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2025/26

Prof Giacomo Bosi

DIRITTO INDUSTRIALE

23 marzo e 16 aprile —> non c’è lezione

PARTE 1

BREVETTI E MODELLI

La teoria unitaria della proprietà intellettuale unifica tutte le opere protette da

diritti della proprietà intellettuale nella sua accezione più ampia (insieme dei

diritti che proteggono brevetti per invenzione, marchi, diritto d’autore, segreti

commerciali…).

Negli ordinamenti di common law (soprattutto nei paesi anglosassoni) queste

riflessioni sono approfondite e si tenta un approccio unificante al diritto della

proprietà intellettuale tra ambito brevettuale e ambito del copyright perché

ultimamente ci si è resi conto del fatto che sono a rischio nella società

globalizzata una serie di beni che non sono considerati di norma beni e servizi a

rischio, i cosiddetti beni della consocenza, knowledge goods.

In sintesi: i "beni della conoscenza" rischiano oggi di essere distrutti dalla

facilità di copia digitale o, al contrario, paralizzati da un eccesso di tutele legali

che bloccano lo sviluppo futuro.

Si cerca di unificare copyright e brevetti perché, in tecnologie moderne come

software o Intelligenza Artificiale, la distinzione storica tra "opera creativa" e

"invenzione tecnica" è ormai scomparsa, rendendo necessario un unico diritto

dell'informazione per bilanciare la tutela economica con la libera circolazione

delle idee.

In Giappone, Cina, Corea ci sono degli istituti giuridici, i trusts che sono dei

vincoli fiduciari che consistono nella creazione di un patrimonio economico

segregato e destinato ad un particolare scopo. È un istituto anglosassone

introdotto anche in Italia, senza una legge però, che serve per risolvere questioni

legate all’eredità.

Si stanno diffondendo dei complessi di discipline normative, copyright, data,

paten trusts;

Domanda esame

Ci scontriamo con una serie di opzioni regolative tipiche del nostro paese;

abbiamo a che fare con l’articolo 45 del codice della proprietà industriale

(codice perché legge quadro).

Invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove e sono atte ad avere

un’applicazione industriale.

INVENZIONI INDUSTRIALI

In Italia, la disciplina brevettuale è contenuta nel decreto del 2005,

➔ dall’articolo 45 della proprietà industriale e seguenti (è il primo articolo

della sezione dedicata ai brevetti; la parte precedente riguarda disegni e

modelli, ovvero le forme inventive minori, tutto ciò che non è brevettabile)

che però non danno una definizione analitica di invenzione

Primo comma

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni

settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e

sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Caratteristiche:

• Il primo comma del 45 definisce i requisiti dei brevetti di invenzione,

l’ambito (ogni settore della tecnica) e la funzione (attitudine ad

applicazione industriale)

• Deve essere ambientabile in un settore della tecnica

• La funzione dell’invenzione è avere un’applicazione industriale: risolve un

problema ma deve poter essere realizzata industrialmente, replicata e

concretizzata industrialmente

• Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della

tecnica che sono nuove e implicano un’attività inventiva

Secondo comma articolo 45

Si occupa di esclusioni: definisce la “non brevettabilità”, ossia cosa non può

essere considerata invenzione; si tratta di scoperte, teorie scientifiche, metodi

matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali per gioco o per

attività commerciale, programmi di elaboratore, presentazioni di informazioni.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in

particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per

attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

• Questo elenco è molto importante; sono beni frutto di opere intellettuali,

di uno sforzo intellettivo e cognitivo umano ma non possono essere

oggetto di brevettazione perché si tratta di ritrovati che non hanno

ricadute immediatamente concrete, pratiche e industriali, ma hanno

carattere puramente ideale e astratto e sono rivelazioni già esistenti in

natura e che semplicemente non erano state visualizzate e raggiunte dalla

mente umana (sono state trovate, non create)

• Possono essere talvolta più importanti di alcune invenzioni: la formula

matematica messa a fuoco da un matematico o la teoria cosmogonica

esistevano già, semplicemente non si avevano avuti mezzi tecnici e

ingegno sufficienti per metterli a fuoco

• Eccezioni: metodi matematici o teorie scientifiche (forze già esistenti ma

non messe a fuoco) possono esse brevettati qualora essi diano luogo a un

risultato tecnico applicativo di carattere industriale, un esito concreto

risolutivo di un problema di carattere industriale

Terzo comma articolo 25

Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in

1. esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il

brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi

e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

• Sostiene che scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e

presentazioni non sono brevettabili in quanto non sono invenzioni, a

meno che essi abbiano un’immediata applicazione industriale

Domanda esame

Le scoperte, teorie matematiche ecc… non possono mai essere brevettate? Sì

che possono, ma soltanto se hanno un’applicazione diretta, pratica, di

carattere industriale; bisogna dimostrare che al ritrovato intellettuale sia

funzionalmente e strettamente collegato anche un’applicazione industriale

Quarto comma articolo 45

Cosa non può essere oggetto di brevetto

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano (o

animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale); —> non

posso essere brevettati per ragioni etiche; altri ritengono per la minore che non

siano brevettabili perché l’intervento umano non è meramente esecutivo in

questi casi. Queste casistiche aprono scenari delicati, tant’è che non possono

essere brevettati i trattamenti diagnostici, terapeutici applicabili al corpo umano

e animale; altri sì invece, per esempio sui vegetali o sullo stato della terra.

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente

biologici di produzione di animali o vegetali, (comprese le nuove varietà

vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella

modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il

frutto di un procedimento di ingegneria genetica); —> sempre per ragioni

etiche; il microorganismo o una procedura di fermentazione è brevettabile.

b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di

interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano

produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta,

di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da

cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

Invenzione, non è tipizzata né definita né ulteriormente specificata. La regione

per cui il codice della proprietà industriale non si preoccupa di definire

l’invenzione è perché per larga parte è anticipato e introdotto nei suoi

fondamenti da qualche linea regolativa del codice civile; esso si occupa

effettivamente di invenzioni.

Invenzioni —> 2 articoli, uno del codice civile e uno del codice della proprietà

industriale; quello del codice civile prende in considerazione aspetti che l’altro

trascura.

Articolo 2585 c.c.

Possono costituire oggetto di brevetto (Inizio simile all’articolo 45) le nuove

invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un

processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un

utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e

l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati

risultati industriali (risultati e non applicazioni, ma è la stessa cosa).

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

L’invenzione non è dunque definita né dal codice della proprietà

➔ industriale, né dal codice civile.

DOMANDA ESAME

Un’invenzione industriale è la risoluzione di un problema tecnico che sia

riproducibile con risultati costanti da parte di un esperto del ramo con

un’attività esecutiva delle procedure rappresentate nel brevetto.

• Problema tecnico: in quanto protetta, l’opera può consentire di lucrare

sul fatto di essere stata brevettata.

Privativa industriale (diritto di escludere altri dalla produzione del bene

che lui stesso ha inventato) tale per cui l’inventore priva altri soggetti che

abbiano inventato la stessa cosa, ma dopo, di fare soldi sfruttando la

medesima invenzione.

• Con risultati costanti

• Riproducibile da parte di un esperto del ramo; la riproducibilità significa

possibile ripetizione dell’atto creativo che ha risolto il problema tecnico;

un’invenzione per essere tale deve risolvere un problema tecnico e deve

poterlo fare ripetutamente, risolvendo una svariata quantità di problemi e

deve essere riproducibile tramite un’attività esecutiva che deve esserlo

rispetto alle informazioni riportate nel brevetto. Una volta che sia stato

rilasciato un brevetto, l’invenzione può essere realizzata in maniera

meccanica, esecutiva, seguendo le istruzioni contenute nel brevetto.

La parte del brevetto che contiene l’illustrazione della modalità utilizzate

per realizzare l’invenzione, è chiamata disclosure.

L’inventore protetto da brevetto è in una condizione per cui vuole essere

tutelato e che la sua invenzione rimanga segreta; tuttavia, l’ordinamento

italiano non vuole che questo accada. Per avere il brevetto l’inventore

deve descrivere esso e il modo in cui è arrivato a crearlo, anche perché

persone terze devono riuscire, mediante le istruzioni, a riprodurlo (sennò

lucrerebbe dalla primitiva senza avere veramente inventato qualcosa)

• Con attività esecutiva delle procedure rappresentate nel brevetto

TUTELA DEL SOFTWARE – COME INVENZIONE INDUSTRIALE

Il software è per natura non brevettabile perché non è considerato un’invenzione

(appropriarsi delle invenzioni matematiche che stanno dietro ad esso) essendo

qualcosa di più astratto (è poco più di un’applicazione matematica).

Può essere tutelato come diritto d’autore, che è una protezione minore ma

anche meno costosa: si può svincolare dal divieto proteggendolo come fosse un

libretto di istruzioni.

Perché il software non è considerato un’invenzione?

• Per evitare che ci siano ostacoli all’ avanzamento di un progresso

tecnologico, in un settore cruciale per l’umanità

• Se lo fosse stato, si avrebbe avuta la sensazione che titolari di brevetti su

software sarebbero state grandi multinazionali americane, ossia che

avrebbe permesso a imprenditori statunitensi come Zuckerberg, Bill

Gates e altri di monopolizzare la gran parte dei meccanismi

computeristici che costituiscono l’avanzamento tecnologico

• Essa è stata frenata dai produttori di hardware storicamente perché si

temeva che avrebbe mandato in tilt il mercato dell’hardware.

L’eccezione è che sono brevettabili le invenzioni (programmi) per tramite di un

elaboratore elettronico (computer). Esso deve risolvere un problema tecnico

ulteriore estremamente presente (non un unicuum, ma qualcosa che si ripete

su larga scala) e avere un’immediata ricaduta applicativa.

Anche tutti i programmi che all’interno di un computer consentono di

razionalizzare la memoria sono brevettabili.

INVENZIONI CHIMICHE E FARMACEUTICHE (farmaci, vaccini)

Si possono brevettare delle formule chimiche, dei ritrovati farmaceutici, anche

già conosciuti se è possibile prospettare un uso nuovo e originale e sempre

risolutivo di un problema tecnico.

Si vuole impedire la brevettazione di una molecola troppo facilmente (si

aggregano facilmente tra loro e assumono funzioni diverse), dunque chi chiede il

brevetto deve individuare le possibili funzioni che possono essere realizzate con

quella combinazione di molecole.

Con le invenzioni di selezione, il tecnico deve essere in grado di ripetere la

selezione della molecola.

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Le componenti del corpo umano, animale, vegetale sono in parte oggetto della

properità industriale, qualora

• la componente, anche se già esistente, sia isolata da ambiente naturale o

prodotto artificialmente

• un procedimento della stessa natura, o un nuovo uso di un materiale

biologico rispetto a quelli noti

• un’invenzione relativa a un elemento isolato del corpo umano (es., geni o

sequenze genetiche)

• una sequenza di DNA, o una sequenza parziale di un gene, se utilizzate

per produrre una proteina

Nessuno fa ricerca che dura decenni se non avesse la possibilità di sapere che

il farmaco potrà essere brevettato.

Art. 8 quinquies (aggiunto dopo) CPI: esclusioni dalla brevettabilità – per

ragioni di carattere etico

• Il corpo umano nella sua interezza (non invece i suoi singoli elementi,

come visto sopra)

• Qualsiasi procedimento di clonazione umana

• Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità

umana, nonché alla tutela 1. della salute, 2. dell’ambiente, e 3. della vita

delle persone e degli animali

• Ogni invenzione che implichi l’utilizzazione di embrioni umani, a

condizioni molto limitate. La ricerca è consentita solo purchè si tratti di

embrioni non umani e non riproducibili.

La protezione si estende ai materiali derivati per riproduzione e moltiplicazione

a condizione che le informazioni genetiche iscritte nel materiale siano attive.

Per poter porsi la questione se consentire o meno la brevettazione di tecniche e

componenti biologiche raggiunte dalla tecnica attinente al corpo umano,

sarebbe necessario definire la componente di base del corpo umano.

Embrione può essere oggetto di attenzione tecnica o tecnologica e ricerche e

oggetto di attenzione giuridica, purché si tratti di un embrione non umano; si è

consentito di effettuare la ricerca sugli embrioni umani per estrarre cellule

staminali per curare per malattie del corpo umano; tutto ciò è possibile purché

le cellule staminali siano prese da un embrione che non può diventare essere

umano (la ricerca è sul DNA, ma non impiantabile sull’essere umano); questo è

una sorta di compromesso.

Uno dei requisiti di brevettabilità è l’originalità del brevetto; con riferimento alle

ricerche biologiche e biotecnologiche, c’è il problema che l’attività di ricerca

biotecnologica cui si sta parlando è necessariamente laboratoriale

(microscopica), svolta da scienziati che lavorano in contesti di ricerca

sofisticati.

Questa ricerca è caratterizzata dal fatto di essere estremamente ripetitiva

perché procede per trials and errors.

È possibile individuare, qualora vi sia un inventore di una tecnica biotecnologica,

un approccio originale da parte di un soggetto che per raggiungere un risultato

come una componente genetica abbia fatto una serie di esperimenti?

È estremamente meccanica, quindi è difficile dire che è originale; tuttavia, non

per questo non richiede conoscenza e competenze.

NOZIONI GENERICHE (NO DOMANDE)

NUOVE VARIETÀ VEGATALI (100-116 codice della proprietà industriale)

Poteva essere oggetto di sperimentazioni allo scopo di creare nuove varietà

vegetali, rintracciare terapie e cure per ricercare nuove varietà vegetali. Dalla

metà del secolo scorso, ci si è posto il problema di trovare una disciplina

riguardante esse, articoli replicativi di conclusioni che già a livello comunitario,

europeo erano consolidate da un paio di decenni.

Nozione —> Insieme vegetale del taxon botanico del grado più basso

conosciuto, che presenti comunione e omogeneità dei propri caratteri (forma,

colore, dimensione etc.) che siano costanti nel tempo.

• Brevettare una nuova varietà singificato brevettare un nuovo tipo di

pianta vegetale la cui unica caratteristica è quella di presentare dei

caratteri costanti

• Per poter trovare una nuova specie vegetale non è richiesta un’attività

inventiva particolarmente corposa; è sufficiente che la varietà che viene

scoperta presenta caratteri comuni e omogenei nel tempo, che si

ripetono nel corso dei cicli produttivi di quella pianta

• Regolare le attviità di ricerche aggressive ma anche benefiche sul mondo

della natura, comportava anche interrogarci se eventuali ritrovati sul

mondo vegetale potessero essere o meno brevettati

• Il secondo requisito è l’originalità (altezza inventiva)

• Non fa ricerca come negli altri ambiti, manca attività inventiva ma si

raggiunge un risultato brevettabile quando si mantiene la varietà con

ca

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matib191204 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Bosi Giacomo.
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