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Principi generali

1. La norma giuridica

Teoria imperativistica: la norma giuridica è un comando o precetto dell’ordinamento, quasi manifestazione della volontà di un’autorità superiore, rivolto ai destinatari della norma medesima che dovrebbero uniformare il loro comportamento a quello ‘comandato’ dalla norma giuridica.

Essa appare però formulata sulla base dell’esame dei caratteri propri della norma penale. Ma non tutte le norme sono riconducibili ad un comando, inoltre molte hanno efficacia retroattiva, ed un comando da soddisfare nel passato non è possibile. Criticando questa teoria non si vuole negare che la norma giuridica operi come criterio direttivo della condotta umana: ma ciò dipende solo dal fatto che gli effetti giuridici stabiliti dalla norma influiscono sulla volontà degli individui e costituiscono uno stimolo a indirizzare in un certo modo la condotta. È dunque solo nella rappresentazione psicologica che l’individuo ha della norma che essa può apparire come ‘comando’.

Maggior favore riscuote la teoria della norma come giudizio ipotetico: essa descrive un determinato fatto astratto, e al verificarsi di esso fa sorgere determinati effetti giuridici.

Secondo la concezione in esame ogni norma è scomponibile in due parti: una previsione ed una correlativa disposizione. La previsione descrive situazioni e fatti classificati per tipi; non appena si realizza concretamente una situazione che presenta i caratteri previsti dalla norma, opera la correlativa disposizione, la quale assegna al fatto concreto gli effetti giuridici stabiliti dalla norma.

Le norme giuridiche fanno parte di uno dei vari sistemi di norme che si dicono ‘sociali’, nascono e si formano insieme ad una società, gruppo di individui tra i quali esiste uno stato permanente di relazioni scambievoli, le quali riguardano le varie manifestazioni dell’attività umana. La norma giuridica si differenzia dalle altre norme sociali per la sanzione che può venire irrogata nel caso di trasgressione della norma. Si obietta però che questa tesi è una diretta conseguenza dell’adesione alla teoria imperativistica e che anche le altre norme sociali sono munite di sanzioni.

Secondo l’opinione più diffusa il fatto distintivo è la coercibilità: gli effetti previsti dalla norma possono essere attuati anche coattivamente, secondo procedure regolate dal diritto. La giuridicità di una norma è data quindi dalla garanzia di cui essa è munita.

2. La struttura e la ratio della norma giuridica

Nella previsione la norma descrive in termini generali ed astratti un fatto o una situazione che può verificarsi nella vita sociale; la situazione è designata come fattispecie.

È necessario che il fatto concreto presenti tutti gli elementi di quello previsto e descritto in astratto dalla norma, altrimenti la norma non sarà applicabile.

Al verificarsi del fatto astrattamente previsto la norma ricollega determinate conseguenze giuridiche, effetti giuridici. Un atto o una situazione sono giuridicamente rilevanti quando sono idonei a produrre un qualche effetto giuridico.

  • Tali effetti giuridici possono consistere nell’attribuire a persone determinate capacità, o determinati status, o nell’attribuire a cose determinate qualifiche, o nello stabilire requisiti di validità giuridica di atti giuridici. Si parla al riguardo di norme di organizzazione. Appartengono a questo tipo le norme definitorie. Esse svolgono un’importante funzione di semplificazione.
  • Altre volte le norme giuridiche sono dirette a comporre conflitti che potrebbero sorgere tra privati nei rapporti della vita sociale. In questi casi gli effetti giuridici stabiliti dalla norma consistono nel creare diritti e corrispondenti obblighi. Si parla di norme di comportamento.

Per designare la relazione giuridica che si viene a creare in concreto tra due soggetti allorché una norma attribuisce all’uno un diritto ed impone all’altro un corrispondente obbligo si usa la locuzione ‘rapporto giuridico’.

Il rapporto giuridico viene creato dalla norma, che prende in considerazione quel fatto della vita reale e vi collega determinati effetti giuridici, consistenti in diritti e obblighi. Il rapporto giuridico è quindi l’insieme degli effetti giuridici che la norma attribuisce a fatti e situazioni della vita reale.

La teoria della bilateralità delle norme giuridiche consiste in ciò, che esse regolano rapporti tra soggetti mediante lo strumento del diritto e di un correlativo obbligo. È qui la differenza tra leggi naturali e norme giuridiche.

Le leggi naturali si limitano a rappresentare e spiegare ciò che avviene nel mondo della natura: funzione descrittiva e conoscitiva.

La norma giuridica crea essa stessa il nesso che unisce la conseguenza al fatto accaduto: funzione valutativa.

Il nesso che unisce la conseguenza giuridica al fatto previsto dalla norma ha essenzialmente il carattere della relatività e della storicità.

Relatività: le valutazioni giuridiche dei fatti e dei rapporti della vita sociale compiute da una norma valgono solo nell’ambito dell’ordinamento cui quella norma appartiene e dal quale essa trae la sua giuridicità.

Storicità: la norma deve, al momento della sua applicazione, essere in vigore nell’ordinamento che si considera.

Ogni regola giuridica ha la sua giustificazione, essa costituisce quella che viene detta comunemente la ragione della norma. La ratio di una norma viene di solito spiegata con riferimento allo scopo perseguito dalla regola giuridica, o con riferimento all’interesse tutelato dalla regola medesima.

L’intensità con la quale la norma tutela un interesse piuttosto che un altro può variare secondo che la norma sia inderogabile oppure derogabile. È massima nel primo caso, norma imperativa, è meno forte nel secondo caso, norma dispositiva.

La ratio è importante per:

  • Interpretazione della norma giuridica. Art. 12 disp. prel. cod. civ. “Una norma va interpretata secondo l’intenzione del legislatore” => la ratio della norma.
  • La ratio serve per giudicare se quella norma possa essere applicata per analogia ad un caso che la legge non ha espressamente regolato.
  • Serve per stabilire se la norma stessa abbia natura inderogabile o derogabile.

3. L’applicazione analogica delle norme giuridiche

Il giudice è tenuto a decidere ogni controversia che gli viene sottoposta e a deciderla applicando una norma di legge: quindi il giudice di fronte ad una lacuna, non solo non può astenersi dal decidere, ma non può nemmeno decidere secondo valutazioni personali.

Soccorre allora il procedimento per analogia: si applica la norma che regola un caso simile a quello non regolato.

La norma risultante dall’analogia non ha forza di legge, vale solo per quel caso determinato.

L’ordinamento giuridico procede così ad auto-completarsi traendo dal suo stesso interno la regola mancante.

Vi sono due presupposti per il ricorso all’analogia:

  • Che una controversia non sia regolata espressamente da una norma giuridica.
  • Che sia possibile trovare una norma giuridica che regola un caso simile a quello non regolato.

Non basta una somiglianza qualsiasi, occorre chiarire la ratio della norma che si vuole applicare per analogia, chiedersi se quella ratio ricorra anche nel caso non regolato, se sì allora l’analogia è ammissibile.

Limiti al procedimento analogico: non possono essere applicate per analogia le norme penali, i comportamenti punibili devono essere certi e predeterminati, e le norme che hanno carattere eccezionale, la ratio è fondata su particolari esigenze che possono non ricorrere al di fuori del caso espressamente regolato.

Interpretazione estensiva: la portata di una norma viene allargata oltre il tenore letterale della norma stessa.

Sia nell’analogia che nell’interpretazione estensiva si ricorre alla ratio della norma giuridica. Il presupposto dell’analogia però è che si trovi di fronte ad un caso non previsto; nell’interpretazione estensiva invece ci si limita a ricondurre alla norma giuridica un caso che solo per un’imperfetta formulazione lessicale della norma ne appare escluso, ma che in realtà rientra in base alla ratio di essa.

L’interpretazione estensiva riguarda anche le norme eccezionali.

4. Classificazione delle norme giuridiche

Norme imperative: inderogabili o cogenti. Una norma si dice imperativa quando gli effetti giuridici da essa stabiliti devono trovare necessariamente applicazione e i privati non vi si possono sottrarre disapplicando o modificando la norma. Per accertare la violazione di una norma imperativa occorre che il privato si rivolga al giudice, se non lo fa di fatto la violazione della norma imperativa resta priva di conseguenze.

La ragione della natura inderogabile della norma imperativa sta nello scopo che essa tende a realizzare o negli interessi che vuole tutelare, interessi di preminente rilevanza generale e come tali più importanti dei contrastanti scopi o interessi particolari del singolo.

Norme proibitive: pongono divieti assistiti dalla sanzione di nullità dell’atto giuridico compiuto in violazione del divieto.

Norme prescrittive: impongono un dato comportamento, es. uso della forma scritta.

Norme dispositive o derogabili: esse ricollegano determinati effetti giuridici al verificarsi del fatto da esse previsto, ma sono applicate solo qualora l’interessato non abbia provveduto a disciplinare da sé quel fatto o rapporto. Non c’è in gioco un interesse generale superiore, non c’è interesse di imporre la disciplina di una norma giuridica.

Le norme dispositive vengono anche chiamate suppletive perché suppliscono alla mancanza di una disciplina data dall’interessato o dagli interessati.

Secondo alcuni però la norma dispositiva è quella che provvede nel caso in cui manchi totalmente una disciplina data dall’interessato; mentre la norma suppletiva è quella che provvede nel caso in cui vi sia solo una lacuna nella disciplina stabilita dall’interessato.

Norma interpretativa: stabilisce il significato di un’altra norma giuridica. Es.: il legislatore fissa dei concetti o il significato della precedente norma di dubbia interpretazione => interpretazione autentica, è vincolante per l’interprete, retroattiva al momento dell’emanazione.

Sono norme interpretative quelle che stabiliscono criteri per chiarire il significato delle dichiarazioni delle volontà negoziali. Vi sono norme interpretative generali, che valgono per tutti i negozi giuridici, e speciali, queste sono dettate con riferimento ad uno specifico atto giuridico e hanno lo scopo di assegnare all’atto medesimo un determinato significato allorché non risulti possibile accertare la reale volontà dell’autore stesso.

Norma primaria e secondaria: primaria stabilisce la disciplina per un determinato rapporto, secondaria pone la sanzione per il caso in cui quella disciplina non sia osservata.

Norma imperfetta: priva di sanzione per il caso che venga trasgredita, es.: obbligo dei figli di rispettare i genitori.

Norma relativamente imperfetta: munita di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario o sanzione disciplinare, ma non impedisce gli effetti dell’atto compiuto in violazione di essa, es.: nuove nozze prima della fine dei 300 giorni, vi è la sanzione ma l’atto rimane valido.

Norme eccezionali: non possono avere applicazione analogica. Esse fanno eccezione:

  • A regole generali: fanno eccezione a principi generali dell’ordinamento giuridico.
  • Ad altre leggi: fanno eccezione a norme legislative che disciplinano organicamente determinate specifiche materie, es.: donazione atto scritto, eccezione => se si tratta di modico valore è sufficiente la consegna.

Disposizioni di principio: riferimento alla Costituzione, la quale contiene disposizioni che non pongono una regola immediatamente operante ma si limitano a indicare al legislatore un indirizzo o un programma da realizzare.

5. Gli istituti del diritto privato: fattispecie e disciplina

In ogni norma giuridica è possibile individuare due parti: una parte in cui la norma descrive, in termini generali ed astratti, la situazione o le situazioni della vita sociale a cui si applica, fattispecie, e una parte in cui la norma attribuisce determinati effetti giuridici, la disciplina, alla situazione da essa descritta, cioè alla fattispecie considerata.

Nello studio di ogni istituto è essenziale individuarne la fattispecie e la disciplina.

Istituto della nullità del contratto: il contratto è nullo quando non produce effetti giuridici. Prima bisognerà accertare se e come il contratto è nullo, qual è la fattispecie della nullità. La fattispecie è stabilita dall’art. 1418. Quando ricorre il caso previsto si potranno applicare le conseguenze giuridiche.

Rappresentanza: gli effetti del negozio giuridico posto in essere dal rappresentante si producono direttamente in capo al rappresentato, disciplina. Manca la fattispecie: art. 1388, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato.

6. Fattispecie descritta dalla norma giuridica e l’onere della prova

Il giudice civile, a differenza di quello penale, non ricerca la verità dei fatti ma decide sulla base dei fatti che le parti hanno allegato e provato. Se una parte non riesce a dare la prova di un fatto che ha l’onere di provare, la sua pretesa verrà respinta.

Chi avanza una pretesa ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, i fatti costitutivi di questa, chi si oppone deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Fatti costitutivi: chi invoca una certa norma, deve provare i fatti che ne costituiscono la fattispecie.

Talvolta l’esistenza di uno dei fatti costitutivi viene presunta dalla legge: presunzioni legali. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa è stabilita: è l’altra parte che deve provare fatti idonei a vincere la presunzione legale. Es.: acquisto di cosa mobile da colui che non ne è proprietario. La buona fede dell’acquirente è presunta per legge, spetta al controinteressato provare la malafede.

Fatti estintivi: es. adempimento dell’obbligazione, avveramento condizione risolutiva o scadenza termine.

Fatti modificativi: concessione ad es. del creditore di una proroga del termine di adempimento.

Fatti impeditivi: “Salvo che”, “se non...”.

Un criterio diffuso distingue tra condizioni positive e condizioni negative della pretesa fatta valere.

Fatti costitutivi sono solo le condizioni positive, elementi necessari e sufficienti per la nascita del diritto fatto valere.

Posizione negativa, fatti che abbiano impedito la nascita o il perdurare del diritto affermato, è chi resiste alla pretesa che deve dimostrare l’esistenza di condizioni negative.

Può accadere che il confronto dialettico tra le parti abbia ulteriori sviluppi e che all’eccezione sollevata dal secondo soggetto corrisponda una replica dell’altra parte.

  • Creditore pretende da Tizio pagamento debito, deve provare fatti costitutivi del diritto di credito.
  • Tizio dice di non dover pagare perché il bene ha dei difetti, deve dare prova dell’esistenza dei difetti, fatto impeditivo del diritto di credito.
  • Venditore replica che la garanzia per vizi è stata esclusa dal patto, dovrà provare la clausola contrattuale, fatto impeditivo dell’eccezione dell’acquirente.
  • Tizio controbatte che tale patto è invalido perché il venditore gli ha taciuto in malafede i difetti del bene, fatto impeditivo della replica del venditore.

Diritti assoluti e diritti relativi

1. Classificazione dei diritti soggettivi

La classificazione più nota dei diritti soggettivi è quella di diritti assoluti e relativi, questa si fonda sulla considerazione del soggetto passivo di essi.

  • Assoluto: diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali devono astenersi da qualunque comportamento che possa impedire la realizzazione dell’interesse del titolare del diritto. La posizione passiva consiste dunque in un dovere negativo e generale o indeterminato, diritti reali, della personalità e sui beni immateriali.
  • Relativo: il diritto che può essere fatto valere soltanto nei confronti di un determinato soggetto, la posizione passiva è in capo ad un soggetto specifico e non ad altri, diritti di credito ed obbligazioni.

La natura dell’interesse tutelato sta alla base della distinzione tra diritti patrimoniali e non patrimoniali:

  • Patrimoniali: interesse di natura economica, valutabile pecuniariamente: diritti reali, su beni immateriali, tranne diritto morale di autore e di inventore, diritti di credito.
  • Non patrimoniali: interesse strettamente attinente alla persona: diritti della personalità, diritti derivanti da rapporti familiari.
  • Diritti intrasmissibili: diritti non patrimoniali, personalità, famiglia.
  • Diritti trasmissibili mediante negozi inter vivos o successione per causa di morte, diritti patrimoniali.

In alcuni casi un diritto ne presuppone un altro al quale è collegato e da cui dipende: il primo si dice accessorio, il secondo principale, es.: diritto di servitù è accessorio a quello di proprietà, diritto di garanzia è accessorio rispetto al diritto di credito. Il diritto accessorio segue le sorti del diritto principale.

  • Diritti disponibili: i diritti possono essere soggetti di atti di disposizione, limitazioni, privazioni, alienazioni, tipica dei diritti patrimoniali, trasmissibili. Non è comunque possibile fissare una rigida demarcazione.
  • Diritti indisponibili: i diritti non possono essere oggetti di atti di disposizione, se fatti risulterebbero nulli. L’indisponibilità è tipica dei diritti di personalità e rapporti familiari, non patrimoniali, intrasmissibili. Il diritto indisponibile è
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daniele.finassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Facchetti Giulio.

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