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Le strutture ricettive come imprese turistiche

La gestione di strutture destinate a fornire ospitalità al pubblico costituisce

ovviamente un elemento centrale nell’ambito del fenomeno turistico.

La relativa attività è dunque sempre stata oggetto di specifica regolamentazione

ad assoggettata a controlli da parte dell’autorità amministrativa a tutela degli

interessi pubblici primari (economici, di igiene e di sicurezza pubblica) ad essa

connessi.

Prima legge quadro (1983)

Nella prima legge quadro vengono dettate la definizione di impresa turistica

“svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.” (art.

5), quali strutture ricettive rientrano all’interno dell’impresa turistica “gli alberghi,

i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi

turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli

appartamenti per vacanze…” (art. 6) e il ruolo delle Regioni che “possono

individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.” (art. 6).

Codice del turismo (2011)

All’interno del codice del turismo vengono ritoccate alcune leggi dettate in

precedenza.

Tale codice viene suddiviso in vari capi, ma i più importanti sono:

• Capo I – Strutture ricettive e altre forme di ricettività:

All’interno del Capo I troviamo la classificazione delle strutture ricettive “si

suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b)

strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d)

strutture ricettive di mero supporto.” (art. 8 c. 1), la definizione di attività

ricettiva “si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità

esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì,

unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di

alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che

sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e

convegni organizzati…” (art. 8 c. 2) e quali strutture ricettive rientrano nella

categoria alberghiere e paralberghiere “a) gli alberghi; b) i motels; c) i

villaggi-albergo… g) i bed and breakfast organizzati in forma

imprenditoriale…” (art. 9 c.1), con un particolare focus sulle definizione di

albergo “sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che

forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere

ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.” (art 9 c. 2) e di bed and

breakfast in forma imprenditoriale “strutture ricettive a conduzione ed

organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che

forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità

immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari

condivisi.” (art. 9 c. 8);

• Capo II – Altre strutture ricettive:

All’interno del Capo II troviamo l’elenco di quali strutture ricettive

appartengono alla categoria extralberghiera “a) gli esercizi di affittacamere;

b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case

per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture

ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventù…” (art. 12 c. 1), con un

particolare focus sulle definizioni di affittacamere “strutture ricettive

composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso

stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi

complementari.” (art. 12 c. 2), di bed and breakfast “strutture ricettive a

conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non

imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti

della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi

familiari condivisi.” (art. 12 c. 3), di residence “complessi unitari costituiti da

uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi

igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in

locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.”

(art. 12 c. 6) e di ostelli per la gioventù “strutture ricettive per il soggiorno e

il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori,

gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.” (art. 12 c. 7).

Infine, troviamo la definizione di strutture ricettive di mero supporto

“strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio

itinerante, escursionistico e locale.” (art. 14 c. 1).

Regione Sardegna – Norme in materia di turismo (2017)

Nel 2017 in Sardegna sono state disciplinate e classificate le strutture ricettive.

Le attività ricettive vengono distinte nelle seguenti tipologie:

1. Strutture ricettive alberghiere:

- Alberghi: aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in

almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori.

L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri

di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità

abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità

ricettiva non superiore al 35% di quella complessiva

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mario_Vargiu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Benelli Gianfranco.
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