DIRITTO PRIVATO
Introduzione – Nozioni preliminari
1. Che cos'è il diritto?
Il diritto è un sistema organizzato di regole che serve a prevenire e risolvere i conflitti tra i
membri di una società.
Le regole che compongono questo sistema sono chiamate norme giuridiche.
È importante distinguere:
● Norma giuridica: regola di comportamento che disciplina la vita dei consociati e che
trae la propria forza vincolante dall'ordinamento giuridico.
● Legge: specifico atto normativo scritto, che può contenere numerose norme. Ad
esempio, il Codice civile è una legge composta da moltissime norme.
Bisogna inoltre distinguere il diritto dalla giustizia:
● Diritto: insieme delle regole adottate dallo Stato per disciplinare la convivenza.
● Giustizia: insieme dei valori e dei criteri che, secondo le persone, dovrebbero guidare
la soluzione dei conflitti.
Diritto e giustizia non coincidono necessariamente: una soluzione può essere legalmente
corretta, ma non essere considerata giusta da tutti.
2. L'ordinamento giuridico
L'ordinamento giuridico è l'insieme organizzato delle norme giuridiche presenti in uno Stato,
che regolano la vita di una comunità.
Ogni società stabile ha bisogno di regole e di organi che ne garantiscano il rispetto.
Perché esista una società organizzata (societas), sono necessarie tre condizioni:
1. Regole di condotta: stabiliscono come devono comportarsi i membri della comunità.
2. Organi competenti: soggetti incaricati di stabilire e applicare le regole, secondo
precise regole organizzative.
3. Effettività: le regole devono essere concretamente rispettate e applicate.
Si distinguono due significati di diritto:
● Diritto oggettivo: insieme delle norme che organizzano la vita della società.
● Diritto soggettivo: situazione giuridica riferita a un singolo individuo, che gli attribuisce
determinate facoltà o pretese.
3. L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti
Tra le diverse forme di organizzazione sociale, la più importante è la società politica, che
persegue finalità generali e crea le condizioni necessarie per una convivenza pacifica e
ordinata.
Oggi la principale forma di società politica è lo Stato, caratterizzato da tre elementi:
● Una comunità di individui (cittadini).
● Un territorio sul quale esercita la propria autorità.
● Un potere sovrano, organizzato attraverso un ordinamento giuridico.
Un ordinamento è detto originario quando superiorem non recognoscit, cioè quando non
riconosce un'autorità superiore che debba controllarne la validità.
Esempi: lo Stato italiano, la Chiesa cattolica e alcune organizzazioni internazionali.
4. Gli ordinamenti sovranazionali: l'Unione Europea
L'ordinamento italiano non è isolato, ma è collegato al diritto internazionale e agli
ordinamenti sovranazionali.
Diritto internazionale: insieme delle regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati. Le sue fonti
principali sono:
● Consuetudinarie: derivano dalla prassi costante degli Stati.
● Pattizie: derivano da accordi e trattati stipulati tra Stati.
I trattati internazionali vincolano lo Stato dopo la ratifica, che deve essere autorizzata con
apposita legge nei casi previsti dall'art. 80 Cost.
L'art. 10 Cost. stabilisce che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
L'art. 11 Cost. consente invece limitazioni della sovranità italiana, in condizioni di parità con
gli altri Stati, quando necessarie per partecipare a organizzazioni internazionali che
assicurino pace e giustizia.
Questo principio permette all'Italia di partecipare all'Unione Europea e di essere vincolata
dalle sue norme.
5. La norma giuridica
La norma giuridica è una regola di comportamento che appartiene all'ordinamento giuridico
e che è vincolante per i soggetti a cui si rivolge.
Si distingue dalla norma morale:
● Norma morale: nasce dalla coscienza individuale e obbliga il soggetto che ne
riconosce il valore.
● Norma giuridica: deriva dall'autorità dell'ordinamento ed è imposta ai consociati.
Per questo motivo la norma giuridica è definita eteronoma, perché la sua forza vincolante
deriva da un'autorità esterna al singolo.
Altri due concetti importanti:
● Testo: formulazione concreta e scritta dell'atto normativo.
● Precetto: significato della norma ricavato attraverso l'interpretazione del testo.
6. Diritto positivo e diritto naturale
● Diritto positivo: insieme delle norme effettivamente vigenti in un determinato
ordinamento giuridico.
● Diritto naturale: insieme dei principi e dei diritti considerati propri della natura umana,
come il diritto alla vita.
Il diritto naturale assume particolare importanza quando le regole di una società entrano in
conflitto con i valori e i principi ritenuti fondamentali dalla collettività.
7. La struttura della norma e la fattispecie
La norma giuridica è composta da due elementi fondamentali:
1. Fattispecie: descrizione di un fatto al quale la norma collega una determinata
conseguenza giuridica.
Si distingue in:
● Fattispecie astratta: situazione ipotetica descritta dalla norma. Indica quali condizioni
devono verificarsi affinché si produca un effetto giuridico.
● Fattispecie concreta: fatto realmente accaduto, che deve essere confrontato con la
fattispecie astratta.
La fattispecie può essere:
● Semplice: composta da un unico fatto. Esempio: la morte di una persona determina
l'apertura della successione ereditaria.
● Complessa: composta da più fatti. Esempio: per il matrimonio sono necessari il
consenso dei nubendi e la dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile.
Quando i fatti si verificano in momenti diversi, possono prodursi effetti preliminari. Ad
esempio, nel contratto sottoposto a condizione sospensiva, prima che la condizione si
verifichi il soggetto può avere un'aspettativa giuridicamente protetta.
2. Effetto giuridico: conseguenza che la norma collega al verificarsi della fattispecie.
Esempio: l'art. 2043 c.c. stabilisce che chi cagiona ad altri un danno ingiusto con dolo o
colpa è obbligato a risarcirlo.
● Fattispecie: provocare un danno ingiusto con dolo o colpa.
● Effetto giuridico: obbligo di risarcire il danno.
8. La sanzione
La sanzione è la conseguenza prevista dall'ordinamento quando una norma viene violata.
Serve a favorire il rispetto delle regole e a reagire alle loro trasgressioni.
Può consistere in:
● Misure repressive o restaurative, che puniscono la violazione o ripristinano la
situazione precedente.
● Misure preventive o di vigilanza, che impediscono il verificarsi di determinate
violazioni.
● Norme esemplari, che affermano un principio di comportamento.
● Norme promozionali o incentivanti, che incoraggiano determinati comportamenti.
La sanzione può operare in due modi:
● Diretto: realizza materialmente il risultato previsto dalla norma.
● Indiretto: utilizza strumenti alternativi, come il risarcimento del danno.
Esempio: se un cantante viene pagato per esibirsi ma si rifiuta, potrebbe non essere
possibile costringerlo materialmente a cantare, ma può essere condannato a risarcire il
danno.
Lo Stato detiene il monopolio dell'uso della forza, che i privati possono utilizzare soltanto nei
casi consentiti dalla legge, come la legittima difesa.
9. I caratteri della norma giuridica
Una norma giuridica presenta quattro caratteristiche fondamentali:
1. Prescrittività: stabilisce come devono comportarsi i destinatari, imponendo obblighi o
divieti.
2. Coercibilità: l'ordinamento può reagire alla sua violazione e, nei casi previsti, imporne
il rispetto.
3. Generalità: si rivolge a tutti i cittadini o a categorie generiche di soggetti, non a
singole persone.
4. Astrattezza: disciplina situazioni ipotetiche e ripetibili, non singoli fatti concreti.
È importante anche il principio di uguaglianza, previsto dall'art. 3 della Costituzione, che
presenta due aspetti:
● Uguaglianza formale (comma 1): tutti hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti
alla legge, senza discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche e condizioni personali o sociali. La tutela dei diritti fondamentali riguarda
anche gli stranieri.
● Uguaglianza sostanziale (comma 2): la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli
economici e sociali che limitano concretamente la libertà e l'uguaglianza, impedendo
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita del Paese.
10. L'equità
L'equità è la giustizia applicata al singolo caso concreto.
In alcuni casi eccezionali la legge consente al giudice di decidere secondo equità, anziché
applicare rigidamente una norma precostituita.
Il giudice deve comunque basarsi sui valori condivisi dall'ordinamento e non sulle proprie
convinzioni personali.
Normalmente il giudice deve applicare le norme di diritto: può decidere secondo equità
soltanto quando la legge glielo consente.
Ciò può avvenire:
● Nelle controversie di minor valore, nei casi previsti dalla legge.
● Quando le parti, se si tratta di diritti disponibili, concordano nell'attribuire al giudice il
potere di decidere secondo equità (art. 114 c.p.c.).
Si distingue inoltre:
● Equità decisoria: criterio utilizzato dal giudice per risolvere una controversia.
● Equità integrativa: interviene quando il giudice deve determinare alcuni elementi di
una fattispecie o di un regolamento contrattuale secondo equità.
Capitolo II – Il diritto privato e le sue fonti
11. Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto si divide principalmente in due grandi categorie.
Diritto pubblico
Disciplina:
● L'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici.
● L'attività degli enti pubblici nell'interesse della collettività.
● I rapporti nei quali lo Stato o un ente pubblico esercitano una posizione di
supremazia nei confronti dei cittadini.
Si parla di rapporti verticali, perché una delle parti si trova in una posizione di autorità
rispetto all'altra.
Le principali branche sono:
● Diritto costituzionale.
● Diritto amministrativo.
● Diritto penale.
● Diritto tributario.
● Diritto processuale.
Diritto privato
Disciplina i rapporti tra individui e tra enti privati, nei quali i soggetti si trovano generalmente
su un piano di parità.
Si parla di rapporti orizzontali, perché nessuna delle parti esercita un potere di supremazia
sull'altra.
Le principali branche sono:
● Diritto civile.
● Diritto commerciale.
● Diritto del lavoro.
● Diritto industriale.
La distinzione tra diritto pubblico e privato non è sempre netta: anche lo Stato può svolgere
attività di diritto privato e, viceversa, soggetti privati possono svolgere funzioni pubbliche.
Inoltre, uno stesso fatto può essere disciplinato contemporaneamente da entrambe le
categorie.
Esempio: se un automobilista investe un pedone:
● Dal punto di vista penale può essere punito per lesioni colpose.
● Dal punto di vista amministrativo può subire la sospensione della patente.
● Dal punto di vista civile può essere obbligato a risarcire il danno.
12. Norme cogenti, derogabili e suppletive
Le norme giuridiche si distinguono in base alla possibilità che i privati hanno di modificarne
l'applicazione.
Norme cogenti o inderogabili
Sono norme la cui applicazione è obbligatoria e non può essere esclusa dalla volontà delle
parti.
I privati non possono quindi accordarsi per stabilire una disciplina contraria a quanto previsto
dalla norma.
Il carattere inderogabile può emergere:
● Dalla formulazione della norma, che impone espressamente un obbligo.
● Dalla previsione della nullità degli accordi contrari alla norma.
Norme derogabili o dispositive
Sono norme che possono essere modificate o escluse dalla volontà delle parti attraverso un
accordo.
Il legislatore stabilisce una disciplina standard, ma lascia ai privati la possibilità di adottarne
una diversa.
Espressioni tipiche sono:
● «Salvo diversa volontà delle parti».
● «Salvo che il titolo disponga altrimenti».
Norme suppletive
Sono norme che intervengono soltanto quando le parti non hanno regolato autonomamente
un determinato aspetto del loro rapporto.
Servono quindi a colmare eventuali lacune lasciate dai privati.
Differenza da ricordare per l'esame
Tipo di norma Possibilità di modificarla
Cogente No
Derogabile Sì, con accordo
Suppletiva Interviene se manca una disciplina delle
parti
Per capire se una norma è cogente, derogabile o suppletiva bisogna interpretare il testo
della legge.
13. Le fonti delle norme giuridiche
Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti dai quali nascono le norme giuridiche.
Si distinguono in:
Fonti-atto
Sono manifestazioni di volontà di organi o autorità ai quali è riconosciuto il potere di produrre
norme giuridiche.
Esempio: una legge approvata dal Parlamento.
Per ogni fonte-atto bisogna individuare:
● L'organo che ha il potere di emanarla.
● Il procedimento necessario per approvarla.
● Il documento normativo.
● I precetti che si ricavano interpretando il documento.
Fonti-fatto
Sono comportamenti o fatti ai quali l'ordinamento riconosce la capacità di produrre diritto.
Esempio: la consuetudine, cioè un comportamento ripetuto nel tempo e considerato
giuridicamente obbligatorio.
Ogni ordinamento deve stabilire:
1. Quali organi possono produrre norme.
2. Quali procedimenti devono seguire.
3. Quale valore gerarchico possiedono le diverse fonti.
La gerarchia serve soprattutto a risolvere i contrasti tra norme provenienti da fonti differenti.
14. La gerarchia delle fonti del diritto
Con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, la gerarchia delle fonti italiane si è
ampliata.
Secondo lo schema riportato negli appunti, troviamo:
1. Principi supremi o fondamentali: da cui derivano i diritti inviolabili della persona (art. 2
Cost.).
2. Costituzione e leggi di rango costituzionale.
3. Leggi statali ordinarie.
4. Leggi regionali.
5. Regolamenti.
6. Usi e consuetudini.
A queste si aggiunge la legislazione di matrice comunitaria, proveniente dall'ordinamento
dell'Unione Europea.
Il principio fondamentale della gerarchia è che:
● Una norma inferiore non può modificare o abrogare una norma superiore.
● Una norma superiore può modificare o abrogare una norma inferiore.
● Le norme dello stesso grado possono modificarsi reciprocamente: normalmente
prevale quella successiva nel tempo.
È importante ricordare che i rapporti tra leggi statali e regionali sono regolati principalmente
dal criterio di competenza, non semplicemente dalla gerarchia.
15. La Costituzione e le leggi di rango costituzionale
La Costituzione è la fonte fondamentale dell'ordinamento italiano e svolge due funzioni
principali:
1. Stabilisce le modalità attraverso cui vengono approvate le leggi.
2. Fissa principi e limiti che il legislatore deve rispettare.
La Costituzione italiana è rigida: una legge ordinaria non può modificarla né introdurre
disposizioni in contrasto con essa.
Per garantire il rispetto della Costituzione esiste la Corte costituzionale, che verifica la
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Il controllo di costituzionalità può avvenire in due modi:
● Controllo incidentale: durante un processo, un giudice ritiene che una norma da
applicare possa essere incostituzionale. Sospende quindi il giudizio e rimette la
questione alla Corte costituzionale.
● Giudizio in via principale: il Governo può impugnare una legge regionale quando
ritiene che abbia superato le competenze legislative della Regione (art. 127 Cost.).
I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale per chiedere
l'annullamento di una legge.
Se la Corte dichiara una norma incostituzionale, questa cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).
Diritto internazionale e Costituzione
Le norme di diritto internazionale consuetudinario entrano nell'ordinamento italiano
attraverso l'art. 10 Cost. e non necessitano di una ratifica parlamentare.
Negli appunti viene inoltre distinta questa categoria dal diritto internazionale convenzionale,
derivante dai trattati, al quale viene attribuita la forza vincolante delle leggi ordinarie.
16. Le leggi dello Stato e le leggi regionali
Leggi statali
Sono leggi ordinarie che hanno efficacia su tutto il territorio nazionale.
Vengono approvate dal Parlamento attraverso un procedimento che prevede:
1. Approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere.
2. Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.
3. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Una legge ordinaria può modificare o abrogare le norme di grado inferiore, mentre può
essere modificata o abrogata da una legge successiva dello stesso grado o superiore.
Alle leggi statali sono equiparati due provvedimenti emanati dal Governo:
Decreto legislativo (D.lgs.)
È un atto avente forza di legge emanato dal Governo sulla base di una delega del
Parlamento.
La legge delega deve indicare:
● L'ogge
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