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Il rapporto giuridico

Le relazioni umane possono essere di vario genere, ma non tutte sono rilevanti per il diritto.

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ordinamento giuridico.

Soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere (o diritto soggettivo); soggetto passivo colui a carico del quale sussiste un dovere. Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione parti.

Contrapposto al concetto di parte è quello di terzo, colui il quale sia estraneo ad un determinato rapporto giuridico intercorrente tra altri soggetti. Regola generale è che il rapporto giuridico, salvo esplicite eccezioni, non produce effetti né a favore né a danno del terzo. Non di rado tuttavia la legge deve interessarsi di regolare la posizione dei terzi rispetto a un determinato rapporto, in quanto anche gli interessi degli estranei possono essere indirettamente toccati dalle vicende del rapporto stesso.

Situazioni soggettive

Con l’attribuzione del diritto soggettivo, si realizza la protezione giuridica di un certo interesse del singolo al quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà (diritto soggettivo, ius est facultas agendi), in quanto, di regola, il titolare di un diritto è libero di decidere se esercitarlo o meno, e di reagire oppure no nel caso di lesione del diritto da parte di altri.

Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. Esistono tuttavia molteplici interessi individuali giuridicamente irrilevanti, ai quali l’ordinamento non concede alcuna protezione. Le situazioni soggettive si dividono in:

Situazioni soggettive attive

  • Potestà -> potere giuridico attribuito ad un soggetto dall’ordinamento, il quale gli consente di incidere direttamente: a) sulla sfera giuridica altrui (personale); b) su un bene (reale), nell’ambito dei limiti e dei fini stabiliti dalla legge al fine di realizzare interessi protetti e legittimi giudizialmente / giuridicamente;
  • Facoltà -> potere giuridico di compiere un determinato comportamento o scegliere tra più opzioni, esercitabile liberamente nel rispetto dei limiti giudiziari (riguarda il diritto di scegliere / agire nel proprio interesse);
  • Status -> posizione giuridica complessiva di un soggetto nell’ordinamento che determina i suoi diritti e doveri personali, familiari, civili;
  • Aspettativa -> diritto potenziale, futuro o condizionato, che conferisce al soggetto una situazione giuridica protetta fino al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o dal negozio giuridico.

Situazioni soggettive passive

  • Dovere -> posizione giuridica passiva del soggetto, consistente nell’obbligo morale o giuridico di tenere un determinato comportamento, senza che necessariamente sia immediatamente coercibile;
  • Obbligo -> situazione giuridica in forza della quale un soggetto è vincolato a una prestazione verso un altro soggetto, sotto la protezione dell’ordinamento che ne assicura l’esigibilità;
  • Onere -> posizione giuridica passiva che grava sul soggetto, comporta un peso / un compito che deve essere adempiuto per il conseguimento o l’esercizio di un diritto altrui;
  • Soggezione -> condizione di subordinazione del soggetto all’altrui potestà o autorità, che limita la libertà di agire secondo le regole previste dall’ordinamento.

L’esercizio del diritto soggettivo da parte di chi ne è titolare consiste nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. Deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nella soddisfazione materiale dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possono coincidere. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo.

Chi esercita un diritto soggettivo, ancorché ciò possa essere causa della frustrazione o della lesione degli interessi altrui, non è tenuto a compensare costoro per gli eventuali pregiudizi che il corretto esercizio di tale diritto possa aver eventualmente provocato.

Alcune disposizioni legislative vietano l’abuso del diritto soggettivo, ossia l’esercizio anomalo delle prerogative concesse dalla legge al titolare di diritto. Si ha abuso quando il titolare di diritto si avvale della facoltà e dei poteri che gli sono concessi per realizzare finalità eccedenti l’ambito dell’interesse che la legge ha inteso tutelare.

I diritti soggettivi possono essere:

  • Assoluti -> garantiscono al titolare un potere che può far valere erga omnes;
  • Relativi -> attribuiscono al titolare un potere che può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.

Gli interessi legittimi

Per interesse si intende qualsiasi vantaggio o utilità che costituisce l’obiettivo o il movente dell’agire di un soggetto. L’interesse si dice pubblico o privato, a seconda di chi ne sia portatore. Un interesse privato si dice semplice o di fatto quando non fruisce di alcuna particolare protezione giuridica.

Si parla di interesse legittimo nell’ambito dei rapporti tra il privato e i pubblici poteri. Tale situazione comporta il potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto, correttamente o meno, dalla pubblica amministrazione. Gli artt. 24, comma 1, e 113 della Carta costituzionale garantiscono la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, e l'art. 103 della Costituzione specifica gli organi ai quali è affidata tale tutela.

L'acquisto del diritto soggettivo indica il fenomeno del collegarsi di un diritto con una persona che ne diventa il titolare: in sostanza, un diritto soggettivo entra a far parte della complessiva situazione giuridica (patrimonio) facente capo ad una persona. L’acquisto può essere di due specie: a titolo originario, quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona, senza esserle trasmesso da nessuno; a titolo derivativo, quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra (autore o dante causa chi perde il diritto, successore e avente causa chi lo acquista).

L’acquisto a titolo derivativo può essere, a sua volta, di due tipi: derivativo-traslativo, ossia si può trasmettere proprio lo stesso diritto che aveva il precedente titolare; derivativo-costitutivo, ossia può attribuirsi al titolare un diritto differente che scaturisce dal diritto del precedente titolare, in quanto lo suppone e ne assorbe il contenuto o, in parte, lo limita. La successione è di due tipi: a titolo universale, dunque una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra persona, sia nella posizione attiva, sia in quella passiva; a titolo particolare, una persona subentra solo in un determinato diritto o rapporto.

Si ha acquisto a titolo originario anche se la cosa ha già formato oggetto di altro rapporto, ma il soggetto non subentra in tale rapporto, perché la cosa non gli viene trasmessa dal precedente titolare. È quindi a titolo originario l’acquisto per occupazione delle cose abbandonate ovvero l’acquisto per usucapione di un bene altrui.

Titolo d’acquisto o causa adquirendi è l’atto o il fatto giuridico che giustifica l’acquisto.

La vicenda finale di un rapporto è la sua estinzione. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri.

Capacità giuridica

La base del diritto privato. È l’idoneità a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, l’idoneità, cioè, ad essere soggetti. Nel nostro ordinamento compete non solo alle persone fisiche ma anche agli enti (associazioni, fondazioni, comitati). Inoltre, compete non solo al cittadino ma anche allo straniero -> tenendo, ovviamente, conto del principio della reciprocità.

Come sancito dall’art. 1 c.c., la nascita (-> acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno, inizio della respirazione polmonare) è la conditio sine qua non per l’acquisto della capacità giuridica -> è condizione necessaria ma anche sufficiente -> se il neonato è morto subito dopo la nascita, ha comunque acquisito, sia pure per qualche momento soltanto, la capacità giuridica con quel che ne consegue.

Entro 10 giorni, l’evento della nascita deve essere dichiarato (da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto) all’ufficiale dello stato civile per la formazione dell’atto di nascita. Se la nascita avviene in un ospedale o in una casa di cura, la dichiarazione può essere resa, entro tre giorni, presso la relativa direzione sanitaria, che provvederà alla sua trasmissione all’ufficiale dello stato civile.

La sua cessazione coincide con la morte (-> intesa non solo come morte fisica ma anche come morte cerebrale, vale a dire la cessazione delle funzioni encefaliche). Entro 24h dal decesso, la morte è, da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, dal relativo direttore, dichiarata all'ufficiale di stato civile per la formazione dell’atto di morte.

Con la morte, alcuni rapporti facenti capo al defunto si estinguono (matrimonio, unione civile), altri possono essere sciolti ad iniziativa degli eredi del defunto e/o ad iniziativa dell’altra parte. I diritti patrimoniali si trasmettono, di norma, secondo le regole dal codice dettate per la successione a causa di morte; la tutela degli interessi non patrimoniali è di regola affidata al coniuge superstite e/o ai prossimi congiunti.

Commorienza

Dal latino commorior = morire insieme, è un istituto giuridico italiano (art. 4 c.c.) che stabilisce che, se più persone muoiono nello stesso evento e non si può determinare chi è morto prima, si considerano decedute nello stesso istante. È una presunzione della legge applicata fino a prova contraria, la quale può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Gli effetti principali riguardano la successione ereditaria, poiché nessuno può ereditare dall'altro, trattandoli come se fossero deceduti nello stesso istante, con conseguente apertura delle successioni legittime o testamentarie di ciascuno per i propri beni, ma può essere vinta con prova contraria che dimostri la sopravvivenza di uno, anche di poco tempo, per evitare che i beni passino ai parenti del "superstite".

Incapacità speciali

Le incapacità speciali rappresentano una deroga alla regola generale secondo cui la capacità giuridica (l'idoneità a essere titolari di diritti e doveri) si acquista al momento della nascita. Mentre l'incapacità d'agire (come quella dei minorenni) impedisce al soggetto di compiere atti da solo, le incapacità speciali colpiscono direttamente la capacità giuridica in relazione a determinati rapporti.

In questi casi, il soggetto non può essere titolare di quel particolare diritto neppure tramite un rappresentante: l'atto compiuto in violazione di tale divieto è nullo. Le incapacità speciali si dividono solitamente in due categorie:

  1. Incapacità assolute: al soggetto è precluso un determinato tipo di rapporto o di ufficio con chiunque.
    • Esempio: Il minore di anni sedici non può contrarre matrimonio (salvo autorizzazione del tribunale per gravi motivi).
  2. Incapacità relative: il divieto sussiste solo nei confronti di determinate persone o in determinate situazioni, a tutela della trasparenza o dell'etica.
    • Esempio: Il tutore non può succedere per testamento alla persona sottoposta alla sua tutela, se le disposizioni sono state redatte prima che fosse approvato il conto della gestione (per evitare conflitti di interesse o circonvenzioni).

Il motivo di queste limitazioni non è una "punizione", ma la protezione di interessi superiori: la tutela del decoro di certi uffici, la salvaguardia della libertà testamentaria o la prevenzione di abusi di potere in contesti di fragilità.

Il concepito

Indiscussa e indiscutibile è la rilevanza nel nostro ordinamento anche di chi, seppur non ancora nato, sia però concepito. Nell’ormai lontano 1975 la Corte costituzionale già aveva evidenziato come la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale -> art. 2 tutela dei diritti inviolabili dell’uomo -> non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito.

La legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 1 comma 1 riconosce che lo Stato deve tutelare la vita umana sin dal suo inizio. Il codice civile attribuisce al concepito:

  • La capacità di succedere per causa di morte, sia per legge che per testamento;
  • La capacità di ricevere per donazione.

Dal canto suo, la giurisprudenza afferma:

  • La risarcibilità del danno alla salute o all’integrità fisica eventualmente cagionato al nascituro prima o durante il parto;
  • La risarcibilità del danno sofferto a seguito dell’uccisione del padre ad opera di un terzo quando ancora la gestazione (periodo in cui l’embrione si sviluppa nel corpo materno, la gravidanza) era in corso.

Ovviamente, i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita -> potranno, cioè, essere fatti valere solo se e quando avvenga la nascita, altrimenti dovranno considerarsi come mai entrati nella sua sfera giuridica.

La capacità di succedere per testamento e di ricevere per donazione è riconosciuta anche a chi non sia stato neppure ancora concepito, ma sia figlio di una determinata persona fisica vivente al momento dell’apertura della successione del testatore ovvero al momento della donazione.

Capacità d’agire

L’idoneità del soggetto a porre in essere atti negoziali validamente idonei a produrre effetti nella propria sfera giuridica. Presuppone la capacità giuridica, ma non si confonde con essa: anche quando difetta di capacità d’agire, il soggetto è pur sempre dotato di capacità giuridica. Si acquista, come regola generale, al raggiungimento della maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno di età, come stabilito dall’art. 2 c.c. comma 1.

Può, peraltro, accadere che, nonostante la maggiore età, la persona fisica si ritrovi, per svariate ragioni, a non avere quella capacità di discernimento che è invece normale attendersi in un individuo adulto e maturo. A protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, il codice civile prevede gli istituti:

  1. Della minore età;
  2. Dell’interdizione giudiziale;
  3. Dell’inabilitazione;
  4. Dell’emancipazione;
  5. Dell’amministrazione di sostegno;
  6. Dell’incapacità di intendere e di volere -> incapacità naturale.

Istituto della minore età

È un istituto di protezione legale previsto dall’ordinamento a tutela di coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e che, per presunzione legale, non sono pienamente capaci di agire. Di conseguenza, non può validamente compiere atti negoziali, salvo quelli di ordinaria amministrazione e della vita quotidiana di modesto valore economico, compatibili con l’età e le condizioni del minore (art. 409 comma 2 c.c.).

Gli atti di straordinaria amministrazione e quelli di disposizione patrimoniale devono essere compiuti dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, nell’interesse esclusivo del minore e, nei casi previsti dalla legge, previa autorizzazione del giudice tutelare. Gli atti posti in essere dai genitori senza l’autorizzazione giudiziale sono annullabili (art. 322 c.c.), gli atti posti in essere eventualmente dal minore sono annullabili (art. 1425 comma 1 c.c.) -> l’art. 1425 comma 1 c.c. statuisce che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

L’atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro cinque anni dal raggiungimento, da parte del minore stesso, della maggiore età (art. 1442 comma 1-2 c.c.). L’impugnativa può, però, essere proposta solo dal rappresentante legale del minore ovvero direttamente da quest’ultimo, una volta divenuto maggiorenne.

La scelta di mantenere o meno in vita l’atto stipulato dal minore è, quindi, rimessa ad una valutazione di convenienza fatta, prima, dal legale rappresentante del minore e, poi, dal minore stesso, una volta raggiunta la maggiore età. Se l’atto è annullato per sua incapacità legale, il minore ha diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione di esso, mentre è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio (art. 1443 c.c.).

La gestione del patrimonio del minore (potere di amministrazione) ed il compimento di ogni atto relativo (potere di rappresentanza) competono, in via esclusiva, ai genitori:

  • Disgiuntamente, per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione;
  • Congiuntamente, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione. Pure congiuntamente debbono essere dai genitori posti in essere gli atti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.

La legge richiede che il tutore debba munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti indicati dall’art. 374 c.c.

Allorquando dispone limitazioni alla responsabilità genitoriale, il giudice può nominare un curatore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ngelscore di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Sica Salvatore.
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