si sono manifestati nella loro interezza durante l'esercizio ma che comunque devono essere riportati a bilancio e per i quali quindi siamo approvati ad effettuare stime. Infine, una terza classe di valori è quella dei cosiddetti valori Congetturati. Il valore congetturato si presenta con un grado di aleatorietà maggiore rispetto al valore stimato. La stima è frutto di un processo valutativo che possiamo costruire sulla base di una ragionevole certezza dei fatti, la congettura si spinge un po' più avanti nell'area dell'imponderabilità e dell'incertezza ovvero è meno certa di una stima e quindi obbliga ad una valutazione maggiormente empirica. La congettura contiene una base di probabilità più spinta. L'evento potrebbe manifestarsi con la stessa intensità di una stima ma spesso la congettura ha un'area di aleatorietà più ampia.

Il bilancio di esercizio che accoglie valori certi, stimati e con un grado più approssimato, congetturati è strumento di conoscenza e di comportamento perché utile a valutare e conoscere il risultato delle azioni che quotidianamente il management sviluppa nella struttura nel suo complesso. È quindi una base importante di analisi che serve innanzitutto per migliorare il processo gestionale e decisionale interno (cd. Fini interni) e quindi valutare se l'organizzazione procede nel modo programmato verso la traiettoria obiettivo oppure se con l'evidenza di alcune poste che si manifestano con dei valori anomali non sia il caso di intervenire con nuove politiche aziendali o più in generale modificare alcune parti o punti fondamentali di una mentalità strategica.

Il bilancio di esercizio è anche un importante modello di informazione per finalità esterne (cd. Fini esterni). Quindi non si considerano solo i soggetti interni ma anche la più grande articolata platea degli Stakeholder (ovvero detentori di interessi non esclusivamente economici ma anche sociali all'attività dell'impresa collegati al mantenimento in attività di questa impresa altrimenti li classificheremmo nella teoria degli shareholder).

Gli obiettivi del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio ha l'obiettivo di fornire una minima (poiché dettagliata negli schemi regolati anche dalla materia legislativa) comune informazione a tutti i soggetti interessati (sia esterni che interni), presentando i caratteri qualitativi dell'attendibilità, neutralità e verificabilità.

Attendibilità

Innanzitutto, bisogna soffermarsi sul significato di attendibilità. Cosa significa che un bilancio deve presentare obiettivi e informazioni attendibili? L'attendibilità si ha quando il bilancio viene redatto nella più assoluta osservanza delle norme. Quindi un bilancio, per effetto contrario, non fornisce una corretta minima informazione quando esso è costruito nella non osservanza delle norme in materia. Un secondo elemento che contraddistingue l'attendibilità del bilancio è la sufficiente ragionevolezza delle stime. Occorre che le stime possano avere un ragionevole grado valutazione e spesso questa ragionevolezza è racchiusa all'interno di documenti che ci raccontano come si è arrivati a determinate stime. Queste stime devono essere fatte con la maggiore oggettività portando la dimensione soggettiva al minimo possibile. La stima è anche frutto di esperienze o fenomeni che si ripetono nel tempo e questo contribuisce alla costruzione di una specie di storyboard dentro la quale la stima può essere collocata e poi spiegata nel documento specifico. Il terzo elemento che contraddistingue l'attendibilità è la cosiddetta soggettività razionale ovvero una dote di razionalità soggettiva che viene attribuita alla dimensione di quantificazione del fenomeno. Se questi tre elementi sono presenti abbiamo una buona dimensione di attendibilità del bilancio.

Neutralità

Per quanto riguarda la neutralità il tema fa riferimento al rispetto di principi e regole vincolanti e standardizzate (uniformi per la generalità delle imprese). Si raggiunge bene la neutralità quando si rispettano i principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari.

Verificabilità

La verificabilità fa riferimento ad una possibilità di indipendente ricostruzione del procedimento contabile che è caratterizzante del valore scritto a bilancio. Un bilancio è verificabile quando un qualunque soggetto viene posto nelle condizioni di ricostruire in modo indipendente il procedimento contabile che ha portato all'espressione di quel valore. (questo processo lo si vede in nota integrativa).

Possibili domande su questa parte:

  • Parlare e definire il bilancio di esercizio
  • Che obiettivi ha il bilancio d'esercizio? (Attendibilità, Neutralità e Verificabilità)

Lezione 2 – 10/03/2020

Analisi e spiegazione dell’articolo 2423 c.c. (Redazione del bilancio)

Titolo V Delle Società
Capo V — Società per azioni
Sezione IX. — Del bilancio
Art 2423 c.c. libro quinto sezione nona che è quella specificamente dedicata al bilancio e alle scritture contabili.

Testo:
1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [2427].

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

L'articolo 2423 rappresenta la clausola generale per la redazione del bilancio d'esercizio. Questa clausola è importante poiché assume valore assiomatico regolativo e condiziona, all'interno del complessivo impianto organico rappresentato dal bilancio, i principi di redazione dello stesso che sono contenuti nell'articolo 2423-bis. Questa clausola caratterizza anche i criteri di valutazione particolari espressi nell'articolo 2426 c.c.

Analisi primo comma articolo 2423

1. "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [2427]."

Il primo comma stabilisce la composizione del Bilancio d'Esercizio. Esso è composto da quattro documenti fondamentali rappresentati rispettivamente da un primo documento che rappresenta lo stato del patrimonio suddiviso nelle componenti attive e passive (rappresentazione a sezioni divise e contrapposte, nella parte di sinistra trova spazio una serie articolata di voci caratterizzanti il cosiddetto attivo di stato patrimoniale e nella parte destra trova spazio una serie di voci caratterizzanti il passivo patrimoniale), dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Da un lato vi sono gli investimenti effettuati dall'azienda (ad es. attività immobilizzate, finanziarie, ecc.) e dall'altro la dimensione dei debiti e del capitale proprio necessari all'equilibrio dell'azienda (i mezzi finanziari che hanno reso possibile l'avvenimento degli investimenti contenuti nell'attivo).

Analisi secondo comma articolo 2423

2. "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio."

Nel secondo comma troviamo i requisiti fondamentali che devono informare la redazione di ogni singolo elemento del Bilancio di Esercizio. Questi requisiti fondamentali sono i seguenti:

  • Chiarezza: un bilancio soddisfa questo requisito quando è comprensibile e trasparente ovvero non vi è il bisogno di svolgere azioni particolari per interpretarne i valori e le poste ma esso, nella sua struttura tecnica, si presenta in modo sufficientemente trasparente ovvero con una struttura e con un contenuto che ci consenta di comprendere immediatamente il valore riportato nelle singole poste. Non devono esservi raggruppamenti o compensazioni tra le poste dell'attivo e le poste del passivo (ad es. se ho crediti per 100 e debiti per 50 non posso limitarmi ad esporre 50 nei crediti e non esporre i debiti perché questa sorta di compensazione o somma algebrica tra debiti e crediti rende meno comprensibile e meno trasparente la dimensione stessa dell'entità del credito presente.) Non si può andare in sintesi con una posta che raggruppa più espressioni pur omogenee fra loro poiché perdiamo di vista la singolarità degli eventi e il soggetto esterno (stakeholder interessato) potrebbe non avere sufficienti informazioni per poter correttamente interpretare quei valori e costruire delle decisioni. Il principio di chiarezza viene ulteriormente completato da un altro documento chiamato nota integrativa che ha prevalentemente natura descrittiva mentre Stato Patrimoniale e Conto Economico sono documenti ad assoluta struttura quantitativa. Nella nota integrativa trovano posto le spiegazioni, gli approfondimenti e i chiarimenti delle varie poste.
  • Verità: tale requisito lo si comprende in relazione alla dimensione delle quantità oggettive (ad es. le rimanenze finali di esercizio). Quando si valutano le rimanenze finali queste devono corrispondere in valore e dimensione a quelle realmente presenti in azienda. Se soggettivamente presentiamo rimanenze diverse da quelle che oggettivamente sono, è evidente che non si va ad agire nel rispetto del secondo requisito fondamentale della verità. Analoga cosa dobbiamo fare quando procediamo nella costruzione delle stime che devono risultare attendibili e credibili (infatti in nota integrativa sarebbe buona norma dare una spiegazione dei criteri adottati per quella medesima stima).
  • Correttezza: tale requisito s'interpreta rispetto alle norme e ai principi di valutazione. Il principio della correttezza è soddisfatto se si rispettano fedelmente le norme e se si seguono i principi corretti di valutazione. Si tratta di fornire un quadro della dinamica aziendale il più fedele possibile (in particolare un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa).

Analisi terzo comma articolo 2423

3. "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo."

Questo comma sancisce il principio della intelligibilità. Questo principio percorre l'intera clausola generale che è oggetto dell'art. 2423. Fra i luoghi dove è possibile fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo, la nota integrativa è sicuramente il documento che più resta affianco a questa positiva osservazione. Anche l'integrazione di bilancio fornita dalla relazione sulla gestione che è un altro documento predisposto per offrire un'informazione di carattere generale che aiuta, migliora e consente la più completa intelligibilità del bilancio medesimo.

Analisi quarto comma articolo 2423

4. "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."

Questo comma è stato introdotto nel 2015 ed ha il compito di integrare il contenuto dell'art. 2423, secondo e terzo comma. Dalla lettura si possono trarre differenti interpretazioni che si possono così sintetizzare. Esso segue il secondo comma in cui, al fine di offrire la rappresentazione veritiera e corretta, si richiedono informazioni complementari oltre a quelle specificamente richieste dalla normativa. In ossequio al brocardo de minimis non curat pretore si precisa che la richiesta di informazioni complementari è limitata a quelle che presentino una certa rilevanza. La disposizione recepisce il principio di rilevanza introdotto dall'art.6 della Direttiva 2013/34/UE da cui trae origine la novella legislativa recata dal D.Lgs. 139/2015. Il lemma: "Non occorre rispettare gli obblighi" si uniforma al disposto successivo comma in cui si indica l'obbligo di deroga da norme particolari qualora la loro applicazione contrasti con le disposizioni programmatiche espresse nel secondo comma. Sembra quindi che il legislatore abbia voluto ribadire la volontà legis che privilegia la corretta informazione rispetto alla pedissequa applicazione di norme specifiche qualora reputate fuorvianti. Nella nota integrativa si devono illustrare e giustificare le scelte effettuate con riferimento a questo comma. Permangono inoltre gli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità.

Analisi quinto comma articolo 2423

5. "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato."

Questo comma sottolinea che la finalità del bilancio, indicata come la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla chiusura dell’esercizio, ha il carattere...

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Salzaale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilanci aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Malvestito Giancarlo Maurizio.
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