Diritto Dell’Unione Europea
ORIGINI
Il diritto dell’Unione Europea va inserito in un contesto storico e politico che è caratterizzato da forti tensioni
internazionali, crisi dell’ordine mondiale, conflitti armati e cambiamento climatico.
Uno dei primi promotori del progetto di unire gli Stati Europei fu Richard Coudenhove-Kalergi, il quale, nel 1942 diede
vita all’Unione Paneuropea, con l’intento di raggiungere l’unificazione europea.
Aristide Brian, il ministro degli esteri francese, espose un progetto che prevedeva la creazione di un’organizzazione
politica tra gli Stati partecipanti, con obiettivi comuni ma senza mettere in discussione la sovranità interna degli Stati
Diversa concezione, di carattere federalista, veniva messa in luce dai tre autori Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed
Eugenio Colorni. Questi tre autori sostenevano che, per assicurare la pace tra i paesi europei, occorreva che questi
rinunciassero alla loro sovranità, costituendo la Federazione Europea dotata di una propria moneta, di un proprio
esercito, di una propria politica estera e di proprie istituzioni politiche.
Negli anni della seconda guerra mondiale venne poi a configurarsi un’ultima concezione, mossa dal politico industriale
francese Jean Monnet, che si basava su un metodo funzionalista e graduale. Il politico credeva nell’obiettivo di
raggiungere un’Europa unita politicamente parlando, ma non credeva che quest’unione potesse essere immediata.
Il metodo da seguire era quello di realizzare forme di coesione e di solidarietà in specifici settori così da costruire una
progressiva integrazione tra i Paesi europei.
1946 Winston Churchill tenne un discorso all’Università di Zurigo avanzando la proposta di una Costituzione degli
Stati Uniti d’Europa, il cui primo passo sarebbe dovuto essere un’intesa tra Francia e Germania.
1947 il segretario statunitense George Marshall, tenne un celebre discorso ad Harvard , che culminò, l’anno dopo,
con la creazione dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, con il compito di amministrare gli
aiuti del piano Marshall
1948 viene istituita l’Unione Europea Occidentale con il Trattato di Bruxelles
1949 nasce, con il Trattato del Nord Atlantico, un’alleanza politico-militare fondata sul principio della
difesa collettiva
1950 viene fondata la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, prima organizzazione con il quale ha inizio
il processo di integrazione europea, con un progressivo trasferimento della sovranità nazionale degli Stati
membri ad enti sovranazionali. La proposta ad aderire alla CECA, di Roberto Schumann fu accettata dalla
Germania, dall’Italia, dall’Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo. Il trattato prevedeva la creazione di un
mercato comune dei prodotti carbo-siderurgici con conseguente eliminazione dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative dei prodotti tra i Paesi membri.
1957 istituisce il Trattato di Roma, con il quale nasce la Comunità Economica Europea, fondata inizialmente da 6
Stati: Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi e Germania. L’obiettivo era un obiettivo
prevalentemente economico, cioè quello di creare un mercato unico superando la frammentazione
dei mercati nazionali.
1992 istituisce il Trattato di Maastricht e fonda per la prima volta l’Unione Europea, con un progetto con
un’ampia dimensione politica ed istituzionale. Vengono introdotti nuovi ambiti, come l’unione economica
monetaria, che porterà all’adozione dell’euro, la cittadinanza europea, la cooperazione giudiziale in materia
civile e penale, la politica estera e di sicurezza comune, un rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali.
Questo processo di integrazione si sviluppa tramite l’allargamento, cioè l’aumento del numero degli Stati
membri, e tramite l’approfondimento, ossia l’estensione delle competenze e il rafforzamento dell’integrazione.
Tutti i trattati successivi - Atto Unico Europeo, Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza e Trattato di Lisbona - non
sostituiscono i trattati precedenti ma li modificano o li integrano, ampliando il sistema in modo progressivo.
L’Atto Unico Europeo prende ispirazione da un trattato mai entrato in vigore, il Trattato Spinelli, che non venne
ratificato da tutti gli stati. Al contrario, l’Atto Unico Europeo instaurò una cooperazione europea in materia di politica
estera e richiedeva la realizzazione di un mercato unico, in funzione delle quattro libertà fondamentali di circolazione
e cioè merci, persone, servizi e capitali.
L’Unione Europea iniziava così a fondarsi su tre grandi pilastri: le Comunità Europee, la politica estera e la sicurezza
comune ed un terzo pilastro relativo alla giustizia e agli affari interni. Con l’entrata in vigore del Trattato di
Maastricht, inoltre, iniziarono a convivere quattro trattati cioè il Trattato sull’Unione Europea, il Trattato della
Comunità Economica Europea, il Trattato dell’Euratom ed il Trattato della Comunità Economica del Carbone e
dell’Acciaio.
Il trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, istituisce il diritto dell’Unione Europea in due
distinti trattati, ai quali apporta anche diverse modifiche. Il Trattato sulla Comunità Europea viene rinominato in
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, mentre il Trattato sull’Unione Europea conserva la sua
identificazione. Sopravvive comunque il Trattato della CECA anche se con l’apporto di diverse modifiche in modo da
conformarlo con gli altri due trattati già sopra citati. Grazie al trattato di Lisbona viene inoltre abolita la struttura in
tre pilastri dell’Unione Europea, vengono istituiti il Presidente dell’Unione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza e vengono aumentati i poteri del Parlamento Europeo in materia di bilancio e di
adozione degli atti dell’Unione.
OBIETTIVI
Gli obiettivi dell’Unione Europea sono indicati all’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea.
l'unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
‣
il riferimento ai valori rimanda all’articolo 2 dello stesso trattato, articolo che enuncia valori come la dignità umana,
la democrazia, l’uguaglianza o la libertà. Il rispetto di tali valori è condizione imprescindibile per l’ingresso di nuovi
Stati membri all’interno dell’Unione e fa si che venga applicato un procedimento sanzionatorio nei confronti degli Stati
già membri dell’Unione
l’unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui
‣ sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i
controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest'ultima.
questo obiettivo richiama il settore che, secondo la terminologia del Trattato di Maastricht, era denominato “giustizia
ed affari interni”. L’espressione - spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne - mette in luce il
necessario contemperamento tra le esigenze di libertà di circolazione e le esigenze di sicurezza, sia nei confini esterni
dell’Unione che in quelli interni, servendosi di una cooperazione giudiziaria o di polizia.
l’unione instaura un mercato interno, il che comporta l’installazione di uno spazio senza frontiere
‣ interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
secondo le disposizioni contenute nei trattati.
l’unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
‣
a tale enunciazione si collega la realizzazione di una politica economica e di una politica monetaria, disciplinate anche
dall’articolo 119 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il che impone che tali politiche rispettino prezzi
stabili, finanze pubbliche, condizioni monetarie sane e bilancio di pagamenti sostenibili.
nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo
‣ alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della
Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione
della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa
osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta
delle Nazioni Unite.
questo paragrafo 5 l’obiettivo di dare vita ad una politica estera unitaria, ponendosi come organo politico per la
realizzazione di tale fine, facendosi portatrice di interessi e di valori con carattere generale.
l’unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono
‣ attribuite nei trattati.
il quadro degli obiettivi viene completato alla luce delle disposizioni di applicazione generale, che configura gli obiettivi
come trasversali rispetto alle politiche e alle azioni dell’Unione. Tali obiettivi comprendono l’eliminazione delle
ineguaglianze, la promozione della parità fra uomo e donna, la promozione di un elevato livello di occupazione, la
protezione sociale, la lotta contro l’esclusione, la tutela dell’ambiente.
I valori, enunciati all’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea, sui quali si fonda il diritto dell’Unione, sono la
dignità umana, l’uguaglianza, la libertà, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la democrazia.
democrazia,
Per quanto riguarda la a questa è deificato l’articolo 10 del Trattato sull’Unione Europea che enuncia un
sistema basato su una democrazia rappresentativa. L’articolo 10 stabilisce una duplice legittimità democratica, che
consiste da un lato nella legittimità europea, che si manifesta nella diretta rappresentanza dei cittadini dell’Unione nel
Parlamento Europeo, e nella legittimità nazionale, consistente nella rappresentanza indiretta degli Stati membri
all’interno del Consiglio Europeo e del Consiglio, attraverso Capi di Stato e Capi di Governo, che saranno a loro volta
democraticamente responsabili verso i parlamenti nazionali.
diritti umani
Ai è dedicato l’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, il quale enuncia che i diritti fondamentali,
garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
La Corte di Giustizia ha affermato che i diritti umani fanno parte del diritto comunitario quali autonomi principi
generali che necessitano il rispetto di tutte le istituzioni. Atti emanati in violazione dei diritti umani sono quindi
illegittimi e suscettibili di essere annullati dalla Corte di Giustizia, la quale corte ha anche competenze per accertare le
infrazioni di uno Stato membro derivanti dalla condotta i contrasto con i diritti umani.
L’articolo 2, per quanto riguarda il rispetto dei valori dell’Unione, assume una valenza sia interna che esterna.
Sotto il profilo della valenza esterna l’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea dichiara che ogni Stato che rispetti
i valori enunciati all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione.
Sotto il profilo interno, invece, l’articolo 7 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ha istituito un
procedimento di controllo sulla condotta degli Stati membri che può condurre all’accertamento di una violazione di
questi valori con conseguenti sanzioni sospensive dei diritti inerenti alle qualità di membri dell’Unione.
Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione
violazione grave e
europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una
persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 dopo aver invitato tale Stato membro a
presentare osservazioni.
Si parla quindi, oltre che di violazioni gravi, anche di violazioni non sporadiche. L’articolo fa quindi riferimento ad una
condotta statale che venga in contrasto con i valori espressi all’articolo 2.
Secondo il principio del contraddittorio è previsto diritto dello Stato in questione ad esporre le proprie ragioni, questo
però prima che Parlamento e Consiglio deliberino.
Alla constatazione della violazione grave e persistente possono conseguire diverse sanzioni contro lo Stato autore
della violazione, consistenti la sospensione di alcuni diritti derivanti dai Trattati, ferma restando, per tale stato, la
necessità di continuare a rispettare gli obblighi connessi alla sua qualità di membro dell’Unione.
Il Trattato di Nizza del 2001, oltre al comma appena esposto, ha inserito all’interno dell’articolo 7 il procedimento
relativo all’evidente rischio di violazione, stabilendo una procedura preallarme dei valori enunciati all’articolo 2.
Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il
Consiglio deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento
europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei
valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in
questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.
Per quanto riguarda il principio democratico, l’articolo 10 del Trattato sull’Unione Europea dichiara che il
funzionamento dell’Unione è basato su una democrazia rappresentativa . L’articolo 10 stabilisce una duplice
legittimità democratica, che consiste da un lato nella legittimità europea, che si manifesta nella diretta
rappresentanza dei cittadini dell’Unione nel Parlamento Europeo, e nella legittimità nazionale, consistente nella
rappresentanza indiretta degli Stati membri all’interno del Consiglio Europeo e del Consiglio, attraverso Capi di Stato
e Capi di Governo, che saranno a loro volta democraticamente responsabili verso i parlamenti nazionali.
AMMISSIONE E RECESSO
La procedura di ammissione di nuovi Stati membri è regolata dall’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea.
Il procedimento ha inizio su proposta dell Stato che intende essere ammesso all’Unione ed è subordinato a due
requisiti essenziali: uno di natura geografica e l’altro di natura politica, in relazione al rispetto dei valori enunciati
all’articolo 2.
Dopo la presentazione della richiesta, il Consiglio delibera all’unanimità, subordinando l’adesione del nuovo membro al
consenso di tutti gli Stati membri. La pronuncia del Consiglio è poi seguita dal parere della Commissione, che è
obbligatorio ma non vincolante. Per la validità della procedura di adesione, quindi, il Consiglio è obbligatoriamente
tenuto a richiedere il parere della Commissione ma, anche in caso di parere discostante, il procedimento può
proseguire. Una volta richiesto il parere alla Commissione c’è bisogno dell’approvazione del Parlamento, la quale
assume carattere vincolante.
È stata poi configurata un ulteriore tecnica per le adesioni dei nuovi membri, consistente nel predeterminare dei
criteri ai quali i candidati devono conformarsi progressivamente sotto una fase che è chiamata fase di pre-adesione,
che si svolge sotto il controllo della Commissione. Una volta accolta la delibera del consiglio ha inizio una seconda
fase, che si conclude con la stipula di un accordo tra lo Stato aderente e gli Stati membri, contenente le condizioni di
ammissione e gli adattamenti dei trattati. L’ingresso nell’Unione dello Stato richiedente ha luogo al momento
dell’entrata in vigore dell’accordo e, tale entrata in vigore è subordinata alla ratifica degli Stati contraenti.
Il Trattato di Lisbona ha attribuito per la prima volta agli stati membri un diritto di recesso volontario, introdotto
dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea.
La legge enuncia la possibilità per ogni stato membro di recedere dall’Unione. Questo procedimento ha inizio con la
notifica di tale intenzione al Consiglio europeo, alla quale consegue la negoziazione di un accordo volto a definire le
modalità del recesso , tenendo anche conto del quadro delle future relazioni con l’Unione.
L’accordo è concluso a nome dell’Unione da parte del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa
approvazione del Parlamento.
L’entrata in vigore dell’accordo di recesso segna anche il momento della cessazione dell’applicazione dei Trattati allo
Stato interessato. Nel caso in cui un accordo non venga concluso i trattati cessano di avere applicazione dopo due
anni dalla notifica di recesso.
FONTI DELL’ORDINAMENTO
Il diritto primario dell’Unione Europea si fonda su due trattati principali :
Trattato sull’Unione Europea
◦ , contenente le disposizioni generali ed i principi fondamentali dell’Unione
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,
◦ un trattato che disciplina in modo più dettagliato il
funzionamento delle istituzioni e delle politiche europee
La Corte di Giustizia afferma che i trattati costituiscono una sorta di Costituzione del diritto dell’Unione Europea, in
quanto questi vanno a definire un nuovo ente sovranazionale in favore del quale gli Stati rinunciano alla loro
sovranità. Nel quadro dei trattati sono stati individuati dei principi supercostituzionali, i quali non sarebbero
modificabili neanche attraverso il procedimento specifico dell’articolo 48 del TUE, collocandosi cos&igrav
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