2025/26
Prof Giacomo Bosi
DIRITTO INDUSTRIALE
23 marzo e 16 aprile —> non c’è lezione
PARTE 1
BREVETTI E MODELLI
La teoria unitaria della proprietà intellettuale unifica tutte le opere protette da
diritti della proprietà intellettuale nella sua accezione più ampia (insieme dei
diritti che proteggono brevetti per invenzione, marchi, diritto d’autore, segreti
commerciali…).
Negli ordinamenti di common law (soprattutto nei paesi anglosassoni) queste
riflessioni sono approfondite e si tenta un approccio unificante al diritto della
proprietà intellettuale tra ambito brevettuale e ambito del copyright perché
ultimamente ci si è resi conto del fatto che sono a rischio nella società
globalizzata una serie di beni che non sono considerati di norma beni e servizi a
rischio, i cosiddetti beni della consocenza, knowledge goods.
In sintesi: i "beni della conoscenza" rischiano oggi di essere distrutti dalla
facilità di copia digitale o, al contrario, paralizzati da un eccesso di tutele legali
che bloccano lo sviluppo futuro.
Si cerca di unificare copyright e brevetti perché, in tecnologie moderne come
software o Intelligenza Artificiale, la distinzione storica tra "opera creativa" e
"invenzione tecnica" è ormai scomparsa, rendendo necessario un unico diritto
dell'informazione per bilanciare la tutela economica con la libera circolazione
delle idee.
In Giappone, Cina, Corea ci sono degli istituti giuridici, i trusts che sono dei
vincoli fiduciari che consistono nella creazione di un patrimonio economico
segregato e destinato ad un particolare scopo. È un istituto anglosassone
introdotto anche in Italia, senza una legge però, che serve per risolvere questioni
legate all’eredità.
Si stanno diffondendo dei complessi di discipline normative, copyright, data,
paten trusts;
Domanda esame
Ci scontriamo con una serie di opzioni regolative tipiche del nostro paese;
abbiamo a che fare con l’articolo 45 del codice della proprietà industriale
(codice perché legge quadro).
Invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove e sono atte ad avere
un’applicazione industriale.
INVENZIONI INDUSTRIALI
In Italia, la disciplina brevettuale è contenuta nel decreto del 2005,
➔ dall’articolo 45 della proprietà industriale e seguenti (è il primo articolo
della sezione dedicata ai brevetti; la parte precedente riguarda disegni e
modelli, ovvero le forme inventive minori, tutto ciò che non è brevettabile)
che però non danno una definizione analitica di invenzione
Primo comma
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni
settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e
sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Caratteristiche:
• Il primo comma del 45 definisce i requisiti dei brevetti di invenzione,
l’ambito (ogni settore della tecnica) e la funzione (attitudine ad
applicazione industriale)
• Deve essere ambientabile in un settore della tecnica
• La funzione dell’invenzione è avere un’applicazione industriale: risolve un
problema ma deve poter essere realizzata industrialmente, replicata e
concretizzata industrialmente
• Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della
tecnica che sono nuove e implicano un’attività inventiva
Secondo comma articolo 45
Si occupa di esclusioni: definisce la “non brevettabilità”, ossia cosa non può
essere considerata invenzione; si tratta di scoperte, teorie scientifiche, metodi
matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali per gioco o per
attività commerciale, programmi di elaboratore, presentazioni di informazioni.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per
attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
• Questo elenco è molto importante; sono beni frutto di opere intellettuali,
di uno sforzo intellettivo e cognitivo umano ma non possono essere
oggetto di brevettazione perché si tratta di ritrovati che non hanno
ricadute immediatamente concrete, pratiche e industriali, ma hanno
carattere puramente ideale e astratto e sono rivelazioni già esistenti in
natura e che semplicemente non erano state visualizzate e raggiunte dalla
mente umana (sono state trovate, non create)
• Possono essere talvolta più importanti di alcune invenzioni: la formula
matematica messa a fuoco da un matematico o la teoria cosmogonica
esistevano già, semplicemente non si avevano avuti mezzi tecnici e
ingegno sufficienti per metterli a fuoco
• Eccezioni: metodi matematici o teorie scientifiche (forze già esistenti ma
non messe a fuoco) possono esse brevettati qualora essi diano luogo a un
risultato tecnico applicativo di carattere industriale, un esito concreto
risolutivo di un problema di carattere industriale
Terzo comma articolo 25
Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in
1. esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il
brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi
e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
• Sostiene che scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e
presentazioni non sono brevettabili in quanto non sono invenzioni, a
meno che essi abbiano un’immediata applicazione industriale
Domanda esame
Le scoperte, teorie matematiche ecc… non possono mai essere brevettate? Sì
che possono, ma soltanto se hanno un’applicazione diretta, pratica, di
carattere industriale; bisogna dimostrare che al ritrovato intellettuale sia
funzionalmente e strettamente collegato anche un’applicazione industriale
Quarto comma articolo 45
Cosa non può essere oggetto di brevetto
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano (o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale); —> non
posso essere brevettati per ragioni etiche; altri ritengono per la minore che non
siano brevettabili perché l’intervento umano non è meramente esecutivo in
questi casi. Queste casistiche aprono scenari delicati, tant’è che non possono
essere brevettati i trattamenti diagnostici, terapeutici applicabili al corpo umano
e animale; altri sì invece, per esempio sui vegetali o sullo stato della terra.
b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente
biologici di produzione di animali o vegetali, (comprese le nuove varietà
vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella
modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il
frutto di un procedimento di ingegneria genetica); —> sempre per ragioni
etiche; il microorganismo o una procedura di fermentazione è brevettabile.
b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano
produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta,
di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da
cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.
Invenzione, non è tipizzata né definita né ulteriormente specificata. La regione
per cui il codice della proprietà industriale non si preoccupa di definire
l’invenzione è perché per larga parte è anticipato e introdotto nei suoi
fondamenti da qualche linea regolativa del codice civile; esso si occupa
effettivamente di invenzioni.
Invenzioni —> 2 articoli, uno del codice civile e uno del codice della proprietà
industriale; quello del codice civile prende in considerazione aspetti che l’altro
trascura.
Articolo 2585 c.c.
Possono costituire oggetto di brevetto (Inizio simile all’articolo 45) le nuove
invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un
processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un
utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati
risultati industriali (risultati e non applicazioni, ma è la stessa cosa).
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
L’invenzione non è dunque definita né dal codice della proprietà
➔ industriale, né dal codice civile.
DOMANDA ESAME
Un’invenzione industriale è la risoluzione di un problema tecnico che sia
riproducibile con risultati costanti da parte di un esperto del ramo con
un’attività esecutiva delle procedure rappresentate nel brevetto.
• Problema tecnico: in quanto protetta, l’opera può consentire di lucrare
sul fatto di essere stata brevettata.
Privativa industriale (diritto di escludere altri dalla produzione del bene
che lui stesso ha inventato) tale per cui l’inventore priva altri soggetti che
abbiano inventato la stessa cosa, ma dopo, di fare soldi sfruttando la
medesima invenzione.
• Con risultati costanti
• Riproducibile da parte di un esperto del ramo; la riproducibilità significa
possibile ripetizione dell’atto creativo che ha risolto il problema tecnico;
un’invenzione per essere tale deve risolvere un problema tecnico e deve
poterlo fare ripetutamente, risolvendo una svariata quantità di problemi e
deve essere riproducibile tramite un’attività esecutiva che deve esserlo
rispetto alle informazioni riportate nel brevetto. Una volta che sia stato
rilasciato un brevetto, l’invenzione può essere realizzata in maniera
meccanica, esecutiva, seguendo le istruzioni contenute nel brevetto.
La parte del brevetto che contiene l’illustrazione della modalità utilizzate
per realizzare l’invenzione, è chiamata disclosure.
L’inventore protetto da brevetto è in una condizione per cui vuole essere
tutelato e che la sua invenzione rimanga segreta; tuttavia, l’ordinamento
italiano non vuole che questo accada. Per avere il brevetto l’inventore
deve descrivere esso e il modo in cui è arrivato a crearlo, anche perché
persone terze devono riuscire, mediante le istruzioni, a riprodurlo (sennò
lucrerebbe dalla primitiva senza avere veramente inventato qualcosa)
• Con attività esecutiva delle procedure rappresentate nel brevetto
TUTELA DEL SOFTWARE – COME INVENZIONE INDUSTRIALE
Il software è per natura non brevettabile perché non è considerato un’invenzione
(appropriarsi delle invenzioni matematiche che stanno dietro ad esso) essendo
qualcosa di più astratto (è poco più di un’applicazione matematica).
Può essere tutelato come diritto d’autore, che è una protezione minore ma
anche meno costosa: si può svincolare dal divieto proteggendolo come fosse un
libretto di istruzioni.
Perché il software non è considerato un’invenzione?
• Per evitare che ci siano ostacoli all’ avanzamento di un progresso
tecnologico, in un settore cruciale per l’umanità
• Se lo fosse stato, si avrebbe avuta la sensazione che titolari di brevetti su
software sarebbero state grandi multinazionali americane, ossia che
avrebbe permesso a imprenditori statunitensi come Zuckerberg, Bill
Gates e altri di monopolizzare la gran parte dei meccanismi
computeristici che costituiscono l’avanzamento tecnologico
• Essa è stata frenata dai produttori di hardware storicamente perché si
temeva che avrebbe mandato in tilt il mercato dell’hardware.
L’eccezione è che sono brevettabili le invenzioni (programmi) per tramite di un
elaboratore elettronico (computer). Esso deve risolvere un problema tecnico
ulteriore estremamente presente (non un unicuum, ma qualcosa che si ripete
su larga scala) e avere un’immediata ricaduta applicativa.
Anche tutti i programmi che all’interno di un computer consentono di
razionalizzare la memoria sono brevettabili.
INVENZIONI CHIMICHE E FARMACEUTICHE (farmaci, vaccini)
Si possono brevettare delle formule chimiche, dei ritrovati farmaceutici, anche
già conosciuti se è possibile prospettare un uso nuovo e originale e sempre
risolutivo di un problema tecnico.
Si vuole impedire la brevettazione di una molecola troppo facilmente (si
aggregano facilmente tra loro e assumono funzioni diverse), dunque chi chiede il
brevetto deve individuare le possibili funzioni che possono essere realizzate con
quella combinazione di molecole.
Con le invenzioni di selezione, il tecnico deve essere in grado di ripetere la
selezione della molecola.
INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
Le componenti del corpo umano, animale, vegetale sono in parte oggetto della
properità industriale, qualora
• la componente, anche se già esistente, sia isolata da ambiente naturale o
prodotto artificialmente
• un procedimento della stessa natura, o un nuovo uso di un materiale
biologico rispetto a quelli noti
• un’invenzione relativa a un elemento isolato del corpo umano (es., geni o
sequenze genetiche)
• una sequenza di DNA, o una sequenza parziale di un gene, se utilizzate
per produrre una proteina
Nessuno fa ricerca che dura decenni se non avesse la possibilità di sapere che
il farmaco potrà essere brevettato.
Art. 8 quinquies (aggiunto dopo) CPI: esclusioni dalla brevettabilità – per
ragioni di carattere etico
• Il corpo umano nella sua interezza (non invece i suoi singoli elementi,
come visto sopra)
• Qualsiasi procedimento di clonazione umana
• Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità
umana, nonché alla tutela 1. della salute, 2. dell’ambiente, e 3. della vita
delle persone e degli animali
• Ogni invenzione che implichi l’utilizzazione di embrioni umani, a
condizioni molto limitate. La ricerca è consentita solo purchè si tratti di
embrioni non umani e non riproducibili.
La protezione si estende ai materiali derivati per riproduzione e moltiplicazione
a condizione che le informazioni genetiche iscritte nel materiale siano attive.
Per poter porsi la questione se consentire o meno la brevettazione di tecniche e
componenti biologiche raggiunte dalla tecnica attinente al corpo umano,
sarebbe necessario definire la componente di base del corpo umano.
Embrione può essere oggetto di attenzione tecnica o tecnologica e ricerche e
oggetto di attenzione giuridica, purché si tratti di un embrione non umano; si è
consentito di effettuare la ricerca sugli embrioni umani per estrarre cellule
staminali per curare per malattie del corpo umano; tutto ciò è possibile purché
le cellule staminali siano prese da un embrione che non può diventare essere
umano (la ricerca è sul DNA, ma non impiantabile sull’essere umano); questo è
una sorta di compromesso.
Uno dei requisiti di brevettabilità è l’originalità del brevetto; con riferimento alle
ricerche biologiche e biotecnologiche, c’è il problema che l’attività di ricerca
biotecnologica cui si sta parlando è necessariamente laboratoriale
(microscopica), svolta da scienziati che lavorano in contesti di ricerca
sofisticati.
Questa ricerca è caratterizzata dal fatto di essere estremamente ripetitiva
perché procede per trials and errors.
È possibile individuare, qualora vi sia un inventore di una tecnica biotecnologica,
un approccio originale da parte di un soggetto che per raggiungere un risultato
come una componente genetica abbia fatto una serie di esperimenti?
È estremamente meccanica, quindi è difficile dire che è originale; tuttavia, non
per questo non richiede conoscenza e competenze.
NOZIONI GENERICHE (NO DOMANDE)
NUOVE VARIETÀ VEGATALI (100-116 codice della proprietà industriale)
Poteva essere oggetto di sperimentazioni allo scopo di creare nuove varietà
vegetali, rintracciare terapie e cure per ricercare nuove varietà vegetali. Dalla
metà del secolo scorso, ci si è posto il problema di trovare una disciplina
riguardante esse, articoli replicativi di conclusioni che già a livello comunitario,
europeo erano consolidate da un paio di decenni.
Nozione —> Insieme vegetale del taxon botanico del grado più basso
conosciuto, che presenti comunione e omogeneità dei propri caratteri (forma,
colore, dimensione etc.) che siano costanti nel tempo.
• Brevettare una nuova varietà singificato brevettare un nuovo tipo di
pianta vegetale la cui unica caratteristica è quella di presentare dei
caratteri costanti
• Per poter trovare una nuova specie vegetale non è richiesta un’attività
inventiva particolarmente corposa; è sufficiente che la varietà che viene
scoperta presenta caratteri comuni e omogenei nel tempo, che si
ripetono nel corso dei cicli produttivi di quella pianta
• Regolare le attviità di ricerche aggressive ma anche benefiche sul mondo
della natura, comportava anche interrogarci se eventuali ritrovati sul
mondo vegetale potessero essere o meno brevettati
• Il secondo requisito è l’originalità (altezza inventiva)
• Non fa ricerca come negli altri ambiti, manca attività inventiva ma si
raggiunge un risultato brevettabile quando si mantiene la varietà con
ca
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