Capitolo 64, LE SUCCESSIONI
Nozione e funzioni della successione a causa di morte
La successione a causa di morte è il trasferimento dei rapporti giuridici di una
persona che avviene quando questa muore. Con la morte, infatti, si
estinguono la persona e i suoi diritti legati alla sua individualità (diritti
personalissimi), ma rimane aperta la questione di cosa succede ai suoi beni. Il
diritto delle successioni serve proprio a regolare questo passaggio, cercando
di rispondere a diverse esigenze, tra loro bilanciate:
● Bisogna evitare che i beni del defunto rimangano senza titolare
(evitando cioè una vacatio) e che si generino incertezze o appropriazioni
abusive.
● Si vuole rispettare il legame familiare, considerando i parenti come
naturali destinatari del patrimonio.
● Si deve tener conto della volontà del defunto su come distribuire i suoi
beni.
● È utile favorire il ricambio nella titolarità dei patrimoni, permettendo che
almeno una parte dei beni torni in circolazione a beneficio della
collettività.
Queste esigenze sono riconosciute anche dalla Costituzione, che affida alla
legge il compito di stabilire le regole e i limiti delle successioni legittime e
testamentarie, oltre ai diritti dello Stato sulle eredità (art. 42, comma 4, Cost.).
In sintesi:
● Se una persona lascia un testamento, i suoi beni verranno distribuiti
secondo quanto ha stabilito (successione testamentaria).
● Se non c’è testamento, i beni saranno assegnati ai parenti secondo la
legge (successione legittima).
● In ogni caso, una parte del patrimonio (la quota legittima) deve
comunque andare ad alcuni parenti stretti, anche se il testatore ha
disposto diversamente (successione necessaria).
● Infine, lo Stato può applicare tasse sull’eredità, più alte quanto più
lontano è il grado di parentela tra il defunto e l’erede.
Oltre al codice civile, oggi disciplina le successioni anche il Regolamento UE
n. 650/2012, che introduce norme comuni in Europa e il certificato successorio
europeo, utile nei casi in cui l’eredità coinvolga più Stati.
Il titolo della successione e i patti successori
La causa della successione è la morte della persona: è l’evento che fa
scattare la trasmissione del patrimonio. Essa però non specifica ancora la
direzione della trasmissione ereditaria, a chi andranno i beni: il c.c. stabilisce a
riguardo che l’eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457 com. 1).
La legge e il testamento costituiscono perciò il titolo della successione, che si
denomina, rispettivamente, legittima e testamentaria.
Questi due titoli possono anche coesistere: ad esempio, se il testamento
dispone solo di una parte dei beni, quelli rimasti saranno distribuiti secondo la
legge.
Nel codice civile originario, non erano ammessi altri titoli, diversi dal
testamento, per trasmettere i beni dopo la morte. Questo perché si voleva
proteggere la libertà testamentaria, cioè la possibilità per ciascuno di
modificare la propria volontà fino all’ultimo istante di vita. Per questo motivo,
non era permesso stabilire la successione attraverso contratti o altri negozi
giuridici, che avrebbero potuto vincolare in modo definitivo la volontà di una
persona. Negli ultimi anni, tuttavia, è stata introdotta una deroga a questa
regola: il cosiddetto patto di famiglia. Si tratta di un contratto con cui si
assegna, in vita, un’impresa (o altri beni produttivi) ad alcuni discendenti per
garantire la continuità aziendale e la sua gestione da parte degli eredi ritenuti
più adatti.
I patti successori
In generale, rimane vietato stipulare atti tra vivi per regolare una successione
futura. Sono nulli (cioè privi di effetti) i patti successori, cioè gli atti con cui si
dispone dei diritti relativi a un’eredità che ancora non si è aperta. I patti
successori vietati sono di tre tipi:
1. Istitutivi – con cui una persona nomina erede un’altra (es. marito e
moglie che, con un contratto, si designano reciprocamente eredi).
2. Dispositivi – con cui si vendono o cedono i diritti che si spera di ottenere
da una futura eredità.
3. Rinunciativi – con cui si rinuncia, in anticipo, a un’eredità futura.
Il divieto ha due scopi:
● Proteggere la libertà testamentaria, lasciando al soggetto la possibilità di
cambiare idea.
● Evitare speculazioni sulle eredità, che potrebbero trasformarsi in
desideri di morte (il cosiddetto votum captandae mortis).
Il divieto riguarda anche atti che producono effetti simili: per esempio, un conto
bancario intestato a due persone, dove uno dei due può prelevare solo dopo la
morte dell’altro, è considerato una disposizione a causa di morte e quindi
vietato. Anche i seguenti atti rientrano nel divieto:
● Donazione a causa di morte – quando il bene viene donato ma il
passaggio avviene solo alla morte del donante.
● Mandato post mortem – quando si dà l’incarico a qualcuno di trasferire i
beni a un terzo dopo la morte.
Sono invece validi:
● Il contratto a favore di terzi (es. assicurazione sulla vita).
● La donazione con clausola di premorienza, dove si stabilisce che, se il
donatario muore prima del donante, il bene ritorna al donante. In questi
casi, infatti, l’effetto si produce subito, non dopo la morte.
L’oggetto della successione: successioni ordinarie e anomale
Quando una persona muore, si apre la sua successione, cioè il passaggio dei
rapporti giuridici che aveva in vita ai suoi successori. Ma non tutti i rapporti si
trasmettono. Oggetto della successione sono solo i rapporti patrimoniali,
cioè quelli che riguardano beni, diritti e obblighi con un valore economico. Non
si trasmettono, invece, i rapporti strettamente personali, come: il diritto di uso e
di abitazione; la rendita vitalizia; gli alimenti,; le prestazioni di lavoro
(dipendente o autonomo); alcuni contratti (come appalti o mandato).
Gli altri diritti patrimoniali, sia attivi (es. crediti, diritti di recesso) sia passivi (es.
debiti, obblighi), si trasferiscono agli eredi, che prendono il posto del defunto in
questi rapporti.
In passato, la successione era vista come un istituto unitario, incentrato solo
sul patrimonio:
● Unitario, perché non si facevano distinzioni tra tipi di diritti o tra
successori.
● Patrimoniale, perché si pensava che solo i diritti economici potessero
passare agli eredi.
Oggi questa visione è cambiata. Si riconosce l’esistenza di successioni
anomale o qualificate, che non seguono le regole comuni. Anche per interessi
non patrimoniali, si riconosce oggi una qualche forma di successione:
● si possono inserire nel testamento disposizioni personali, come il
riconoscimento di un figlio o la riabilitazione dell’indegno (artt. 254 e 466
c.c.);
● i familiari possono tutelare alcuni diritti della personalità del defunto,
come il diritto al nome, all’onore, al riserbo, o i diritti d’autore.
Eredità e legato
Occorre distinguere due tipi di successione:
● Universale (eredità): l’erede subentra in tutto (o in una quota) del
patrimonio del defunto, assumendone anche i debiti.
● Particolare (legato): il legatario riceve solo un determinato bene o diritto
e non risponde dei debiti.
L’erede quindi può subentrare in: liti in corso; diritti sconosciuti al defunto;
obblighi e debiti, anche se l’eredità può rivelarsi svantaggiosa.
Il legatario riceve solo ciò che gli è stato specificamente assegnato, per legge
o per testamento (es. l’assegno alimentare al coniuge separato con colpa è
considerato legato, art. 585 c.c.).
Ma distinguere tra erede e legatario non è sempre facile: il linguaggio usato
nel testamento non è decisivo (art. 588 c.c.).
È erede chi riceve: una quota del patrimonio (es. “lascio metà a Tizio e metà a
Caio”); beni distribuiti in modo equilibrato; un singolo bene, ma di grande
valore rispetto all’intero patrimonio.
I soggetti: la capacità successoria
I soggetti coinvolti nella successione sono:
● il de cuius, cioè la persona deceduta,
● i successori: persone fisiche o enti (es. associazioni) che subentrano nei
suoi rapporti giuridici.
La capacità successoria è la possibilità giuridica di essere chiamati all’eredità.
Spetta, alle persone fisiche viventi al momento dell’apertura della successione;
ai nascituri concepiti (già dal concepimento); agli enti giuridici, anche se non
ancora riconosciuti.
I nascituri non ancora concepiti e gli enti non ancora esistenti non hanno
capacità successoria. Tuttavia possono essere destinatari di un testamento,
ma l’acquisto è sospeso fino a quando nasceranno o verranno costituiti. Nel
frattempo, l’eredità è amministrata da altri.
La mancanza di capacità successoria rende inefficace la disposizione
testamentaria. Chiunque abbia interesse può chiedere al giudice di dichiarare
l’incapacità.
L’indegnità
L’indegnità è una sanzione morale: esclude dalla successione chi ha
gravemente offeso il defunto. È indegno, ad esempio, chi ha ucciso o tentato
di uccidere il defunto, falsificato o nascosto il testamento, commesso gravi
reati contro il de cuius o i suoi familiari, perso la responsabilità genitoriale
verso un figlio. A differenza dell’incapacità, l’indegno può inizialmente ricevere
l’eredità, ma ne può essere privato con sentenza, se un successore legittimo
agisce in giudizio. Il giudice penale può dichiarare d’ufficio l’indegnità in caso
di condanna per uno dei reati previsti. Inoltre, la successione è sospesa se la
persona è indagata per l’omicidio del defunto (es. del coniuge).
L’indegno può essere riabilitato o con un atto scritto del defunto, o con una
disposizione testamentaria che lo include. In questo caso, potrà ricevere solo
ciò che è stato espressamente lasciato, anche se è un legittimario (art. 466
c.c.).
Capitolo, 65 Apertura della successione e delazione ereditaria
Apertura della successione e delazione ereditaria
La successione si apre al momento della morte della persona (art. 456 c.c.), e
nel luogo del suo ultimo domicilio. Questo momento è fondamentale perché:
● stabilisce chi può succedere (cioè chi era vivo e capace di ereditare in
quel momento);
● consente di individuare il giudice competente per eventuali cause
ereditarie;
● definisce la legge applicabile alla successione (quella nazionale del
defunto, salvo eccezioni previste dal Regolamento UE 650/2012).
La vocazione ereditaria è la chiamata all’eredità che può avvenire o per legge
(successione legittima); o per testamento (successione testamentaria).
La delazione è l’offerta dell’eredità al chiamato. Quest’ultimo non diventa
erede automaticamente, ma ha il diritto di accettare l’eredità. Fino a quel
momento, è solo un chiamato. Esempio: Se una persona è chiamata
all’eredità, ma muore prima di accettare, il diritto di accettare si trasmette ai
suoi eredi (art. 479 c.c.). Quindi, chi eredita da lui potrà accettare sia l’eredità
del defunto che quella del primo chiamato.
L’eredità giacente
Se l’eredità è rimasta senza un erede (perché nessuno ha ancora accettato),
può essere amministrata provvisoriamente:
● Se un chiamato è già nel possesso dei beni, può compiere atti di
conservazione (art. 460);
● Se nessuno è nel possesso dei beni, il giudice può nominare un
curatore dell’eredità giacente (art. 528). Il curatore redige l’inventario;
gestisce i beni; può pagare i debiti, con autorizzazione; cessa dal suo
incarico appena l’eredità viene accettata (art. 532).
Delazione successiva: sostituzione
Può succedere che il chiamato, muoia prima di accettare; rinunci all’eredità;
sia indegno; o comunque non possa o non voglia accettare (e quidi rinunci
all'eredità) (art. 467).
In tal caso, la legge prevede tre possibili soluzioni, in questo ordine:
1. Sostituzione
2. Rappresentazione
3. Accrescimento
a) La sostituzione (art. 688)
È una disposizione testamentaria con cui il testatore nomina un altro erede
(sostituto), nel caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare.
Il sostituto è un erede autonomo e diretto del defunto, non subentra al primo
chiamato. La sostituzione può essere multipla o consecutiva (cioè prevedere
più sostituti).
b) La rappresentazione
In mancanza di sostituzione testamentaria opererà la rappresentazione, a
tenore della quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro
ascendente che non può o non vuole succedere (art. 467): in pratica, i
discendenti subentrano nella stessa posizione successoria alla quale era stato
chiamato l'ascendente, che non consegue l'eredità perché è premorto o
indegno, oppure rinuncia.
La divisione si fa per stirpi: ogni ramo familiare prende una quota intera, da
dividere tra i discendenti.
Il rappresentante è erede diretto del defunto (non del rappresentato).
Succede anche se indegno o rinunciatario verso il rappresentato, ma non può
succedere se è indegno verso il defunto.
c) L’accrescimento
Se neanche la rappresentazione opera, si passa all’accrescimento (art. 674).
L'accrescimento consiste nella inclusione della porzione rimasta vacante nelle
quote degli altri successori, che si incrementano automaticamente di tale
porzione.
Requisiti: coesistenza di più successori (coeredi o collegatari); e la chiamata
è congiuntiva:
- nella successione legittima, quando più persone sono nello stesso grado;
- nella successione testamentaria, quando più eredi sono chiamati nello
stesso testamento e con quote uguali.
L'accrescimento opera di diritto, senza bisogno di specifica accettazione (e
senza possibilità di rinuncia) a favore dei coeredi e dei collegatari, poiché la
quota rimasta vacante va a incrementare automaticamente la loro quota
originaria (art. 676).
Successione
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