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Diritto privato

Il diritto privato si occupa di regolare e disciplinare i rapporti giuridici che intercorrono tra i soggetti privati. Rapporti inter cives (tra i cittadini) e disciplina i diritti che qualunque privato ha nei confronti degli altri. Il diritto soggettivo è quella posizione giuridica che attribuisce al privato la legittimazione per il rispetto di esso, la tutela di questi diritti è garantita dal potere giudiziario.

Diritti a contenuto patrimoniale

Sono suscettibili di valutazione economica.

  • Diritti reali:
    • Sono ius in re: diritti sulle cose, ad oggetto un bene, una cosa. Sono diritti tipici, ovvero sono un numero chiuso, sono esclusivamente quelli elencati e disciplinati dal nostro Codice Civile.
    • Sono diritti assoluti: può essere fatto valere per tutti: il titolare di un diritto reale fa valere il proprio diritto nei confronti di chiunque minacci la sua compromissione.
    • Sono anche diritti immediati/auto-determinati: il titolare di un diritto reale per esercitare il diritto, quindi per trarre tutte le utilità non necessita della cooperazione altrui.
    • Munito di diritto di seguito (seguono il bene nei suoi “spostamenti”):
      • Di godimento: (proprietà, usufrutto, uso, servitù prediali, superficie, enfiteusi).
      • Di garanzia.
  • Diritti di credito:
    • Sono ius ad rem: diritti verso l'ottenimento di qualcosa. Chi è titolare di un diritto di credito ha il diritto di esigere una prestazione dal suo debitore.
    • Sono diritti atipici, non regolati e disciplinati dal Codice Civile, in contrapposizione ai diritti reali. I privati nell’esercizio della loro autonomia privatistica possono determinare l’oggetto del diritto di credito a seconda dei loro interessi.
    • Sono diritti relativi: possono essere fatti valere e ricevono tutela esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato, che è il debitore.
    • Sono anche diritti mediati/etero-determinati: il titolare del diritto per soddisfare il proprio interesse necessita della cooperazione di un altro soggetto, in questo caso del debitore.

Diritti a contenuto non patrimoniale

Non possono essere qualificati tramite una valutazione economica.

Norme

I rapporti fra privati vengono disciplinati da norme, suddivise in due grandi categorie:

  • Norme inderogabili/imperative/cogenti: quelle norme che esprimono un precetto, un comando, un divieto che i privati nell’esercizio della loro autonomia privatistica non possono derogare. La violazione comporta l’annullo dell’atto compiuto nella sua violazione. Costituiscono il limite all’autonomia privatistica. Formate da norme imperative basilari, principi di ordine pubblico e principi di buon costume.
  • Norme derogabili/dispositive: quelle norme che offrono ai privati un modello per disciplinare un loro accordo giuridico, non esprimendo un precetto, comando o divieto, permettendo ai privati di disciplinare anche in un modo diverso rispetto a ciò che è stabilito dalla norma.

Persone fisiche e giuridiche

Le persone che sono in rilievo nel diritto privato sono le persone fisiche, che si identificano con soggetto fisico considerato, e le persone giuridiche, persona che si identifica in un ente collettivo a cui è dato riconoscimento giuridico. I rapporti possono essere eterogenei, ovvero fra persone fisiche, tra persone giuridiche e tra persona fisica e giuridica.

Le persone fisiche hanno:

  • Capacità giuridica: capacità di un soggetto di essere centro di imputazione di effetti giuridici. La si acquista alla nascita.
  • Capacità di agire: capacità di un soggetto di acquistare diritti e assumere obbligazioni attraverso valide manifestazioni di volontà. La si acquista con il raggiungimento della maggiore età. I soggetti privi della capacità di agire sono detti incapaci, che si distinguono in:
    • Incapaci legali: per legge sono privi di questa capacità: i minori d’età, gli interdetti, inabili e i condannati a una pena superiore a cinque anni. La legge permette loro di agire tramite il legale rappresentante.
    • Incapaci naturali: hanno capacità di agire ma hanno perso per un periodo transitorio la capacità di intendere e volere. È un atto annullabile purché sia pregiudizievole dell’incapace e risulti la malafede dall’altra parte.

Luoghi in diritto

Importante è anche il ruolo dove i soggetti privati instaurano i loro rapporti giuridici. Tra luoghi che assumono rilievo troviamo:

  • La residenza è dove un soggetto consuma abitualmente la sua vita.
  • Il domicilio è il centro degli affari, dove il soggetto svolge i suoi doveri professionali.
  • La dimora è dove consuma un periodo temporaneo di tempo.

Alle persone fisiche si possono accostare tutti e tre i luoghi, mentre alle persone giuridiche si può collocare solo la sua sede sociale.

Il patrimonio

Il patrimonio ha nel diritto un’importanza fondamentale per due ragioni:

  1. La maggior parte delle interazioni tra privati hanno per oggetto il patrimonio.
  2. Questo svolge una funzione di garanzia.

L’art. 2740 implica la responsabilità patrimoniale a carico dei soggetti privati. Un soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio: ecco costituisce l’aspetto economico su cui i creditori possono soddisfare i propri crediti. Il patrimonio di un soggetto è costituito dall’insieme di tutti i beni e di tutti i rapporti giuridici, attivi o passivi, riferiti a un determinato soggetto privato. Il patrimonio netto è costituito dal valore dei beni e delle sue attività depurato dalle passività.

Beni

I rapporti tra privati hanno quasi sempre oggetto dei beni. La nozione di bene ci viene data dall’art. 810: sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto e su cui l’uomo può esercitare un potere (possono essere scambiati tra privati).

Le distinzioni dei beni sono tra:

  • Beni immobili: tutti quei beni che non hanno un legame di funzionalità, anche temporaneo, con il suolo.
  • Beni mobili: tutti quei beni che possono essere trasportati da un luogo all’altro, senza comprometterne l’integrità.
  • Beni materiali: sono quei beni suscettibili di essere posseduti in quanto esistenti in una loro realtà fisica.
  • Beni immateriali: non essendo identificabili in una realtà fisica, sono insuscettibili di essere posseduti.
  • Beni fungibili: sono quei beni che possono essere sostituiti con un bene appartenente al medesimo genere, che è quindi in possesso delle stesse qualità. Sono beni tra di loro sostituibili, ovvero adempiano alla stessa funzione. Il bene più importante nel nostro ordinamento è quello dei soldi.
  • Beni infungibili: sono quelli che in ragione delle loro caratteristiche quantitative o qualitative, sono caratterizzati da individualità: quell’oggetto svolge i suoi obiettivi solo se è quello, come un dipinto.
  • Beni consumabili: sono suscettibili di uso limitato nel tempo.
  • Beni non consumabili: vengono chiamati a ‘ripetibilità ripetuta’, ovvero consumabili nell’arco del tempo.
  • Beni separabili: quei beni uniti tra di loro, ma suscettibili di un’utilizzazione separata o individuale.
  • Beni non separabili: sono inscindibilmente inseparabili nel loro utilizzo.

Costituiscono la categoria delle pertinenze, quei beni che costituiscono ornamento a un altro bene principale. Vige la regola “accessorio segue principale”: l’atto di disposizione che riguarda il bene principale riguarda anche la pertinenza se non è diversamente stabilito.

Diritto di proprietà

Il diritto di proprietà è un diritto reale; ovvero su una cosa. Inoltre è tipico, assoluto e autodeterminato. La proprietà privata è una designazione legale per la proprietà da parte di un’entità giuridica non governativa. Si distingue dunque da una proprietà pubblica, di proprietà di entità statale. Esso è tutelato dall’art. 42 della costituzione. È una norma programmatica, la tutela è garantita ma non enuncia una disciplina; la legge ne determina l’acquisto, l’esproprio e la successione.

Nell’art. 832, il proprietario ha il diritto di godere e di disporre: il diritto di godimento riguarda l’utilizzo materiale del bene, può il proprietario farne l’uso migliore che ritiene. Il diritto di disporre invece attiene al diritto giuridico del diritto di proprietà, diritto di disporre significa che il bene di cui sono proprietario può formare oggetto di qualsiasi atto di disposizione in senso giuridico. Questo diritto può essere esercitato in maniera piena ed esclusiva: la pienezza attiene al diritto del proprietario allo sfruttamento del bene tenendo a riguardo delle sue qualità quantitative e qualitative, come il proprietario ritiene più opportuno; escluso significa che il proprietario ha il diritto di privare dell'utilizzo del bene, sia in senso giuridico che materiale, eventuali terzi. Questo tranne in caso di comproprietà, ovvero il possesso di due persone diverse.

Esso però pone anche dei limiti; ovvero l’osservanza degli obblighi dettati dall'ordinamento giuridico. I principali limiti sono due:

  • Divieto di atti emulativi: secondo l’art. 833, gli atti emulativi sono quei atti che non arrecano alcuna utilità al proprietario e non hanno altra funzione che quella di arrecare un danno a un soggetto terzo (abuso di diritto). I suoi requisiti sono mancanza di utilitas e animus nocendi.
  • Esproprio per pubblica utilità: viene rappresentato dall’art. 834 con il concetto di solidarietà sociale. L’ente pubblico deve seguire un iter disciplinato dalla legge che prevede l'emanazione di un provvedimento dove viene accertata la pubblica utilità che certifica l’esproprio. L’espropriato ha una tutela giurisdizionale: il caso può essere impugnato davanti al TAR e nel caso di rigetto si può passare al consiglio di stato. Oltre ai provvedimenti giurisdizionali, l’ente espropriante deve corrispondere al privato un equo indennizzo, pari al valore di mercato.

Modi di acquisto del diritto di proprietà

  • A titolo originario: il diritto si consolida direttamente in capo al suo titolare senza che gli venga trasferito dal precedente proprietario. Modi di acquisto: usucapione, cessione, unione, commistione, invenzione, specificazione.
  • A titolo derivativo: il diritto di proprietà viene trasferito da un soggetto, detto Ante Causa, al nuovo proprietario, detto Avente Causa, per effetto di un titolo giuridico. Modi di acquisto: contratto e successione a causa di morte (testamento). I contratti che trasferiscono i diritti di proprietà sono i contratti ad effetti reali, ovvero che realizzano il cosiddetto effetto traslativo: trasferisce il diritto di proprietà dal vecchio al nuovo proprietario.

Il diritto di proprietà è un diritto assoluto: può essere fatto valere nei confronti di tutti e tutelato nei confronti di tutti coloro che lo compromettono. Per garantire questa tutela al proprietario il nostro ordinamento prevede 4 azioni a tutela della proprietà: Azioni Petitorie (art.948,949,950,951). Queste tutele sono azioni tipiche e sono costituite da azione di:

  • Rivendicazione: (art. 948) il proprietario mira ad ottenere in restituzione il bene di cui è proprietario da chi lo detiene o possiede illegittimamente.
  • Negatoria: (art. 949) il proprietario mira ad ottenere una sentenza che neghi l’esistenza di diritti reali minori altrui sul bene di cui è proprietario.
  • Regolamento dei confini: deriva dal diritto romano ed è l'azione attraverso cui il proprietario chiede al giudice di individuare il confine tra il suo fondo e un fondo confinante. Si espleta quando sorge disputa su dov’è che deve essere collocata la linea di confine. Le parti possono chiedere al giudice di essere lui stesso a collocare dove la linea va situata.
  • Apposizione dei termini: onde evitare sconfinamenti da un fondo all’altro, le parti possono chiedere che il giudice, a spese comuni, imponga l’apposizione di segni che rendono il confine visibile.

I tratti comuni di tutte queste azioni sono due:

  1. Legittimazione all’esercizio dell’azione: l’unico soggetto legittimato ad esercitare le azioni petitorie è il proprietario del bene. Essere legittimato all’esercizio di un'azione significa avere il diritto ad agire in giudizio attraverso cui chiedere un provvedimento giurisdizionale (sentenza) a tutela di un proprio diritto.
  2. Imprescrittibilità: le azioni petitorie sono azioni imprescrittibili, ovvero il proprietario le può esercitare senza limiti di tempo. Questo principio pone un'eccezione ad una regola generale secondo cui i diritti, di regola, si prescrivono. La prescrizione è la perdita di un diritto per l’inerzia prolungata nel tempo da parte del suo titolare. È la perdita da parte dello stato di punire il reo. È fondamentale perché dà stabilità ai rapporti giuridici. È uno strumento che bilancia l'esercizio del potere da parte dell'organo giudiziario.

Possesso

Proprietà e possesso esprimono concetti con contenuti divergenti. Mentre la proprietà è un diritto reale, il possesso è una situazione di fatto. Non si configura come un diritto. L'ordinamento riconosce e tutela il possesso. Perché si possa parlare di possesso in senso giuridico è necessario che ricorrano congiuntamente due requisiti che hanno, uno natura oggettiva e uno natura soggettiva.

Il primo requisito oggettivo è il cosiddetto Corpus Possessionis: quando si instaura una relazione di fatto tra un soggetto e un bene in conseguenza della quale il possessore acquista l’utilizzo del bene stesso.

L’elemento soggettivo invece è rappresentato dal cosiddetto Animus Possidendi: volontà del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario.

Il possesso può essere esercitato direttamente dal possessore ma può essere anche esercitato tramite un Terzo detentore. Nel caso in cui il possesso di un bene venga direttamente esercitato dal possessore, ricorre la fattispecie del cosiddetto possesso Diretto o Immediato. Tale fattispecie si realizza quando il possessore, in virtù di un titolo giuridico, autorizza un altro soggetto all’utilizzo del bene.

Riguardo allo stato soggettivo del possessore bisogna distinguere il Possesso di Buona dal Possesso di mala fede: l’art. 1047, secondo cui è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere un diritto altrui, quindi la buona fede è costituita dall’ignoranza in capo al possessore dell’utilità del bene. È possessore in mala fede invece chi possiede nella consapevolezza nell’altruità del bene.

La distinzione è importante sotto il profilo delle diverse conseguenze che l'ordinamento giuridico attribuisce alle due diverse figure di possesso:

  • Il possessore di buona fede diventa proprietario in un termine inferiore rispetto al possessore in mala fede.
  • Il possessore di buona fede ha diritto a trattenere i frutti naturali o civili che il bene ha prodotto nel periodo del suo possesso. Il possessore di mala fede, viceversa, è obbligato alla restituzione di tutti i frutti che il bene ha prodotto durante il possesso.
  • Nei confronti del possessore di buona fede trova applicazione la regola “possesso vale titolo”, mentre nei confronti del possessore di mala fede tale regola non si applica.

Detentore

Colui che instaura una relazione con un bene che glie ne permette l’utilizzo ma riconoscendo il diritto di proprietà altrui. Manca l’animus, perché non si comporta come se fosse il proprietario perché riconosce il diritto altrui. La detenzione può qualificarsi come detenzione qualificata o semplice.

  • Qualificata: il detentore utilizza il bene in virtù di un titolo giuridico ove viene riconosciuto il diritto di proprietà altrui.
  • Semplice: il detentore utilizza il bene e ne riconosce l’altruità, ma l’utilizzo avviene in assenza di un titolo giuridico.

Nel nostro ordinamento è possibile mutare la qualifica di detentore in possessore: interversione della detenzione nel possesso, la quale ricorre quando il detentore smette di riconoscere l'altruità del bene e inizia a comportarsi come se fosse il proprietario.

Usucapione

Maggior modo di acquisto della proprietà a titolo originario. È però necessario che il possesso del bene si protragga per un determinato periodo di tempo, che può essere più o meno lungo, a seconda che il possessore sia di buona o cattiva fede. I requisiti necessari e indispensabili sono quindi il possesso e il passaggio del tempo. Perché il possessore possa usucapire è necessario che il possesso non sia acquistato in un certo modo e venga esercitato in un certo modo, infatti non usucapisce chi ha acquistato il possesso in modo violento o clandestino. Inoltre, il possesso deve essere esercitato in modo manifesto: alla luce del sole. I terzi e in particolare il proprietario devono poter aver contezza che un determinato bene è posseduto da un soggetto diverso rispetto a chi ne è il proprietario.

Riguardo al termine per usucapire indipendentemente da quale sia il termine, il possesso deve essere continuato ed ininterrotto, altrimenti il termine stesso non matura, l'usucapione non si compie e la proprietà non si acquista.

Ininterrotto: non è sufficiente che il possessore possegga il bene nel tempo necessario dell’usucapione, ma è necessario che il proprietario non venga mai spogliato dal diritto di proprietà. Ogni qualvolta il possessore perda il Corpus, tutto il periodo del possesso precedente alla spogliazione diventa irrilevante e ricomincia dal momento in cui il s...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ccrrii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia dei fenomeni politici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.
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