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Appunti universitari L33: diritto privato

Appunti del corso L33 di Economia e Finanza

Versione revisionata, corretta e riorganizzata per lo studio.

Guida rapida alla consultazione

Questa dispensa è pensata per gli studenti di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Palermo e, più in generale, per chi frequenta un corso di laurea di ambito economico-finanziario e deve preparare l'esame di Diritto privato. Il materiale è ordinato per argomenti seguendo un filologico coerente, così da permettere di organizzare lo studio nella maniera più efficace possibile, collegando definizioni, norme, esempi e casi pratici.

Fonti e interpretazione

Antinomie, criteri di risoluzione, diritto europeo, struttura della norma e analogia.

Situazioni soggettive

Diritti soggettivi, interessi legittimi, posizioni attive e passive.

Soggetti e beni

Persona fisica, capacità, enti, beni, proprietà, possesso e diritti reali.

Obbligazioni e contratto

Adempimento, responsabilità, contratto, invalidità, effetti e rimedi.

Metodo di lettura: usa i riquadri per collegare regola, norma e caso concreto. Il testo principale segue l'ordine degli argomenti e mantiene un taglio discorsivo da appunti.

Diritto privato - appunti L33 2

Antinomie e criteri di risoluzione

Le fonti del diritto generale e astratto sono collocate in un sistema gerarchico. La necessità di ordinare gerarchicamente le fonti del diritto generale e astratto dipende dalla disponibilità di un criterio utile a risolvere le cosiddette antinomie. In ordinamenti giuridici complessi come quelli contemporanei che derivano da fonti variegate o non tra loro coordinate, può verificarsi che una materia sia regolata da disposizioni divergenti. Pertanto occorre individuare quale di queste norme prevalga, e i criteri di soluzione dei conflitti normativi.

Criterio della specialità

Alcuni di questi conflitti sono del tutto apparenti, poiché le norme, pur divergendo, debbono coesistere. È il caso in cui una norma abbia un contenuto generale e l'altra un contenuto speciale (gli attributi di generale e speciale sono di tipo relazionale, non ha senso parlare di norma speciale se non si parla di norma generale e viceversa). La distinzione tra norme generali e norme speciali è il grado di applicabilità che esse hanno: le norme generali hanno un grado di applicabilità relativamente basso ma all'interno di questo grande ambito di applicazione ci sono categorie di casi che presentano delle peculiarità, dei bisogni di tutela particolari a cui la norma generale non è in grado di dare una risposta.

Per questa ragione il legislatore prevede la norma speciale. Questa non modifica o abroga la norma generale, semplicemente quando un caso della vita rientra tanto nell'ambito di applicazione speciale quanto nell'ambito generale innanzitutto vi si applica la norma speciale mentre la norma generale si applica in termini di complementarità, ossia la norma generale interverrà per regolare quegli aspetti che la norma speciale non disciplina. Questo permette di far coesistere norme che regolamentano la stessa materia ma in maniera differente, nei termini per cui la norma speciale prevale sulla norma generale e questa verrà applicata relativamente a ciò che la norma speciale non disciplina.

Esempio

Pensate alla disciplina delle locazioni. La locazione è un contratto di godimento che consente a un soggetto chiamato locatore di mettere a reddito il proprio bene dando un documento a terzi. Il codice civile, negli articoli 1571 e seguenti, regola il contratto a prescindere dalle caratteristiche che il bene abbia. Esistono però dei beni che per la loro specifica posizione pongono dei problemi particolari, ad esempio i beni produttivi o gli immobili urbani ad uso abitativo quando sono oggetto della locazione, come gli appartamenti che si trovano in un comune e che sono destinati all'abitazione civile, sono funzionali all'appagamento di un diritto inviolabile, ossia il diritto all'abitazione. Quindi l'ordinamento deve tenere conto che il godimento di quei beni pone dei problemi che non possono essere risolti adeguatamente dalla disciplina generale.

Criterio gerarchico

Non tutti i conflitti possono essere risolti in questo modo. In alcuni casi una delle due deve essere eliminata o invalidata. In particolare la struttura gerarchica delle fonti del diritto generale e astratto permette di individuare i criteri per stabilire nel caso di conflitto tra norme che derivano da fonti dotate di gradi differenti nella gerarchia delle fonti quale debba prevalere. In particolare la norma che proviene da una fonte di grado superiore prevale sulle norme scaturite da fonti di grado inferiore.

Dunque che cosa permette di stabilire un ordine gerarchico? La forza che quella norma ha di rinnovare il diritto già vigente e di resistere alle innovazioni del diritto successivo. In particolare l'unità di misura per stabilire la forza della legge è la legge stessa, perciò abbiamo fonti sovraordinate alla legge, fonti che hanno forza di legge e fonti che hanno una forza inferiore alla legge. Se la legge o gli atti equiparati alla legge, ad esempio, violassero le norme costituzionali pertanto ci sarebbe il giudizio di legittimità costituzionale.

Chi è chiamato ad applicare quella norma non può compiere un sindacato di costituzionalità diffuso, non può perciò verificare arbitrariamente la legittimità della legge. Il nostro ordinamento affida il giudizio di legittimità costituzionale a un organo unico che è la Corte costituzionale. In particolare in qualità di giudice a quo chi è chiamato ad applicare quella norma, ritenendo che la questione di legittimità sia non manifestamente infondata, rimette la questione alla Corte e sospende il giudizio principale.

Mentre il contrasto tra legge e regolamenti è affidato a dispositivi diversi. Un regolamento governativo ministeriale che dovesse contrastare in qualche misura norme di legge o di atti equiparati sono inefficaci e qualunque giudice può constatarne l'inefficacia.

Criterio cronologico

Mentre quando vi è contrasto tra norme provenienti da fonti equiparate si applica il criterio temporale, la norma successiva nel tempo abroga o modifica quella precedente perché quella successiva è espressiva di una volontà politica più attuale.

Diritto privato - appunti L33 3

Rapporti tra fonti nazionali e fonti dell'Unione europea

Il dispositivo dell'art. 11, seconda parte della Costituzione, sancisce: L'Italia consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Italia, grazie a questo dispositivo, ha creato un fondamento costituzionale non solo all'organizzazione delle Nazioni Unite ma anche alla stessa partecipazione come socio-fondatore delle Comunità economiche europee che nel tempo si svilupparono nell'odierna Unione europea. Con la creazione dell'ordinamento europeo si è creato un ordinamento sovranazionale al quale i singoli paesi membri hanno affidato una parte delle competenze in passato prerogativa esclusiva degli Stati, ossia hanno rinunciato a una parte di sovranità.

Con riguardo al diritto privato questo si è tradotto nell'affidamento della sovranità europea di materie molto significative come la concorrenza, la politica monetaria, i rapporti contrattuali da consumatori e professionisti, la materia bancaria e assicurativa. Molte norme del diritto privato sono frutto del processo di armonizzazione europea. Questo ordinamento sovranazionale, dopo il trattato di Lisbona (2009) che ha riscritto l'architettura dell'Unione europea, poggia su altri tre trattati:

  • TUE (trattato sull'Unione europea)
  • TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione europea)
  • Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea

Questi atti normativi contengono il cosiddetto diritto originario, ma come tutti gli ordinamenti non si esaurisce nelle norme fondative e costitutive ma prevede anche le cosiddette fonti di produzione ossia quelle norme che disciplinano gli atti normativi che potranno produrre ulteriore diritto dell'Unione europea.

Riferimento normativo

Art. 288 TFUE: Fonti del diritto europeo

L'art. 288 TFUE individua come fonti del diritto dell'Unione europea regolamenti e direttive. Il regolamento è un atto di uniformazione. È uno strumento diretto a sostituire nelle materie di competenza dell'Unione europea ai diversi atti normativi una normativa unica europea. È vincolante, obbligatorio e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

La direttiva è un atto normativo che prevede norme che vincolano quanto al risultato da raggiungere: è vincolante ma non direttamente applicabile poiché deve essere recepita, perciò attuata. In particolare l'Unione europea fissa gli obiettivi e permette agli Stati membri di individuare gli strumenti tecnici per adeguare il diritto nazionale agli obiettivi dell'Unione europea. Pertanto invece di uniformare la direttiva armonizza. In particolare preserva la diversità dei diritti nazionali ma li orienta verso uno scopo comune.

Naturalmente l'obiettivo fissato dalla direttiva è obbligatorio da conseguire, in particolare se lo Stato membro non adempisse all'obbligo nel termine prestabilito o recepisce erroneamente la direttiva incorrerebbe in sanzioni che la Commissione può comminare allo Stato e civilisticamente ci sono dei rimedi anche per i cittadini. Dagli anni 90 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha varato un orientamento giurisdizionale per cui se gli Stati violano i diritti dell'Unione europea nei modi già sopra menzionati (ritardo o errato recepimento), se quella direttiva attribuisce diritti al cittadino nei confronti dello Stato (es. sgravi fiscali), perciò in questo caso la violazione nel diritto dell'Unione europea può dar luogo a un'azione di risarcimento del danno, è la cosiddetta responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea.

Perciò alla soluzione pubblicistica si può affiancare il rimedio privatistico del risarcimento del danno. La sanzione va al bilancio dell'Unione europea, ossia l'Italia va sanzionata con un certo numero di miliardi di euro che l'Italia deve pagare al bilancio dell'Unione. Mentre il risarcimento per la violazione del diritto dell'Unione europea viene elargito al singolo cittadino o ai singoli cittadini che sono stati privati dei diritti a causa della violazione del diritto europeo. Da ciò consegue che oggi la vincolatività delle direttive è garantita non solo dalle sanzioni pubblicistiche, ma anche dall'istituto delle direttive direttamente applicabili, ma anche dalla responsabilità dello Stato nei confronti dei cittadini per violazione del diritto dell'Unione europea.

Diritto privato - appunti L33 4

Esempio

Es. Medici specializzandi: Una direttiva della fine degli anni 1970 e una di inizio anni 80 ha previsto in Europa il valore europeo della laurea in medicina e chirurgia e ha previsto la retribuzione dei medici specializzandi. L'Italia ha recepito non solo in ritardo ma anche in modo inesatto queste direttive, negando il diritto alla retribuzione per tutti gli specializzandi che si fossero laureati prima di una determinata data. Da ciò un gruppo di specializzandi hanno agito dinanzi alla Corte di giustizia europea ed essa, in una sentenza del caso denominato Francovich, ha riconosciuto ai medici specializzandi il diritto al risarcimento del danno pari alle mancate retribuzioni che lo Stato italiano ha negato al recepimento della direttiva europea.

Come si collocano le fonti del diritto dell'Unione europea rispetto alle fonti del diritto nazionale? Il diritto dell'Unione europea originario e deliberativo si inseriscono o meno nella struttura gerarchica delle fonti del diritto?

Mentre l'ordinamento nazionale è esaustivo poiché ha organi e strutture che garantiscono allo Stato la sua autosufficienza, l'ordinamento dell'Unione europea non è esaustivo. L'ordinamento europeo poggia anche sugli ordinamenti nazionali. Ad esempio, l'Unione europea non ha giudici in numero sufficiente a garantire sin dal primo grado la tutela e il rispetto del diritto europeo, ragione per la quale i singoli giudici nazionali sono non solo giudici del diritto dello Stato ma sono anche giudici dell'Unione europea, perché sono chiamati ad applicare il diritto dell'Unione europea. Per questa ragione c'è tra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti nazionali un rapporto di integrazione.

Si sono generate quindi due correnti di pensiero su questo tema:

  • Teoria olistica o unitaria: La prima corrente di pensiero ritiene che i due ordinamenti si siano fusi creando un unico ordinamento organizzato su più livelli.
  • Teoria duale o della pluralità degli ordinamenti: La seconda corrente di pensiero ritiene che i due ordinamenti sono distinti ma tra di loro coordinati.

Queste due tesi arrivano a due soluzioni differenti con riguardo alle regole di risoluzione nel conflitto tra norme nazionali ed europee. La tesi unitaria ritiene che le fonti del diritto dell'Unione europea possano entrare a far parte a pieno diritto della gerarchia delle fonti nazionale e che si pongano a un livello apicale. Da questo punto di vista non ci sarebbero difficoltà ad applicare il criterio della prevalenza gerarchica del diritto dell'Unione rispetto alle altre fonti, perciò una fonte nazionale che dovesse contrastare con il diritto europeo è inefficace o addirittura è contestabile dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Ma non è questa la posizione che ha assunto la nostra Corte costituzionale. Questa, con la celebre sentenza del 1984, la 170/1984 cosiddetta sentenza Granital, si è affrontato il problema dei rapporti tra il diritto nazionale e il diritto europeo. La sentenza non si riferiva all'Unione europea ma al quadro normativo legato alla Comunità economica europea presente all'epoca. I principi riferiti alla Comunità economica europea sono ancora tutt'ora validi anche con il riferimento all'attuale assetto che invece vede un diverso quadro dei trattati e una diversa denominazione dell'ordinamento sovranazionale europeo.

Es. Porto di Genova. Arrivano delle navi che contengono dei prodotti ai quali sulla base di una norma italiana vengono applicati dei dazi che un regolamento europeo di qualche anno precedente aveva abrogato. Il primo obiettivo della Comunità europea era quello della creazione di un mercato unico e per crearne uno occorre eliminare le barriere alla circolazione delle merci, i dazi, le barriere alla circolazione delle persone, dei capitali e in generale di tutte le barriere doganali. Se non vengono garantite queste libertà viene meno il mercato unico e perciò si prevede il problema se questa norma nazionale che prevedeva l'implicazione di dazi sull'importazione di quei prodotti in contrasto col regolamento europeo che sorte dovesse avere.

Il giudice chiamato a decidere di questa controversia solleva la questione di legittimità costituzionale, reputando che una norma nazionale che contrastava col regolamento europeo fosse costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 11. La logica è se quel regolamento è vincolante in Italia in quanto l'Italia ha rinunciato a una parte della sua sovranità per affidarla all'Unione europea, una norma nazionale che viola un regolamento europeo contrasta con il fondamento costituzionale della partecipazione dell'Italia all'attuale Unione.

La Corte costituzionale risponde con sentenza in questo modo: Non ci sono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale. In caso di contrasto tra una norma nazionale e una norma europea il giudice non deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, poiché il giudizio di legittimità riguarda solo le norme che derivano da fonti dell'ordinamento nazionale. E le fonti europee, trattati, regolamenti e direttive, sono invece fonti di ordinamento distinto da quello nazionale ancorché coordinato con l'ordinamento nazionale.

Diritto privato - appunti L33 5

La caratteristica delle norme europee è di essere concepite nel contesto europeo ma devono poi produrre i loro effetti negli ordinamenti nazionali perciò c'è questo coordinamento. Il giudizio di legittimità costituzionale come tutti gli altri criteri di soluzione dei conflitti fra norme che poggiano sulla gerarchia delle fonti presuppongono che le norme in conflitto nascano da fonti del diritto nazionale. La strutturazione gerarchica delle fonti del diritto riguarda solo le fonti del diritto nazionale e non solo tali i trattati, i regolamenti e le direttive pur essendo fonti che producono norme destinate a produrre effetti nell'ordinamento nazionale.

Perciò in poche parole aderisce alla tesi della pluralità degli ordinamenti. In tal modo come fa a prevalere il diritto europeo su quello nazionale? La prevalenza la Corte l'affida al criterio della competenza, i trattati hanno distribuito le materie tra Unione europea e Stati membri. Alcune materie sono di competenza dell'Unione e altre sono di competenza degli Stati nazionali.

Nelle materie di competenza dell'Unione è il diritto europeo che deve prevalere, ossia il diritto dell'Unione può modificare il diritto nazionale preesistente ma non può essere modificato dal diritto nazionale successivo, perché se lo Stato legiferasse in quella materia in contrasto col diritto dell'Unione non farebbe altro che sconfinare dai limiti della sua sovranità. In altri termini è il criterio della competenza a stabilire quale norma debba prevalere.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MikeS0913 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.
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