Diritto dell’informazione e della comunicazione
L’ordinamento giuridico
L’uomo è, per sua natura, portato a vivere all’interno di un gruppo, ed è destinato nel corso della sua esistenza alla vita associata, ad intrattenere relazioni e rapporti con altri uomini.
Ogni gruppo sociale necessita, per la sua stessa sopravvivenza, di un insieme di regole, norme che ne disciplinano il funzionamento ed organi preposti a garantire la loro osservanza.
Nell’ambito di tali regole, assumono una fondamentale importanza le regole di diritto (o norme giuridiche).
Esse si differenziano dalle altre regole di comportamento (sociali, morali, di cortesia, di deontologia professionale, etc.) in quanto la società ne garantisce il rispetto.
È una regola di diritto, ad esempio, quella che obbliga al pagamento delle tasse, mentre non lo è quella che impone di trattare gentilmente una persona anziana, tanto per fare un esempio.
Molto spesso le norme giuridiche riflettono i valori etici e sociali di un popolo in un dato contesto storico. I precetti “non uccidere” o “non rubare”, ad esempio, prima ancora che sanciti dal diritto, sono “codificati” dalla religione e dalla morale comune.
Spesso, poi, le regole sociali e le norme giuridiche si influenzano le une con le altre, determinando di fatto l’evoluzione della storia civile di uno Stato.
L’insieme delle norme giuridiche, cioè delle regole (c.d. normae agendi, in inglese “law”) che disciplinano in astratto la condotta dei consociati, forma il c.d. diritto in senso oggettivo.
Da questo deve essere tenuto distinto il c.d. diritto in senso soggettivo, termine con il quale si indica il potere attribuito dalla legge agli uomini di agire per il soddisfacimento dei propri interessi (c.d. facultas agendi, in inglese “right”), invocando a tal fine le norme giuridiche (ossia il diritto oggettivo).
Il diritto oggettivo, a sua volta, si distingue in:
- Diritto pubblico, ovvero l’insieme delle regole che disciplinano l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, i loro rapporti e i rapporti che si instaurano tra questi ed i cittadini. In tali rapporti, lo Stato e gli altri enti pubblici, in quanto portatori di interessi generali e titolari di un potere di comando, si trovano quasi sempre in una posizione di supremazia rispetto ai cittadini. Fanno parte del diritto pubblico il diritto costituzionale (che contiene i principi fondamentali della vita e del funzionamento dello Stato), il diritto penale, il diritto tributario (che regola i rapporti tra privati e amministrazione in merito all’imposizione e alla riscossione dei tributi), il diritto processuale (che disciplina il funzionamento degli organi di giustizia regolando il processo civile, penale e amministrativo), il diritto ecclesiastico (che disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa);
- Diritto privato, che regola e disciplina i rapporti che si instaurano tra i membri della collettività, i quali si trovano in una posizione di parità reciproca, ed i conseguenti e reciproci diritti ed obblighi di contenuto personale e patrimoniale. Fanno parte del diritto privato il diritto civile (che disciplina vari settori della vita degli individui: i rapporti tra le persone, la famiglia, le successioni a causa di morte, i diritti patrimoniali e gli atti giuridici) e il diritto commerciale (che disciplina l’impresa, le società, i titoli di credito e il fallimento).
Fanno inoltre parte del diritto privato, anche se caratterizzati da molteplici aspetti pubblicistici, il diritto del lavoro, il diritto della navigazione, il diritto agrario e il diritto dell’ambiente.
Il concetto di ordinamento giuridico, come indica l’etimologia della parola, è strettamente legato al concetto di “ordine”.
L’ordinamento è infatti insieme un ordine sia in senso strutturale (nel senso di insieme “ordinato” di parti); sia in senso teleologico (volto alla produzione di un ordine sociale).
Si definisce ordinamento giuridico l’insieme delle norme giuridiche vigenti in una determinata comunità in un determinato momento.
Il più importante degli ordinamenti giuridici è senza dubbio quello dello Stato (c.d. ordinamento statale), inteso come una comunità (popolo) stanziata stabilmente su un determinato territorio, avente proprie leggi ed uno o più organi preposti a vigilare affinché le regole siano rispettate per il regolare svolgimento della convivenza.
Esso, tuttavia, non è l’unico ordinamento giuridico, si parla, infatti, di pluralità di ordinamenti giuridici. Accanto all’ordinamento statale si pone, in primo luogo, l’ordinamento internazionale, che può essere definito come un insieme di norme (consuetudinarie o contenute in appositi trattati) che ciascuno Stato, in quanto membro della comunità internazionale, è tenuto ad osservare.
La Costituzione italiana nell’art. 10, al primo comma fa riferimento alle norme di diritto internazionale consuetudinarie, affermando che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ciò significa che le norme consuetudinarie internazionali vengono riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano e impegnano lo Stato a non adottare leggi che si pongano con esse in contrasto.
Oltre all’ordinamento internazionale, assume rilevanza l’ordinamento comunitario, il quale pone una serie di regole che gli Stati che ne fanno parte devono rispettare nei rapporti reciproci e con gli organi della Comunità. Ci sono poi gli ordinamenti degli altri Stati, e l’ordinamento della Chiesa.
La norma giuridica
Si intende con il termine “norma” una regola di condotta stabilita per convenzione, per consuetudine oppure imposta da un’Autorità.
Definita da Galgano “l’unità elementare del sistema del diritto”, la norma giuridica ha lo scopo di guidare il comportamento dei consociati, regolando una determinata attività o indicando la condotta da adottare in certi casi.
Occorre tuttavia verificare quali sono i caratteri distintivi della norma giuridica per comprenderne la portata e capire la differenza, per esempio, tra una norma giuridica e una regola morale.
Anche la norma morale è una regola di condotta ma, a differenza della norma giuridica, non è imposta da un’autorità riconosciuta bensì dal comune sentire e dalla sensibilità di ciascun individuo. Per tale motivo la norma morale può non essere condivisa dalla collettività, in quanto ciò che un individuo trova amorale non è detto lo sia anche per altri. Allo stesso modo, a differenza della norma giuridica, la norma morale crea un obbligo solo nel singolo che spontaneamente ne riconosce il valore e decide di osservarla.
L’eventuale sanzione conseguente alla sua inosservanza non è imposta d’autorità ma discende direttamente dalla coscienza dell’individuo (ne è un esempio il rimorso per aver compiuto, o per aver omesso una determinata azione).
Ogni norma giuridica possiede caratteristiche peculiari che consentono di distinguerla da altre tipologie di norme, ad esempio quelle religiose o morali.
Tra le principali caratteristiche della norma giuridica, possono elencarsi:
- La generalità: la norma non è dettata per singoli individui ma per un numero potenzialmente indeterminato di soggetti;
- L’astrattezza: la fattispecie descritta dalla norma è del tutto ipotetica;
- La positività: la norma è posta o riconosciuta dallo Stato o da altra autorità legittimata ad operare in tal senso;
- La coattività o coercibilità: in caso di inosservanza della norma è prevista una sanzione o comunque la possibilità di attuarla in modo coattivo;
- La relatività: la produzione normativa di uno Stato è relativa, sia nel tempo che nello spazio, in quanto varia nel corso degli anni ma anche da Nazione a Nazione, influenzata da fattori economici, politici, religiosi e socio-culturali.
Riassumendo e raggruppando tutte le citate caratteristiche sopra elencate può dirsi che la norma giuridica è una regola generale di condotta, caratterizzata dall’astrattezza della fattispecie, posta o riconosciuta dallo Stato, che mira ad assicurarne il rispetto, e la cui inosservanza prevede una sanzione, o la possibilità di ottenerne il rispetto in modo coattivo.
La previsione a priori delle regole vigenti in determinati contesti garantisce infatti la certezza del diritto, assicurando l’uguaglianza e la parità di trattamento.
Ogni norma giuridica consiste pertanto in una proposizione precettiva, ossia una regola formulata in termini generali e astratti, che riconosce, offre la facoltà, impone o proibisce determinati comportamenti.
Ciò vale per tutte le norme giuridiche, anche per quelle che contengono principi di carattere generale dell’ordinamento; si pensi, all’art. 3 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza e che non solo afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ma ne garantisce il rispetto.
Il secondo comma afferma infatti che: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese.”
Spesso usati come sinonimi, norma e legge sono in realtà termini diversi, sia dal punto di vista lessicale che contenutistico.
La legge ha una portata più ampia; è intesa (in senso materiale) come fonte di produzione del diritto, ossia come atto normativo che, all’esito di un determinato iter, l’ordinamento qualifica idoneo a produrre norme giuridiche.
La norma è invece il contenuto di quell’atto: la regola o l’insieme di regole che lo compongono, disciplinando un ambito più specifico e circoscritto.
Le norme giuridiche si prestano a varie, possibili classificazioni; tra queste ricordiamo:
- L’ambito giuridico di riferimento (norme di diritto pubblico o di diritto privato, con le rispettive articolazioni interne);
- Il contenuto (norme precettive, proibitive o permissive);
- La sanzione (norme primarie e secondarie, e ancora: norme perfette, imperfette e men che perfette);
- L’efficacia (norme assolute, relative e suppletive).
I diversi tipi di norme giuridiche
Classificazione delle norme giuridiche in base all’ambito di riferimento
Una prima, possibile classificazione è quella in base all’ambito giuridico di riferimento.
Il diritto è convenzionalmente distinto in due grandi sistemi di norme: quelle di diritto pubblico e quelle di diritto privato.
Le norme di diritto pubblico regolano il funzionamento e l’organizzazione dei pubblici poteri, nonché i rapporti a cui partecipano lo Stato o altro ente pubblico in veste di enti sovrani.
Le norme di diritto privato regolano invece i rapporti tra soggetti privati, oppure tra i privati e lo Stato o altro ente pubblico, quando questi ultimi non agiscono nell’esercizio del proprio potere autoritativo.
Al più vasto ambito del diritto pubblico sono tradizionalmente riconducibili, tra gli altri:
- Il diritto costituzionale;
- Il diritto amministrativo;
- Il diritto penale;
- Il diritto tributario.
La Costituzione della Repubblica e le leggi costituzionali sono poste al vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano.
Di pari rango gerarchico rispetto alla Costituzione sono le norme costituzionali e di revisione costituzionale. Si tratta di atti normativi - approvati secondo la particolare procedura contemplata all’art. 138 Costituzione, più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie - che nel rispetto di determinati limiti e iter procedurali consentono di intervenire sul testo della Costituzione, integrandolo o modificandolo.
Sempre all’interno del più vasto ambito del diritto pubblico, le norme di diritto amministrativo regolano l’organizzazione, il funzionamento e l’attività della Pubblica Amministrazione, intesa come l’insieme degli enti pubblici preposti all’amministrazione statale, nelle materie di sua competenza. Lo scopo di tali norme è quindi quello di disciplinare: la struttura della Pubblica Amministrazione, gli interessi pubblici che questa persegue, le modalità con cui agisce nel perseguire i rapporti tra le diverse manifestazioni del potere pubblico e i cittadini.
Le norme tributarie regolano il fenomeno impositivo, ossia le modalità di accertamento o riscossione dei tributi, nonché le eventuali sanzioni da applicare se i contribuenti risultano inadempienti.
Le norme penali sanzionano l’inosservanza dei precetti in esse contenuti mediante l’applicazione di una sanzione, definita pena.
La norma penale è imperativa: il comando o il divieto previsto dalla norma va necessariamente osservato; valutativa: contiene la valutazione di antigiuridicità di una determinata condotta, attiva od omissiva, attualmente o potenzialmente lesiva di beni giuridicamente tutelati; statuale: tale valutazione, e dunque la conseguente emanazione della norma penale, spetta unicamente allo Stato.
Tipicamente la norma penale si compone di due elementi:
- Precetto: una previsione, implicita o esplicita, di un divieto o un comando da osservare;
- Sanzione: la conseguenza giuridica derivante dall’inosservanza del precetto.
Vi sono però casi in cui la norma contiene solo il precetto e rinvia la previsione sanzionatoria ad un’altra norma: in tal caso si parla di norma imperfetta.
Le norme di diritto privato regolano i rapporti tra privati o tra questi e i pubblici poteri quando non agiscono in veste autoritativa.
Tipica articolazione interna al diritto privato è il diritto civile, tuttavia vi fanno capo anche altre branche del diritto, quali il diritto commerciale o il diritto del lavoro.
Malgrado sia frequente l’identificazione tra diritto privato e diritto civile, il rapporto tra i due è di genere a specie.
Il diritto civile è infatti una branca interna al diritto privato volta a regolare specificamente la materia contrattuale, le obbligazioni, i diritti reali, i rapporti di famiglia, la responsabilità civile e le successioni per causa di morte.
Nel nostro ordinamento le principali fonti di cognizione del diritto civile sono il Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262) e le varie leggi speciali emanate in materia.
Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto privato che disciplina sia il rapporto di lavoro (dunque la relazione intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro), sia le associazioni rappresentative delle parti del rapporto (diritto sindacale).
Fine ultimo del diritto del lavoro è dunque la tutela del lavoratore, garantendone i diritti fondamentali.
Altra branca interna al diritto privato è il diritto commerciale, costituito da norme giuridiche che disciplinano l’esercizio dell’impresa e le attività imprenditoriali, sia ad opera del singolo che di società e organizzazioni, sia nei rapporti privatistici quanto in quelli con enti pubblici.
Le classificazioni delle norme giuridiche
Fatti giuridici, atti giuridici, situazioni giuridiche soggettive
Le norme giuridiche possono inoltre essere classificate, in base al contenuto, alla sanzione e alla loro efficacia.
Quando si parla di distinzione delle norme giuridiche in base al loro contenuto, si hanno le norme:
- Precettive: se contengono un comando da osservare o un comportamento da adottare in una determinata situazione (tipico esempio sono le norme penali);
- Proibitive: se contengono comandi negativi, vietando quindi l’attuazione di determinate condotte (un esempio di tale tipologia di norma è l’art. 905 del Codice civile “Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi”);
- Permissive: se autorizzano certi comportamenti o attribuiscono specifiche facoltà. (Tipico esempio di tale tipologia di norme è l’art. 832 Codice Civile che consente al proprietario di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico).
Le norme giuridiche possono poi classificarsi in base alla sanzione. Sotto questo profilo sono possibili due distinzioni. In primo luogo si è soliti distinguere tra:
- Norme primarie o di condotta: quando le norme contengono un comando o prescrivono l’osservanza di una determinata condotta. Ne è un esempio l’art. 1325 del Codice Civile, che individua i requisiti necessari affinché il contratto sia valido ed efficace.
- Norme secondarie o sanzionatorie: contengono una sanzione applicabile in caso di inosservanza del precetto contenuto nella norma primaria. Un esempio è l’art. 1418 del Codice Civile, che sanziona con la nullità il contratto carente dei requisiti previsti dall’art. 1325 del medesimo codice.
La seconda possibile distinzione è tra:
- Norme perfette: munite di sanzione;
- Norme imperfette: contengono soltanto un precetto ma sono prive di sanzione;
- Norme men che perfette: categoria intermedia tra le due precedenti, in quanto si tratta di norme munite di una sanzione, che tuttavia risulta estremamente contenuta e quindi, inadeguata, rispetto alla violazione commessa.
Infine, in base al tipo di efficacia, le norme giuridiche si distinguono in:
- Norme assolute (imperative o cogenti) contengono prescrizioni o divieti dei quali l’ordinamento vuol garantire l’osservanza e ai quali non è possibi
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