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Diritto del lavoro

Capitolo 1: Il percorso storico del diritto del lavoro italiano

Il diritto del lavoro può definirsi come il complesso delle regole giuridiche destinate a regolare il mondo del lavoro. Non tutte sono regole scritte: molte norme sono desumibili da fonti meno formalizzate (es. accordi collettivi), o da fonti non scritte (es. prassi consuetudinarie). Il diritto del lavoro si è formato a seguito della rivoluzione industriale: questi sviluppi ebbero luogo a partire dal 18esimo secolo, ma in Italia attecchirono nella prima metà del 19esimo secolo. Da allora, il diritto del lavoro ha vissuto diverse fasi.

L'Italia divenne nazione unita nel 1861. La relazione lavorativa si svolgeva senza intermediari, tra il proprietario della fabbrica, detentore del capitale (padrone), e il lavoratore (spesso ex artigiano o ex contadino). Tale relazione era grandemente squilibrata a vantaggio di chi offriva il posto di lavoro, mentre chi cercava, essendo facilmente rimpiazzabile, doveva necessariamente sottostare alle condizioni imposte.

Il codice civile del 1865 era poco attento al nuovo fenomeno del lavoro, non conteneva nulla di specifico a riguardo, se non il divieto di stipulare vincoli lavorativi a tempo indeterminato (articolo 1628), nel timore della riproposizione di rapporti servili.

Perno della disciplina lavoristica fu costituito dal contratto che fino ai primi anni '90 dell’ottocento venne improntato al liberismo più puro: si presupponeva che ognuna delle due parti del rapporto di lavoro potesse in tutta libertà regolare come meglio credeva tale relazione. Questa relazione, finalmente paritaria ma sostanzialmente squilibrata, produce conseguenze aberranti: ci si accordava per lavorare 18 ore al giorno in condizioni disumane in cambio di un salario da fame, e il rapporto di lavoro era risolvibile in ogni momento senza necessità di giustificazione.

Nell’ultimo decennio dell’ottocento la visione liberale pura reggeva sempre meno. Si fece lentamente strada la legislazione sociale: nuovo modo di gestione delle relazioni di lavoro nel quale i principi restavano quelli del diritto privato di stampo liberale, corretti però da leggi sociali, allo scopo di mitigare le conseguenze aberranti che potevano derivare dall’applicazione pedissequa del liberismo.

Le leggi più importanti

  • 1886: Tutela del lavoro dei fanciulli.
  • 1898: Obbligo per il datore di lavoro di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
  • 1902: Tutela della lavoro delle donne.
  • 1907: Riconoscimento del riposo settimanale e festivo.

Questa legislazione sociale non si applicava indistintamente a tutti i lavoratori ma solo ad alcune categorie ben determinate: perlopiù lavoratori delle medie-grandi imprese industriali.

A fine ottocento vennero rimossi i precedenti divieti di coalizione, e i lavoratori potevano liberamente dar vita alle proprie associazioni. Il codice Zanardelli del 1889 ne liberalizzò la costituzione, consentendo ad esse di stipulare coi datori di lavoro dei contratti collettivi, applicati ai lavoratori iscritti, che regolassero in maniera più equa le condizioni lavorative: era inoltre considerata libera l’astensione collettiva dal lavoro cioè lo sciopero, purché condotto in maniera pacifica.

Nel nuovo secolo l’aggregazione operaia si trasformò in sindacato. Nacquero le federazioni che raggruppavano a livello nazionale tutte le associazioni dei lavoratori dello stesso settore produttivo (la prima fu la Fiom (federazione impiegati operai metallurgici) degli operai metallurgici). Nacque la confederazione generale del lavoro, la CGDL, che riuniva tutte le federazioni di mestiere e le camere del lavoro.

Nel 900 presero forma le prime associazioni di matrice cattolica che rifiutavano la lotta di classe e promuovevano la collaborazione tra le parti. Nel 1910 fu fondata la confederazione italiana dell’industria (CIDI, poi Confindustria) cui aderivano le ghelocali e singoli imprenditori. Ogni norma sociale era caratterizzata dall’inderogabilità: una disposizione destinata a limitare il potere contrattuale della parte forte del rapporto, non poteva essere annullata in senso peggiorativo per il lavoratore, da una pattuizione individuale tra questi e l’imprenditore.

Nel 1922 l’Italia divenne fascista. Dopo la presa del potere, il governo progettava con leggi fascistissime, una complessiva rimodulazione degli assetti economici e sociali del paese, che incideva anche sul diritto del lavoro. Il fascismo creò il corporativismo: sistema giuridico nel quale non si doveva più rilevare un interesse del capitale antagonista rispetto a all’interesse dei lavoratori; l’unico interesse meritevole di essere preso in considerazione era quello superiore dello Stato, della produzione nazionale.

L’enunciazione più solenne di questi principi si ebbe con la carta del lavoro del 1927. Le corporazioni, destinate ad aggregare datori di lavoro e lavoratori di uno stesso settore produttivo, videro la luce nel 1934. Il rapporto individuale conservò inalterati i suoi tratti privatistici, vedendo rafforzati i poteri datoriali nella gestione del rapporto di lavoro. Il legislatore dell’epoca intervenne in materia di tutela del lavoro, migliorando e sistematizzando discipline preesistenti.

Il fascismo dovette fronteggiare la terribile crisi economica a partire dal 1929, e lo fece tentando di governare la crescente disoccupazione con pesanti interventi imperativi. Non va taciuto l’allontanamento di tutti gli ebrei dal mondo del lavoro, a seguito delle leggi razziali, e il trattamento diversificato dei sudditi delle colonie africane, il cui lavoro era prossimo alla schiavitù. La libertà di organizzazione sindacale venne di fatto abolita. Ogni categoria produttiva esprimeva un unico sindacato, nominato dai vertici fascisti, ed esso rappresentava obbligatoriamente tutti i lavoratori della categoria. Tale sindacato stipulava contratti collettivi che in realtà erano delle vere proprie leggi, essendo applicati automaticamente a tutti i soggetti interessati. La rovinosa caduta del regime fascista (1943) produsse l’immediata abrogazione dell’ordinamento corporativo e il ripristino della libertà sindacale.

L’Italia nel 1948 si diede una Costituzione degna di un paese democratico e sociale fondata sul lavoro. La costituzione delineava una struttura politica e sociale (articolo 1), in cui questo costituiva un diritto riconosciuto, promosso e tutelato (articolo 4), in cui c’era libertà di espressione manifestazione delle proprie opinioni (articolo 21). Era compito dello Stato rimuovere le diseguaglianze di fatto e promuovere tutte le condizioni perché si realizzasse una vera eguaglianza sostanziale (articolo 3).

Diritti a favore del lavoratore

  • Retribuzione adeguata;
  • Tutela del lavoro femminile e minorile;
  • Assistenza e previdenza sociale;
  • Organizzazione sindacale;
  • Sciopero.

Il diritto del lavoro veniva riconosciuto dalla costituzione come strumento di riscatto sociale e di promozione dell’uguaglianza sostanziale delle classi. Questo modello non attecchì nell’Italia degli anni '50, che rimase saldamente nell’orbita privatistica. I rapporti di lavoro crebbero in un contesto nel quale: il datore di lavoro conservava tutte le sue prerogative di carattere direttivo; veniva negata ogni libertà di espressione all’interno del luogo di lavoro; l’aggregazione sindacale e le manifestazioni di autotutela venivano osteggiate e punite.

Negli anni '60 l’Italia si era trasformata nel paese del boom del miracolo economico con una spinta al consumismo. Agli inizi degli anni '60 ci furono provvedimenti a tutela della classe lavoratrice: nel 1963 era entrato al governo un partito tradizionalmente filo-operaio. Nel 1966 si approvò una legge che finalmente richiese la sussistenza di un valido motivo per poter licenziare il dipendente. Nell’autunno caldo del 1969 si attuarono riforme che diedero una svolta garantista al diritto del lavoro.

Nel 1970 giunse lo statuto dei lavoratori, un provvedimento organico che incarnava una sorta di costituzione nel mondo del lavoro. Lo statuto provvedeva a limitare e disciplinare i poteri del datore di lavoro, e fungeva da sostegno all’azione dei sindacati maggiormente rappresentativi, cioè delle grandi confederazioni. Nel 1973 si prevedeva una nuova legge sul processo del lavoro più informale e veloce: condizione indispensabile per garantire effettività ai diritti dei lavoratori. Buona parte della nuova normativa di tutela trovava applicazione ai soli lavoratori delle imprese medio-grandi, continuando a lasciare scarsamente tutelati i dipendenti delle piccole imprese. Si affermò in quegli anni una cultura delle garanzie.

Gino Giugni elaborò la teoria dell’ordinamento intersindacale: riconoscimento come ordinamento originario, costituito da tutte le regole (perlopiù non codificate), che governano la vita quotidiana dei rapporti tra i rappresentanti dei lavoratori e l’azione di questi nel mondo del lavoro; un ordinamento con regole sue proprie, autoprodotte, le quali non hanno bisogno di legittimazione dell’ordinamento statale, ma sono dotate di efficacia tanto più vincolante quanto maggiore è l’autolegittimazione degli attori e la loro forza all’interno del sistema di relazioni industriali. Questa ricostruzione trovò terreno fertile negli anni '60, segnati dalla progressiva affermazione di un diritto sindacale di fatto.

Nel 1973 si fecero sentire gli effetti di una potente crisi economica (crisi petrolifera): essa giustificò la marcia indietro rispetto a molte conquiste appena ottenute. Questo diritto del lavoro d’emergenza, pensato per risolvere una crisi temporanea, ma poi diventato molto più stabile, fu incentrato sulla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro rispondenti alle logiche di impresa in crisi: di non vincolarsi con rapporti troppo stabili.

Caratteristiche del diritto emergenziale

  • Cassa integrazione;
  • Abbassamento del principio assoluto di inderogabilità della norma lavoristica di tutela;
  • Il sindacato doveva abbandonare strategie troppo vendicative e quindi vide ridimensionato il suo ruolo.

Nel 1983 si sperimentarono nuove strategie di gestione delle relazioni di lavoro, che si fondavano sulla prassi della concertazione: incontri periodici trilaterali tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali, al fine di delineare concordemente gli assetti e i piani da assumere in materia di lavoro. Gli accordi conclusi vincolavano ognuna delle tre parti e i comportamenti corrispondenti agli impegni presi: le parti sociali garantivano la pace sociale, il governo stabiliva provvedimenti normativi, vincolanti per tutti e non per i soli iscritti alle parti stipulanti. Il modello che in quegli anni prese piede un po’ in tutta Europa, essendo fondato sulla circostanza che i rappresentanti di imprenditori e lavoratori, accantonati i propri interessi, decidevano di collaborare nell’interesse del paese, fu definito neo-corporativo. Il diritto del lavoro assicurava flessibilità nell’utilizzo di rapporti e garanzie per le imprese. I sindacati maggioritari videro riconoscersi un ruolo istituzionale, ma continuarono a perdere iscritti a favore del sindacalismo autonomo.

Dagli anni '80 scoppiò la rivoluzione tecnologica e cioè l’irrompere dell’elettronica e dell’informatica nei processi produttivi. Inoltre:

  • Sviluppo del settore terziario;
  • Globalizzazione (allargamento dei mercati);
  • Europeizzazione delle singole politiche nazionali;
  • Adozione di una moneta unitaria;

Alcune norme di questi anni rispondevano ancora a logiche garantistiche:

  • Eliminazione di licenziamento immotivato;
  • Legge sulle azioni positive e le pari opportunità;
  • Nel 1990 si disciplinava per la prima volta la materia dello sciopero.

Negli anni '90 una grande crisi politica interna, legata al collasso dei partiti politici e insieme con la scelta di partecipare alla moneta unica, sottoposero l’Italia a sforzi riformatori di grande rilievo. Riforme degli anni '90:

  • Privatizzazione lavoro pubblico;
  • Sicurezza sul lavoro, fino ad allora rispondente a logiche di tipo risarcitorio, ora finalmente imperniata su politiche di prevenzione e controllo;
  • Lavoro degli extracomunitari;
  • Riforma federalistica della costituzione: potenziò la fonte legislativa regionale.

Sul versante collettivo continua la crisi di adesione al sindacato confederale. Nell’ultimo scorcio del 20esimo secolo si visse uno scenario post moderno: estrema frammentazione, destrutturazione e complessità.

Le normative laboriste del primo decennio del 21esimo secolo risultarono più omogenee nell’ottica del neoliberismo sempre più spinto. Il contesto generale continuò ad essere segnato dallo sviluppo dei processi di globalizzazione e europeizzazione: l’Unione Europea tramite la sua banca centrale controllava le economie nazionali, mentre tramite la commissione controllava le politiche legislative.

Il centrodestra si pose l’obiettivo di liberalizzare e deregolamentare il mercato del lavoro. Il provvedimento più importante fu la legge Biagi del 2003: improntata a una grande liberalizzazione dell’uso della forza lavoro, essa aveva ad oggetto una revisione del mercato del lavoro, segmentato attraverso la previsione di una molteplicità di tipologie contrattuali, tutte contrassegnate da temporaneità (se non da precarietà) e da un generale affievolimento delle garanzie, mentre la contrattazione collettiva veniva marginalizzata e resa sempre più derogabile.

In quegli anni si deteriorò definitivamente la prassi della concertazione. Gli interventi normativi principali furono svolti nella direzione di una liberalizzazione dell’impresa e dei vincoli imposti dal sistema di tutela. La riforma Brunetta sul lavoro pubblico, mirava a depotenziare il ruolo della contrattazione collettiva e a valorizzare i poteri decisionali e disciplinari della dirigenza. Si intervenne poi a minare l’inderogabilità delle norme legali e collettive.

Agli inizi degli anni '10 l’Europa fu scossa da una profonda crisi finanziaria. I governi nazionali si dimostrarono a sovranità limitata per effetto dell’invadente presenza di vincoli imposti dagli organismi europei e internazionali. Le politiche recessive limitarono la crescita e lo sviluppo provocando disoccupazione e impoverimento di larghi strati di lavoratori.

Dal 2011 l’Italia ebbe governi tecnici o consociativi. I punti più significativi furono:

  • Legge Fornero: rivide tutto il sistema degli ammortizzatori sociali, snellì le tipologie flessibili di rapporti di lavoro e liberalizzò il licenziamento senza fondato motivo, assoggettato a un mero indennizzo monetario.
  • Jobs act: codificò un sistema dei rapporti di lavoro estremamente flessibile e con tutele ampiamente derogabili.
  • Decreto dignità: ritocchi in materia di lavoro a termine, somministrazione, delocalizzazione e licenziamenti.

Il diritto del lavoro attuale si trova calamitato verso tendenze neoliberiste e lo scenario è dominato da profonda precarietà del lavoro.

Capitolo 2: Le fonti – costituzione, legge e contratto nella disciplina del rapporto di lavoro

L’assetto delle fonti di produzione e l’origine delle regole del rapporto di lavoro presentano alcune peculiarità, derivanti dalle caratteristiche della subordinazione. La costituzione occupa una posizione prioritaria nel sistema delle fonti. Il lavoro occupa una posizione di primissimo piano già negli articoli 1-4 cost., essendo infatti elevato a fondamento dell’Italia quale Repubblica democratica. Lo speculare rifiuto di precedenti selettive esperienze (che valorizzavano nascita, censo, ceto), ha fatto venire in primo piano il profilo relazionale dell’individuo, e cioè l’apporto di ciascuno alla società.

La duplice valenza (individuale e relazionale) del lavoro, risulta dall’articolo 4 della costituzione:

  • Valenza individuale: diritto di libera scelta del lavoro, diritto a una serie di prestazioni pubbliche funzionali all’occupazione, oltre a specifiche istanze di tutela.
  • Valenza relazionale: dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Il lavoro si delinea come componente essenziale della cittadinanza, intesa quale sintesi delle principali prerogative che denotano l’appartenenza dell’individuo alla comunità statuale. Il lavoro è investito da un principio fondamentale del nostro ordinamento: il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 c. 2 della costituzione), fulcro dei diritti sociali. In virtù di tale principio, lo Stato con un intervento diretto o indiretto, attua la sua funzione equilibratrice e moderatrice delle disparità sociali.

La condizione di debolezza del prestatore di lavoro si riscontra tipicamente nel contratto di lavoro subordinato -> attraverso il quale un soggetto mette a disposizione le proprie energie lavorative a favore di un altro. In sostanza:

  • Lavoro individuale: essenziale momento di espressione della persona;
  • Lavoro relazionale: cardine del funzionamento della società;

Obiettivo fondamentale del nostro ordinamento è riconoscere e promuovere una precisa concezione del lavoro che assicuri il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Nella prospettiva esterna bisogna prendere in considerazione la posizione della costituzione rispetto agli altri ordinamenti sovranazionali. Nel raffronto con l’ordinamento europeo, occorre far riferimento al confine invalicabile...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Blumoon6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e del welfare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Esposito Marco.
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