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Capitolo 64, LE SUCCESSIONI

Nozione e funzioni della successione a causa di morte

La successione a causa di morte è il trasferimento dei rapporti giuridici di una

persona che avviene quando questa muore. Con la morte, infatti, si

estinguono la persona e i suoi diritti legati alla sua individualità (diritti

personalissimi), ma rimane aperta la questione di cosa succede ai suoi beni. Il

diritto delle successioni serve proprio a regolare questo passaggio, cercando

di rispondere a diverse esigenze, tra loro bilanciate:

●​ Bisogna evitare che i beni del defunto rimangano senza titolare

(evitando cioè una vacatio) e che si generino incertezze o appropriazioni

abusive.​

●​ Si vuole rispettare il legame familiare, considerando i parenti come

naturali destinatari del patrimonio.​

●​ Si deve tener conto della volontà del defunto su come distribuire i suoi

beni.​

●​ È utile favorire il ricambio nella titolarità dei patrimoni, permettendo che

almeno una parte dei beni torni in circolazione a beneficio della

collettività.​

Queste esigenze sono riconosciute anche dalla Costituzione, che affida alla

legge il compito di stabilire le regole e i limiti delle successioni legittime e

testamentarie, oltre ai diritti dello Stato sulle eredità (art. 42, comma 4, Cost.).

In sintesi:

●​ Se una persona lascia un testamento, i suoi beni verranno distribuiti

secondo quanto ha stabilito (successione testamentaria).​

●​ Se non c’è testamento, i beni saranno assegnati ai parenti secondo la

legge (successione legittima).​

●​ In ogni caso, una parte del patrimonio (la quota legittima) deve

comunque andare ad alcuni parenti stretti, anche se il testatore ha

disposto diversamente (successione necessaria).​

●​ Infine, lo Stato può applicare tasse sull’eredità, più alte quanto più

lontano è il grado di parentela tra il defunto e l’erede.​

Oltre al codice civile, oggi disciplina le successioni anche il Regolamento UE

n. 650/2012, che introduce norme comuni in Europa e il certificato successorio

europeo, utile nei casi in cui l’eredità coinvolga più Stati.

Il titolo della successione e i patti successori

La causa della successione è la morte della persona: è l’evento che fa

scattare la trasmissione del patrimonio. Essa però non specifica ancora la

direzione della trasmissione ereditaria, a chi andranno i beni: il c.c. stabilisce a

riguardo che l’eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457 com. 1).​

La legge e il testamento costituiscono perciò il titolo della successione, che si

denomina, rispettivamente, legittima e testamentaria. ​

Questi due titoli possono anche coesistere: ad esempio, se il testamento

dispone solo di una parte dei beni, quelli rimasti saranno distribuiti secondo la

legge.

Nel codice civile originario, non erano ammessi altri titoli, diversi dal

testamento, per trasmettere i beni dopo la morte. Questo perché si voleva

proteggere la libertà testamentaria, cioè la possibilità per ciascuno di

modificare la propria volontà fino all’ultimo istante di vita. Per questo motivo,

non era permesso stabilire la successione attraverso contratti o altri negozi

giuridici, che avrebbero potuto vincolare in modo definitivo la volontà di una

persona. Negli ultimi anni, tuttavia, è stata introdotta una deroga a questa

regola: il cosiddetto patto di famiglia. Si tratta di un contratto con cui si

assegna, in vita, un’impresa (o altri beni produttivi) ad alcuni discendenti per

garantire la continuità aziendale e la sua gestione da parte degli eredi ritenuti

più adatti.

I patti successori

In generale, rimane vietato stipulare atti tra vivi per regolare una successione

futura. Sono nulli (cioè privi di effetti) i patti successori, cioè gli atti con cui si

dispone dei diritti relativi a un’eredità che ancora non si è aperta. I patti

successori vietati sono di tre tipi:

1.​ Istitutivi – con cui una persona nomina erede un’altra (es. marito e

moglie che, con un contratto, si designano reciprocamente eredi).​

2.​ Dispositivi – con cui si vendono o cedono i diritti che si spera di ottenere

da una futura eredità.​

3.​ Rinunciativi – con cui si rinuncia, in anticipo, a un’eredità futura.​

Il divieto ha due scopi:

●​ Proteggere la libertà testamentaria, lasciando al soggetto la possibilità di

cambiare idea.​

●​ Evitare speculazioni sulle eredità, che potrebbero trasformarsi in

desideri di morte (il cosiddetto votum captandae mortis).​

Il divieto riguarda anche atti che producono effetti simili: per esempio, un conto

bancario intestato a due persone, dove uno dei due può prelevare solo dopo la

morte dell’altro, è considerato una disposizione a causa di morte e quindi

vietato. Anche i seguenti atti rientrano nel divieto:

●​ Donazione a causa di morte – quando il bene viene donato ma il

passaggio avviene solo alla morte del donante.​

●​ Mandato post mortem – quando si dà l’incarico a qualcuno di trasferire i

beni a un terzo dopo la morte.​

Sono invece validi:

●​ Il contratto a favore di terzi (es. assicurazione sulla vita).​

●​ La donazione con clausola di premorienza, dove si stabilisce che, se il

donatario muore prima del donante, il bene ritorna al donante. In questi

casi, infatti, l’effetto si produce subito, non dopo la morte.​

L’oggetto della successione: successioni ordinarie e anomale

Quando una persona muore, si apre la sua successione, cioè il passaggio dei

rapporti giuridici che aveva in vita ai suoi successori. Ma non tutti i rapporti si

trasmettono. Oggetto della successione sono solo i rapporti patrimoniali,

cioè quelli che riguardano beni, diritti e obblighi con un valore economico. Non

si trasmettono, invece, i rapporti strettamente personali, come: il diritto di uso e

di abitazione; la rendita vitalizia; gli alimenti,; le prestazioni di lavoro

(dipendente o autonomo); alcuni contratti (come appalti o mandato).​

Gli altri diritti patrimoniali, sia attivi (es. crediti, diritti di recesso) sia passivi (es.

debiti, obblighi), si trasferiscono agli eredi, che prendono il posto del defunto in

questi rapporti.

In passato, la successione era vista come un istituto unitario, incentrato solo

sul patrimonio:

●​ Unitario, perché non si facevano distinzioni tra tipi di diritti o tra

successori.​

●​ Patrimoniale, perché si pensava che solo i diritti economici potessero

passare agli eredi.​

Oggi questa visione è cambiata. Si riconosce l’esistenza di successioni

anomale o qualificate, che non seguono le regole comuni. Anche per interessi

non patrimoniali, si riconosce oggi una qualche forma di successione:

●​ si possono inserire nel testamento disposizioni personali, come il

riconoscimento di un figlio o la riabilitazione dell’indegno (artt. 254 e 466

c.c.);​

●​ i familiari possono tutelare alcuni diritti della personalità del defunto,

come il diritto al nome, all’onore, al riserbo, o i diritti d’autore.​

Eredità e legato

Occorre distinguere due tipi di successione:

●​ Universale (eredità): l’erede subentra in tutto (o in una quota) del

patrimonio del defunto, assumendone anche i debiti.​

●​ Particolare (legato): il legatario riceve solo un determinato bene o diritto

e non risponde dei debiti.

L’erede quindi può subentrare in: liti in corso; diritti sconosciuti al defunto;

obblighi e debiti, anche se l’eredità può rivelarsi svantaggiosa.​

Il legatario riceve solo ciò che gli è stato specificamente assegnato, per legge

o per testamento (es. l’assegno alimentare al coniuge separato con colpa è

considerato legato, art. 585 c.c.).

Ma distinguere tra erede e legatario non è sempre facile: il linguaggio usato

nel testamento non è decisivo (art. 588 c.c.).

È erede chi riceve: una quota del patrimonio (es. “lascio metà a Tizio e metà a

Caio”); beni distribuiti in modo equilibrato; un singolo bene, ma di grande

valore rispetto all’intero patrimonio.

I soggetti: la capacità successoria

I soggetti coinvolti nella successione sono:

●​ il de cuius, cioè la persona deceduta,​

●​ i successori: persone fisiche o enti (es. associazioni) che subentrano nei

suoi rapporti giuridici.​

La capacità successoria è la possibilità giuridica di essere chiamati all’eredità.

Spetta, alle persone fisiche viventi al momento dell’apertura della successione;

ai nascituri concepiti (già dal concepimento); agli enti giuridici, anche se non

ancora riconosciuti.​

I nascituri non ancora concepiti e gli enti non ancora esistenti non hanno

capacità successoria. Tuttavia possono essere destinatari di un testamento,

ma l’acquisto è sospeso fino a quando nasceranno o verranno costituiti. Nel

frattempo, l’eredità è amministrata da altri.​

La mancanza di capacità successoria rende inefficace la disposizione

testamentaria. Chiunque abbia interesse può chiedere al giudice di dichiarare

l’incapacità.

L’indegnità

L’indegnità è una sanzione morale: esclude dalla successione chi ha

gravemente offeso il defunto. È indegno, ad esempio, chi ha ucciso o tentato

di uccidere il defunto, falsificato o nascosto il testamento, commesso gravi

reati contro il de cuius o i suoi familiari, perso la responsabilità genitoriale

verso un figlio. A differenza dell’incapacità, l’indegno può inizialmente ricevere

l’eredità, ma ne può essere privato con sentenza, se un successore legittimo

agisce in giudizio. Il giudice penale può dichiarare d’ufficio l’indegnità in caso

di condanna per uno dei reati previsti. Inoltre, la successione è sospesa se la

persona è indagata per l’omicidio del defunto (es. del coniuge).

L’indegno può essere riabilitato o con un atto scritto del defunto, o con una

disposizione testamentaria che lo include. In questo caso, potrà ricevere solo

ciò che è stato espressamente lasciato, anche se è un legittimario (art. 466

c.c.).

Capitolo, 65 Apertura della successione e delazione ereditaria

Apertura della successione e delazione ereditaria

La successione si apre al momento della morte della persona (art. 456 c.c.), e

nel luogo del suo ultimo domicilio. Questo momento è fondamentale perché:

●​ stabilisce chi può succedere (cioè chi era vivo e capace di ereditare in

quel momento);​

●​ consente di individuare il giudice competente per eventuali cause

ereditarie;​

●​ definisce la legge applicabile alla successione (quella nazionale del

defunto, salvo eccezioni previste dal Regolamento UE 650/2012).​

La vocazione ereditaria è la chiamata all’eredità che può avvenire o per legge

(successione legittima); o per testamento (successione testamentaria).​

La delazione è l’offerta dell’eredità al chiamato. Quest’ultimo non diventa

erede automaticamente, ma ha il diritto di accettare l’eredità. Fino a quel

momento, è solo un chiamato. Esempio: Se una persona è chiamata

all’eredità, ma muore prima di accettare, il diritto di accettare si trasmette ai

suoi eredi (art. 479 c.c.). Quindi, chi eredita da lui potrà accettare sia l’eredità

del defunto che quella del primo chiamato.

L’eredità giacente

Se l’eredità è rimasta senza un erede (perché nessuno ha ancora accettato),

può essere amministrata provvisoriamente:

●​ Se un chiamato è già nel possesso dei beni, può compiere atti di

conservazione (art. 460);​

●​ Se nessuno è nel possesso dei beni, il giudice può nominare un

curatore dell’eredità giacente (art. 528). Il curatore redige l’inventario;

gestisce i beni; può pagare i debiti, con autorizzazione; cessa dal suo

incarico appena l’eredità viene accettata (art. 532).​

Delazione successiva: sostituzione

Può succedere che il chiamato, muoia prima di accettare; rinunci all’eredità;

sia indegno; o comunque non possa o non voglia accettare (e quidi rinunci

all'eredità) (art. 467).​

In tal caso, la legge prevede tre possibili soluzioni, in questo ordine:

1.​ Sostituzione​

2.​ Rappresentazione​

3.​ Accrescimento​

a) La sostituzione (art. 688)

È una disposizione testamentaria con cui il testatore nomina un altro erede

(sostituto), nel caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare.

Il sostituto è un erede autonomo e diretto del defunto, non subentra al primo

chiamato. La sostituzione può essere multipla o consecutiva (cioè prevedere

più sostituti).

b) La rappresentazione

In mancanza di sostituzione testamentaria opererà la rappresentazione, a

tenore della quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro

ascendente che non può o non vuole succedere (art. 467): in pratica, i

discendenti subentrano nella stessa posizione successoria alla quale era stato

chiamato l'ascendente, che non consegue l'eredità perché è premorto o

indegno, oppure rinuncia.​

La divisione si fa per stirpi: ogni ramo familiare prende una quota intera, da

dividere tra i discendenti.​

Il rappresentante è erede diretto del defunto (non del rappresentato).​

Succede anche se indegno o rinunciatario verso il rappresentato, ma non può

succedere se è indegno verso il defunto.​

c) L’accrescimento

Se neanche la rappresentazione opera, si passa all’accrescimento (art. 674).

L'accrescimento consiste nella inclusione della porzione rimasta vacante nelle

quote degli altri successori, che si incrementano automaticamente di tale

porzione.

Requisiti: coesistenza di più successori (coeredi o collegatari); e la chiamata

è congiuntiva:​

- nella successione legittima, quando più persone sono nello stesso grado;​

- nella successione testamentaria, quando più eredi sono chiamati nello

stesso testamento e con quote uguali.​

L'accrescimento opera di diritto, senza bisogno di specifica accettazione (e

senza possibilità di rinuncia) a favore dei coeredi e dei collegatari, poiché la

quota rimasta vacante va a incrementare automaticamente la loro quota

originaria (art. 676).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lola1305 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO PRIVATO e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Bivona Elsa.
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