La grande dicotomia: distinzione diritto pubblico e diritto privato.
Il diritto pubblico regola rapporti giuridici in cui le parti del rapporto si trovano in posizioni diverse e cioè
c’è una parte forte che ha potere e una parte debole che deve obbedire.
Esempio: regole di organizzazione della vita pubblica, circolazione stradale,…
La parte pubblica impone l’interesse collettivo ed è sempre caratterizzato da uno squilibrio: soggetto
pubblico che detiene potere e soggetto privato che subisce potere.
Il diritto privato si basa comunque sul comportamento ma la caratteristica fondamentale del rapporto è il
concetto di uguaglianza, i soggetti sono in posizione di parità di forza.
Se il diritto privato è un diritto tra soggetti pari possiamo capire il funzionamento delle sue regole e cioè:
essendo diritto nel quale non ci sono ordini, tutto si basa sull’accordo.
Il matrimonio è l’istituto classico del diritto civile: un accordo da cui nasce un rapporto di coniug, in cui
nessuno può imporre all’altro nulla.
Qualsiasi cosa abbia valore economico e sia scambiato in qualsiasi forma è contratto.
L’economia di mercato è il sistema economico e politico nel quale c’è la libertà di scambiare beni e
servizi con il migliore o erente. Così quando notiamo che il prezzo di un prodotto cala o aumenta vuol
dire che il prodotto viene scambiato a un prezzo che cala o che aumenta.
La dimensione economica e l’organizzazione di esistenza umana è interamente governata dai contratti.
nozioni di base.
Prima di esaminare il contratti è importante introdurre alcune
atti giuridici atti leciti e illeciti:
Gli possono dividersi in i primi producono conseguenze coerenti con la
volontà e dichiarazione del soggetto agente (ma non sono sempre per forza vantaggiosi), i secondi
generano conseguenze giuridiche negative a carico del soggetto responsabile.
ES.: obbligo di risarcire un danno o ripristinare la situazione violata. Infatti, già attraverso l’esempio si
capisce l’elemento che caratterizza l’illecito civile ovvero la LESIONE di un bene o di una situazione
giuridica protetta dalla legge (danno patrimoniale o non patrimoniale).
illeciti contrattuali o extracontrattuali.
Gli illeciti si dividono a loro volta in
La prima categoria consiste nella violazione della norma che impone di adempiere a un’obbligazione,
questo presupposto implica quindi l’esistenza di un rapporto patrimoniale fra due determinati soggetti
(c’è un vincolo per un soggetto di eseguire una determinata prestazione).
La seconda categoria consiste nella violazione di una norma che impone a tutti di non danneggiare gli
altri e quindi di un dovere.
SOGGETTO
Il ruolo del che decide di sottoporsi a queste regole.
Se il negozio è destinato a procurare l’acquisto di determinate situazioni giuridiche saranno necessarie:
-capacità di diritto del soggetto acquirente in quanto l’esistenza di incapacità giuridica determina nullità
del negozio e ine cacia di acquisto
-capacità di agire in quanto incapacità legale o naturale di agire determinano annullabilità relativa (pur
essendo invalido resta e cace in quanto l’invalidità è azionabile solo su domanda dell’incapace o di chi
lo rappresenta)
-potere di disporre che può essere valutato un generale ma accertati un relazione a ciascuna situazione
rispetto alla quale si vuole produrre una modi ca giuridica
ESEMPIO: un soggetto non può disporre di un diritto quando non ne è titolare e non è autorizzato
dall’avente diritto (NON È LEGITTIMATO)
Il difetto di legittimazione produce ine cacia.
Inoltre si dice che il soggetto non è legittimato anche quando pur essendo titolare trova come ostacolo
un divieto posto dalla legge (indisponibilità del diritto) e in questo caso la conseguenza è la nullità del
negozio per contrasto a norma imperativa.
E nel casi un chi la legittimazione del negozio possa essere attribuita ad un diverso soggetto che viene
autorizzato a disporre di situazioni giuridiche altrui e a modi carne la sfera?
Parliamo di SOSTITUZIONE se il sostituto agisce in nome proprio, quando tale potere gli è attribuito dalla
legge.
Parliamo di RAPPRESENTANZA se il sostituto agisce in nome e per conto di altra persona (soggetto
sostituito).
1
 ffi ff ffi ffi fi fi
La persona sica agisce al posto del diretto interessato in modo tale che gli e etti di tali atti ricadano
[1388]
direttamente sulla sfera giuridica del rappresentato il quale è chiamato comunemente DOMINUS.
Questo potere è eccezionale rispetto al principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui perché
rappresenta un ampliamento della legittimazione sostanziale al negozio.
Si parla di rappresentanza diretta se il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentano, non
è invece vera rappresentanza quella indiretta per cui la persona agisce nell’interesse di altra persona ma
in nome proprio (gli e etti ricadono sulla sua sfera giuridica e dovrà compiere un negozio successivi per
trasferirli all’interessato).
Nel mandato ad acquistare senza rappresentanza, per esempio, il mandatario che acquista un nome
proprio è vincolato a trasferire il diritto acquistato al mandante.
Nella rappresentanza la volontà negoziale è espressa dal rappresentante, se viene trasmessa la volontà
del soggetto già compiuta attraverso un messaggero questo viene de nito NUNCIUS.
Il potere di rappresentanza può trovare la sua fonte
-nelle legge (rappresentanza legale), dove trova la sua fonte anche la r. organica
Il rappresentante deve sapere agire essendo incapace il dominus.
-nel rappresentato stesso (rappresentanza volontaria)
Il dominus si assume i rischi e la capacità richiesta è soltanto quella di intendere e volere.
L’atto con cui il soggetto capace di agire attribuisce a un’altra persona il potere di rappresentanza per la
stipulazione di un contratto o di un atto giuridico è detta PROCURA.
In che cosa consiste? In un atto di dichiarazione unilaterale dell’interessato che informa i terzi circa la
sostituzione dichiarando di accettare le modi che della sua sfera giuridica decide da un altro (entro i limiti
ssati dalla procura stessa).
Allo stesso modo dovrà essere resa nota anche la revoca e la modi ca di essa, altrimenti il rappresentato
continuerà a rispondere degli impegni assunti dal rappresentante nei confronti della buona fede dei terzi.
La procura (atto complementare) deve avere la stessa FORMA richiesta per il NEGOZIO principale per
essere VALIDA.
E il rappresentante? (Visto che parliamo di un atto unilaterale ai terzi)
-la procura attribuisce un potere, non un diritto o obbligo, per cui egli può stipulare per il dominus ma non
me è obbligato e, del caso se ne assumesse l’impegno, non può sostituirsi ad esso.
-il rappresentante deve agire e ettivamente come tale dichiarando al terzo, in conclusione del contratto,
di voler operare in nome e per conto del soggetto =CONTEMPLATIO DOMINI
E SE
->la contemplatio dipende dal comportamento del rappresentante, la legittimazione dipende dal potere
attribuito dal rappresentante, può succedere che:
a] rappresentante con procura non agisce con nome altrui, quindi agisce per se e acquista
personalmente i diritti e gli obblighi conseguenti
b] rappresentante senza procura ma dichiara di agire in nome del dominus (falsus procurator)
=parliamo di DIFETTI DI LEGITTIMAZIONE.
Che cosa comporta? Non può produrre e etti sulla sfera dei dominus ma neanche sulla sfera del falso
rappresentante.
Tuttavia il terzo contraente potrebbe aver concluso inutilmente un negozio e questi comporta a sua volta
dei rischi: se il terzo non è informato e non ha veri cato precedentemente l’esistenza dei poteri del
rappresentante, pur avendo l’onere di controllarne la legittimazione (copia scritta procura), le
conseguenze ricadono solo su di lui MA se ha ignorato senza sua colpa il difetto negoziale egli può
chiedere al falso un indennizzo. (Lesione interesse negativo: danno conseguente a mancato
adempimento di un rapporto giuridico e cacemente sorto)
Il dominus può decidere a posteriori di accettare l’opera del falso anche se non precedentemente
autorizzato. (RATIFICA)
E se il rappresentante appro tta della buona fede del rappresentante [1390] o esecuta male i suoi poteri?
Vi è un CONFLITTO DI INTERESSI ed il contratto è annullabile in due casi:
a] Con itto riconoscibile al terzo [1394] -> sapeva dell’esistenza del con itto e non merita protesto O è in
buona fede e il contratto rimane valido in virtù dell’a damento posto nell’atto
b] Contratto del rappresentante con se stesso SEMPRE annullabile
2
fi
 fl fi ff fi ff ffi ff fi fi ffi fi fi fl ff
Nella maggior parte dei casi l’esercizio di potere è regolato da un contratto tra le parti: negozio di
gestione.
IL CONTRATTO
Il contratto è il più importante negozio giuridico di contenuto patrimoniale ed è de nito nel codice civile
1321. Nozione.
con l’Articolo
<<Il contratto è l’accordo di due o più parti che costituiscono, regolano o estinguono un rapporto
giuridico patrimoniale. >>
-Parte: centro di imputazione di interessi (e non persona)
-Le parti possono essere chiamate contraenti e possono essere due (contratti bilaterali=parte venditrice e
parte compratrice) o più di due (plurilaterali).
-Accordarsi signi ca che ciascuna delle parti del contratto vuole la stessa cosa e quindi ciascuno delle
parti è libera di decidere che tipo di contratto concludere, nessuno può costringere nessuno a concludere
il contratto.
-I contratti hanno esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali (non sono contratti quei
negozi dove manca o non è essenziale l’elemento di patrimonialità=matrimonio)
A questo proposito l’articolo seguente tratta dell’autonomia contrattuale e delle sue condizioni.
Articolo 1322. Autonomia contrattuale.
Comma I:
<<Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e
dalle norme corporative).>>
Il frutto dell’Interpretazione dell’enunciato normativo è la norma giuridica.
1 norma] Il contenuto del contratto e le sue regole sono scelti dalle parti come vogliono.
2 norma] La libertà deve essere intesa anche nel non dare contenuto al contatto e quindi non
concluderlo. Ne è applicazione la facoltà di revoca della proposta/accettazione no al momento della
1328)
conclusione (vedremo in seguito attraverso l’articolo
3 norma] La libertà delle parti nel decidere se concludere o meno un contratto o nello attribuire un certo
contenuto al contratto incontra dei limiti stabiliti dalla legge.
3 norme in un unico enunciato normativo.
Se il testo non contenesse ‘liberamente’, sarebbe stato ugualmente possibile ricavare le tre leggi, ma
garantisce che: la decisione individuale è libera e razionale, la legge si preoccupa del fatto che il
processo decisionale non sia in uenzato esternamente e neanche internamente.
L’interpretazione riguarda la maturità e la capacità intellettiva.
E in caso di minaccia? Le parti sono anche protette nella loro decisione.
Gli aspetti della vita economica sono frutto di decisioni libere della persona.
Autonomia contrattuale signi ca potere di darsi regole, garantito anche nei termini di una garanzia di
**1372
libertà del decidere ma questa libertà ha un prezzo che si trova nell’articolo che riguarda gli e etti
del contratto.
Comma II
<< Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico.>>
Questo permette di distinguere tra contratti tipici e atipici:
-contratti tipici: sono contratti previsti dalla legge e hanno una precisa disciplina del codice civile.
Hanno una tale frequenza, importanza, rilevanza e anche presenza storica da avere ricevuto nel codice
compravendita.
un'apposita disciplina, gli art. 1470 e seguenti che trattano i contratti di Oltre a questi vi
trasporto, locazione, garanzia…
sono quelli di
-L'art. 1322 prevede anche la presenza di nuovi tipi di contratto, "che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare", questi sono chiamati atipici. Sono contratti non espressamente regolati dalla legge
ma sono validi in quanto presentano una causa lecita e quindi giuridicamente e economicamente
leasing,
apprezzabile. Es.: contratto di … interna.
In questi contratti le parti possono agire liberamente nella scelta dei termini: libertà
3
 fi fi fl fi fi ff
esterna
Ma la libertà è anche nella possibilità di scegliere un tipo di contratto non tipico.
La libertà di concludere contratti di questo tipo incontra un limite: i contratti atipici possono essere
conclusi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
In questo ambito il mondo giuridico è spaccato: chi pensa che vi siano interessi meritevoli ntanto che
non si viola la legge, chi ritiene che la meritevolezza degli interessi si basi sulla scala del valore
assiologico e quindi morale.
Per fare un esempio concreto: il contratto d'a tto d'utero, l'accordo di due persone con una donna
a nché l'embrione venga impiantato nell'utero della terza donna che, sotto previo pagamento, si occupa
di portare a termine la gravidanza, consegnando il bambino alla coppia. Nel caso concreto è successo
che la donna, che ha stipulato il contratto e ha ricevuto i soldi, non vuole consegnare il bambino. I
"genitori" quindi intentano una causa, o per avere il bambino o per riavere i soldi. In tribunale si pone la
domanda sulla legittimità di questo contratto. Se valutato meritevole di tutela lo stato considera gli
obblighi che ne scaturiscono giuridici, mentre se ciò non avviene allora non rientra negli interessi della
legge.
Il contratto atipico può essere quindi concluso purché le parti perseguano interessi meritevoli di tutela.
Sarà il singolo giudice a pensare su come risolvere il problema.
Sì potrà trovare al posto di libertà contrattuale, libertà di negozio.
Si parla di negozio giuridico quando la volontà del soggetto appare determinante nello scegliere una
nuova regola futura nella sfera patrimoniale (matrimonio) e in quella patrimoniale (contratto).
volontà
La (intento giuridico) è l’elemento più importante del negozio perché determina scopo pratico e
modalità: l’e etto giuridico si conforma alla regola dettata dalle parti.
Una mancanza assoluta di volontà come nel caso di persone insane di mente o di soppressione della
volontà tramite violenza determina la nullità del negozio stesso. (dichiarazione docendi causa)
vizi del volere
Si parla di quando esiste una volontà negoziale che nasce però in una situazione anormale
dovuta a un comportamento illecito altrui o dello stesso soggetto agente.
I casi più gravi sono:
violenza morale:
-la consiste in una minaccia contro soggetto per indurlo a concludere un negozio. Il
soggetto è indotto a volere ma la volontà non è libera. La valutazione della impressione soggettiva viene
di volta in volta valutata a seconda del singolo caso.
notevole, ingiusta
La minaccia deve essere oltre che anche ovvero contraria a diritto ma anche se fosse
secondo diritto potrebbe essere causa di annullamento se diretta a scopi e vantaggi ingiusti.
La minaccia è comportamento illecito sia dal punto di vista penale che del diritto civile: il codice civile,
che normalmente sanziona l’illecito con l’obbligo di risarcire il danno, in questo caso quali ca la minaccia
vizio del consenso e attentato alla linearità del volere.
come
Perché ha maggiore gravità rispetto ad altri vizi? Guardiamo alle caratteristiche dell’istituto.
a] se il soggetto dimostra la gravità della minaccia, la legge gli attribuisce l’azione di annullamento.
Un’alterazione della volontà non determinata da minaccia ma da timore, non è rilevante nell’ambito di
questo istituto (solo nel matrimonio)
b] la tutela del contraente minacciato è più importante rispetto a quella del contraente in buona fede:
l’annullamento è concesso anche quando la minaccia proviene da un terzo e l’altro contraente è estraneo
ad essa.
c] qualunque atto è viziato dalla violenza (a di erenza di altri vizi del consenso che non sono sempre
rilevanti in tutti gli istituti)
dolo
-il consiste in un raggiro che induce in errore un soggetto e gli fa concludere il negozio.
Per potersi considerare tale non basta una semplice menzogna o un’esaltazione della merce (dolus
deformazione arti c