DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Test scri4o 22 o4obre (facolta<vo) 10:30, aula 3, verifica 4 domande aperte
21 novembre dalle 9 alle 11, seminario con commissario europeo, dalle 11 alle 12 correzione compi<
LEZIONE 1 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
Il processo di integrazione europea è un processo che ha avuto inizio dopo la 2 guerra mondiale. A seguito
degli even9 delle guerre, gli sta9 si sono resi conto che non avrebbe avuto senso con9nuare a farsi la guerra
ma sarebbe stato più opportuno unirsi per scopo economico e poi per una cooperazione di 9po poli9co.
I fondatori dell’UE sono Monnet, Spinelli, Schuman, Churchill.
• Il primo step favorire un’unione di 9po economico tra sta9, partendo dal presupposto che gli sta9 che
à
cooperavano non avevano interesse nel farsi la guerra.
• Tra4ato di Parigi (1951) = cooperazione di <po economica venne is<tuita la comunità europea del
à
carbone e dell’acciaio (CECA) durò 50 anni, e fu es9nta nel 2002. Di questa cooperazione facevano parte:
Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi.
• Tra4ato di Roma (1957) = vennero is<tuite la comunità economica europea (CEE) poi trasformata in UE
e la comunità europea dell’energia atomica (EURATOM).
• Manifesto di Ventotene= documento fondatore dei movimen9 per la cos9tuzione dell’Europa federale.
In questo documento vi è una concezione federalista: i Paesi dovevano rinunciare a parte della loro
sovranità per garan9re pace. Tale manifesto è stato scriPo da Spinelli, Rossi e Colomi.
• Jean Monnet ritenne necessarie delle forme di coesione e solidarietà in specifici sePori (collaborazione
tra sta9 di 9po economico), così da poter costruire progressivamente una fiducia che avrebbe portato ad
una corporazione poli9ca (ciò arriverà nel 1992 con il traPato di Maastricht). Il suo fu un progePo
funzionalista e graduale, fu seguito questa linea di pensiero.
COSA è L’UE
L’Unione Europea è organizzazione sovranazionale, internazionale che segue regole sue proprie.
• Differenza tra UE come organismo sovranazionale e altre organizzazioni internazionali classiche:
1. CLASSICHE: tuX gli sta9 sono rappresenta9 dai loro governi, dal potere esecu9vo. Cioè manca una forma
di partecipazione dei popoli dei singoli sta9 direPa, vi sono solo i governi (potere esecu9vo)à no
rappresentanza dire4a dei ci4adini. I ciPadini non sono des9natari direX di obblighi degli aX emana9
da queste organizzazioni. Gli aX di queste organizzazioni hanno come des9natari gli sta9, anche se sono
obbligatori. I ciPadini non sono des9natari direX degli obblighi indeX.
2. UE: l’ordinamento dell’UE prevede un parziale trasferimento di sovranità da parte degli sta9 membri in
favore dell’UE:
• sia sul piano legisla9vo norma9vo (principio del primato ad effePo direPo). Un parlamento emana aX (e
non leggi) vincolan9 per gli sta9 e per i ciPadini.
• sia sul piano giudiziario (rinvio pregiudiziale): l’operato degli sta9 e dei ciPadini è soPoposto al controllo
di un’autorità dell’unione europeaàla corte di gius<zia dell’unione europea. I ciPadini sono veri e propri
soggeX di diriPo secondo l’UE infaX possono partecipare alle aXvità legisla9ve. La maggior parte degli
aX sono in grado di produrre diriX ed obblighi e di essere applica9 direPamente (non hanno bisogno di
aX di recepimento) e sono dota9 di efficacia direPa, cioè in caso di violazione può essere faPa valere di
fronte al giudice nazionale.
• La legislazione si applica direPamente al ciPadino europeo a cui conferisce i diriX specifici.
• Dire4a applicabilità (la legislazione dell’UE si applica direPamente al ciPadino europeo cui conferisce
diriX specificià i ciPadini sono des9natari direX di diriX ed obblighi derivan9 dalla norma9va europea):
alcune norme o regolamen9 entrano direPamente nell’ordinamento giuridico dei 27 sta9 membri senza
che sia necessario alcun recepimento o aPuazione da parte degli stessi sta9 membri. (non necessaria
aXvazione degli organi interni) (legato al PRINCIPIO del PRIMATO, il giudice nazionale si limita a
disapplicare la norma o l’aPo, anche se con9nua a vivere) *
• Effe4o dire4o: di alcuni ar9coli dei traPa9, o una disposizione di un regolamento o di una direXva. È
quel principio secondo cui il singolo ciPadino che si vede riconosciuto di un diriPo dalla norma avente
effePo direPo ri9ene che sia stato violato, può far valere la violazione di questo diriPo di fronte al giudice
nazionale. (tutela per il singolo ciPadino non alla corte di gius9zia).
I ciPadini sono riconosciu9 come soggeX dell’ordinamento dell’UE, sono des9natari direX di diriX ed
obblighi derivan9 dalla norma9va europea e possono far valere la lezione dei diriX riconosciu9 loro da
tali norme.
2 sentenze della corte di gius<zia europea: domanda 30 e lode
• Van Gend en Loos (1963): c’è stata una parziale limitazione di potere da parte dei singoli sta9 in favore
di una organizzazione sovranazionaleà UE ORDINAMENTO GIURIDICO SUI GENERIS/DI NUOVO
à
GENERE. Tale sentenza enuncia che la comunità europea cos9tuisce un ordinamento giuridico di nuovo
genere in ambito internazionale a favore del quale gli sta9 hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, questo
ordinamento riconosce come soggeX di diriPo a cui sono rivol9 gli aX e le decisioni non solo gli sta9 ma
anche i ciPadini.
• (Dalla Corte di Gius<zia) Costa contro Enel (1964): Ha sancito il *“Principio del primato del diri0o
(dell’unione europea) comunitario su quello interno incompa7bile”. Le norme di diriPo dell’UE
prevalgono sulle norme nazionali, anche se successive, quando quelle interne contrastano quelle dell’UE.
Le norme nazionali vengono disapplicate, ma comunque non cessano di esistere.
TAPPE PRINCIPALI DEL PIE:
1. TRATTATO DI PARIGI: CECA (1951)
2. ATTO UNICO EUROPEO: CEE E EURATOM (1957)
3. TRATTATO DI MAASTRICHT (UE) (1992): CEE UE
à
4. TRATTATO DI AMSTERDAM (1997)
5. TRATTATO DI NIZZA (2009)
6. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE (2000-2007)
7. PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA (2003)
8. TRATTATO DI LISBONA (2009): TUE (tra4ato sull’Unione Europea) e TFUE (tra4ato sul funzionamento
dell’Unione Europea) (sono due tra4a<+ carta dei dirif fondamentali dell’UE carta di Nizza)
à
OBIETTIVI dell’UE dell’art. 3 TUE:
L'UE è sempre stata concepita come un progePo di pace e stabilità per il con9nente europeo. Col tempo,
queste aspirazioni hanno convinto un numero sempre maggiore di paesi ad aderire al nucleo originario dei
sei membri fondatori.
Oggi l'UE conta 27 Sta9 membri (dopo Brexit, inizialmente vi era anche il Regno Unito) e le sue porte sono
aperte ad altri paesi europei che intendano aderire e impegnarsi per promuovere la pace, la democrazia, la
stabilità e la prosperità. È un’Unione di Sta9 e di popoli.
L’UE (e dapprima la comunità europea) è un luogo di integrazione (sopraPuPo in senso giuridico).
Gli obieXvi dell’UE sono indica9 nell’art 3 TUE, che offre un quadro ampio ed ar9colato, (in passato
riassumeva i tre pilastri dell’UE).
I PRINCIPALI OBIETTIVI:
• Promuovere la PACE, i suoi VALORI e il BENESSERE dei popoli.
• Offrire uno SPAZIO di libertà, sicurezza e gius9zia ai propri ciPadini senza fron9ere interne perché l’UE
favorisce uno spazio di unione; a cui corrisponde però un maggior controllo securitario alle fron9ere
esterne che si collega con le poli9che europee in tema di immigrazione e asilo ma anche con l’aXvità di
protezione di criminalità e terrorismo. (per promuovere ordine pubblico, sicurezza e salute).
• Instaurare un MERCATO INTERNO: anche dePo “comune”, cooperazione in termini di scambio di merci e
di servizi.
• CombaPere L’ESCLUSIONE SOCIALE e le DISCRIMINAZIONI; promuove la parità tra donne e uomini e la
tutela dei diriX delle minoranze.
• Promuovere la COESIONE economica sociale e territoriale.
• UNIONE MONETARIA e la solidarietà ECONOMICA (moneta unicaà euro).
• Garan9re la TUTELA dei diriX umani. (tutela dei diriX dei consumatori: in qualità di consumatori, i
ciPadini degli sta9 membri sono tutela9 dai diriX fondamentali dell’UE)
LEZIONE 2 VALORI FONDAMENTALI DELL’UE
I valori fondan< dell’UE sono contenu< all’ar<colo 2 TUE. Tali valori sono riconosciu9 da tuX gli sta9 dell’UE;
ques9 sono valori dichiara9 comuni a tuX gli sta9 membri, ciò implica che uno stato che non condivide e
rispe4a tali valori non potrà aderire all’UE. Inoltre nel caso in cui uno stato membro non dovesse rispeParli,
sarà soPoposto alla procedura sanzionatoria di cui all’ar<colo 7 TUE, con conseguente sospensione di alcuni
diriX.
I VALORI FONDANTI (ART. 2 TUE):
• Rispe4o della DIGNITA’ UMANA
• Della DEMOCRAZIA
• L’UGUAGLIANZA
• Dello STATO di DIRITTO (rule of law)
• TUTELA dei dirif umani compresi quelle delle persone appartenen< a minoranze.
• 2 SENTENZE della CORTE di GIUSTIZIA, (16 febbraio 2002) tali sentenze rimarcano i valori fondan9
à
dell’UE:
• “UNGHERIA contro PARLAMENTO e CONSIGLIO”
• “POLONIA contro PARLAMENTO e CONSIGLIO”
La corte di gius<zia ha ribadito che i valori definiscono l’iden<tà stessa dell’UE come ordinamento
à
giuridico comune: sia le is<tuzioni dell’UE sia tuf gli sta< sono obbliga< a rispe4are i valori dell’art 2 del
TUE. I valori marcano l’iden<tà dell’UE come ordinamento giuridico comune.
Caso evidente di non adesione
Es. grandi violazioni: Turchiaà pena di morte e abuso della tortura. all’UE
PROCEDURA SANZIONATORIA prevista dall’ART.7 del TUE:
L’art 7 del TUE prevede la possibilità di sospendere i diriX di adesione all’UE (es. diriPo di voto in seno al
Consiglio dell’UE) qualora un paese violi gravemente e persistentemente i VALORI su cui si fonda l’UE.
1. Su proposta mo9vata di 1/3 degli sta9 membri, su proposta de parlamento europeo, su proposta della
commissione Europa, il Consiglio dell’UE, deliberando alla maggioranza dei 4/5 dei suoi membri previa
approvazione del parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave
da parte di uno stato membro dei valori di cui all’ar<colo 2.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Sta9 membri o della
Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una
violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’ar9colo 2, dopo aver
inviato tale stato membro a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effePuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei dirif derivan9 allo Stato membro in ques9one
dall'applicazione dei traPa9, compresi i diriX di voto del rappresentante del governo di tale Stato
membro in seno al Consiglio.
Lo Stato membro in ques9one con9nua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano
dai traPa9.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o
revocare le misure ado4ate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamen9 nella situazione che
ha portato alla loro imposizione.
ADESIONE e RECESSO degli STATI all’UE
(acquisto dello “STATUS” di membro UE)
PROCEDURA DI ADESIONE ALL’UE:
L’Art 49 TUE, prevede la procedura di ADESIONE:
«Ogni Stato europeo che rispe2 i valori di cui all'art. 2 TUE e si impegni a promuoverli può domandare di
diventare membro dell'Unione.
Il Parlamento europeo e i parlamenA nazionali sono informaA di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmeEe
la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa
approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si
Aene conto dei criteri di ammissibilità convenuA dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l'ammissione formano l'oggeEo di un accordo di adesione tra gli StaA membri e lo Stato
richiedente. Tale accordo è soEoposto a raAfica da tu2 gli StaA contraenA conformemente alle loro rispe2ve
norme cosAtuzionali»
L’art 49 TUE prevede la procedura di adesione all’UE, ogni stato del con9nente Europa, qualora rispeX e si
impegni a promuovere i valori all’art 2 TUE, può fare domanda per entrate nell’UE.
Il parlamento europeo viene informato di tale domanda di adesione da parte di uno stato, lo stato richiedente
trasmePe la sua domanda al consiglio (is9tuzione composta dai rappresenta9 ministeriali degli sta9 membri,
governi esecu9vi), che si pronuncia all’unanimità (se uno degli sta9 membri non è d’accordo, lo stato
richiedente non entra nell’UE), previa consultazione della commissione e previa approvazione del
parlamento europeo (=voto favorevole), il quale si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
Lo stato richiedente deve rispe4are i criteri di ammissibilità individua< nel consiglio di Copenaghen (criteri
di Copenaghen: vanno a cos<tuire un accordo di adesione) accordo di adesione, internazionale, tra sta<
à
membri dell’UE e tra lo stato richiedente. Tale accordo è soPoposto a ra9fica da tuX gli sta9 contraen9
conformemente alle loro rispeXve norme cos9tuzionali.
Viene s<pulato un accordo di adesione tra lo stato richiedente e gli sta< membri.
L’ingresso ufficiale del nuovo stato nell’Unione Europea ha luogo soltanto nel momento in cui l’accordo di
adesione entra in vigore sul piano internazionale. Nel momento in cui è stato ra<ficato da tuf i 27 sta<
membri (unanimità).
CRITERI di AMMISSIBILTA’:
sono dei Criteri del consiglio europeo (capi di stato e/o di governo degli sta9 membri) di Copenaghen del
1993:
• Criterio geografico
• Rispe4o dei valori fondan< dell’ar<colo 2 TUE
• Criteri di Copenaghen: l’appartenenza europea richiede che il paese abbia raggiunto:
-Criterio DEMOCRATICO: una stabilità is9tuzionale e democra9ca (che garan9sca la democrazia, il principio
di legalità, i diriX umani, il rispePo e la protezione delle minoranze).
-Criterio ECONOMICO: l’esistenza di un’economia di mercato funzionante (capacità di rispondere a
concorrenze e a forze di mercato all’interno dell’UE).
-Criterio GIURIDICO: gli sta9 assumono gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l’adesione agli obieXvi di
un’unione poli9ca economica e monetaria (es. il Regno Unito non ha aderito all’euro).
PROCEDURA di RECESSO ALL’UE:
Fino al TraPato di Lisbona si dava per scontato che uno stato non sarebbe mai uscito dall’UE.
Oggi, secondo l’ar<colo 50 TUE ogni stato membro può decidere in modo esclusivo alle proprie norme
cos9tuzionali di recedere dall’Unione. Tale scelta è una scelta sovrana, incontestabile e inoppugnabile
(scelta esclusiva dello stato richiedente).
Lo Stato membro che decide di recedere no9fica tale intenzione al Consiglio europeo.
l'Unione a questo punto negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso,
tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
Una volta perfezionata la procedura di recesso la norma9va di diriPo dell’UE cessa di essere applicabile allo
stato interessato al momento della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale
accordo, due anni dopo la no9fica di tale volontà, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro
interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo
riguardano.
Sentenza nella causa C-621/18 Wightman e a./Secretary of State for Exi<ng the European Union
Con tale sentenza, la CGUE (corte di gius9zia), riunita in seduta plenaria, ha dichiarato che, quando uno Stato
membro ha no9ficato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, come ha
faPo il Regno Unito, tale Stato membro è libero di revocare unilateralmente dePa no9fica. Tale possibilità
sussiste finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra l’Unione e lo Stato membro
interessato o, in mancanza di un simile accordo, finché non sia scaduto il termine di due anni dalla no9fica
dell’intenzione di recedere dall’Unione europea, eventualmente prorogato
• Un ex stato membro può essere riammesso all’Unione, ma deve compiere l’iter procedurale sancito
nell’ar<colo 49 TUE, come i nuovi sta< che chiedono di essere ammessi all’UE.
LEZIONE 3
I PRINCIPI DELIMITATIVI TRA LE COMPETENZE DELL’UE E QUELLE DEGLI STATI MEMBRI
Al fine di favorire il PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA gli Sta9 membri hanno dovuto limitare la propria
sovranità, aPribuendo alle Is9tuzioni dell’UE il potere di adoPare decisioni vincolan9 per tuX gli Sta9 e
riconoscendo direPa applicabilità ad alcune disposizioni di diriPo dell’UE.
Al contempo si è avver9ta la necessità di definire i limi9 delle competenze nazionali e di quelle europee.
A tal fine dePa materia risulta regolata da 3 fondamentali principi che cos9tuiscono una sorta di spar9acq
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea