Diritto penale progredito
Parte 1: la tutela della vita e dell’integrità fisica
Capitolo 1: problemi e sistemi di tutela
Oggetti di tutela: la tutela della vita e dell’integrità fisica rappresenta il fondamento stesso di
qualsiasi ordinamento giuridico, non può esistere una convivenza organizzata né uno stato di
diritto senza la protezione dei beni primari dell’esistenza umana.
Il precetto non uccidere è il comando penale originario, presente in tutte le civiltà giuridiche e
precede storicamente e logicamente ogni altro divieto.
La sua funzione non è solo repressiva ma è costitutiva dell’ordine giuridico senza la protezione
della vita. Nessun altro diritto può essere garantito.
Diritto alla vita
Fondamenti normativi:
a) Art 3 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
b) Art 2 convenzione europea dei diritti dell’uomo
c) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
d) Art 2 costituzione italiana: pur non essendo espressamente menzionato, rientra tra i diritti
inviolabili della persona
• La dottrina lo definisce un bene presupposto, ovvero il bene che rende possibile l’esistenza
dell’esercizio di tutti gli altri diritti, perché senza la vita non c’è libertà, dignità, salute e
partecipazione sociale.
• Alla base del diritto alla vita c’è una pretesa di posizione che lo Stato deve garantire e si traduce
nel precetto penale fondamentale: non uccidere.
• Il diritto alla vita, quindi non è solo una libertà negativa, ma implica anche un dovere positivo di
tutela da parte dell’ordinamento
Diritto alla salute e all’integrità fisica
Fondamento normativo: Art 32 costituzione qualifica come un diritto fondamentale dell’individuo e
un interesse della collettività.
• La salute non è intesa in senso meramente biologico o come semplice assenza di malattia ma
come stato di completo benessere fisico e psichico, da ciò ne deriva che la tutela dell’integrità
fisica comprende anche la protezione da sofferenze, menomazioni e trattamenti degradanti.
NB: il rispetto della vita e dell’integrità fisica è un diritto inviolabile che spetta a tutte le persone
senza distinzione di età, salute, condizioni sociali o utilità per la collettività.
Il principio personalistico il principio di uguaglianza impediscono qualsiasi forma di
gerarchizzazione delle vite umane infatti non è ammesso sacrificare la vita o la salute di qualcuno
per un presunto interesse collettivo.
2. Bioetica e biodiritto
Bioetica: l’etica applicata alla vita, ovvero lo studio sistematico delle condotte umane nel campo
delle scienze biologiche e della medicina che valuta tali condotte alla luce dei principi e dei valori
morali.
Biodiritto: è il ramo del diritto che studia e regole e problemi giuridici ed etici legati alla vita, salute,
corpo umano e biotecnologie. Si occupa di stabilire quali limiti e quali tutele giuridiche devono
esistere quando la scienza interviene sulla vita umana.
Punto centrale: idea che vita e salute siano valori condivisi indipendentemente dalle convinzioni
religiose filosofiche infatti in una prospettiva laica, il fondamento comune rispetto uguale dovuto ad
ogni essere umano.
Il concetto di qualità della vita non può mai diventare un criterio discriminatorio, quindi non è lecito
distinguere tra vite degne e vite indegne proprio per questo il diritto deve muoversi cercando
consensi per intersezione, cioè accordi minimi condivisibili tra concezioni etiche diverse senza
aderire integralmente a nessuna di esse.
Biodiritto penale: si occupa della tutela della vita biologica e al centro del dibattito vi è proprio il
concetto di persona a fronte del quale ci sono diverse concezioni:
a) funzionalistica: distingue tra essere umano e essere persona attribuendo allo status di
persona solo a chi possiede determinate capacità come coscienza e razionalità
b) Personalistica: considera persona ogni essere umano compresi embrione e feto
c) Fenomenologica: si concentra sul processo di formazione della persona come soggetto
morale.
• Nel diritto invece il concetto di persona è formale e giuridico, perché la persona è il soggetto
titolare di diritti e doveri.
3. I soggetti di tutela: la tutela penale riguarda l’essere umano da inizio a fine vita
Inizio della vita
Il momento iniziale problematico è il concepimento perché l’embrione pur non essendo una
persona in senso pieno non è giuridicamente indifferente perché rappresenta una realtà biologica
significativa e meritevole di tutela.
Ai fini dell’incriminazione di omicidio, però è decisivo il momento della nascita perché la tutela
penale piena della vita inizia quando il bambino è già nato oppure dal feto durante il parto come
confermato dall’articolo 578 del codice penale riguardante l’infanticidio.
Quindi la tutela dell’omicidio inizia leggermente prima della nascita con l’inizio del parto quando il
feto si distacca dall’utero materno.
Morte
È la cessazione irreversibile della vita e segna il venir meno del titolare del diritto alla vita, nel
diritto penale la morte l’evento che integra le fattispecie di omicidio.
Giuridicamente coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, ma non
coincide invece con la morte corticale secondo cui una persona in stato vegetativo persistente e
giuridicamente viva e considerarla morta sarebbe come escluderla da ogni tutela giuridica in
violazione del principio di uguaglianza.
4. Il nucleo della tutela: delitti d’evento
La tutela penale di vita integrità fisica si fonda sui delitti d’evento caratterizzati da:
-Evento di danno (morte o lesioni)
-Fattispecie a forma libera fondate sul nesso causale
La responsabilità penale è limitata al principio di colpevolezza secondo cui le aggressioni dolose
costituiscono il nucleo della criminalità violenta e i precetti fondamentali sono non uccidere e non
ledere.
Tuttavia, la protezione non può solo limitarsi al dolo perché vita integrità fisica richiedono cura che
si traduce in:
1) obblighi di nutrimento e protezione (incapaci e minori)
2) Obblighi di assistenza sanitaria
3) Obblighi di soccorso e prevenzione
Posizioni di garanzia: l’ordinamento le istituisce e queste impongono obblighi di attivarsi, come
ad esempio gli obblighi di protezione che spettano ai genitori o gli obblighi di controllo di chi svolge
attività pericolose, in questo caso la responsabilità può derivare anche da omissione, ovvero
quando il garante non impedisce un evento evitabile.
Responsabilità per colpa: la tutela penale comprende anche la colpa, ovvero la causa azione
non voluta ma prevedibile ed evitabile di eventi di morte o lesioni, rientrano in questa categoria
incidenti e infortuni spesso verificatesi nello svolgimento di attività lecite o addirittura protettive
(medicine e circolazione stradale)
Preterintenzione e delitti aggravati dall’evento
L’omicidio preterintenzionale rappresenta una figura intermedia tra dolo e colpa si vuole un evento
meno grave ma ne deriva uno più grave, una struttur
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