Diritto ecclesiastico
Principio di laicità
Il cristianesimo nei confronti della nuova religione dominante → progressivamente si applica la modernità nei principi di tolleranza religiosa e di libertà religiosa.
Editto del 313 con Costantino = formalmente era un editto di libertà religiosa generale.
Editto di Teodosio e Valentiniano fine IV secolo = il cristianesimo diventa ortodossia di stato → all’inizio del codice Teodosiano non c’è un testo normativo, ma una confessione di fede (simbolo niceno costantinopolitano).
Attualità
→ Cost. tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa: conquista di libertà.
Prof. F. Ruffini = il principio della libertà religiosa è una conquista costruita su fiumi di sangue.
Il principio della religione cattolica apostolica romana come unica religione di stato era sopravvissuto all’articolo 1 del trattato lateranense. Viene abrogato nel 18 febbraio 1984 col Nuovo o Secondo Concordato: Accordo di Villa Madama.
Primo Concordato: quello clerico-fascista del 11 febbraio 1929. Lo stato moderno che nasce nel 1948 a Vestfalia è uno stato a-confessionale. Per arrivarci però furono varie le stragi (ES. Strage degli Ugonotti 24 agosto 1972).
La libertà religiosa è garantita dal principio di laicità dello stato e delle altre pubbliche istituzioni. Un’organizzazione caratterizzata da finalità ideologiche invece si chiama organizzazione di tendenza.
Nella Carta costituzionale non viene espressamente nominato il termine laicità → MA la Corte Cost ha identificato in via ermeneutica in varie sentenze il principio di laicità delle alte istituzioni + l’ha identificato oltre che come principio fondamentale, anche come principio supremo dell’ordinamento costituzionale: davanti a questo principio non operano nemmeno le leggi di revisione costituzionale (ES. principio di uguaglianza, repubblicano di tutela giurisdizionale).
Articoli della Costituzione a fondamento della laicità dello stato
- Art 3 Cost → nessuna differenza di religione: norma a tutela dalla laicità dello stato.
- Art 8 Cost → Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- Art 19 Cost → tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma [...] purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Art 20 Cost → Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative.
Uno stato giurisdizionalista → proclama formalmente una religione di stato (ES. Art 1 Statuto Albertino) e si ingerisce nella disciplina della religione. La Cost vigente non ne consentirebbe l’esistenza, neppure di varie religioni dello stato.
ES. non esistono le sette religioso dal punto di vista giuridico = i testimoni di Geova non sono una setta ma un’organizzazione religiosa che ha stipulato due intese col P.d.M. (ma non ancora approvate).
Principio di laicità per la Corte costituzionale
Elementi costitutivi
Pluralità confessionale e culturale. Laicità come un termine polisenso = può essere riempito di contenuti diversi: si trovano nella storia.
Prima → concetto di uomo libero nei grandi imperi dell’antichità. C’era la schiavitù ovunque (degli uomini che non sono soggetto di diritto, ma oggetto), ragion per cui era un istituto di ius naturale = conservativismo ideologico.
MA Hume confuta: gli autori passano da proposizioni descrittive a prescrittive con disinvoltura: sono costruzioni culturali.
Lo stato italiano deve rimanere neutrale di fronte ad eventuali conflitti di tipo religioso → non esiste una ortodossia di stato ed il godimento dei diritti non può dipendere dal conflitto tra valori religiosi.
Prima → Tutti i concili ecumenici del primo millennio erano gestiti dall’imperatore di Costantinopoli: se qualcuno non era d’accordo con l’autocrate si interveniva e veniva abbacinato (far scoppiare gli occhi appoggiandolo in un barile di braci), evirare…
Francia → si fonda su una legge di separazione del 1905 tra lo stato e le chiese = laïcité de combat (laicità da combattimento) dove lo stato è laico in forma negativa: considera come non esistenti le confessioni religiose.
Italia → laicità positiva: distinzione (non contrapposizione) tra ordine delle questioni civili e delle questioni religiose.
Obblighi dei pubblici poteri
- Obbligo di salvaguardare la libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale.
- Obbligo contenutistico del principio supremo di laicità → assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, fermo restando la possibilità di regolamentazioni bilaterali e quindi differenziate.
- Quelli con la chiesa cattolica si chiamano concordati, quelle con le altre confessioni sono le intese = danno una regolamentazione specifica, cercando di rimanere equidistante.
- Obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona → tutela reale ed efficace, che si estrinseca nella tutela della coscienza individuale.
- Obbligo di operare la distinzione delle questioni civili da quelle religiose → comporta che nessun precetto civile debba essere gravato da sanzioni religiose e viceversa.
ES. c’era la sanzione penale per la bestemmia.
Conseguenze della laicità
- Lo stato laico non può avere nessuna religione ufficiale o tutelarne una diversamente alle altre.
- La repubblica italiana come stato laico deve garantire la libertà di coscienza, pensiero e religione di tutti gli individui senza distinzione.
- Lo stato laico è totalmente incompetente a valutare i principi professati da una determinata professione religiosa → lo stato non deve intervenire nelle controversie di tipo religioso.
- Lo stato laico deve rispettare tutti i comportamenti che dipendono dalle opzioni religiose, purché esse siano rigorosamente frutto della scelta libera e non vadano a confliggere con altre libertà inderogabili garantite costituzionalmente.
Art 19 Cost → Libertà religiosa
- Art 19 Cost → Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale associata, di farne la propaganda e si esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Tutti: è un diritto che compete ai singoli e contemporaneamente ai gruppi sociali.
Caratteri giuridici del diritto di libertà religiosa
- Indisponibile = sottratto alle logiche di mercato,
- Inalienabile = attiva (di vederlo) e passiva (non può essere espropriato),
- Inviolabile = non può essere leso, ma deve essere bilanciato con gli altri diritti,
- In-transigibile = non oggetto di transazioni,
- Personalissimo = spetta alla persona in quanto tale.
Facoltà e limiti
Facoltà
Diritto soggettivo complesso che comporta diverse facoltà:
- Professare liberamente la propria fede religiosa, che implica:
- Libertà di mutare la fede religiosa → ius mutandi.
- Libertà di non professare alcuna fede → tutelata anche la "confessione ateistica" e gli agnostici: associazione UAR (unione atei, agnostici razionalisti), in contenzioso col ministro dell’interno per essere riconosciuta organizzazione confessionale. Anni 60: si diceva fossero garantiti dalla libertà di pensiero (Art 21). Non si può obbligare nessuno a far parte di una confessione religiosa.
- ES. Sent Corte Cost abroga un regio decreto del 1930 che regolava l’appartenenza obbligatoria alle comunità israelitiche per il fatto di nascita indipendentemente dalla volontà.
- Facoltà di propagandare le proprie opinioni in materia religiosa; non solo interna, ma anche esterna. Sviluppo del concetto di fare di proselitismo e collegato con l’Art 21. Limite implicito: diritto penale (ES. bussare alle case alle 3 di notte).
- Libertà di esercitare il culto in pubblico o in privato (diverso da professare e praticare il rito).
Pubblico Privato I pubblici poteri non possono impedire lo svolgimento di atti culturali in un luogo privato, anzi devono tutelare il libero esercizio contro eventuali ingerenze illegittime di altri soggetti privati. Comporta un diritto soggettivo a favore degli appartenenti a tutte le confessioni religiose di avere i loro luoghi di culto pubblici nel rispetto del diritto urbanistico. - Facoltà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. Collegato con l’Art 20 Cost → Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. La libertà religiosa si deve poter fare in una duplice dimensione: singola e collettiva.
Limite → riti contrari al buon costume
Prima = era “ordine pubblico e buon costume”: MA con semplici provvedimenti amministrativi di divieto si poteva troppo facilmente ostacolare la manifestazione pubblica del culto.
Rito = insieme di comportamenti e adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità. Culto = aspetto intellettuale. Rito = comportamento ripetuto → limite diritto penale (implicito) e buon costume (evolutivo).
Buon costume = concetto mutevole nel tempo di morale o pudore sessuale.
Per avere rilevanza:
- Dev’esserci la necessità di tutelare diritti costituzionalmente garantiti dei singoli o dei gruppi sociali.
- Conflitto tra diritto libertà religiosa e valori, interessi e principi (che risultano snaturati, difficile esercizio senza limitazioni insostenibili di libertà religiosa).
- Limitazione di libertà religiosa deve essere ragionevole (bilanciare tutti i diritti in gioco) e proporzionata (limitazione minima che consenta il bilanciamento).
Questioni collegate all’Art 19
Libertà di coscienza
→ facoltà di prendere decisioni in base alle proprie credenze. Non espressamente regolamentata all’interno della Cost, ma si è tentato di dare un fondamento normativo:
- Per alcuni è solo l’Art 2: rientra nelle libertà tutelate.
- Per altri è un combinato degli Art 2, Art 19 e Art 21.
ES. Sent 117/79 Corte Cost = illegittimità costituzionale della formula del giuramento.
Art 251 cpc → si richiedeva a colui che doveva giurare di utilizzare la formula: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumerete davanti a Dio” = incostituzionale perché manca l’inciso “se credete”.
Art 497 cpp → sostituzione del giuramento con una dichiarazione di consapevolezza del testimone della responsabilità morale e giuridica.
Libertà di non professare alcuna religione
→ ateismo = libertà di religione è sia positiva che negativa.
Crocifisso nelle aule
= obbligo sancito da una molteplicità di fonti rango secondario (es. decreti regi, ma continuata anche dopo la Cost con direttive).
Sono contrarie alla libertà religiosa?
- Corte Cost → non è entrata in merito della questione: questione inammissibile perché non c’è rapporto di specificazione tra il TU delle disposizioni in materia di istruzione e le norme regolamentari disciplinano l’obbligo del crocifisso.
- Consiglio di stato → Sent 576/06 = afferma la piena compatibilità: si tratta di un simbolo idoneo a esprimere i valori dello stato civile (ES. tolleranza) e buona convivenza.
- Corte Europea diritti dell’uomo → prima: violava il diritto di educare i figli secondo le loro confessioni poi: Sent 30824/2011 = è solo strumento di visibilità della religione di maggioranza.
Sbattezzo
→ non considerarsi più appartenenti a una confessione religiosa ed essere cancellati dai registri della confessione di riferimento.
Provvedimento del 1999 del garante della privacy = non c’è violazione sulla tutela dei dati personali: perché il battesimo è considerato un evento storico, MA il soggetto che non si riconosce più appartenente potrà veder riconosciuta la sua volontà con un’annotazione a margine del dato del battesimo.
Obiezione di coscienza
→ situazione di contrasto tra credenze e volontà interiori VS norme statali ≠ La libertà di coscienza (atteggiamento interiore) libertà di vivere secondo coscienza.
Rifiuto deve essere:
- Pubblico = l’estrinsecazione e la manifestazione dell’obiezione è essenziale.
- Individuale = la sfera giuridica dove ricadono gli effetti dell’obiezione è quella del soggetto.
- Che abbia per oggetto un obbligo di fare = qualcosa di specifico e determinato.
Ipotesi principali regolamentate di obiezione di coscienza:
- All’interruzione volontaria di gravidanza.
- Alla procreazione medicalmente assistita.
- Al servizio militare.
- Alla sperimentazione animale.
Norme Sovranazionali
Art 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Art 9 CEDU → Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Base per i patti internazionale dei diritti politici e civili (NY 1966). Le restrizioni devono essere previste dalla legge ed essere funzionali alla tutela e al bilanciamento con altri diritti.
Art 8 Cost. Eguale libertà delle confessioni religiose
→ Art 8 Cost “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. Artt. 19 e 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
→ Sent 925/1988 Corte Cost. la libertà religiosa della confessione cattolica non è qualitativamente distinta dalle altre confessioni.