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Che cosa è il diritto? (lezione 1)

Il termine diritto presenta due significati differenti:

  • In senso “soggettivo” esso indica una pretesa da parte dei soggetti (io ho il diritto di.. è un mio diritto..). Si trattano diritti di libertà talmente intangibili che nessuno deve intralciare il godimento di queste libertà, nemmeno lo Stato.
  • In senso “oggettivo” indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico (insieme di regole di condotta, che regolano relazioni umane ed eventuali conflitti).

Si tratta di una finta partizione in quanto esse non vanno ad escludersi a vicenda, ma si compenetrano, in quanto ogni diritto soggettivo viene tutelato da una norma giuridica.

Il diritto si suddivide in:

  • Pubblico
  • Privato.

Diritto pubblico; si tratta dei rapporti tra l’autorità pubblica ed i privati, rapporti dominati dalla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.

Diritto privato; si tratta di rapporti fra soggetti privati che stanno in posizione di parità.

L’oggetto specifico del diritto pubblico è costituito essenzialmente dai principi del diritto costituzionale e del diritto amministrativo e può essere suddiviso in 6 argomenti:

  • 1. Organizzazione costituzionale dello Stato, ossia i rapporti tra gli organi costituzionali (il Parlamento, il Governo, il presidente della Repubblica ecc..) e quelli tra l’apparato dello Stato e del popolo.
  • 2. L’organizzazione della pubblica amministrazione, sia a livello statale che regionale e degli enti locali.
  • 3. Le fonti del diritto, ossia i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell’ordinamento italiano.
  • 4. I provvedimenti amministrativi, ossia gli atti di applicazione delle leggi da parte della pubblica amministrazione.
  • 5. La libertà e i diritti costituzionali.
  • 6. La organizzazione della giustizia e, in particolare, il funzionamento della giustizia costituzionale.

Differenza tra regole morali/sociali e regole giuridiche (lezione 2)

Differenza tra regole morali/sociali e regole giuridiche (norme giuridiche).

Es. regola religiosa “non uccidere” 5° comandamento.

Es. regola giuridica art.575 - omicidio “chiunque cagiona la morte di uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.

La regola religiosa; non c’è un’ipotesi.

La regola giuridica è scritta nel modo; se A allora B (se c’è un fatto, c’è anche una conseguenza.. se un tizio determina la morte di una persona, allora subirà determinate conseguenze.)

Caratteristiche della norma giuridica

  • Generalità
  • Astrattezza
  • Bilaterale
  • Coercibilità

-Generalità: la regola giuridica è impersonale, ovvero vale per chiunque.

-Astrattezza: siccome descrive una ipotesi, potrà verificarsi e ripetersi un numero indefinito di volte.

*Fattispecie; rappresentazione di un fatto. Esiste la fattispecie astratta (ovvero la norma giuridica) e la fattispecie concreta (es. il tizio che uccide Caio).

Bilaterale - da una parte impongono degli obblighi, dall’altra riconoscono diritti.

-Coercibilità: se non si segue la regola giuridica, l’ordinamento può imporre con la forza l’adesione a questa regola giuridica, attraverso determinate sanzioni.

Ordinamento giuridico

Insieme di norme giuridiche che servono a regolare i rapporti tra i membri di una certa collettività in un preciso momento storico e in un ambito territoriale ben definito.

Esistono diversi ordinamenti giuridici (UE, comune, università..).

Stato

Lo Stato è l’ordinamento giuridico più importante!

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Ente territoriale sovrano, che detiene il monopolio della forza legittima, ovvero l’unico ente che può produrre norme giuridiche che hanno determinate sanzioni.

1- Lo Stato è un ente, un apparato organizzativo che come elemento fondamentale ha il popolo, ovvero coloro che godono della cittadinanza di quello Stato in base alle regole giuridiche poste da quello Stato per riconoscere la cittadinanza. (legge 91)

2- Lo Stato ha un territorio: lo spazio in cui lo Stato esercita il proprio potere (le leggi dello Stato italiano valgono solo entro i confini dello Stato delimitato).

Elementi costitutivi dello Stato:

  • Popolo
  • Territorio
  • Apparato governante

3- Apparato governante; principali organi dello Stato.

Noi possiamo attribuire al concetto di Stato 2 significati diversi:

Stato come ordinamento/comunità: intenderlo come insieme di regole giuridiche → l’intera organizzazione sociale che organizzano una determinata società.

Stato come apparato/persona*: intenderlo come persona giuridica che ha la propria organizzazione riprodotta da vari organi. (legislativi, giurisdizionali, esecutivi) → organizzazione del potere pubblico, i soggetti che governano.

Soggetti di un ordinamento

*Soggetti di un ordinamento.

Organo: la parte dell’ente che esercita concretamente i poteri.

  • Potere legislativo; Parlamento
  • Giurisdizionale; giudici
  • Esecutivo: Governo

Sovranità

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Indipendenza (rispetto agli altri Stati) Supremazia (all’interno del terr.) Originarietà.

Originarietà: l’ordinamento originario da cui derivano gli altri è lo Stato, ma all’interno dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano ci sono altri ordinamenti (es. sindacati, associazioni, partiti, gli enti locali..).

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

(es. attraverso la partecipazione elettorale, referendum..)

Supremazia (interna); solo l’ordinamento dello Stato può porre delle regole che vincolano tutti i soggetti dello Stato, si tratta di supremazia rispetto ad ordinamenti autonomi interni (le regioni che pur potendo fare leggi non possono disporre sanzioni, le regole della regione Veneto valgono solo al suo interno) le regole dello Stato valgono all’interno di tutte le regioni.

Indipendenza (esterna); capacità che ogni Stato ha di escludere ingerenze di qualsiasi altro Stato esterno, indipendenza rispetto ad altri Stati esterni (altri Stati internazionali).

Art.11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

2 Stati indipendenti e sovrani.

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La Costituzione

Insieme di norme più importante.

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948 formata da 139 articoli.

Esistono ordinamenti che rappresentano un insieme di più ordinamenti (comunità internazionale, UE).

Affermare che esistano più ordinamenti giuridici significa che i valori giuridici di riferimento cambiano in base all’ordinamento in cui si pongono. (pluralismo e relatività dell’ordinamento giuridico)

Es. nello Stato italiano non è rilevante mangiare carne di maiale, in altri Stati bisogna astenersi da tale consumo. Stessa cosa con il divorzio, non approvato dalla Chiesa cattolica.

Quello che è regola giuridica in un ordinamento, non lo è in un altro (criterio di esclusività).

Riconoscimento di ordinamenti al proprio interno: ordinamento regionale, dotati di autonomia, le regioni fanno leggi, perché all’interno dell’articolo 5, c’è il riconoscimento delle autonomie locali:

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Autonomie locali più importanti (art. 114) “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.”

  • Personalità giuridica
  • Finalità collettive
  • Si collocano in un det. territorio
  • Proprio elemento regionale
  • Lo Stato gli riconosce l’autonomia politica. (possibilità di individuare i principali organi rappresentativi.. si vota x il sindaco)

La presenza delle autonomie territoriali all’interno dello Stato è un esempio di come la struttura costituzionale italiana sia aperta alle varie forme di pluralismo. (pluralismo organizzativo che deriva dalla società)

Questo pluralismo si declina in forma territoriale (enti territoriali), in forma sociale (religioni diverse) e in forma politica (diversi partiti).

Forma di Stato

Forma di Stato.

Modo d’essere dello Stato considerato nell’insieme delle relazioni tra i suoi elementi costitutivi: (popolo, territorio, apparato governante.)

Per capire qual è la forma di Stato di un determinato ordinamento, si prende come riferimento l’apparato governante e lo rapporto al popolo e alla conformazione territoriale.

Rapporto tra popolo e apparato governante:

  • Assoluto
  • Di diritto liberale
  • Autoritario (o totalitario)
  • Sociale
  • Costituzionale (o democratico pluralista)

Rapporto tra apparato governante e territorio*

  • Confederale
  • Federale
  • Unitario
  • Regionale
  • Organizzazione sovranazionale di Stati (UE)

Stato unitario - Stato composto (lezione 3)

*Stato unitario - Stato composto.

Decentramento territoriale; Stati che ammettono che al proprio interno ci siano più centri di potere politico.

Distinzione sulla quale la dottrina non è concorde.

Stato unitario; il popolo e il territorio sono organizzati intorno ad un unico apparato governante.

Es. Francia - nell’ottica della formazione storica, l’Italia è uno Stato unitario che apre le proprie finestre a rapporti con l’ordinamento internazionale.

Stato composto; attorno a più apparati governanti.

  • Confederazioni di Stati
  • Organizzazione sovranazionale di Stati
  • Federazioni di Stati (USA, Germania)
  • Stato regionale

L’Italia avendo più apparati governanti (Stato, regioni, comuni.. e ciascuno ha la propria organizzazione), è uno Stato composto a formulazione regionale.

Le regioni non sono equiparabili agli Stati in quanto non hanno sovranità, gli Stati sì.

Forma di Stato costituzionale (o democratico pluralista)

Forma di Stato costituzionale (o democratico pluralista.)

Struttura: pluralismo, si declina in forme diverse:

  • Pluralismo politico: compresenza di più partiti all’interno del territorio, dei sindacati..
  • Pluralismo sociale: es. famiglie
  • Pluralismo religioso
  • Funzione di indirizzo politico
  • Pluralismo informativo e sfera pubblica.

Costituzione. (testo rigido e garantito)

  • ….

Finalità di una forma di Stato di questo tipo è di garantire il pluralismo riconosciuto in Costituzione.

Obiettivo: garantire e proteggere le libertà individuali e soprattutto difendere i diritti delle minoranze.

In uno Stato costituzionale (vince la maggioranza, chi ha preso più voti) ci sono dei principi che servono a tutelare le minoranze, la regola della maggioranza non deve diventare una dittatura.

La Costituzione è il testo normativo fondamentale su cui poggia l’intero sistema di norme.

Perché nasce? Per porre un limite a chi detiene il potere.

Legge fondamentale in cui vengono scritti i diritti e i doveri, ma si organizza il potere politico in modo da sottoporlo alle regole del diritto costituzionale.

Le potestà pubbliche:

  • Potestà normativa (potere di creare delle regole, in Italia è attribuita alle 2 camere)
  • Potestà amministrativa (potere di curare gli interessi pubblici, creare una strada, un ospedale, un parco, data attribuita al Governo)
  • Potestà giurisdizionale (potere di risolvere le controversie, attribuita al giudice, ovvero la Corte costituzionale.)

In senso descrittivo: ci spiega come è strutturato un ordinamento, come la Costituzione funziona in senso di testo normativo. (es. regola morale; non uccidere, regola descrittiva: chiunque cagioni un uomo […] e il fatto in sé. L’importante è come l’ordinamento descrive il fatto, ovvero la regola)

Manifesto politico: come è stata introdotta la Costituzione.

Ogni Costituzione nasce attraverso un passaggio che si identifica in 2 fasi: la fase del potere costituente (la fase prima dell’entrata in vigore di un determinato testo), dopo che il testo è stato approvato ed entra in vigore, si parla di potere costitutivo (potere vincolato a quello che è stato scritto dal potere costituente all’interno del testo costituzionale, fino all’entrata in vigore di quella regola, il potere è ancora libero.

Il potere costituente è qualcosa che sta prima del testo costituzionale, e l’atto costituente è l’atto che dà origine al testo costituzionale, nel momento in cui il testo costituzionale entra in vigore, si crea un sistema di regole di tipo piramidale.

Costituzione flessibile - rigida

Costituzione flessibile - rigida.

  • Flessibile: costituzione che può essere modificata, o sottoposta a deroghe attraverso una legge ordinaria (non un atto normativo che abbia lo stesso valore della Costituzione), ovvero una cost. che in qualsiasi momento può essere cambiata. Es. Statuto albertino, la carta costituzionale che vigeva in Italia prima dell’entrata in vigore della Costituzione nata del 1848, morta nel 1° gennaio 1948.
  • Rigida: la si può rendere modificabile, a patto che la modifica sia concordata anche dalle minoranze e non solo dalla maggioranza. Per modificare la Costituzione si ha bisogno di tempi e processi complessi. (le 2 camere attraverso il processo legislativo)

Art.128

Costituzione garantita - non garantita

Costituzione garantita - non garantita.

Non garantita: testi costituzionali che non prevedono un giudice che controlli che le leggi ordinarie non siano in violazione del testo più importante.

Lo Statuto albertino era una costituzione flessibile non garantita, non c’era un organo che faceva questi tipi di controlli, difatti fu sospeso attraverso i vari comportamenti adottati dal regime fascista.

La Costituzione è invece garantita e rigida. (presenza di un giudice = Corte costituzionale che esercita il controllo sulla costituzionalità delle leggi che stanno nelle leggi meno importanti della Costituzione.)

Costituzione breve - lunga

Costituzione breve - lunga.

Identifica l’estensione della copertura costituzionale.

Brevi; regolano come sono organizzati i poteri.

Lunghe (Costituzione); si occupano non solo dell’organizzazione dei poteri, ma danno dei principi fondamentali, spiega come devono essere condotti i rapporti fra i fondamentali organi dell’ordinamento, e spiega com’è organizzata la pubblica amministrazione..

Costituzione come fonte di diritto

Costituzione come fonte di diritto:

Tutte le disposizioni costituzionali operano come norme giuridiche.

Testo normativo = insieme di norme giuridiche che funzionano come parametro nel giudizio di costituzionalità delle leggi che vanno interpretate dai giudici (Corte cost.).

Dove? Ovunque.

Prima di tutto: legittima l’esercizio del potere politico.

Sopra di tutti: grazie a Kelsen abbiamo visto che sta sopra di tutti, in cima alla piramide.

Dentro: in ogni attività della quotidianità.

Disposizioni (lezione 4)

Disposizioni (es. art 1 “l’Italia è una repubblica democratica..”)

All’interno di un articolo della Costituzione troviamo: disposizioni (la frase, quello che è scritto, parola per parola).

Nel momento in cui leggo la frase e le do un significato, la si interpreta, quello che è scritto nella disposizione diventa norma giuridica, ovvero il contenuto normativo delle frasi scritte.

Passaggio importante che svolgono tutti i giorni i giudici quando devono applicare le leggi.

Nel passaggio dal testo scritto, alla norma giuridica, c’è l’attività intellettiva di qualcuno.

Principi e regole

Principi regole.

All’interno della Costituzione troviamo altri e

Es. divieto di sosta con rimozione art. 158 codice stradale (disposizione).

Norma = significato: se un tizio lascia la propria macchina in divieto di sosta il suo comportamento sarà punito con la rimozione.

Diritto positivo si collega a principi e norme.

Il diritto naturale ragiona in funzione di valori e principi generali.

Regola/norma: è una prescrizione che disciplina in concreto un certo ambito dell’attività umana giuridicamente rilevante.

Principio: è un criterio più generale che ispira chi agisce.. esempio:

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Regola:

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Dai principi nascono le regole.

Principio: non uccidere. Regola; se uccidi qualcuno vai in carcere.

Dallo stesso principio possono nascere regole che disciplinano settori diversi dell’ordinamento.

Disposizione Norma.

Enunciato linguistico (quello che è scritto) Significato del testo.

Norma: regola generale (i destinatari sono una categoria di soggetti) ed astratta (si riferisce ad una categoria di fenomeni, comportamenti od oggetti ed è ripetibile nel tempo).

PROVVEDIME

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fraellos di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Colaluca Cinzia.
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