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Marchi, brevetti e diritto d’autore

Marchi

Il marchio è un segno o simbolo atto a distinguere, all’interno di un insieme di beni, quelli che provengono da una determinata impresa.

Sono marchi tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, compresi i nomi, le parole, i numeri, la forma dei prodotti e del loro confezionamento a condizione che siano idonei a distinguere.

Definizioni

Registrazione ed uso.

Fattispecie costitutiva

Diritto di preuso per usi locali.

Oggetto

Tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, compresi i nomi, le parole, i numeri, la forma dei prodotti e del loro confezionamento a condizione che siano idonei a distinguere.

Soggetti

Il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacità distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante con diritti anteriori di terzi.

Brevetti

Il brevetto è il diritto esclusivo di attuare una invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge. Si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Definizioni

Per invenzione si intende la soluzione di un problema tecnico in qualsiasi campo della tecnologia, intesa sia come processo che come prodotto.

Registrazione.

Fattispecie costitutiva

Licenza obbligatoria in caso di non uso.

Oggetto

Creazioni intellettuali che costituiscono la soluzione di un problema tecnico.

Soggetti

Inventore singolo, inventore dipendente, lavoro di team, ente o struttura di ricerca.

Invenzioni dei dipendenti. Invenzione di servizio, invenzione aziendale, invenzione occasionale.

Invenzione di Team. Comunione.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano una attività inventiva e che hanno carattere industriale. Non sono

Diritto d’autore

Sono protette dal diritto di autore tutte le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia la forma di espressione, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed al cinema. Sono altresì compresi i software, le banche dati ed il design industriale.

Fattispecie costitutiva

Creazione ed estrinsecazione.

Non è necessaria alcuna formalità costitutiva.

Oggetto

Opere dell’ingegno aventi carattere creativo.

Opere collettive: costituite dalla riunione di opere che hanno carattere di creazione autonoma. L’autore è chi dirige e organizza la creazione. I diritti economici spettano all’editore. I singoli autori possono usare individualmente le loro parti.

Soggetti

Opere in comunione: create con il contributo inscindibile di più persone. Si applicano le norme sulla comunione. Il diritto morale è invece individuale.

Opere composte: sono quelle risultanti da contributi di generi artistici diversi, distinguibili ed utilizzabili separatamente.

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SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Musso Alberto.
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