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E.N.I.T. (Ente Nazionale Italiano del Turismo)

L’E.N.I.T. nasce nel 1919 come ente nazionale per l’incremento delle industrie

turistiche.

Con l’avvento delle regioni (1970) è stato necessario implicare un necessario

sviluppo ordinamentale dell’ENIT, oltre che una ridefinizione del campo di azione

dell’ente.

L’assunzione delle competenze amministrative in materia turistica delle regioni non

ha comportato di per sé lo svuotamento delle attribuzioni di esso.

Il dato di maggiore rilievo, in questo periodo, è la trasformazione dell’ente in

agenzia.

Il modello delle agenzie potrebbe richiamare soluzioni a carattere prevalentemente

privatistico con il legislatore che ha confermato la personalità giuridica di diritto

pubblico della nuova entità.

Alla nuova Agenzia nazionale del turismo è stata riconosciuta l’autonomia

statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

L’agenzia rimane sottoposta ad attività di indirizzo e di vigilanza del Ministro

competente.

All’interno dell’agenzia sono previsti tre organi:

- Il presidente: viene nominato su proposta del Presidente del Consiglio;

- Il consiglio di amministrazione: sono costituiti da un numero non superiore ai

5 componenti;

- Il collegio di revisione dei conti.

Il profilo tecnico dell’ente è composto da un comitato di 40 membri che rappresenta

le regioni (a cui è affidata la presidenza), dei ministeri interessati, di province, di

comuni e delle associazioni imprenditoriali.

L’ENIT svolge la funzione di promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria

italiana e di quella integrata dalle risorse turistiche delle regioni, svolge anche

attività di consulenza e di assistenza a favore dello stato, delle regioni e di altri

organismi pubblici per la promozione sui mercati esteri dei prodotti turistici.

L’agenzia opera, inoltre, in attività di accoglienza e informazione per i turisti e

collabora per le finalità istituzionali con gli uffici della rete diplomatico-consolare del

ministero degli affari esteri.

L’agenzia viene sostenuta finanziariamente dai contributi dello stato e delle regioni

e di altri enti pubblici per la realizzazione di attività promozionali.

Nel 2014 l’agenzia ha subito delle importanti riforme:

- La trasformazione in un ente pubblico ed economico: il modello dell’agenzia

viene abbandonato per tornare allo schema classico dell’ente pubblico ed

economico, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato;

- Il taglio dei fondi con conseguente risparmio sulla spesa pubblica;

- Gli è riconosciuta l’autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,

patrimoniale, contabile e di gestione;

- Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell’ENIT e da due

membri nominati dal ministro del consiglio del turismo;

- La missione rimane sostanzialmente quella di promozione del turismo,

organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e

favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e

artigianali in Italia e all’estero;

- Il finanziamento viene gestito con un piano trimestrale e annuale.

ART. 117

Competenza concorrente Stato-Regioni in materia di

“turismo e industria alberghiera”

L’autorità competente (al fine di individuare le rispettive aree di competenza

normative delle autorità statali e regionali) produce disposizioni di fonti normative

di diverso grado e in presenza di più ordinamenti giuridici che sono destinati a far

convivere:

a) L’ordinamento statale;

b) L’ordinamento regionale;

c) Gli ordinamenti degli enti locali;

d) L’ordinamento internazionale generale;

e) L’ordinamento dell’Unione Europea.

La Costituzione considerava «turismo ed industria alberghiera» come materia di

competenza legislativa concorrente: una competenza legislativa regionale,

esercitata nei limiti della legislazione statale recante i principi fondamentali della

materia (art. 117 Cost.).

Se prima della riforma costituzionale la legislazione delle Regioni ordinarie in

materia poteva esprimersi nell'ambito dei «principi fondamentali stabiliti dalle leggi

dello Stato», ora, in base al «nuovo» art. 117 Cost., essa non è più soggetta a tale

limite.

Il turismo non compare né fra le materie di esclusiva compet

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mario_Vargiu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Benelli Gianfranco.
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