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Libro primo - Delle persone e della famiglia

I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica

Tra gli uomini esistono numerose relazioni, come i rapporti economici, i legami di amicizia, di affetto, culturali, ecc. Non tutti questi rapporti sono previsti e disciplinati dal diritto, perciò quando un rapporto è giuridicamente rilevante si definisce rapporto giuridico, mentre quando è giuridicamente irrilevante si definisce rapporto di fatto. Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più persone regolata dal diritto. Ed è costituito dai seguenti elementi:

  • I soggetti (attivo e passivo)
  • Gli oggetti
  • Il contenuto

Soggetti attivi: Sono i soggetti a cui la norma riconosce il potere di far valere le loro pretese (es. il creditore è il soggetto attivo del rapporto di credito perché può far valere la sua pretesa alla restituzione della somma di denaro prestata nei confronti del debitore).

Soggetti passivi: Sono quei soggetti a cui la norma impone l’obbligo di tenere determinati comportamenti (es. il debitore nel rapporto precedente è soggetto passivo perché ha l’obbligo di restituire la somma che gli è stata concessa dal creditore).

Quali sono i soggetti del diritto

Occorre a questo punto anche la definizione precisa di “persona”:

  • Persona fisica: è l’uomo nato vivo, che ha la capacità giuridica e la capacità d’agire.
  • Persona giuridica: Si tratta di gruppi organizzati titolari di diritti e di doveri che operano tramite le persone fisiche.

La persona fisica: abbiamo già dato la definizione di persona fisica, menzionando la capacità giuridica e di agire, vediamo di cosa si tratta in dettaglio.

  • Definizione di capacità giuridica = Titolarità di diritti e di doveri, si acquista al momento della nascita e si perde con la morte.
  • Definizione di capacità di agire = L’idoneità del soggetto ad esercitare quei diritti e quei doveri di cui è titolare grazie alla capacità giuridica. Si acquista col compimento della maggiore età (18 anni) e successivamente si può perdere per determinate cause.

I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche

Gli incapaci sono quindi quei soggetti che non hanno la capacità d’agire e sono:

  • Minori (che ne sono privi perché non hanno compiuto 18 anni)
  • Minori emancipati (si tratta di soggetti che hanno compiuto i 16 anni e che per effetto del matrimonio hanno acquistato parzialmente la capacità d’agire)
  • Interdetti (sono tali: gli infermi totali di mente e i condannati all’ergastolo o alla pena della reclusione non inferiore a 5 anni)
  • Inabilitati (sono tali: gli infermi parziali di mente e coloro che sono incapaci di intendere e di volere anche solo temporaneamente come i tossicodipendenti, gli alcolizzati, i prodighi).

La sede della persona fisica

La sede della persona fisica si definisce come segue:

  • Dimora: indica il luogo in cui la persona si trova temporaneamente, senza carattere di stabilità (es. la casa al mare)
  • Domicilio: indica il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi (es. il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia). Si possono avere più domicili.
  • Residenza: indica il luogo dove la persona ha la dimora abituale. Si può avere una sola residenza e si può trasferire.

Titolo III del domicilio e della residenza (art. 43-47)

Domicilio: luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi.

Residenza (anagrafica): si costituisce con l’iscrizione nell’anagrafe (ossia l’ufficio presso il quale sono registrati tutti i dati delle persone e delle famiglie che risiedono in un Comune) del Comune di dimora abituale. Ciascun cittadino ha l’obbligo di chiedere per sé e per i sottoposti alla sua responsabilità [v. 316] l’iscrizione all’anagrafe.

Dimora: è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente. Ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziali (art. 139 c.p.c.).

Due sono gli elementi caratterizzanti:

  • Un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari e degli interessi della persona;
  • Un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari.

Oltre a quella fornita dall’articolo in esame, vi sono altre nozioni di domicilio: il cd. domicilio fiscale (per l’attività di accertamento delle imposte; le persone fisiche sono domiciliate fiscalmente nel Comune di residenza anagrafica; il cd. domicilio digitale del cittadino (al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale).

Il domicilio può essere volontario (se è scelto liberamente dal soggetto) o necessario (se è espressamente imposto dalla legge: ad esempio il minore è domiciliato presso i genitori) [v. 45].

La legge ha stabilito che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha fissato il proprio domicilio, in mancanza di questo si considera residente nel comune di nascita.

Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l'effettiva volontà d'operarlo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti.

Titolo IV dell’assenza e della morte presunta (art. 48-73)

Art. 58 Codice Civile

Anche la morte presunta è una situazione di diritto, ed il giudice del tribunale dell'ultimo domicilio può (e non "deve": si tratta di una valutazione discrezionale) pronunciare sentenza di morte presunta che produce gli stessi effetti della morte accertata, ai fini successori e dei diritti personali (che si estinguono). Non è necessario attendere i 10 anni legislativamente previsti quando la scomparsa avvenne in seguito ad infortunio (es. naufragio o terremoto) e sono trascorsi 2 anni dalla scomparsa, o in seguito ad evento bellico, deportazione et similia (in tal caso saranno sufficienti due anni dal trattato di pace o tre anni dal termine delle ostilità).

Titolo V parentela e affinità (art. 74-78)

Il grado di parentela indica precisamente il livello e l’ordine di parentela diretto, mentre il grado di affinità si riferisce ad un vincolo indiretto: ecco come effettuare il calcolo corretto e qual è la principale differenza i due. Parenti, nello specifico, sono soggetti legati tra loro da un vincolo diretto di consanguineità, quindi discendono dallo stesso antenato. La disciplina che riguarda il tema della parentela è contenuta negli articoli 74 e successivi del Codice Civile, secondo cui la rilevanza giuridica, in tema di successioni e diritto tributario, è valida fino al sesto grado di parentela.

  • Genitori: parenti in linea retta ascendente di 1º grado;
  • Nonni: parenti in linea retta ascendente di 2º grado;
  • Bisnonni: parenti in linea retta ascendente di 3º grado;
  • Figli: parenti in linea retta discendente di 1º grado;
  • Nipoti: parenti in linea retta discendente di 2º grado;
  • Bisnipoti: parenti in linea retta discendente di 3º grado;
  • Fratelli e sorelle: parenti in linea collaterale di 2º grado;
  • Nipoti: parenti in linea collaterale di 3º grado.

Il concetto di affinità, secondo il Codice Civile, consiste nel rapporto tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, come nel caso di suocera, genero e altro. Anche per gli affini vengono applicate le regole relative alla parentela per il calcolo del grado, ecco le due principali voci da tenere in considerazione:

  • Affinità diretta quando una persona è affine di primo grado con i suoceri;
  • Affinità collaterale quando una persona è affine in linea collaterale di secondo grado con i cognati.
  • Suocero-genero: affine in linea retta di 1º grado;
  • Nonno/nonna del marito/della moglie: affine in linea retta di 2º grado;
  • Cognato/a: affine in linea retta di 2º grado;
  • Zio del marito/ della moglie: affine in linea retta di 3º grado;
  • Cugino del marito/ della moglie: affine in linea retta di 4º grado.

Titolo VI matrimonio (art. 79-230 ter)

Le forme matrimoniali

È necessario distinguere il matrimonio come atto giuridico dal matrimonio come rapporto giuridico. Nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano convivono due diversi tipi di matrimonio: quello civile e quello concordatario, che altro non è se non un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico (e dunque un matrimonio religioso) con effetti però anche civili. Il matrimonio civile è regolato dalle leggi italiane sotto ogni aspetto, sia cioè per quanto riguarda l’atto che per quanto riguarda il rapporto, mentre quello concordatario è regolato dalla legge canonica per quanto riguarda i profili dell’atto e dalla legge italiana per quanto riguarda i profili del rapporto. Per i cittadini cattolici è possibile contrarre indifferentemente il matrimonio con rito concordatario o quello in forma civile, ai non cattolici e ai non credenti il matrimonio concordatario non è permesso. Questa diversità di trattamento era particolarmente palese, prima dell’introduzione del divorzio in Italia, perché i principi canonici in materia di invalidità matrimoniale erano assai meno rigidi di quanto non lo fossero quelli civili. L’introduzione nel 1970 del divorzio ha permesso anche ai non cattolici di sciogliere il vincolo. Vi è poi una possibile variante del matrimonio civile, cioè il matrimonio celebrato dinanzi a ministro di un culto cattolico ammesso nello Stato.

Il matrimonio civile

Il matrimonio è caratterizzato dalla communio omnis vitae, che presuppone due diverse realtà: da un lato, sul piano soggettivo, la afectio coniugalis, e dall’altro, sul piano oggettivo, una certa organizzazione comune di mensa. Si parla di un negozio giuridico bilaterale o, più genericamente, di accordo. Del resto dalla generale categoria del negozio giuridico il matrimonio si distacca sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto caratteristica saliente dell’atto è che ad esso partecipano necessariamente tre persone e cioè i due nubendi e l’ufficiale dello stato civile. Si è in presenza di un atto non solo tipico ma anche sottratto a qualsiasi manifestazione di volontà. Oltre ad essere un atto puro (che non tollera cioè condizioni o termini) il matrimonio è anche atto incoercibile: così è vietato ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre il matrimonio.

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né a eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Peraltro entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa. Se poi la promessa è vicendevole ed è stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata, chi senza giusto motivo rifiuti di eseguirla è tenuto a risarcire il solo danno causato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa (obbligo risarcitorio ex legge da recesso). Discusso è il fondamento della responsabilità, sostenendosi sia la natura contrattuale che quella extracontrattuale. Si tratta peraltro di una particolare obbligazione ex legge posta a carico di chi recede.

Per poter contrarre il matrimonio la legge pretende alcuni requisiti (tra i quali non espressamente quello della diversità di sesso):

  • La maggiore età o l’età di almeno sedici anni se il tribunale abbia concesso l’autorizzazione sussistendo gravi motivi e sempre che sia stata accertata la maturità psico-fisica del minore che ha avanzato l’istanza e la fondatezza delle ragioni addotte;
  • La piena sanità mentale;
  • La libertà di stato.

Ci sono poi situazioni che costituiscono impedimenti a contrarre il matrimonio. Gli impedimenti sono di due tipi a seconda che determinino la nullità del matrimonio (impedimenti dirimenti) o obblighino a pagare un’ammenda (impedimenti impedienti).

Sono impedimenti dirimenti:

  • L’esistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione tra i nubendi;
  • L’omicidio tentato o consumato da un subendo sul coniuge dell’altro.

Sono impedimenti impedienti:

  • Il lutto vedovile, in base al quale, al fine di evitare ogni dubbio in ordine alla paternità di un eventuale figlio, la donna non può contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni;
  • L’omissione di pubblicazione.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta, di regola, dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile, nei comuni di residenza degli sposi, su richiesta loro o di persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico. Il matrimonio deve seguire non prima del quarto e non oltre i centottanta giorni successivi all’atto di pubblicazione che resta affisso alla porta della casa comunale per otto giorni. La pubblicazione ha la funzione di permettere ai parenti o al pubblico ministero di fare opposizione al matrimonio per qualsiasi causa che ostacoli la sua celebrazione. In assenza di opposizione o se essa è respinta si può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Nel giorno fissato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. Il matrimonio può anche essere celebrato nel luogo dove si trova uno degli sposi che sia impedito per infermità o per altra giustificata causa. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate o colui che risiede all’estero possono sposarsi per procura. I vizi della procura si rimettono sulla validità del matrimonio. Così esso è nullo se la procura è nulla. La procura può, insieme, anche essere revocata.

Le invalidità matrimoniali

Le semplici irregolarità non comportano mai invalidità dell’atto ma sono solo punite con un’ammenda. Nell’ambito dell’invalidità si ritiene poi che vada distinta l’ipotesi di inesistenza da quella di nullità. Ci sarebbe inesistenza quando manca anche la stessa parvenza di atto matrimoniale o quando si attesta un consenso degli sposi che non è mai stato dato. Un’altra distinzione è quella tra nullità e annullabilità. Il coniuge è in qualunque tempo legittimato ad impugnare il matrimonio dell’altro coniuge: l’azione per impugnare il matrimonio si trasmette agli eredi solo quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore. Quando il matrimonio è impugnato, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio.

Si ha nullità nei seguenti casi:

  • Matrimonio contratto senza godere dello stato civile libero;
  • Matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto se successivamente si accerta che costui è vivo;
  • Matrimonio contratto senza osservare i divieti non dispensabili derivanti da parentela, affinità, adozione;
  • Matrimonio contratto in violazione dell’impedimento da omicidio tentato o consumato.

I vizi del consenso

Molto delicata è la materia dei vizi del consenso. Costituiscono motivo di annullamento:

  • La violenza morale;
  • Il timore (il timore reverenziale è del tutto irrilevante);
  • L’errore.

Deve intendersi esclusa ogni rilevanza dell’errore di diritto ed è anche irrilevante l’errore sulla natura dell’atto. L’art. 122 prevede invece positivamente i seguenti errori:

  • Errore sull’identità della persona;

Il matrimonio simulato

Del tutto diversa dai vizi del consenso è l’ipotesi di simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Si presuppone che sia stata effettivamente voluta l’assunzione del vincolo, ma a scopi diversi, ad esempio allo scopo di conseguire la cittadinanza.

Il matrimonio putativo

Disciplina particolare è quella del matrimonio putativo, cioè il matrimonio invalido, ma contratto in buona fede da almeno uno dei due coniugi. È anche il caso di annullamento della trascrizione del matrimonio canonico e di matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto, poi ritornato.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giacomosandr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Renna Mario.
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