03/10/2019 – Causa Melloni
I fatti
Ordine di arresto rilasciato dall’autorità giudiziaria italiana rispetto al Melloni. Il Melloni si trova in Spagna e viene finalmente bloccato in Spagna, quindi siamo dinanzi al problema delle autorità spagnole di consegnare alle autorità italiane il Melloni.
L’avvocato del Melloni dice che l’articolo 134 della costituzione spagnola assicura sempre e comunque il diritto ad essere presente in aula e al giusto processo. Il Melloni vuole quindi utilizzare la Corte Spagnola. Egli era stato condannato sì, ma in absentiam (in contumacia). Ciò non è possibile perché avremo violazione dello standard costituzionale stante il fatto che il soggetto non era presente.
A fronte di questa situazione si ha un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il diritto dell’Unione osta o non osta? La Corte dice che non è possibile invocare lo standard nazionale per opporsi al diritto dell’Unione.
Nel 2009 è stato emendato il mandato di arresto (584/2002); è stata introdotta una specificità ovvero di poter svolgere il processo in absentiam purché siano presenti avvocati con mandato. Ciò ha scatenato molte reazioni.
Nel disciplinare i profili oggetto del provvedimento gli Stati aderiscono ad uno standard dei principi fondamentali. La Corte di Giustizia deve sempre bilanciare e prendere la legislazione come standard che viene affermato in via positiva, e giudica lo standard in base ai diritti fondamentali non in base alle costituzioni nazionali. Una disposizione di questo genere compare anche nella CEDU art. 53.
L’articolo 6 TUE dispone che l’Unione deve aderire alla CEDU perché in quel momento storico c’era la consapevolezza di andare tutti insieme avanti nonostante la difficoltà.
L’articolo 2 (uguale all’articolo 1) deve garantire che l’adesione non incida né sulle competenze dell’Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni.
Il rinvio pregiudiziale può essere svolto dal giudice e non dall’arbitro.
Interpretazione articolo 6 dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
Prima sentenza: 80/2011; in data 12/11/2009 la Corte di Cassazione ha sollevato in riferimento all’articolo 117 della Cost. questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 27/12/1956:
Mentre l’ordinamento comunitario è un ordinamento, la CEDU rimane un trattato, quindi sono due realtà distinte; una ha valenza costituzionale articolo 11, l’altra è una fonte interposta all’interno del nostro ordinamento. Quando mi trovo di fronte ad una norma dell’Unione che ha applicazione diretta, la applico e vado in Corte ove vi sono problemi.
Le parti private nel giudizio di cui stiamo parlando, quello nazionale, argomentano che l’articolo 6 TUE stabilisce che l’UE… e che aderisce alla convenzione; da ciò deriverebbe che è già possibile grazie a questa disposizione applicare direttamente la disposizione della CEDU (cui è insito il principio di sussidiarietà).
Nel 2012 lo stesso problema è rinvenuto dinanzi alla Corte.
Cittadino albanese che lavora da anni in Italia e che lavora e vive nella provincia di Bolzano, vuole ottenere l’affidamento di una casa, la quale gli viene negata perché i fondi erano a disposizione dei cittadini di stati terzi e questi erano finiti. Il cittadino afferma di sentirsi discriminato sulla base di due direttive (direttiva 2043 - direttiva sui cittadini di stati terzi che stabilmente vive e lavora in Italia) sulla base etnica. Su rinvio costituzionale non è andata bene quindi procedono per rinvio pregiudiziale.
Parere 213
Il primo problema è quello della mancanza di coordinamento tra l’articolo 53 CEDU e l’articolo 53 Carta.
O si rispetta la CEDU o pregiudico il principio di corretta ed uniforme applicazione dell’Unione.
L’articolo 53 della CEDU dovrebbe essere interpretato nel senso che gli Stati nel momento in cui attuano il diritto dell’Unione perché questo potrebbe determinare un abbassamento (in linea con la giurisprudenza Melloni); ciò avviene quando abbiamo un’armonizzazione di qualche tipo, senza armonizzazione non possiamo far sì che sia il legislatore a dover decidere lo standard e gli Stati a capire se su questo sono d’accordo.
Uno dei problemi che si può porre è un ricorso interstatale, cioè Stato contro Stato dinanzi alla Corte di Strasburgo, che si trova in alternativa con la CEDU o con il diritto dell’Unione.
Ultimo punto è che il Trattato di Lisbona ha alzato lo standard di tutela non solo prevedendo carattere vincolante della carta ma anche il fatto che in ambito PESC le misure non possono essere impugnate perché non sono soggetti alla giurisdizione della Corte.
Livello nazionale
Livello internazionale: disposizione articolo 53: la convenzione è lo standard minimo; lo Stato può tutelare maggiormente. L’articolo 53 ha una funzione politica, di rassicurare che nulla cambia rispetto al passato, è una disposizione inutile.
La giurisprudenza che riguarda questi aspetti dobbiamo ricordare che laddove siamo in presenza di una normativa sulla armonizzazione, quello diventa lo standard condiviso al livello di Unione; per quello lo standard minimo può essere solo la Carta, non anche le costituzioni nazionali, almeno fino a quando ciò pregiudica la corretta applicazione UE.
07/10/2019 – Unione europea e Stati membri
Articolo 49 TUE: adesione, entrata nell’UE
Verificare come si aderisce all’Unione, quali sono i criteri per entrare, cosa comporta essere uno nuovo Stato membro e il collegamento con l’articolo 50: il recesso Brexit.
Articolo 49 (ex articolo 49 del TUE)
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Commenti all’articolo 49
Il Consiglio europeo si distingue dal Consiglio; prima di Lisbona abbiamo un Consiglio dell’Europa, organo ma non istituzione; il consenso è unica modalità di decisione. Una volta con Lisbona abbiamo un Consiglio europeo che diventa istituzione; il Consiglio (art. 15 TUE) non ha competenze legislative, questa è una prerogativa del Consiglio e del Parlamento, ciò nondimeno il Consiglio può adottare una serie di decisioni di carattere costituzionale es: formazioni del Consiglio. Il trattato dice che vi sono già due formazioni del Consiglio, una di questi è affari Esteri.
Ci sono una serie di condizioni per fare parte dell’Unione che devono essere rispettate:
- Stato europeo (definire cosa è Europa e cosa no dipende da ciò che gli Stati vogliono attribuirgli)
- Rispetto e promozione dell’Art. 2
- Lo Stato richiedente deve notificare la propria intenzione, senza la notifica non c’è nulla; come non c’è nulla dopo il referendum britannico del 2016 fino alla notifica.
- Si tiene conto dei criteri di ammissibilità
Due sono gli elementi preponderanti: uno geografico e uno valoriale, procedurale (la notifica) sono dei motivi politici.
Ulteriori criteri sono stati aggiunti come verificare la possibilità che l’entrata di nuovi Stati comprometta il processo di integrazione.
Tre condizioni poste da Copenaghen:
- Stato di diritto
- Democrazia stabile
- Rispetto dei diritti fondamentali
- E a partire da Amsterdam anche delle minoranze
- Capacità di sopportare le pressioni economiche che derivano dall’appartenenza al mercato interno
- Il rispetto del corpus normativo dell’Unione
Richiesta
Il Consiglio deve informare il Parlamento europeo (a maggioranza qualificata) e anche i parlamenti nazionali che dovranno a fine procedura ratificare. Viene consegnato al Consiglio (approvazione unanime) e non al Consiglio europeo, e questo poi dovrà dare incarico alle Commissioni per la negoziazione.
A questo punto determinare quando uno Stato può entrare ha dei contro: “se” e “quando”. L’ordinamento interno viene spacchettato in vari capitoli, una trentina: agricoltura, pesca, merci, stabilimento, servizi … quindi virtualmente si prende un ordinamento e si spacchetta in aree e noi verifichiamo come Commissione, per quell’area qual è lo status quo, ciò che normativa presiede alle varie aree e fleggo fin quando la Commissione arriva che quello Stato rispetta o meno il diritto dell’Unione.
La Germania in materia di non discriminazione sul lavoro, ha ritenuto, rispetto ad alcune direttive quadro, di non adottare la direttiva e infatti in alcuni casi la Corte di Giustizia ha ammesso il comportamento dello Stato per via giurisprudenziale e che quindi peccava di inadempienza. La stessa direttiva, in ogni tipo di caso, infatti prescrive l’indicazione della medesima nell’atto di recepimento.
La Commissione ha un obiettivo politico che è quello di consentire l’allargamento.
Negoziati di adesione in corso: Serbia-Montenegro-Turchia.
Paesi candidati: Albania-Repubblica di Macedonia del Nord.
Potenziali candidati: Bosnia Erzegovina-Kosovo.
Chiusura
Raccomandazione di chiusura negoziazione inviata dalla Commissione; parere del Parlamento europeo e poi l’accordo viene firmato da parte degli Stati membri e dai candidati. È una forma breve di trattato.
In questo trattato vi è un atto che prevede l’ingresso dello Stato, un atto che esplicita le condizioni richieste per l’ingresso e poi vi sono una serie di allegati, protocolli e dichiarazioni soprattutto per i periodi transitori. Queste condizioni vanno fissate nel trattato internazionale di adesione dove andranno definiti anche il numero di parlamentari che a quello Stato verranno riconosciuti, ciò non è un dettaglio da poco, sicuramente perché vi è l’unanimità, poi perché è fissato un numero di parlamentari massimo.
A ogni ingresso gli Stati già presenti perdono parlamentari, il numero non può essere aumentato sia per l’efficienza che la modifica del trattato vuole l’unanimità che è difficile da raggiungere. In qualsiasi momento lo Stato richiedente può far venir meno la sua richiesta, se lo Stato è già membro esce solo con l’articolo 50 e se esce seguendo la procedura di questo articolo rientrerà solo con la procedura dell’articolo 49.
Dopo vi è la firma seguita in ultimo dalla ratifica secondo le procedure interne dello Stato.
L’Unione ha sempre fatto degli accordi di stabilizzazione; in altri casi l’Unione fa un accordo di associazione (come per la Turchia) in vista dell’adesione questo accordo è un trattato ampio che può comprendere dalla cultura all’energia.
Con la Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein è stato fatto un accordo di associazione tutto ciò per ragioni politiche. L’accordo consente di sfruttare le proprie specificità. Dall’accordo di associazione si può passare all’adesione ma non è detto. Quando la scelta viene attuata, vi sono i cd fondi pre adesione.
Articolo 50 TUE
Articolo 50
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.
Questo articolo disciplina il recesso volontario dall’Unione da parte di uno Stato membro. Nel Regno Unito si sono vantati di questo successo, perché anche sulle norme dei trattati si fa politica interna. [È come quando durante il negoziato di Lisbona Sarkozy non voleva vedere come obiettivo la concorrenza, perché la Francia tradizionalmente aiuta i campioni nazionali e quindi secondo Sarkozy l’idea era se non vi è l’obbiettivo di mantenere una concorrenza noi possiamo cercare di incidere di più sull’attività repressiva dell’Unione].
La disposizione all’art. 50 è stata aggiunta nel Trattato di Lisbona. L’obiettivo dell’articolo era quindi elaborare un’uscita ordinata, per essere tutelato anche se si decidesse di uscire dall’Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica la sua volontà al Consiglio Europeo.
Il Regno Unito non è disposto a firmare l’accordo definito tra il governo May e Michelle Barnier; si tratta di una questione identitaria se il Regno Unito esce dall’Unione, in particolare dall’unione doganale avremo il problema del Nord Irlanda. La soluzione dovrebbe essere porre una barriera tra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud, la prima rimarrebbe Stato terzo con l’UK e l’Irlanda del Sud continuerebbe ad essere membro dell’Unione.
L’idea sarebbe quella di raccogliere il dazio alla destinazione, quindi se io per esempio spedisco un carico dall’Irlanda del Sud verso l’Unione non avrò un controllo fisico all’Irlanda del Nord ma lo avrò alla consegna merce pagando il dazio. L’UK ha fatto una controproposta che l’Unione non ha accettato.
Tutti gli Stati membri hanno mantenuto la posizione per l’accordo trovato con l’UK.
08/10/2019
Ci sono due orientamenti: perché ci sono due fasi, una prima fase in cui bisogna affrontare alcune tematiche di priorità assoluta e poi vi è la seconda fase dove si elabora un quadro più completo. Non c’è nessun accordo se però manca un accordo su tutti i punti. Se io comincio a consentire una negoziazione fine a se stessa per ciascun punto, si corre il rischio di negoziare fino alla fine per ogni punto da parte di ogni Stato.
Dai primi orientamenti (29 aprile 2017) ci sono alcune tematiche che emergono:
- Le priorità di fase 1: nel momento in cui il Regno Unito esce che cosa succede? Quali problematiche si pongono?
- Status dei cittadini: dopo la notifica alcuni cittadini britannici hanno posto l’attenzione al tribunale di Amsterdam, una causa in cui avanzavano le preoccupazioni a riguardo dello status dei cittadini e chiedevano di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte per capire se fosse valido un atto che pregiudicasse questo titolo. Il tribunale inizialmente ha accolto e poi ritirato la questione.
Esempio di causa 1980: la lite pendente dinanzi al pretore riguarda i costi di spedizione sostenuti dall’attore, sig. Foglia, commerciante in vini residente in Santa Vittoria D'Alba, in provincia di Cuneo, Piemonte, Italia, per inviare a Mentone, in Francia, alcuni cartoni di vini liquorosi italiani da lui venduti alla convenuta, sig.ra Novello.
Il sig. Foglia deve sapere se la normativa francese è compatibile con quella dell’Unione. Egli chiede al giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale, questa dice che è una causa fittizia essendovi una causa fittizia perché tutti hanno interesse a che venga detto che il diritto francese non è compatibile con il diritto dell’UE. Ma non si può montare una causa per dire un’altra cosa ma si dovrebbe proseguire per altre vie perché senno abusiamo dello strumento giudiziale. La Corte nel tempo però è tornata sui suoi passi, affermando una presunzione.
Gli Stati hanno adottato singolarmente degli highlights ai cittadini britannici.
- Circolazione delle merci:
- Capitali e libertà di stabilimento:
- Lavoratori e imprese:
- Sicurezza e cooperazione penitenziaria:
- Servizi:
- Soldi:
- Questione Cipro
- Questione Gibilterra
- Periodo transitorio: una possibile soluzione avanzata è stata che l’UK rimane periodo transitorio fino al 2025 per quanto riguarda la politica interna delle merci.
La notifica Brexit viene presentata il 29 Marzo 2017. Dopo la notifica scatta i
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto dell'Unione Europea
-
Appunti Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea - Appunti
-
Diritto dell'Unione Europea - Appunti