Diritto processuale civile
Lezione 1 - 14.09.2020
Il processo è un procedimento che consiste in una serie di atti coordinati e finalizzati tra loro per il raggiungimento di un fine: la sentenza.
Sono 3 i caratteri del processo:
- Terzietà dell’organo processuale
- Riserva di legge per la sua regolazione
- Osservanza rigorosa del principio del contraddittorio
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi - art 24 Cost: Questa è una statuizione che ha una matrice storica notevole, perché nei sistemi dittatoriali i diritti venivano riconosciuti ai cittadini, ma agli stessi non era riconosciuta nessuna tutela giuridica. Col termine tutti, la norma intende riferirsi non solo ai cittadini italiani ma anche agli apolidi, stranieri, irregolari ecc. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente - art 99 cpc principio della domanda: Il processo, salvo casi eccezionali, non può iniziare mai d’ufficio, in quanto il giudice in questo modo sarebbe parziale: il principio della domanda è un principio posto a presidio della terzietà del giudice. Il principio della domanda è un riflesso della titolarità del diritto. Il titolare di un diritto, è sempre titolare della corrispondente azione, intendendo per azione la possibilità di agire in giudizio per far valere il proprio diritto. Questo diritto di azione non può essere limitato verso nessuno, neanche nei confronti della P.A.
In base a tale principio il giudice non può emettere provvedimenti giurisdizionali se non espressamente richiesti dalle parti nella domanda: corrispondenza tra chiesto e pronunciato: eccesso di pronuncia - se il giudice va al di là di quanto chiesto dalle parti si ha difetto di pronuncia - se il giudice non si attiene alle richieste delle parti si ha. In questo caso la sentenza risulterà viziata e tali vizi possono essere fatti valere impugnando la sentenza stessa.
La Costituzione si preoccupa di garantire la terzietà e l’imparzialità dei giudici non solo col principio della domanda ma anche col principio del giudice naturale sancito nell’art 25 c1 Cost: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. È giudice naturale (inteso come ufficio giudiziario e no come persona fisica), il giudice che ha competenza a decidere una lite prima ancor che questa sorga in base a dei criteri oggettivi predeterminati. Ciò perché la collettività non avvertirebbe come terzo, imparziale un giudice che fosse individuato dopo che sia nota la controversia.
Non possono essere istituti giudici straordinari o giudici speciali - art 102 c2 Cost: Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei ma estranei alla magistratura.
- Giudice straordinario: giudice istituito ad hoc ed ex post, dopo l’inizio della lite. Giudici che sono competenti per un’unica lite, nominati dopo il sorgere della lite stessa.
- Giudici speciali: istituiti ex ante precostituiti per legge, ma ai quali sono affidate solo un certo tipo di cause. Non possono essere istituiti giudici speciali dopo l’entrata in vigore della Costituzione, mentre quelli costituiti prima dell’entrata in vigore della stessa Costituzione vengono riconosciuti:
- Giudici militari si occupano delle controversie relative ai militari
- Giudici tributari si occupano delle controversie relative alle tasse
- Giudici amministrativi si occupano delle controversie con la PA
- Giudici contabili si occupano delle controversie con i dipendenti pubblici
Le regole a presidio della terzietà e dell’imparzialità sono: i giudici sono soggetti soltanto alla legge - art 101 c2: tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati - art 111 c6 e 7: Contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il giudice deve indicare le ragioni della sua decisione, cioè quel percorso logico-giuridico in base al quale giunge alla sua decisione. La motivazione è importante perché permette alle parti di controllare l’operato del giudice e di valutare la validità e la correttezza del suo operato. Inoltre la motivazione è importante al fine di impugnare la decisione giurisdizionale precedentemente emessa.
La Costituzione garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio, ma si occupa anche di colui contro il quale il diritto è fatto valere (colui nei confronti del quale è promossa l’azione). Del convenuto si occupa l’art 24 c2 Cost: la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Tale norma ha il corrispettivo nell’art 101 cpc che disciplina il principio del contraddittorio: il giudice può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e/o non è comparso o quando, la parte non è stata messa in condizione di difendersi. Tutti questi principi sono poi confluiti nell’art 111 c1 e 2 Cost: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
La giurisdizione è la quantità di potere giurisdizionale assegnata a ciascun ordine nei rapporti con gli altri ordini. Lo Stato avoca a sé la funzione giurisdizionale e per esercitarla la distribuisce tra una serie di giudici, facendo in modo che i cittadini non possano farsi giustizia da soli: divieto di autotutela. Il giudice ordinario ha una giurisdizione generalizzata e residuale: può ricorrere solo per le liti che non rientrano nella giurisdizione di un giudice speciale. Essi potenzialmente si occupano di qualsiasi tipo di controversia. Il difetto di giurisdizione è regolato all’art 37 cpc: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Quando l’art 37 cpc parla di difetto di giurisdizione vuole dire che:
- Il giudice ordinario può non avere giurisdizione perché la lite rientra nella giurisdizione di un altro giudice speciale: il diritto trova tutela in un giudice diverso. → Difetto relativo di giurisdizione
- La materia è del tutto priva di protezione giurisdizionale: siamo di fronte ad un mero interesse di fatto che non assurge a rango di posizione soggettiva, in quanto quest’ultima rientra nella più totale discrezionalità della PA. → Difetto assoluto di giurisdizione: non può avere giustizia in nessuna sede. La mia posizione quindi consiste in un mero interesse di fatto per cui nessun giudice ha giurisdizione.
- Il giudice ordinario può essere privo di giurisdizione perché non ha giurisdizione verso lo straniero. L’ambito della giurisdizione Italiana è regolato dalla legge speciale 218/1995:
- Il giudice ordinario ha giurisdizione quando il convenuto opera in Italia perché egli ha domicilio o residenza in Italia; lo straniero non può essere convenuto in Italia.
- Il difetto di giurisdizione verso il giudice straniero può essere rilevato:
- In qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana
- Dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace → il difetto è sanato.
Il sistema previsto dal legislatore del ’42, prevedeva che, qualora fosse stato dichiarato il difetto di giurisdizione, la parte avrebbe dovuto cominciare il processo daccapo, subendo il rischio di preclusioni, decadenze o prescrizioni nel frattempo verificatesi. → Effetto caducatorio del processo a seguito del difetto di giurisdizione.
La disciplina della translatio iudicii (L. 69/2009):
- Il giudice ordinario originariamente adito dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione
- La Suprema Corte viene investita della questione e regola definitivamente la giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
- Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia della SC, la domanda è riproposta al giudice indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio.
Iniziato un nuovo processo:
- Restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute nel corso del processo chiuso
- Le prove raccolte dinanzi al primo giudice possono essere valutate come argomenti di prova dal giudice fornito di giurisdizione
- Il secondo giudice può a sua volta declinare la propria giurisdizione attraverso il regolamento di giurisdizione d’ufficio.
L’art 59 c3 primo periodo della L. 69/2009 prevede che il giudice successivamente adito non è vincolato alla indicazione del primo giudice che abbia declinato la propria giurisdizione, ma può, a sua volta, dubitare della propria giurisdizione e, attraverso quello che è stato definito un “regolamento di giurisdizione d’ufficio”, rimettere alle Sezioni unite per la soluzione della questione, sia pure entro il breve termine previsto dalla norma.
Il regolamento di giurisdizione è uno strumento che permette di risolvere le questioni attinenti alla giurisdizione di cui all'art 37 del cpc in breve tempo. Il fine di tale strumento è quello di evitare che il processo si svolga inutilmente davanti ad un giudice privo di giurisdizione, richiedendo alle sezioni unite della Cassazione di pronunciarsi in modo definitivo e vincolante sulla giurisdizione del giudice adito. Attraverso il regolamento viene cioè stabilita definitivamente la giurisdizione se una controversia spetta al giudice ordinario o al giudice speciale, a un giudice italiano o a un straniero. Il difetto di giurisdizione può essere sollevato dalle parti fino a quando la causa non sia decisa nel merito: è uno strumento facoltativo e preventivo. Per tale ragione il regolamento di giurisdizione non consiste in un mezzo di impugnazione: suo unico presupposto è la sussistenza di una contestazione sulla giurisdizione. Diversamente, se la causa è già decisa nel merito anche con sentenza non definitiva, la questione di giurisdizione sarà risolta con i normali mezzi di impugnazione.
L’art 41 cpc prevede che il regolamento di giurisdizione può essere richiesto da ciascuna parte (sia dall’attore che dal convenuto), finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado e si propone con ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che statuisce una volta per tutte chi ha giurisdizione. In origine la proposta di regolamento di giurisdizione in Cassazione determinava una sospensione automatica del processo di primo grado.
Il regolamento è stato però utilizzato in maniera strumentale: spesso il regolamento era proposto solo per allungare i termini del processo. La L. 353/1990 ha posto un rimedio all’abuso che dell’istituto veniva fatto. → La richiesta di regolamento di giurisdizione non comporta più la sospensione automatica del processo, ma la sospensione è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice a quo. L’art 367 cpc sancisce che il giudice dinanzi al quale pende la causa sospende il processo se non ritiene:
- L’istanza di regolamento manifestamente inammissibile
- La contestazione della giurisdizione manifestamente infondata
Il giudice sospende discrezionalmente il processo se ritiene che alla base del regolamento ci siano effettivamente dei dubbi in merito alla giurisdizione, aspettando l’esito della Cassazione. Il giudice a quo dopo che è stato proposto regolamento di giurisdizione decide con ordinanza non impugnabile circa la sospensione del processo.
- Se il giudice non ha giurisdizione, il processo dovrà iniziare di nuovo, ma si fanno salvi gli effetti della domanda se riassunto in 3 mesi.
- Se il regolamento viene accolto, viene cioè dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice a quo, e nel caso non fosse stata pronunciata la sospensione del processo di primo grado, tutti i provvedimenti giurisdizionali già adottati, anche eventualmente la sentenza di primo grado sono nulli.
- Se il giudice ha giurisdizione, ed è stata concessa sospensione, il processo va riassunto entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza.
- Se il giudice a quo non sospende il processo e il regolamento non viene accolto perché lo stesso è fornito di giurisdizione, il processo continua normalmente presso il giudice a quo.
Lezione 2 - 16.09.2020
Competenza
Dato che vi sono vari uffici giudiziari, la parte, una volta che ha individuato nel giudice ordinario quello fornito di giurisdizione, dovrà compiere un ulteriore passaggio: individuare tra tutti questi giudici ordinari, quello a cui si può rivolgere per poter ricevere tutela. Le controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria sono ripartite tra i giudici ordinari di primo grado, tribunale e giudice di pace, sulla base della competenza. La ripartizione fra i vari uffici giudiziari ordinari delle liti avviene in base al criterio della competenza: la quantità di potere giurisdizionale assegnata a ciascun ufficio giudiziario in relazione agli altri uffici dello stesso ordine.
Il criterio in base al quale il legislatore assegna alcune liti al giudice speciale ad altre a quello ordinario è detto giurisdizione. Il criterio in base al quale ripartisce, all’interno dello stesso ordine, nel caso di specie quello ordinario, le liti tra giudice ordinario e giudice di pace si chiama competenza. Nel caso in cui sorga una lite, prima individuo il giudice fornito di giurisdizione: andando per esclusione tra quelli speciali, se questi non hanno giurisdizione, allora questa spetterà al giudice ordinario. Per capire poi dinanzi a quale giudice ordinario dovrò presentare la domanda, dovrò far riferimento alle regole sulla competenza.
La ripartizione di competenza tra giudici ordinari avviene innanzitutto in base ad un criterio verticale. Il tribunale si trova in una posizione gerarchicamente superiore rispetto al giudice di pace dato che:
- Il tribunale è composto da giudici professionali
- Il giudice di pace è composto da giudici onorari (non togati), cioè esperti diritti che svolgono altro lavoro.
I criteri per individuare la competenza verticale tra i due giudici sono due ed operano in successione: si guarda prima l’uno e se non opera questo allora si applica l’altro.
- Il primo criterio della competenza è quello della materia. L’art 7 c3 cpc stabilisce che il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore:
- Per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi
- Per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
- Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
- L’art 9 cpc stabilisce che il tribunale è esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Se la lite, in base al criterio della materia, non rientra in alcuna di quelle attribuite per materia ai due giudici ordinari, allora, per stabilire la competenza, soccorre il criterio del valore, che è il criterio residuale rispetto a quello della materia:
- Se la causa ha un valore che oscilla tra 1 centesimo e 5000€: la competenza spetta al giudice di pace
- Se oscilla da 5000,01€ in poi: la competenza spetta al tribunale.
La L.353/1990 ha distinto le controversie che sono decise monocraticamente dal giudice istruttore presso il tribunale da quelle che restano affidate alla decisione collegiale. Gli articoli da 10 a 17 illustrano i criteri in base ai quali si determina il valore della causa:
- L’art 10 cpc prevede che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, seguendo le regole previste nelle disposizioni successive. Al secondo comma dell’articolo è stabilito che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale: regola del cumulo.
Dall’art 10 derivano due conseguenze:
- Se il valore fissato nella domanda sia tale da radicare la competenza di un giudice superiore (tribunale), nulla esclude che, all’atto della decisione, il giudice adito, possa pronunciare una sentenza con la quale scende al di sotto dei minimi della propria competenza (es: il tribunale condanni il convenuto ad una somma inferiore ai 5000€)
- Una volta proposta la domanda, non è rilevante ai fini della competenz
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