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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Test scri4o 22 o4obre (facolta<vo) 10:30, aula 3, verifica 4 domande aperte

21 novembre dalle 9 alle 11, seminario con commissario europeo, dalle 11 alle 12 correzione compi<

LEZIONE 1 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Il processo di integrazione europea è un processo che ha avuto inizio dopo la 2 guerra mondiale. A seguito

degli even9 delle guerre, gli sta9 si sono resi conto che non avrebbe avuto senso con9nuare a farsi la guerra

ma sarebbe stato più opportuno unirsi per scopo economico e poi per una cooperazione di 9po poli9co.

I fondatori dell’UE sono Monnet, Spinelli, Schuman, Churchill.

• Il primo step favorire un’unione di 9po economico tra sta9, partendo dal presupposto che gli sta9 che

à

cooperavano non avevano interesse nel farsi la guerra.

• Tra4ato di Parigi (1951) = cooperazione di <po economica venne is<tuita la comunità europea del

à

carbone e dell’acciaio (CECA) durò 50 anni, e fu es9nta nel 2002. Di questa cooperazione facevano parte:

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi.

• Tra4ato di Roma (1957) = vennero is<tuite la comunità economica europea (CEE) poi trasformata in UE

e la comunità europea dell’energia atomica (EURATOM).

• Manifesto di Ventotene= documento fondatore dei movimen9 per la cos9tuzione dell’Europa federale.

In questo documento vi è una concezione federalista: i Paesi dovevano rinunciare a parte della loro

sovranità per garan9re pace. Tale manifesto è stato scriPo da Spinelli, Rossi e Colomi.

• Jean Monnet ritenne necessarie delle forme di coesione e solidarietà in specifici sePori (collaborazione

tra sta9 di 9po economico), così da poter costruire progressivamente una fiducia che avrebbe portato ad

una corporazione poli9ca (ciò arriverà nel 1992 con il traPato di Maastricht). Il suo fu un progePo

funzionalista e graduale, fu seguito questa linea di pensiero.

COSA è L’UE

L’Unione Europea è organizzazione sovranazionale, internazionale che segue regole sue proprie.

• Differenza tra UE come organismo sovranazionale e altre organizzazioni internazionali classiche:

1. CLASSICHE: tuX gli sta9 sono rappresenta9 dai loro governi, dal potere esecu9vo. Cioè manca una forma

di partecipazione dei popoli dei singoli sta9 direPa, vi sono solo i governi (potere esecu9vo)à no

rappresentanza dire4a dei ci4adini. I ciPadini non sono des9natari direX di obblighi degli aX emana9

da queste organizzazioni. Gli aX di queste organizzazioni hanno come des9natari gli sta9, anche se sono

obbligatori. I ciPadini non sono des9natari direX degli obblighi indeX.

2. UE: l’ordinamento dell’UE prevede un parziale trasferimento di sovranità da parte degli sta9 membri in

favore dell’UE:

• sia sul piano legisla9vo norma9vo (principio del primato ad effePo direPo). Un parlamento emana aX (e

non leggi) vincolan9 per gli sta9 e per i ciPadini.

• sia sul piano giudiziario (rinvio pregiudiziale): l’operato degli sta9 e dei ciPadini è soPoposto al controllo

di un’autorità dell’unione europeaàla corte di gius<zia dell’unione europea. I ciPadini sono veri e propri

soggeX di diriPo secondo l’UE infaX possono partecipare alle aXvità legisla9ve. La maggior parte degli

aX sono in grado di produrre diriX ed obblighi e di essere applica9 direPamente (non hanno bisogno di

aX di recepimento) e sono dota9 di efficacia direPa, cioè in caso di violazione può essere faPa valere di

fronte al giudice nazionale.

• La legislazione si applica direPamente al ciPadino europeo a cui conferisce i diriX specifici.

• Dire4a applicabilità (la legislazione dell’UE si applica direPamente al ciPadino europeo cui conferisce

diriX specificià i ciPadini sono des9natari direX di diriX ed obblighi derivan9 dalla norma9va europea):

alcune norme o regolamen9 entrano direPamente nell’ordinamento giuridico dei 27 sta9 membri senza

che sia necessario alcun recepimento o aPuazione da parte degli stessi sta9 membri. (non necessaria

aXvazione degli organi interni) (legato al PRINCIPIO del PRIMATO, il giudice nazionale si limita a

disapplicare la norma o l’aPo, anche se con9nua a vivere) *

• Effe4o dire4o: di alcuni ar9coli dei traPa9, o una disposizione di un regolamento o di una direXva. È

quel principio secondo cui il singolo ciPadino che si vede riconosciuto di un diriPo dalla norma avente

effePo direPo ri9ene che sia stato violato, può far valere la violazione di questo diriPo di fronte al giudice

nazionale. (tutela per il singolo ciPadino non alla corte di gius9zia).

I ciPadini sono riconosciu9 come soggeX dell’ordinamento dell’UE, sono des9natari direX di diriX ed

obblighi derivan9 dalla norma9va europea e possono far valere la lezione dei diriX riconosciu9 loro da

tali norme.

2 sentenze della corte di gius<zia europea: domanda 30 e lode

• Van Gend en Loos (1963): c’è stata una parziale limitazione di potere da parte dei singoli sta9 in favore

di una organizzazione sovranazionaleà UE ORDINAMENTO GIURIDICO SUI GENERIS/DI NUOVO

à

GENERE. Tale sentenza enuncia che la comunità europea cos9tuisce un ordinamento giuridico di nuovo

genere in ambito internazionale a favore del quale gli sta9 hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, questo

ordinamento riconosce come soggeX di diriPo a cui sono rivol9 gli aX e le decisioni non solo gli sta9 ma

anche i ciPadini.

• (Dalla Corte di Gius<zia) Costa contro Enel (1964): Ha sancito il *“Principio del primato del diri0o

(dell’unione europea) comunitario su quello interno incompa7bile”. Le norme di diriPo dell’UE

prevalgono sulle norme nazionali, anche se successive, quando quelle interne contrastano quelle dell’UE.

Le norme nazionali vengono disapplicate, ma comunque non cessano di esistere.

TAPPE PRINCIPALI DEL PIE:

1. TRATTATO DI PARIGI: CECA (1951)

2. ATTO UNICO EUROPEO: CEE E EURATOM (1957)

3. TRATTATO DI MAASTRICHT (UE) (1992): CEE UE

à

4. TRATTATO DI AMSTERDAM (1997)

5. TRATTATO DI NIZZA (2009)

6. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE (2000-2007)

7. PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA (2003)

8. TRATTATO DI LISBONA (2009): TUE (tra4ato sull’Unione Europea) e TFUE (tra4ato sul funzionamento

dell’Unione Europea) (sono due tra4a<+ carta dei dirif fondamentali dell’UE carta di Nizza)

à

OBIETTIVI dell’UE dell’art. 3 TUE:

L'UE è sempre stata concepita come un progePo di pace e stabilità per il con9nente europeo. Col tempo,

queste aspirazioni hanno convinto un numero sempre maggiore di paesi ad aderire al nucleo originario dei

sei membri fondatori.

Oggi l'UE conta 27 Sta9 membri (dopo Brexit, inizialmente vi era anche il Regno Unito) e le sue porte sono

aperte ad altri paesi europei che intendano aderire e impegnarsi per promuovere la pace, la democrazia, la

stabilità e la prosperità. È un’Unione di Sta9 e di popoli.

L’UE (e dapprima la comunità europea) è un luogo di integrazione (sopraPuPo in senso giuridico).

Gli obieXvi dell’UE sono indica9 nell’art 3 TUE, che offre un quadro ampio ed ar9colato, (in passato

riassumeva i tre pilastri dell’UE).

I PRINCIPALI OBIETTIVI:

• Promuovere la PACE, i suoi VALORI e il BENESSERE dei popoli.

• Offrire uno SPAZIO di libertà, sicurezza e gius9zia ai propri ciPadini senza fron9ere interne perché l’UE

favorisce uno spazio di unione; a cui corrisponde però un maggior controllo securitario alle fron9ere

esterne che si collega con le poli9che europee in tema di immigrazione e asilo ma anche con l’aXvità di

protezione di criminalità e terrorismo. (per promuovere ordine pubblico, sicurezza e salute).

• Instaurare un MERCATO INTERNO: anche dePo “comune”, cooperazione in termini di scambio di merci e

di servizi.

• CombaPere L’ESCLUSIONE SOCIALE e le DISCRIMINAZIONI; promuove la parità tra donne e uomini e la

tutela dei diriX delle minoranze.

• Promuovere la COESIONE economica sociale e territoriale.

• UNIONE MONETARIA e la solidarietà ECONOMICA (moneta unicaà euro).

• Garan9re la TUTELA dei diriX umani. (tutela dei diriX dei consumatori: in qualità di consumatori, i

ciPadini degli sta9 membri sono tutela9 dai diriX fondamentali dell’UE)

LEZIONE 2 VALORI FONDAMENTALI DELL’UE

I valori fondan< dell’UE sono contenu< all’ar<colo 2 TUE. Tali valori sono riconosciu9 da tuX gli sta9 dell’UE;

ques9 sono valori dichiara9 comuni a tuX gli sta9 membri, ciò implica che uno stato che non condivide e

rispe4a tali valori non potrà aderire all’UE. Inoltre nel caso in cui uno stato membro non dovesse rispeParli,

sarà soPoposto alla procedura sanzionatoria di cui all’ar<colo 7 TUE, con conseguente sospensione di alcuni

diriX.

I VALORI FONDANTI (ART. 2 TUE):

• Rispe4o della DIGNITA’ UMANA

• Della DEMOCRAZIA

• L’UGUAGLIANZA

• Dello STATO di DIRITTO (rule of law)

• TUTELA dei dirif umani compresi quelle delle persone appartenen< a minoranze.

• 2 SENTENZE della CORTE di GIUSTIZIA, (16 febbraio 2002) tali sentenze rimarcano i valori fondan9

à

dell’UE:

• “UNGHERIA contro PARLAMENTO e CONSIGLIO”

• “POLONIA contro PARLAMENTO e CONSIGLIO”

La corte di gius<zia ha ribadito che i valori definiscono l’iden<tà stessa dell’UE come ordinamento

à

giuridico comune: sia le is<tuzioni dell’UE sia tuf gli sta< sono obbliga< a rispe4are i valori dell’art 2 del

TUE. I valori marcano l’iden<tà dell’UE come ordinamento giuridico comune.

Caso evidente di non adesione

Es. grandi violazioni: Turchiaà pena di morte e abuso della tortura. all’UE

PROCEDURA SANZIONATORIA prevista dall’ART.7 del TUE:

L’art 7 del TUE prevede la possibilità di sospendere i diriX di adesione all’UE (es. diriPo di voto in seno al

Consiglio dell’UE) qualora un paese violi gravemente e persistentemente i VALORI su cui si fonda l’UE.

1. Su proposta mo9vata di 1/3 degli sta9 membri, su proposta de parlamento europeo, su proposta della

commissione Europa, il Consiglio dell’UE, deliberando alla maggioranza dei 4/5 dei suoi membri previa

approvazione del parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave

da parte di uno stato membro dei valori di cui all’ar<colo 2.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Sta9 membri o della

Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una

violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’ar9colo 2, dopo aver

inviato tale stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effePuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza

qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei dirif derivan9 allo Stato membro in ques9one

dall'applicazione dei traPa9, compresi i diriX di voto del rappresentante del governo di tale Stato

membro in seno al Consiglio.

Lo Stato membro in ques9one con9nua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano

dai traPa9.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o

revocare le misure ado4ate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamen9 nella situazione che

ha portato alla loro imposizione.

ADESIONE e RECESSO degli STATI all’UE

(acquisto dello “STATUS” di membro UE)

PROCEDURA DI ADESIONE ALL’UE:

L’Art 49 TUE, prevede la procedura di ADESIONE:

«Ogni Stato europeo che rispe2 i valori di cui all'art. 2 TUE e si impegni a promuoverli può domandare di

diventare membro dell'Unione.

Il Parlamento europeo e i parlamenA nazionali sono informaA di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmeEe

la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa

approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si

Aene conto dei criteri di ammissibilità convenuA dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione formano l'oggeEo di un accordo di adesione tra gli StaA membri e lo Stato

richiedente. Tale accordo è soEoposto a raAfica da tu2 gli StaA contraenA conformemente alle loro rispe2ve

norme cosAtuzionali»

L’art 49 TUE prevede la procedura di adesione all’UE, ogni stato del con9nente Europa, qualora rispeX e si

impegni a promuovere i valori all’art 2 TUE, può fare domanda per entrate nell’UE.

Il parlamento europeo viene informato di tale domanda di adesione da parte di uno stato, lo stato richiedente

trasmePe la sua domanda al consiglio (is9tuzione composta dai rappresenta9 ministeriali degli sta9 membri,

governi esecu9vi), che si pronuncia all’unanimità (se uno degli sta9 membri non è d’accordo, lo stato

richiedente non entra nell’UE), previa consultazione della commissione e previa approvazione del

parlamento europeo (=voto favorevole), il quale si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Lo stato richiedente deve rispe4are i criteri di ammissibilità individua< nel consiglio di Copenaghen (criteri

di Copenaghen: vanno a cos<tuire un accordo di adesione) accordo di adesione, internazionale, tra sta<

à

membri dell’UE e tra lo stato richiedente. Tale accordo è soPoposto a ra9fica da tuX gli sta9 contraen9

conformemente alle loro rispeXve norme cos9tuzionali.

Viene s<pulato un accordo di adesione tra lo stato richiedente e gli sta< membri.

L’ingresso ufficiale del nuovo stato nell’Unione Europea ha luogo soltanto nel momento in cui l’accordo di

adesione entra in vigore sul piano internazionale. Nel momento in cui è stato ra<ficato da tuf i 27 sta<

membri (unanimità).

CRITERI di AMMISSIBILTA’:

sono dei Criteri del consiglio europeo (capi di stato e/o di governo degli sta9 membri) di Copenaghen del

1993:

• Criterio geografico

• Rispe4o dei valori fondan< dell’ar<colo 2 TUE

• Criteri di Copenaghen: l’appartenenza europea richiede che il paese abbia raggiunto:

-Criterio DEMOCRATICO: una stabilità is9tuzionale e democra9ca (che garan9sca la democrazia, il principio

di legalità, i diriX umani, il rispePo e la protezione delle minoranze).

-Criterio ECONOMICO: l’esistenza di un’economia di mercato funzionante (capacità di rispondere a

concorrenze e a forze di mercato all’interno dell’UE).

-Criterio GIURIDICO: gli sta9 assumono gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l’adesione agli obieXvi di

un’unione poli9ca economica e monetaria (es. il Regno Unito non ha aderito all’euro).

PROCEDURA di RECESSO ALL’UE:

Fino al TraPato di Lisbona si dava per scontato che uno stato non sarebbe mai uscito dall’UE.

Oggi, secondo l’ar<colo 50 TUE ogni stato membro può decidere in modo esclusivo alle proprie norme

cos9tuzionali di recedere dall’Unione. Tale scelta è una scelta sovrana, incontestabile e inoppugnabile

(scelta esclusiva dello stato richiedente).

Lo Stato membro che decide di recedere no9fica tale intenzione al Consiglio europeo.

l'Unione a questo punto negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso,

tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

Una volta perfezionata la procedura di recesso la norma9va di diriPo dell’UE cessa di essere applicabile allo

stato interessato al momento della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale

accordo, due anni dopo la no9fica di tale volontà, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro

interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro

che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo

riguardano.

Sentenza nella causa C-621/18 Wightman e a./Secretary of State for Exi<ng the European Union

Con tale sentenza, la CGUE (corte di gius9zia), riunita in seduta plenaria, ha dichiarato che, quando uno Stato

membro ha no9ficato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, come ha

faPo il Regno Unito, tale Stato membro è libero di revocare unilateralmente dePa no9fica. Tale possibilità

sussiste finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra l’Unione e lo Stato membro

interessato o, in mancanza di un simile accordo, finché non sia scaduto il termine di due anni dalla no9fica

dell’intenzione di recedere dall’Unione europea, eventualmente prorogato

• Un ex stato membro può essere riammesso all’Unione, ma deve compiere l’iter procedurale sancito

nell’ar<colo 49 TUE, come i nuovi sta< che chiedono di essere ammessi all’UE.

LEZIONE 3

I PRINCIPI DELIMITATIVI TRA LE COMPETENZE DELL’UE E QUELLE DEGLI STATI MEMBRI

Al fine di favorire il PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA gli Sta9 membri hanno dovuto limitare la propria

sovranità, aPribuendo alle Is9tuzioni dell’UE il potere di adoPare decisioni vincolan9 per tuX gli Sta9 e

riconoscendo direPa applicabilità ad alcune disposizioni di diriPo dell’UE.

Al contempo si è avver9ta la necessità di definire i limi9 delle competenze nazionali e di quelle europee.

A tal fine dePa materia risulta regolata da 3 fondamentali principi che cos9tuiscono una sorta di spar9acq

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ppmcpm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Carta Maria Cristina.
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