Le obbligazioni
Introduzione alle obbligazioni
Il legislatore nel 1942 ha intitolato alle "obbligazioni" l'intero del codice, nel quale è contenuta la disciplina del rapporto che intercorre tra il creditore (titolare di un diritto di credito) e il debitore (obbligato a tenere un certo comportamento): rapporto obbligatorio. Cos'è dunque l'obbligazione? Sarebbe vano cercare, di essa una definizione nel codice civile: il termine si riferisce alla situazione di svantaggio di un soggetto tenuto ad assumere un determinato comportamento (attivo o omissivo) nei confronti e per il soddisfacimento dell'interesse di un altro soggetto: proprio perché il debitore deve agire per soddisfare l'interesse del creditore si è definito l'obbligo come una situazione attiva e necessitata.
Prestazione e contenuto patrimoniale
Affinché si possa parlare di obbligazione, occorre che il comportamento al quale si attribuirà il nome di prestazione assuma un contenuto patrimoniale, ossia risulti suscettibile di una valutazione economica. Per essere apprezzata e considerata nel suo concreto operare la stessa deve essere contrapposta ad un'altra situazione soggettiva di segno opposto. Il termine obbligazione indica quindi la relazione che intercorre tra la situazione di svantaggio del debitore obbligato, caratterizzata dalla necessità di agire nei confronti e per il soddisfacimento dell’interesse del creditore, e una situazione giuridica di vantaggio (diritto di credito) contraddistinta da una facoltà tipica (la pretesa, cui si affianca anche una facoltà di disposizione) che consente al suo titolare di attivarsi per ottenere la prestazione dovutagli. Così intesa, l'espressione obbligazione è sostanzialmente sinonimo di rapporto obbligatorio (rapporto patrimoniale in cui vivono credito e debito).
Relazione funzionale tra credito e obbligazione
La relazione che lega le due situazioni è una relazione funzionale e necessaria: le stesse sono coordinate tra loro, nel senso che la situazione di svantaggio (l'obbligo) è posta in funzione del soddisfacimento della contrapposta situazione di vantaggio (il credito) e quale mezzo di tale soddisfacimento. Non solo non può esservi diritto di credito senza obbligazione e non vi può esservi obbligazione se non esiste un diritto di credito, ma le vicende dell'una situazione si ripercuotono inevitabilmente sull'altra, provocando per essa mutamenti corrispondenti.
- Non potrebbe ritenersi esistente il credito se la pretesa del creditore non fosse assistita da una tutela specifica (cautelare ed esecutiva).
- Non vi sarebbe obbligazione se il debito non avesse una rilevanza tale da consentire l'effettiva applicazione di quella tutela.
Responsabilità patrimoniale del debitore
Qualora il debitore non assuma il comportamento per il quale si è obbligato (quando risulti inadempiente), il debito deve gravare sul suo patrimonio, vincolandolo al soddisfacimento dell'interesse del creditore: quando l'interesse del creditore non viene in tutto o in parte soddisfatto attraverso l'esatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore (adempimento), è consentita al primo la possibilità di aggredire il patrimonio del secondo, facendo espropriare e vendere coattivamente (in via giudiziale e contro la volontà del debitore stesso) i beni che lo compongono per poter conseguire sul ricavato quanto dovutogli. Per definire questa situazione si usa il termine responsabilità patrimoniale o vincolo del patrimonio: Art 2740 - il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti suoi beni, presenti e futuri.
Fasi del fenomeno obbligatorio
- Fase fisiologica: La prima fase può definirsi fisiologica, si realizza con l'esatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore.
- Fase patologica: Solo nel caso in cui il rapporto obbligatorio rimanga inattuato per fatto imputabile al debitore, dalla fisiologia si passa alla patologia del rapporto e si apre la seconda fase in cui si instaura un nuovo rapporto, che si aggiunge a quello originario o a questo si sostituisce e ha ad oggetto il risarcimento del danno sofferto dal creditore (responsabilità per inadempimento o responsabilità contrattuale).
- Fase esecutiva forzata: Nella terza ed ultima fase il creditore può ottenere in via coattiva e per equivalente il soddisfacimento del suo interesse, leso dal comportamento del debitore, attraverso l'esecuzione forzata (l'espropriazione e la conseguente vendita dei cespiti che compongono il patrimonio di quest'ultimo): il nuovo rapporto vede ai suoi poli un diritto potestativo e una situazione di soggezione.
La mancanza di queste fasi implica l'impossibilità di configurare l'esistenza di un rapporto obbligatorio.
Obbligazioni naturali
Tradizionalmente il problema si pone con riguardo alle prestazioni spontaneamente eseguite da soggetti capaci al fine di adempiere a doveri morali o sociali, in cui si configurano situazioni di debito sganciate da ogni prospettiva di responsabilità, posto che il creditore risulta sfornito di azione diretta ad ottenere dal debitore quanto dovuto. Queste sono incoercibili, ma non risultano affatto irrilevanti per l’ordinamento. L'articolo 2034 esclude la ripetizione di quanto prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, alla duplice condizione che la prestazione sia stata spontaneamente eseguita e da un soggetto capace. Le obbligazioni naturali non possono essere ricondotte alla categoria delle obbligazioni, né l'esecuzione di doveri morali o sociali costituisce adempimento nel senso proprio del termine: si tratta di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito che giustificano lo spostamento patrimoniale. L'adempimento spontaneo ad opera di un soggetto capace dei doveri morali e sociali, benché giuridicamente non dovuto, risulta comunque vincolante: quanto prestato è infatti irripetibile (soluti retentio), la legge non accorda azione, ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato.
Storia e rilevanza delle obbligazioni
Il libro quarto non trova rispondenza nel codice previgente, dove l'obbligazione era disciplinata nel libro terzo, tra i modi di acquisto della proprietà. Questo spostamento di disciplina denota l'accresciuta rilevanza del credito e la sua acquisita autonomia rispetto al valore della proprietà. A determinare il primato del credito negli scambi del mercato ha indubbiamente contribuito anche il travaso nel libro quarto di regole proprie del codice di commercio del 1882, tanto che l'abbandono della separazione tra la materia civile e quella commerciale costituisce uno dei tratti caratterizzanti della materia in esame. Il libro quarto contempla, nel quadro di una disciplina riservata agli obbligazioni in generale, tre disposizioni preliminari dedicate rispettivamente alle fonti, al contenuto e al comportamento dei soggetti del rapporto obbligatorio (Art 1773, 1774 e 1775). La disciplina delle obbligazioni in generale si estende fino all'articolo 1320, sebbene sia consueto separare gli articoli 1176-1276 (disciplina generale del rapporto obbligatorio) dagli articoli 1277-1320 che regolano alcune specie di obbligazioni.
Una volta derivata da una fonte (e quindi sorta), l'obbligazione esiste, opera, può modificarsi, si estingue. Quindi nella sua vita è possibile individuare una serie di vicende relative all'attuazione del rapporto, alla vicenda conservativa, alla mancata attuazione, la vicenda estintiva modificativa etc. Il tratto di maggior novità rispetto al passato è però la separazione della disciplina delle obbligazioni da quella del contratto, che rappresenta di essa la fonte primaria. È necessario poi sottolineare il carattere sovranazionale del diritto delle obbligazioni: da qui l'esigenza di risolvere non solo le questioni di diritto internazionale privato, nel contesto di una disciplina che rinvia norme di fonte non statuale, ma anche l'emersione di una sentita esigenza di uniformazione normativa.
Oggetto dell'obbligazione
- L'oggetto dell'obbligazione è costituito dalla prestazione del debitore, ossia dal comportamento che questi dovrà tenere.
- Valutazione economica: tale prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica.
- Interesse del creditore: essa deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Il rapporto obbligatorio si pone dunque in funzione dell'esigenza del soddisfacimento dell'interesse del creditore, lo scopo essenziale di esso è quello di far conseguire al creditore l'oggetto del suo diritto. L'interesse che è alla base del diritto del creditore non deve avere di necessità carattere patrimoniale (p.e. spettacolo teatrale, lezione di pianoforte etc.). Il carattere patrimoniale deve invece attenere al mezzo con il quale l'interesse si soddisfa, ossia la prestazione del debitore. Tale carattere vale a distinguere l'obbligazione vera e propria (obbligazione in senso tecnico) da altri obblighi giuridici (quali quelli di natura familiare). La giurisprudenza ha comunque ritenuto che l'inosservanza di taluni obblighi di natura familiare possa essere fonte anche di responsabilità civile, assai problematiche risultano però le modalità di attribuzione del carattere della patrimonialità: criterio soggettivo; previsione di un corrispettivo; clausola penale; indici oggettivi.
L'interesse del creditore deve apparire meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (Art 1322). Si discute inoltre se l'interesse del creditore risulti indispensabile non solo per la costituzione, ma anche per la persistenza del rapporto obbligatorio: Art 1256 - per il caso di impossibilità temporanea della prestazione, stabilisce che questa si estingue qualora il creditore non abbia più interesse a conseguirla. L'articolo 1174 non menziona di fatto l'interesse del debitore, è comunque indubbio che gli interessi del debitore vengano in considerazione, specie nel contesto delle vicende del rapporto obbligatorio. È necessario sottolineare che esiste un canone generale di valutazione del comportamento di entrambe le parti del rapporto obbligatorio che consente di dare rilievo, più in generale e anche oltre gli specifici riferimenti normativi, agli interessi del debitore e spesso si tratterà di interessi che possono riferirsi alla persona di lui.
Prestazione
La posizione del debitore è caratterizzata dalla necessità di agire, cioè di assumere un certo comportamento in funzione del soddisfacimento dell'interesse del creditore. La prestazione consiste proprio nel comportamento, ossia in una determinata attività del debitore che corrisponde alla pretesa del creditore e ne soddisfa l’interesse. L'articolo 1174 definisce la prestazione come oggetto e non come contenuto: se il rapporto obbligatorio è la sintesi delle posizioni del creditore e del debitore, la prestazione non può che rappresentare, insieme all'esercizio della pretesa, il contenuto del rapporto obbligatorio. La regolare attuazione della prestazione (assunzione del comportamento dovuto o contenuto) fa conseguire al creditore un bene o, più in generale, un'utilità o un risultato (oggetto in senso tecnico).
- Nell'ambito delle prestazioni di dare si includono sia le prestazioni di consegnare che non producono effetti traslativi (consegna del bene dal venditore al compratore già divenuto proprietario in forza della valida manifestazione del consenso), sia le prestazioni che consistono nel trasferimento della proprietà o di altri diritti e che realizzano un effetto traslativo (obbligo di trasferire le cose acquistate al mandante da parte del mandatario senza rappresentanza). Costituiscono obbligazioni di trasferire quelle in cui l'obbligato è tenuto a prestare il suo consenso al fine di perfezionare un contratto traslativo. Alla categoria appartengono le obbligazioni che hanno ad oggetto la stipulazione di un contratto, anche di tipo non traslativo (obblighi a contrarre o obbligazioni di concludere un contratto). La mancata attuazione di questo tipo di obbligazioni genera una particolare forma di esecuzione forzata in forma specifica (Art 2932). Tra le obbligazioni in cui il dare non si manifesta nella consegna ma nel consenso alla costituzione di un diritto devono comprendersi le obbligazioni di garanzia, previste da una norma di carattere generale (Art 1179).
- Le prestazioni di fare designano una categoria ampia che racchiude tutte le obbligazioni aventi ad oggetto il compimento di un'attività diversa dalla consegna: ad esempio realizzare un'opera, un servizio, custodire, trasportare etc. Nell'ambito di questa categoria si è soliti distinguere le obbligazioni di fare che si definiscono infungibili (la prestazione è inseparabile dalla stessa persona del debitore), dalle obbligazioni di fare che si definiscono fungibili (la prestazione non è intuitu personae).
- Nelle prestazioni di non fare, il comportamento del debitore consiste in una astensione. Tipica è l'obbligazione dell'imprenditore di non fare concorrenza, mentre profili particolari riguardano poi la mora del debitore e la prova dell'inadempimento.
L'identificazione della prestazione nel comportamento del debitore postula l'inclusione nel concetto di prestazione di tutte le attività che appaiono necessarie in funzione del risultato utile per il creditore. Ormai superata deve intendersi la distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato che postulano una diversa concezione della prestazione, identificata anziché nel comportamento da tenere in funzione del risultato utile per il creditore, proprio nel risultato promesso. Se si intende la prestazione come un comportamento rivolto a far conseguire al debitore un'utilità, non sembrano consentite operazioni di cesura atte a separare il risultato dal comportamento necessario a realizzarlo: è infatti possibile rinvenire un risultato anche nelle obbligazioni di mezzo. Dunque tutte le obbligazioni implicano comunque un risultato e unica è la responsabilità del debitore.
Oggetto della prestazione
Numerose sono le distinzioni tra le diverse specie di obbligazioni che si possono tracciare con riguardo alle caratteristiche dell'oggetto della prestazione (l'utilità che consegue al creditore dal comportamento dell’obbligato).
- Nell'ambito delle prestazioni di dare assume rilievo la circostanza che si tratti di cose certe e determinate (obbligazioni di specie) o di cose appartenenti ad un genere (obbligazioni di genere). Tra le obbligazioni di genere una sempre più marcata autonomia assumono le obbligazioni in cui l'oggetto è rappresentato da una somma di denaro: obbligazioni pecuniarie - Art 1277. Può anche accadere che due o più siano le prestazioni dedotte in obbligazione, non da eseguire tutte ma da scegliere: per la complessità dell'oggetto parliamo di obbligazioni alternative (da tenersi distinte dalle obbligazioni facoltative in cui l'oggetto della prestazione è in realtà unico ma vi è semplice facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa).
- L'oggetto della prestazione può essere divisibile o indivisibile (Art 1316). L'indivisibilità può dipendere dalla natura della cosa o del fatto oggetto della prestazione (indivisibilità oggettiva) o dal modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (indivisibilità soggettiva). Il carattere dell'indivisibilità influisce sulle modalità di estinzione dell’obbligazione.
- Il vincolo obbligatorio può anche durare nel tempo e la modalità temporale di attuazione assume rilievo pure nelle obbligazioni di dare. Viene in considerazione a questo riguardo la categoria delle prestazioni di durata, in cui l'esecuzione della prestazione può essere periodica (l'esecuzione ripetuta ad intervalli regolari) o continuativa (non vi sono apprezzabili interruzioni tra i vari momenti della prestazione).
Il significato attribuito alla prestazione e la ricostruzione del contenuto dell'obbligazione è un’operazione assolutamente importante e preliminare al fine di verificare il regolare adempimento del debitore e dunque per porre a suo carico, per converso, le conseguenze negative dell'inadempimento; la ricostruzione del vincolo imposto al debitore incide sulla specificazione dell'inadempimento e sulla conseguente distribuzione tra i soggetti del rapporto obbligatorio del rischio derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Alla luce di ciò, in alcuni tipi di obbligazioni, la determinazione dell'oggetto appare agevole, in altri più complicata e un ruolo significativo in tale ricostruzione è rappresentato dal titolo dell’obbligazione. Quale che sia in concreto l'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche generali si possono desumere dall'articolo 1346.
- L'oggetto della prestazione deve dunque presentare i requisiti della possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità: una prestazione che non possa eseguirsi materialmente o giuridicamente, che contravvenga ad un divieto legale o che manchi di modalità che possano portare alla sua determinazione conduce alla nullità dell'atto e alla conseguente inesistenza giuridica del rapporto obbligatorio che da esso dovrebbe scaturire.
Soggetti del rapporto obbligatorio
I soggetti del rapporto obbligatorio sono il creditore e il debitore. Devono trattarsi di soggetti distinti: quando la qualità di creditore e quella di debitore si riuniscono nella stessa persona si ha l'estinzione per confusione del rapporto obbligatorio (Art 1253). I soggetti del rapporto obbligatorio sono normalmente determinati.
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