Diritto costituzionale e diritto regionale
Principi fondamentali e decentramento amministrativo
Per il principio del decentramento amministrativo, la Repubblica è articolata su più livelli di governo dotati di pari dignità istituzionale. La L. cost 3/2001 afferma che la Repubblica è costituita da enti locali quali Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. Questi enti territoriali si caratterizzano per essere:
- Ad appartenenza necessaria (ne fanno parte automaticamente tutti coloro che risiedono stabilmente nel loro territorio),
- Autonomi rispetto allo stato,
- Autarchici con un proprio potere di amministrarsi,
- Rappresentativi della propria comunità.
Storia e motivazioni del governo regionale
Nel XIX secolo l'idea prevalente era di quella di uno Stato federale, ma al momento dell'unificazione (1861) prevalse quella coscienza nazionale che mancava. Tra le ragioni che indussero i costituenti ad optare per una forma di governo regionale, le principali furono:
- Evitare l'autoritarismo fascista,
- Un possibile centralismo,
- L'esigenza di realizzare interventi pubblici differenziati per soddisfare le diverse esigenze dei territori,
- La necessità di provvedere in modo differenziato nelle varie Regioni.
Struttura e funzione delle Regioni
L'articolo 131 Cost. definisce con esattezza il numero (20 di cui 5 a Statuto Speciale con approvazione dell'assemblea costituente del 26/02/1948), la denominazione e l'estensione territoriale delle Regioni.
Il decentramento amministrativo avvenne in varie fasi con i decreti del 1972, 1977 fino ad arrivare alla legge Bassanini, la 59 del 1997, che realizzò un ampio conferimento di funzioni a favore di Regioni ed enti locali, volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi fino a quel momento di competenza statale. Inoltre, la stessa legge conferì ai prima citati enti tutte quelle funzioni localizzabili nei rispettivi territori e quelle relative alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.
Successivamente trovò attuazione il d.lgs 112/1998 che concretizzò il trasferimento delle funzioni agli enti locali raggruppandole in 4 settori organici quali:
- Sviluppo economico e attività produttive,
- Territorio, ambiente e infrastrutture,
- Servizi alla persona e alla comunità,
- Polizia regionale e locale.
Riforma del Titolo V della Costituzione
La riforma del Titolo V della Costituzione avvenne con L.cost 3/2001 (poi adeguata con la L.131/2003) con la quale:
- Vengono consacrati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
- Alle Regioni e agli enti locali vengono riconosciute un proprio patrimonio e autonomia finanziaria di entrata e spesa,
- Lo Stato detiene un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni e degli enti locali a fronte di gravi inadempienze,
- È istituito il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra regioni ed enti locali.
Principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione
Il principio di sussidiarietà si ha quando un ente inferiore ha le capacità e i mezzi di svolgere adeguatamente un compito grazie ai quali non si ha la necessità di intervento da parte dell'ente superiore. In primis, abbiamo l'ente più vicino al cittadino ovvero il Comune.
Il principio di adeguatezza pone l'attenzione sulle capacità organizzative, strutturali ed economiche dell'ente finalizzate a rendere più che mai concreto il decentramento delle funzioni (essere adeguati a questo compito) al fine di garantire il soddisfacente esercizio a livello locale collegandoci al principio di sussidiarietà.
Il principio di differenziazione richiede che nel valutare l'idoneità di un ente allo svolgimento di una funzione si tenga conto delle sue specifiche caratteristiche demografiche, territoriali, geografiche e associative.
Elementi costitutivi delle Regioni
Gli elementi costitutivi delle Regioni sono il territorio, quindi l'ambito spaziale, la popolazione formata dalla comunità locale residente nel territorio che vanta numerosi diritti di partecipazione quali le elezioni dei consigli regionali, diritto di richiedere referendum, diritto di petizione ecc., e l'apparato autoritario formato nel caso delle Regioni dal Consiglio, Giunta e Presidente.
Il consiglio regionale
Il consiglio:
- Ha la potestà legislativa,
- Determina l'indirizzo politico della regione,
- Effettua il controllo politico e amministrativo della Giunta,
- Formula proposte di legge al Parlamento,
- Esprime pareri,
- Elegge i delegati a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica,
- Può richiedere il referendum abrogativo e quello costituzionale.
Attualmente il numero massimo di consiglieri è di 20 nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti e di 80 in quelle con più di 8 milioni. Durano 5 anni. I consiglieri godono dell'insindacabilità ma non godono di immunità penali.
Organi interni al consiglio
Gli organi interni al consiglio sono:
- Il Presidente del consiglio che viene eletto dai consiglieri,
- L'ufficio...