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Diritto del turismo – Prof. Bernes

Lezione 1 - 07/02/2023

Di cosa parliamo quando parliamo di turismo?

Concretamente per turismo si intende uno spostamento temporaneo di un soggetto in un luogo diverso da quello di residenza o dove si lavora. Il turismo non è solo il viaggio (= trasporto), ma comprende tutta una serie di attività e servizi che si possono godere in vacanza (esempio: terme, stabilimento balneare, impianti sciistici, hotel...).

Nel turismo sono ricompresi anche elementi di tipo culturale. Guida turistica --> quando decido di non fare una visita fai-da-te, questo professionista soddisferà un mio desiderio personale. Ci sono quindi dei rapporti contrattuali alla base di queste attività. Il turismo non ha solo rilevanza economica; oltre a questo aspetto c’è il soddisfacimento di natura non patrimoniale.

Ad oggi il turismo (anche nel senso di “viaggio”), viene organizzato in maniera diversa rispetto a qualche anno fa. Il concetto di viaggio è legato a quello di pacchetto turistico. Oggi utilizziamo largamente la tecnologia (ICT) per il trasporto, la ricettività, i servizi...

Questo porta con sé una serie di rivoluzioni nell’ambito del turismo. Adesso si sta iniziando a parlare di e-tourism --> utilizzo del web per usufruire di servizi che possono essere erogati solo attraverso la rete (esempio: metaverso, assistere a concerti che si tengono solo online).

Di cosa parliamo quando parliamo di diritto?

Da fatti reali si cercano soluzioni generali. Perché abbiamo bisogno del diritto? Il diritto (in senso oggettivo) è un complesso di regole (= norme giuridiche) che governa i rapporti tra i soggetti che appartengono a un gruppo, a una comunità, una popolazione, agli esseri umani/natura/animali...

L'esistenza di queste regole, il solo sapere che esistono, implica la conoscenza che esistono delle sanzioni connesse alla mancata osservanza di queste regole. Il rispetto delle norme è dotato di una certa effettività.

Esiste però anche un sistema etico, di comportamento sociale (esempio: se sbaglio, chiedo scusa, anche se tale comportamento non è regolato da nessuna norma di diritto). Il diritto vive all’interno della società (ottica relazionale) ed è il risultato di un bilanciamento di esigenze, bisogni e interessi.

Regole sociali vs regole del diritto

Il diritto è un insieme di norme giuridiche, ma rispetto a quelle sociali hanno una maggiore garanzia di essere effettive, poiché si trovano in forma scritta. Abbiamo una limitata possibilità di ricorso all’autotutela e facciamo fare giustizia alle autorità giudiziarie.

Osserveremo la realtà dei fatti attraverso la lente del diritto, qualificandoli quindi giuridicamente. Non è semplice definire cosa differenzia il diritto dal precetto morale, religioso o sociale. Ad esempio “non uccidere” è un precetto che riguarda TUTTE queste aree.

Se parliamo di norme giuridiche, dobbiamo guardare la FONTE del diritto, ossia DA DOVE HA ORIGINE quella norma. Il diritto in senso OGGETTIVO corrisponde all’insieme delle norme giuridiche. Il diritto in senso SOGGETTIVO è inteso come posizione/situazione giuridica di un soggetto.

SISTEMA = Ordinamento giuridico. Il diritto ha diritto di esistere fintanto che esiste una società. È la complessità sociale che ha portato l’esigenza di avere delle regole che la governassero. Il concetto di ordinamento giuridico ha una portata più ampia rispetto a quello di diritto in senso oggettivo. È il complesso (=insieme, sistema) delle norme giuridiche che viene ordinato in base a determinati valori che fondano/caratterizzano una certa società. Il sistema viene costruito rendendo applicabili un complesso di regole diverse: non solo il Codice Civile (cc), ma anche la Costituzione, le norme dell’Unione Europea, i principi fondamentali dell’uomo, i valori che fondano tali principi...

Lezione 2 - 09/02/2023

Non chiede all’esame di parlare delle fonti del diritto, ma bisogna sapere quali sono. Quando verranno affrontati i vari argomenti, bisogna sapere da quale fonte vengono regolati, non è necessario il n° articolo ma la fonte è obbligatoria (es. Multiproprietà regolata dal codice del consumo).

Il compito del giurista è di saper INTERPRETARE, valutare, se la norma possa essere applicata al fatto reale che si sta esaminando. Tutti noi stringiamo un patto sociale --> vogliamo vivere in un mondo civile, pertanto sottostiamo a una serie di norme/leggi/regole. Il diritto, infatti, nasce e si sviluppa con l’evoluzione della società.

EFFETTIVITÀ della norma --> sapere che, se non rispetto una norma, ci sarà una sanzione/conseguenza valida a livello giuridico. Per essere giuridiche, le regole sociali devono essere ritenute idonee a produrre diritto. Le altre rientrano nell’ambito della morale, della religione, della scienza...

Per stabilire se una regola è giuridica, dobbiamo trovare la sua FONTE. Il 99,99% del diritto è in forma scritta, pertanto, se non la troviamo, significa che quella regola non è giuridica.

Patto tra Stato e cittadino --> patto costituzionale = Costituzione. Poteri dello Stato: legislativo (Parlamento) + esecutivo (Governo) + giudiziario. Corte Costituzionale: controlla e valuta se i provvedimenti dei vari organi/enti (es. Regioni) stanno violando la Costituzione. Risolve eventuali conflitti tra norme che vengono erogate tra soggetti diversi.

Chi può creare le Leggi? Il Parlamento, ma anche il Governo attraverso decreti legge e decreti legislativi delegati. Le Leggi regionali sono sullo stesso livello di quelle parlamentari e del Governo, ma hanno validità solo nel loro ambito territoriale. I decreti ministeriali hanno validità solo nei loro rispettivi ambiti (es. Ministero del Turismo). DPCM: non sono delle leggi, sono subordinati ad esse. Per essere valide devono trovare FONTE nella legge di categoria superiore.

Consuetudini: oggi hanno rilevanza limitata (se non nulla). Sono quei comportamenti ripetuti nel tempo (“si è sempre fatto così”), tali per cui riconosciamo fondamento giuridico a quel comportamento. In passato erano fonte di diritto predominante, oggi no. Consuetudini costituzionali: non si trovano nella Costituzione ma, visto che “si è sempre fatto così”, se vengono violate si è passabili di sanzionamento. L’unico esempio attuale è, in caso di vincita consistente al casinò, la mancia al croupier (una sentenza degli anni ‘50 ha riconosciuto questa consuetudine come regola da rispettare).

Il nostro ordinamento è subordinato a quello dell’UE (=fonte di diritto internazionale). Contratti tra Stati = Trattati, Convenzioni sui Diritti dell’uomo, Carta dei Diritti dell’UE, Dichiarazioni, Regolamenti. Sono tutti idonei a produrre norme per gli Stati e per i cittadini di quegli Stati.

Codice Civile – nasce nel 1942, quando in Italia c’era ancora la monarchia, pertanto non si parla di decreto legislativo, ma di Regio Decreto.

Codice della navigazione – regola i trasporti aerei + marittimi (quello terrestre è regolato dal Codice Civile).

Codice del consumo - è un decreto legislativo delegato.

Codice del turismo – allegato al D.Leg 79/2011.

ANNULLAMENTO = invalidità = incostituzionalità --> quando una norma di legge viola una norma superiore, allora viene annullata/invalidata e la sua invalidità è retroattiva. ABROGAZIONE = valutazione di una norma con criterio cronologico (non gerarchico). Ci sono leggi che diventano ad un certo punto obsolete e vengono sostituite da nuove leggi che abrogano = sostituiscono le vecchie. La legge nuova NON ha effetto retroattivo, ma ha valore da quando viene emanata, sostituendo la validità di quella precedente. Norma previgente = è la norma che era in vigore prima di quella attuale che l’ha abrogata.

Norme internazionali

  • Art. 10 Cost (principi generali del Diritto Internazionale)
  • Art. 11 Cost. (trattati internazionali)
  • Art. 117 Cost. (Stato e Regioni devono agire in conformità degli obblighi derivanti dal Diritto dell’UE ed ai trattati internazionali)

Il TRATTATO DI LISBONA ha individuato 2 trattati importanti:

  • Trattato sull’Unione Europea
  • Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (e sue fonti derivate)

Lezione 3 - 10/02/2023

Costituzione

Art. 117 Cost.

Potere Stato – Regioni. Autonomia territoriale: le Regioni possono produrre leggi con valore/applicazione territoriale. Nel 2001 c’è stata la riforma della Costituzione – titolo V. Ha introdotto un’aggiunta: il rispetto dei vincoli provenienti dall’UE e degli obblighi internazionali. Questa riforma ha rimodellato in parte i rapporti tra Stato e le varie articolazioni territoriali (es. Regioni, province autonome, Comuni e Città Metropolitane). In questa sezione si possono trovare l’elenco delle materie che spettano esclusivamente allo Stato e altre che spettano alla potestà concorrente. Spettano esclusivamente allo Stato ad esempio la materia “immigrazione”, “difesa”, “moneta”...

Per le varie articolazioni territoriali (= potestà concorrenti allo Stato, esempio le Regioni) lo Stato dà le normative generali, le Regioni vanno nel dettaglio (si chiama “normativa di dettaglio”). Esempio normativa che riguarda le professioni turistiche. La Costituzione non fornisce un elenco esaustivo di tutte gli ambiti di competenza esclusiva delle Regioni (= competenza residuale). La competenza residuale delle Regioni arriva per deduzione: tutto ciò che non rientra nelle competenze dello Stato, allora spetta alle Regioni (Art. 10, comma 4, Cost.).

È interessante notare che la materia turismo NON si trova nell’Art. 117 Cost., pertanto vuol dire che la potestà normativa spetterebbe di fatto alle singole Regioni. Questo però crea dei PROBLEMI DI COORDINAMENTO tra le Regioni: lo stesso fatto può essere interpretato e regolamentato in maniera diversa da Regione a Regione.

Art. 118 Cost.

Parla di potestà di esercizio di funzioni amministrative --> possibilità di attivare regolamenti dell’esecutivo (del Governo) e delle Regioni. È legato al concetto di POTESTÀ NORMATIVA (= creare le norme). La potestà esecutiva ha un criterio INVERTITO rispetto a quello delle fonti: la gerarchia è territoriale --> dalle Città metropolitane/Comuni allo Stato.

Principio di sussidiarietà = attrazione in sussidiarietà. Laddove la miglior coordinazione è data da un ente territoriale amministrativo superiore rispetto a quello di competenza, allora viene affidato ad esso anche la potestà normativa. Principio di attrazione in sussidiarietà: Per evitare disordini/problemi, viene affidata la competenza normativa + esecutiva all’ente superiore, mantenendo il principio di leale collaborazione. Lo Stato tende ad attrarre in sussidiarietà e a regolare direttamente le situazioni, privando la potestà ai Comuni, migliorando però il coordinamento e rispettando una collaborazione leale con i vari enti territoriali. Il principio di leale collaborazione avviene attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro e l’organizzazione di conferenze unificate Stato-Regione.

Attraverso l’attrazione in sussidiarietà, per un miglior coordinamento le funzioni amministrative vengono tolte ai Comuni/Regioni e date allo Stato = è un esproprio legittimo e giustificato, che però si esprime attraverso un principio di leale collaborazione. Questo è successo ad esempio per la materia del turismo.

Codice del turismo – allegato n° 1 d.Lgs 23 maggio 2011 n° 79

La materia turismo non era prevista di competenza dello Stato (Art. 117 Cost.), ma per risolvere la problematica del coordinamento, per attrazione in sussidiarietà lo Stato ha preso in mano la situazione e nel 2011 emette il Codice del Turismo.

Il Decreto Legislativo DELEGATO (come in questo caso) è diverso dal decreto legislativo vero e proprio: il Parlamento individua dei principi di base e delega il Governo a scrivere nel dettaglio la normativa.

PROBLEMA: nella creazione della Legge Delega non era previsto il rispetto dei meccanismi del principio di coordinamento tra Stato e Regioni e non ha fatto delle Tavole di lavoro con le Regioni. Una volta emesso il Codice del Turismo, le Regioni hanno fatto ricorso perché non era stato rispettato il principio di leale collaborazione dallo Stato. La sentenza n°80/2012 ha confermato la mancanza del principio di leale collaborazione e ha decretato come incostituzionale ¾ del Codice. Sono rimaste in vigore sostanzialmente solo le norme dedicate al diritto privato (contratti): norme sulle imprese e professioni turistiche, sui contratti del turismo organizzato e sulle locazioni turistiche.

Le professioni turistiche

Codice del turismo

Art. 4 cod. tur --> non definisce l’imprenditore in senso stretto. Il concetto di impresa viene definito dall’Art. 2082 del Codice Civile. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività organizzata in cui produce/vende prodotti o servizi.

Art. 6 cod. tur --> professioni turistiche. Differenza tra lavoro in autonomia e lavoro subordinato. Lavoro in autonomia: definito dall’Art. 2082 del Codice Civile. Viene anche definito “lavoro autonomo” --> viene assunta la qualifica di professionista del turismo.

Lavoro subordinato: è eterodiretto e se ne occupa il Diritto del Lavoro (art. 2094 del Codice Civile). La definizione di imprenditore ha un diretto riferimento nel Codice Civile (Art. 2082), mentre manca una definizione di professionista del turismo.

Quando il professionista del turismo può essere definito imprenditore, e quando non lo è? Ci sono differenze nei diritti e obblighi, nonché nel tipo di attività che compie. L’imprenditore che lavora e produce stipulerà dei contratti di vendita, ma avrà anche un’organizzazione complessa a monte.

Contratto di appalto = contratto tra soggetto e impresa. Appalto --> esiste una gestione del rischio da parte dell’appaltatore (e quindi da parte dell’imprenditore). Lavoratori autonomi NON imprenditori = sono tutte le professioni INTELLETTUALI (es. Tassista, medico, architetto, avvocato, artigiano..). Non esistendo una definizione di riferimento, qui si trovano anche situazioni border line.

Contratto d’opera professionale = contratto tra un soggetto e il lavoratore autonomo. Art. 2222 C.C. All’interno dei collaboratori autonomi si specificano i PROFESSIONISTI INTELLETTUALI (Art. 2229 C.C.). Si parla di professioni protette --> la legge protegge il singolo cittadino prevedendo l’iscrizione di questi professionisti a degli elenchi/ordini/collegi professionali. Questi elenchi sono pubblici e consultabili. Per questi professionisti, l’organizzazione a monte è minima (rispetto all’imprenditore). Il lavoratore autonomo può avere anche dei lavoratori subordinati.

Punto particolare: il professionista, pur lavorando individualmente, può crescere e sviluppare il proprio lavoro, tanto da doverlo gestire in maniera imprenditoriale (ad esempio ampliando gli strumenti di lavoro, assumendo più persone...) e si può trasformare in imprenditore. Le due figure (professionista autonomo e imprenditore) possono pertanto coesistere. Purtroppo, soprattutto per quanto riguarda le nuove professioni (es. Influencer, animatore turistico...) a volte diventa difficile capire se si tratta di un imprenditore o di un professionista. Non ci sono albi o elenchi dove poterli rintracciare con un riconoscimento pubblico.

Lezione 4 - 14/02/2023

(Assente – sbobinatura registrazione audio)

Sentenza n° 2014/2006 - si riferisce all’Art. 118 per abilitare, per alcune materie, lo Stato ad assumere delle vitali funzioni amministrative, secondo il principio di attrazione in sussidiarietà (da livello regionale a statale), ma le Regioni devono essere coinvolte attraverso dei Tavoli di Lavoro. Si tende quotidianamente ad attrarre in sussidiarietà, ed è quello che è successo per la materia turismo.

Differenziazione tra le varie categorie di lavoratori: lavoro in autonomia (lavoro autonomo in senso ampio) + lavoro subordinato. All’interno del lavoro in autonomia, rientrano la categoria del lavoro d’impresa (Art. 2028 CC) e delle libere professioni (lavoro autonomo in senso stretto – art. 2222 CC). È l’organizzazione del lavoro che distingue l’imprenditore dal libero professionista. L’artigiano spesso viene considerato un imprenditore, mentre le libere professioni sono tendenzialmente associate alle professioni intellettuali. A volte la distinzione non è così chiara.

Essere inquadrato in un lavoro d’impresa o libera professione implica tutta una serie di conseguenze giuridiche: obblighi, scritture contabili, fallimento, essere iscritti alla camera di commercio...

Professioni turistiche

PROFESSIONI TURISTICHE = quelle attività avendo come focus la promozione delle attività turistiche, il servizio di ospitalità, di assistenza, accompagnamento e guida. C’è qualche perplessità sui servizi di ospitalità, poiché essi richiamano le attività della struttura ricettiva (che al 90% delle volte corrisponde ad un’attività di impresa).

Esame di abilitazione = controllo pubblico che garantisce che il soggetto abbia le conoscenze, le qualifiche necessarie per esercitare la professione.

Le professioni turistiche si possono dividere in due categorie: professioni legate alle discipline sportive e quelle legate ad attività non sportive (in quest’ultima rientrano le figure della guida e dell’accompagnatore).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.driussi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Alessandro Bernes.
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