Le strutture ricettive come imprese turistiche
La gestione di strutture destinate a fornire ospitalità al pubblico costituisce
ovviamente un elemento centrale nell’ambito del fenomeno turistico.
La relativa attività è dunque sempre stata oggetto di specifica regolamentazione
ad assoggettata a controlli da parte dell’autorità amministrativa a tutela degli
interessi pubblici primari (economici, di igiene e di sicurezza pubblica) ad essa
connessi.
Prima legge quadro (1983)
Nella prima legge quadro vengono dettate la definizione di impresa turistica
“svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.” (art.
5), quali strutture ricettive rientrano all’interno dell’impresa turistica “gli alberghi,
i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi
turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli
appartamenti per vacanze…” (art. 6) e il ruolo delle Regioni che “possono
individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.” (art. 6).
Codice del turismo (2011)
All’interno del codice del turismo vengono ritoccate alcune leggi dettate in
precedenza.
Tale codice viene suddiviso in vari capi, ma i più importanti sono:
• Capo I – Strutture ricettive e altre forme di ricettività:
All’interno del Capo I troviamo la classificazione delle strutture ricettive “si
suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b)
strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d)
strutture ricettive di mero supporto.” (art. 8 c. 1), la definizione di attività
ricettiva “si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità
esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di
alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che
sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati…” (art. 8 c. 2) e quali strutture ricettive rientrano nella
categoria alberghiere e paralberghiere “a) gli alberghi; b) i motels; c) i
villaggi-albergo… g) i bed and breakfast organizzati in forma
imprenditoriale…” (art. 9 c.1), con un particolare focus sulle definizione di
albergo “sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere
ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.” (art 9 c. 2) e di bed and
breakfast in forma imprenditoriale “strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che
forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità
immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari
condivisi.” (art. 9 c. 8);
• Capo II – Altre strutture ricettive:
All’interno del Capo II troviamo l’elenco di quali strutture ricettive
appartengono alla categoria extralberghiera “a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case
per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture
ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventù…” (art. 12 c. 1), con un
particolare focus sulle definizioni di affittacamere “strutture ricettive
composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso
stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari.” (art. 12 c. 2), di bed and breakfast “strutture ricettive a
conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non
imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti
della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi
familiari condivisi.” (art. 12 c. 3), di residence “complessi unitari costituiti da
uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in
locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.”
(art. 12 c. 6) e di ostelli per la gioventù “strutture ricettive per il soggiorno e
il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori,
gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.” (art. 12 c. 7).
Infine, troviamo la definizione di strutture ricettive di mero supporto
“strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio
itinerante, escursionistico e locale.” (art. 14 c. 1).
Regione Sardegna – Norme in materia di turismo (2017)
Nel 2017 in Sardegna sono state disciplinate e classificate le strutture ricettive.
Le attività ricettive vengono distinte nelle seguenti tipologie:
1. Strutture ricettive alberghiere:
- Alberghi: aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in
almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori.
L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri
di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità
abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità
ricettiva non superiore al 35% di quella complessiva
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Diritto del Turismo - Appunti parte 2
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Diritto del turismo
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Diritto del turismo - Parte 1 - Il sistema normativo del turismo in Italia
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