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Diritto privato II

Prof.ssa Favilli Chiara a.a. 2022/2023

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Le obbligazioni

  • Contenuto del rapporto obbligatorio;
  • Fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito;
  • Categorie di obbligazioni;
  • L'attuazione del rapporto obbligatorio;
  • I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale;
  • L'inadempimento e la responsabilità;
  • I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento;
  • Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio;
  • Cause di prelazione, garanzie reali ed esecuzione forzata; il sovraindebitamento del consumatore.

La responsabilità civile

  • Introduzione al tema, regola generale dell'art. 2043 c.c. e danno risarcibile;
  • Ipotesi normative speciali di responsabilità civile;
  • Gli strumenti di tutela del danneggiato.

I singoli contratti

  • I contratti traslativi onerosi;
  • La donazione e le altre liberalità;
  • I contratti obbligatori per il godimento dei beni;
  • I contratti obbligatori per l'esecuzione di opere o servizi;
  • I contratti obbligatori per la conclusione degli affari;
  • I contratti aleatori;
  • I contratti di finanziamento;
  • I contratti obbligatori di garanzia;
  • I contratti per la composizione delle liti.

Bibliografia e materiale didattico

Breccia-Busnelli-Bruscuglia-Giardina-Giusti-Loi-Navarretta-Paladini-Poletti-Zana, Diritto Privato, tomo II, Utet, ultima edizione [con l'esclusione dei paragrafi I e II ("I contratti bancari" e "Il conto corrente ordinario") della sezione VII del capitolo VII e dell'intero capitolo VIII ("L'impresa e le società")].

Lo studio del manuale deve essere integrato con le dispense di aggiornamento che saranno rese disponibili dal docente, in parallelo con lo svolgimento delle lezioni, sul portale e-learning. Si consiglia la consultazione di un Codice civile aggiornato con le leggi complementari.

Concezione di obbligazione

L'obbligazione è sinonimo di rapporto obbligatorio, preferibile per sottolineare la particolarità dell'obbligazione come relazione che intercorre fra due soggetti, creditore e debitore, o meglio delle situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari, diritto di credito e obbligo.

  • Il diritto di credito è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio attiva, che legittima il titolare ad esercitare la pretesa, la facoltà di esigere dal debitore un certo comportamento oggetto del rapporto obbligatorio e che, a seconda della fonte dell'obbligazione, quello che hanno pattuito nel contratto, il risarcimento del danno se derivante da un fatto illecito, il rimborso della gestione di affari altrui, la ripetizione di qualcosa non dovuto e la ripetizione dell'arricchimento ingiustificato.
  • Il debitore è in una situazione di svantaggio e questo perché quello che è tenuto a fare per effetto della facoltà di pretesa è qualcosa che va a soddisfare l'interesse del creditore.

La funzionalità di questo comportamento è alla base della relazione, nesso di funzionalità necessaria fra credito e obbligo. Senza l'obbligo, esecuzione della prestazione, l'interesse del creditore non è soddisfatto; l'uno non esiste senza l'obbligo, che è strumentale al soddisfacimento del credito. Per esempio, nella mora del creditore, esempio di lesione di interesse legittimo derivante da un comportamento scorretto, il creditore che non coopera e rifiuta la prestazione correttamente offerta finisce per ledere un interesse legittimo del debitore stesso, cioè quello della liberazione del rapporto obbligatorio. Tutto ciò che accade nella prospettiva attiva e passiva si riflette sul lato contrapposto: per questo si parla di rapporto.

Tutela del creditore in caso di inadempimento

Il riconoscimento giuridico dell'obbligazione e la centralità dell'obbligazione nel sistema implica la predisposizione da parte della legge di una serie di strumenti che garantiscano l'effettività del diritto di credito, possibilità che l'interesse del creditore sia realizzato nonostante l'inerzia del debitore. Ci sono strumenti di tutela del creditore prima che si sia posto il problema di adempimento. Esempio: contratto di mutuo con pagamento della somma a distanza di tre anni. Dopo un anno, il debitore svende i propri beni e ricava somme di denaro più facilmente occultabili.

Questo può essere pregiudizievole per il creditore perché in caso di inadempimento può soddisfare il proprio interesse in modo succedanea aggredendo il patrimonio del debitore. Questo presuppone qualcosa che mancava a monte. Questi strumenti della legge sono due:

  1. L'art. 2740 c.c. ci dice che il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio del debitore è la garanzia patrimoniale generica del credito. Se ho un credito verso qualcuno, sono garantito dal suo patrimonio: non solo quello che c'è nel momento in cui associa l'obbligazione, ma anche qualcosa che si aggiunge dopo. Se anche un creditore non ha garanzie specifiche, comunque è garantita la sua posizione dal patrimonio del debitore. Pegno, ipoteca, privilegi, come cause legittime di prelazione, saranno preferiti per il creditore, ma comunque rimane la funzione del patrimonio. Anche se il debitore avesse più creditori, potrei essere insoddisfatto: ma questo non cambia il fatto che il patrimonio del debitore rappresenta la garanzia patrimoniale generica, come un vincolo sul patrimonio del debitore rispetto ad ogni sua obbligazione nei confronti del creditore.

  2. La tutela del rapporto giuridico, oltre alla creazione di questo vincolo sul patrimonio del debitore, porta al creditore la garanzia che il proprio diritto verrà soddisfatto: con la facoltà di pretesa, ma anche con altri strumenti, per esempio la condanna in giudizio per adempiere o un aumento di interessi in caso di ritardo. La fase finale è l'esecuzione forzata: è una procedura che individua i beni patrimoniali del debitore che porterà alla vendita degli immobili (se non c'è liquidità) con l'obiettivo di soddisfare l'interesse del creditore. Nell'esecuzione forzata sarà individuata una somma dal giudice per risarcimento del comportamento contrario a quella che era la prestazione dovuta. Questo perché la prestazione non sempre è un pagamento. È qualcosa di succedaneo perché non era questo l'interesse del creditore: ottiene una somma di denaro che compensa la perdita per la prestazione non eseguita nei suoi confronti.

N.B. Il Codice civile parla di pagamento come prestazione, anche se il pagamento è un solo tipo di prestazione. La prestazione potrebbe essere, per esempio, la restaurazione di un mobile.

Tre fasi del rapporto obbligatorio

  1. Nascita del rapporto obbligatorio e impegno del debitore. La prima è l'unica inevitabile e fisiologica. Le altre sono potenziali. Nascita del rapporto obbligatorio e impegno del debitore. Se il debitore consegna il bene, non sopraeleva, fa il restauro ecc. l'interesse del creditore è soddisfatto e il discorso si chiude qui perché il rapporto obbligatorio si è svolto in modo fisiologico. Dalla fonte dell'obbligazione e, seguendo le regole stabilite dal contratto o rispettando il comportamento dovuto dalla sentenza di condanna dall'illecito o rispettando le regole del codice per gestione di affari, pagamento dell'indebito e arricchimento ingiustificato.
  2. Risarcimento in caso di inadempimento. La seconda fase si apre se il debitore non adempie. Nel concetto di inadempimento non rientra solo quello di non pagare, per esempio, nemmeno un euro se dovevo mille. Rientra anche un adempimento scorretto, parziale, non completo, non in tempo: condotte riconducibili alla non esatta esecuzione della prestazione. Non corrispondente dal punto di vista qualitativo, quantitativo e tempistico. Se tutto questo avviene per un fatto imputabile al debitore, quindi, per trascuratezza o negligenza e scientemente, rappresenta un inadempimento. Sono tutti comportamenti suscettibili, calati nella concretezza di un rapporto obbligatorio, di essere pregiudizievoli per il creditore. Pensiamo a prestazioni funzionali ad altro: per esempio, la somma di mille serviva al creditore per pagare a propria volta un debito o la consegna avviene in ritardo all'apertura di un esercizio commerciale per cui serviva l'oggetto. Il creditore subisce, dunque, un danno (oltre alla perdita in sé può essere un mancato guadagno: non aver aperto l'attività commerciale). Di fronte ad un inadempimento, mancata esecuzione, inesatta o tardiva, non si estingue il rapporto originario, ma ne nasce un altro che ha ad oggetto il risarcimento del danno, che servirà per compensare quella perdita dovuta all'inadempimento. È una fase patologica come responsabilità da inadempimento, accanto a quella da fatto illecito effetto della verificazione di un illecito che coinvolge due soggetti che, generalmente, sono irrelati. Nella responsabilità da inadempimento, l'obbligazione di risarcimento è aggiuntiva e torna a legare soggetti già in rapporto fra di loro. Nell'art. 1173 non si parla di inadempimento come fonte di obbligazione perché è qualcosa di sostituivo, succedaneo rispetto all'obbligazione rimasta inadempiuta. Supponiamo che mi dovesse essere consegnato un bene infungibile, che viene lasciato incustodito prima della consegna. Dunque, si tratta di un inadempimento per fatto imputabile del debitore. L'interesse viene sacrificato e il risarcimento del danno va a sostituirsi: il giudice monetizza in una somma di denaro l'interesse che è rimasto insoddisfatto. L'obbligo di risarcimento non è originario, come quella da fatto illecito, ma sostitutiva e succedanea.
  3. Esecuzione forzata. La terza fase è quella dell'esecuzione forzata. Non è detto che la seconda fase patologica induca il debitore a adempiere: nonostante aumentino gli interessi moratori per l'obbligazione pecuniaria col passare del tempo, il debitore potrebbe continuare a non adempiere dopo la condanna al risarcimento del danno. Nel contratto preliminare il promissario acquirente e alienante si sono obbligati a concludere il contratto definitivo. L'art. 2932 porta, perciò, all'esecuzione specifica di obbligo a contrarre. Sia pure per equivalente o in forme succedanee, il diritto del creditore viene soddisfatto. Può essere la sentenza del giudice, il pignoramento, la vendita forzata dei beni del debitore, l'assegnazione forzata dei beni del debitore.

Obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.)

Le obbligazioni naturali non hanno alla base una fonte delle obbligazioni dell'art. 1173 perché sono fonti di obbligazioni civili. La fonte diversa è qualcosa di interno al soggetto, che non possiamo chiamare debitore, ma che presta o tiene un comportamento sulla base di un dovere legato alla sua interiorità. È una doverosità morale e sociale; non è qualcosa che per il diritto è obbligato a fare. Questo interessa lo stesso il diritto perché nel momento in cui viene eseguita diventa giuridicamente rilevante. Se qualcosa di non dovuto viene eseguito, chi lo ha eseguito ha il diritto di ripeterlo: se c'è un contratto nullo (non ero tenuto per diritto), ma pago quella somma o consegno quella cosa, è un indebito e nasce l'obbligazione di restituzione e il diritto di ripetizione.

  • Anche se quello che è stato fatto non ha alla base un'obbligazione, ma viene eseguito per dovere morale e spontaneamente da parte di un soggetto capace di agire, quello che è stato eseguito non può essere successivamente ripetuto. Diventa giuridicamente rilevante ed ha un punto di contatto con l'obbligazione civile: se come debitore adempio ad un'obbligazione che sia civile o naturale non posso chiederla indietro.
  • Altro aspetto che differenzia dall'obbligazione civile è il fatto che chi è il beneficiario di quest'obbligazione naturale potrebbe pretendere l'esecuzione di questo dovere sociale (dopo che riceve mille euro per tre mesi, ne richiede il quarto mese). L'unico effetto è l'irripetibilità di quanto prestato in esecuzione di un dovere morale e sociale. Il beneficiario non può costringere l'obbligato naturalmente ad eseguire la prestazione, se non lo fa spontaneamente. Questa spontaneità ci deve essere lungo tutto il corso, non solo all'inizio.

Esempi

  1. Adempimento del debito prescritto: è un vero e proprio adempimento perché la prescrizione non opera se non viene eccepita secondo una tesi. L'altra tesi è quella che l'obbligazione si estingua anche se non eccepita. Quello che il debitore fa dopo che l'obbligazione è estinta per prescrizione. Se lo fa per obbligazione naturale, poi non è irripetibile. Qualcuno dice che segua così la seconda tesi, qualcuno dice che è così in quanto obbligazione naturale.
  2. Convivenza di fatto: se io instauro una convivenza di fatto, tutto ciò che compio dal punto di vista economico a favore del convivente non affonda le proprie radici in un'obbligazione (o meglio in un obbligo). Non c'è nella legge n. 76 del 2016 un dovere di assistenza familiare per esempio. L'amico che inizia a corrispondere mensilmente al figlio rimasto orfano del suo migliore amico una somma di denaro. In entrambi i casi, ad un certo momento, questo tipo di condotta si interrompe: sia il convivente che richiede indietro, vedere spinta la sua domanda. Quanto viene prestato non è ripetibile. Dall'altra parte, il convivente che riceveva, non potrà mai richiedere la condanna dal giudice di richiedere quel tipo di condotta dall'altro.

Disciplina codicistica delle obbligazioni

Vediamo i passaggi fra il Codice del 1865 e il Codice del 1942. Le obbligazioni attualmente sono oggetto di uno specifico libro, mentre prima erano modo di acquisto della proprietà. All'epoca era centrale il diritto di proprietà e le obbligazioni erano serventi verso questo diritto. Nel 1942 vediamo l'incorporazione del Codice del Commercio e nel libro IV troviamo già la disciplina del contratto. Inizia dalla disciplina delle obbligazioni, poi l'art. 1173 c.c. parla di fonti delle obbligazioni: si parla qui di contratto, fatto illecito, fatto o atto idoneo a produrle che abbiamo già citato (gestione di affari altrui, pagamento dell'indebito e arricchimento ingiustificato). Dunque, disciplina generale e poi disciplina delle obbligazioni pecuniarie e obbligazioni soggettivamente e oggettivamente complesse.

Obbligazioni oggettivamente e soggettivamente complesse

Queste ultime sono le obbligazioni solidali, parziarie, alternative, facoltative: cioè obbligazioni che hanno la particolarità di avere come parti non un solo soggetto creditore di un debitore oppure un creditore di un solo debitore, ma pluralità di creditori di un unico debitore o un unico creditore di una pluralità di debitori. Emerge come si attuano queste obbligazioni, da chi il creditore può pretendere l'esecuzione della prestazione (da uno o da tutti, intera o parziale ecc.).

Può essere complesso anche l'aspetto oggettivo (oggettivamente complesse), ossia la prestazione non è unica, ma vi è una pluralità di prestazioni: affinché il debitore si liberi, non è necessario che le esegua tutte (obbligazioni cumulative). Quale deve eseguire? Cosa succede se una di queste diventa impossibile? L'impossibilità sopravvenuta della prestazione ritorna come una problematica da affrontare. A queste ipotesi così particolari viene dedicata specifica attenzione.

Dall'art. 1321 in poi passiamo alle altre fonti di obbligazioni diverse dal contratto; infine, tratteremo la disciplina dei singoli contratti tipici. La disciplina delle obbligazioni riguarda il rapporto obbligatorio in generale a prescindere dalla fonte. Il legislatore ha guardato essenzialmente molto al modello dell'obbligazione pecuniaria, utilizzando espressioni tipiche di queste obbligazioni. Il modello della disciplina è di solito quello contrattuale. Il modello di riferimento è spesso quello più diffuso nella prassi e la diffusione del contratto fa sì che il legislatore guardi principalmente alle obbligazioni derivanti da contratto e alle obbligazioni pecuniarie.

Analisi dell'art. 1174 c.c.

Due fondamentali concetti che troviamo espressi dall'art. 1174 c.c.: ricaviamo tre coordinate fondamentali delle obbligazioni.

  1. L'oggetto dell'obbligazione è la prestazione;
  2. La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica;
  3. Può anche corrispondere un interesse anche non patrimoniale del creditore.

Dobbiamo poter dare un valore economico alla prestazione. Quell'interesse che il debitore soddisfa può essere un interesse patrimoniale, ma anche non patrimoniale. La possibilità di dare un valore economico al comportamento dovuto è patrimoniale; mentre l'interesse che si soddisfa può essere anche non patrimoniale. Questo comportamento dovuto dal debitore al creditore deve essere suscettibile di valutazione economica vuol dire che deve essere trasformato in un valore economico. Ci sono casi in cui questa valutazione è immediata (prestazione dovuta dall'avvocato, dal medico ecc.). D'altra parte, ci possono essere casi in cui il comportamento dovuto non abbia in sé un valore economico, ma siano le parti ad attribuirglielo pattiziamente. Pensiamo al vicino di casa che abbia tanto bisogno di silenzio perché suscettibile ai rumori e che abbia un vicino che suona il pianoforte: gli offre una somma di denaro per far sì che in certe ore non suoni.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nataliavinchesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Favilli Chiara.
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