Diritto del lavoro e diritto sindacale
Libertà sindacale
Il diritto sindacale, al pari della restante parte del diritto del lavoro, accede alla modernità. Protagonisti del diritto sindacale sono i soggetti collettivi (le associazioni sindacali dai lavoratori, gli organismi di rappresentanza dei datori di lavoro, ecc.). Oggetto del diritto sindacale sono i contratti collettivi, che sono fonti di regolamentazione dei contratti individuali di lavoro. Infine, il diritto sindacale si occupa degli strumenti di autotutela (sciopero e serrata) che costituiscono mezzi di pressione nei confronti della controparte per ottenere una modifica dei patti esistenti. Caratteristica peculiare è che la maggior parte dei comportamenti dei protagonisti si realizza attraverso regole che vengono imposte dalle stesse parti in conflitto (autonomia e preesistenza della regolazione proveniente dei corpi sociali). Teoria dell’ordinamento intersindacale (Giugni) - pluralità degli ordinamenti giuridici (ordinamento sindacale e statuale).
Il nostro legislatore si è astenuto dal dare attuazione alle regole costituzionali che costituiscono il fulcro del diritto sindacale: la contrattazione collettiva con efficacia generalizzata e la limitazione dello sciopero (salvo l’intervento del 1990 in materia di servizi essenziali). Fondamentale è stato il ruolo di supplenza di giurisprudenza ordinaria e costituzionale.
Pluralismo sindacale e periodi storici
Il nostro sistema giuridico è caratterizzato dal pluralismo sindacale: possono essere liberamente costituite associazioni di tutela degli interessi delle varie categorie di lavoratori (subordinati, autonomi e/o parasubordinati). Non è sempre stato così:
- Periodo della repressione (conflitti sociali post industrialismo - codice penale sardo 1859).
- Periodo di tolleranza (codice Zanardelli 1889): la repressione infatti si indirizzava, non alle forme di lotta sociale in sé (sciopero e serrata), ma alle eventuali violenze o minacce ad esse connesse ed, in quanto tali, impeditive della libertà di lavoro.
- Corporativismo fascista: interruppe bruscamente lo sviluppo della democrazia industriale e le forme volontarie di evoluzione delle istituzioni sindacali. La legge 563\1926 si incaricò di bandire la libertà sindacale negando il pluralismo sindacale. Faceva da sfondo e da cornice al sistema la repressione penale del conflitto collettivo (sciopero e serrata).
- Dopoguerra: caduto il fascismo, con il r.d.l. 9 agosto 1943 vennero soppresse le istituzioni del corporativismo, mentre vennero lasciate in vita le organizzazioni sindacali di diritto pubblico. La fase transitoria ebbe termine con il d.lgt. 23 novembre 1944 n. 369 che dispose lo scioglimento dei sindacati fascisti e mantenne in vigore le norme dei contratti collettivi corporativi, fatte salve le successive modifiche, al fine di non pregiudicare la posizione dei lavoratori.
Fonti internazionali e UE
Oltre all’articolo 39 della nostra Costituzione 1 comma: “L’organizzazione sindacale è libera”, la libertà sindacale è evocata in una serie di fonti internazionali e dell’UE.
- Convenzioni OIL (1948 e 1949 ratificate nel 1958): protezione dei diritti di libertà sindacale (costituzione ed adesione a sindacati, divieto di intrusione dello stato nella vita interna dell’associazione, ecc.) nei confronti delle amministrazioni statali e protezione dei lavoratori contro discriminazioni provenienti dai datori di lavori per ragioni di rappresaglia sindacale.
- Disciplina europea: in materia vanno segnalate la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Carta sociale europea del 1961 e gli artt. 12 e 28 della Carta dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza).
Fonti che hanno un fortissimo limite sostanziale: sono raccomandazioni dirette ai singoli Stati affinché dispongano le opportune iniziative legislative per garantire la protezione dei diritti presi in considerazione dal momento che si tratta di affermazioni di carattere generalissimo e programmatico. Non a caso, nel nostro ordinamento, è solo con lo Statuto dei lavoratori del 1970 che si è provveduto a tradurre in divieti specifici il programma contenuto nel 1° comma dell’art. 39 Cost., rafforzando tali divieti con sanzioni ed apposite strumentazioni anche di carattere processuale.
Costituzione e libertà sindacale
La libertà sindacale sancita dall’art 39 è da inquadrare nel più ampio contesto della protezione delle libertà civili e della libertà di associazione in particolare, protetta dall’art. 18 Cost. Il proprium del carattere sindacale della libertà non è evidentemente definito nella disposizione costituzionale. Come avviene in generale per le libertà civili la Costituzione rinvia alla realtà sociale l’individuazione del contenuto, i suoi confini sono dunque assai labili/mobili. In linea di grande approssimazione si può dire che è sindacale l’attività e/o l’organizzazione che è rivolta alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti che hanno ad oggetto il lavoro umano.
Dimostrazione dei labili confini del contenuto della libertà sindacale (ampiezza del concetto e mutevolezza degli assetti della società civile) - Tendenza anni 70: pansindacalismo, alludendo alla propensione delle organizzazioni sindacali ad invadere territori tipicamente rimessi alla mediazione dei partiti politici. Resta quale confine esterno della nozione il riferimento alla autotutela di interessi collettivi dei lavoratori: vi deve essere cioè un collegamento specifico e puntuale fra la rappresentanza delle categorie lavoratrici e l’attività di autotutela svolta dall’organizzazione e in tutto questo i soggetti rappresentativi devono avvalersi degli strumenti classici dell’azione sindacale (sciopero, assemblee nei luoghi di lavoro, partecipazione alla contrattazione collettiva).
Libertà sindacale individuale e collettiva
Sul piano individuale:
- Libertà sindacale positiva: la libertà di costituire sindacati e di aderirvi, di svolgere attività di raccolta di contributi sindacali, ecc.
- Libertà sindacale negativa: il diritto del singolo di non aderire ad un sindacato e di cessare liberamente di farne parte (non potrebbero essere in vigore nel nostro ordinamento clausole di closed shop o di sicurezza sindacale per condizionare l’assunzione dei lavoratori in base alla loro iscrizione a un sindacato) - art 15 Statuto.
Sul piano collettivo la libertà sindacale implica la Libertà di organizzazione (p.e. disciplina interna, finalità, strumentazioni etc..) e di azione sindacale a tutela degli interessi collettivi, con un evidente riferimento alla libertà di contrattazione collettiva. Il riconoscimento di tale libertà non implica la riserva di contrattazione a favore dei sindacati.
La libertà sindacale ha un’ampia latitudine: si estende ai rapporti con i pubblici poteri impedendo ogni tipo di intrusione e/o controllo dello Stato nei confronti dell’organizzazione sindacale ad eccezione di rapporti concertativi che possono intercorrere tra lo Stato e le organizzazioni sindacali per raggiungere obiettivi di benessere generale della collettività (concertazione o negoziazione legislativa). Altra e diversa questione è quella che riguarda la possibilità che la legge intervenga a modificare o limitare specifici accordi sindacali, ma si tratta si una limitazione riguardante i soli diritti previsti sul piano negoziale (atti).
Tutela della libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro
Statuto dei lavoratori (1. 20 maggio 1970, n. 300 - titolo II): si caratterizza proprio per aver garantito in termini di effettività quanto le disposizioni costituzionali prevedevano sul piano generale dei principi.
- Ha anzitutto istituzionalizzato la presenza del sindacato nell’impresa attraverso la prefigurazione di una forma di rappresentanza (la r.s.a.), così favorendo un controllo diretto delle organizzazioni sindacali sui comportamenti datoriali in violazione dei diritti dei lavoratori e dei sindacati.
- Ha poi costruito uno speciale procedimento giurisdizionale d’urgenza con cui le organizzazioni sindacali possono reagire nei confronti di attività antisindacali del datore di lavoro ed ottenere rapidamente la ricostituzione della «normalità» sindacale nell’impresa.
- Ha infine ribadito ed articolato in modo più puntuale la vigenza del principio di non discriminazione avendo specifico riguardo alle discriminazioni connotate da antisindacalità.
Art 14, 15, 16 dello Statuto:
- Diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale (anche) all’interno dei luoghi di lavoro;
- Divieto di discriminazioni per ragioni sindacali (libertà negativa);
- Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori e in tal caso la prerogativa di adire con uno speciale provvedimento giurisdizionale il giudice del lavoro per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento a titolo sanzionatorio al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Quale ulteriore garanzia di effettività le norme dello statuto si riferiscono ad ogni atto di gestione del rapporto (atto o patto) ed anche a comportamenti della vita di relazione (in altri contesti irrilevanti per il diritto) che assumono i tratti della discriminatorietà ed illiceità, proprio per la loro direzione antisindacale. Tali atti o comportamenti se posti in essere vanno considerati giuridicamente nulli, con la conseguenza che va ripristinata la situazione quo ante. Non si può sottacere comunque che mancano, pressoché del tutto, riscontri giurisprudenziali sulle norme in questione, a conferma della loro sostanziale inattuazione.
Art 17 dello Statuto: divieto di sindacati di comodo per i datori di lavoro, organizzazioni che fintamente tutelano i lavoratori, ma che, nella realtà, subiscono l’influenza del datore di lavoro, che ne orienta l’attività nel proprio interesse (autofinanziandoli per esempio). Lo strumento principale per costruire una reazione avverso la violazione dell’art. 17 è il ricorso al procedimento di repressione dell’attività antisindacale del datore di lavoro che consiste nel chiedere la cessazione del comportamento antisindacale del datore e la rimozione degli effetti.
Infine è però necessario sottolineare il fatto che l'affermazione della libertà associativa sindacale lascia intatto l'esercizio delle prerogative datoriali: p.e. l’attività di proselitismo sindacale, come la raccolta dei contributi, ma anche le forme di manifestazione del pensiero non possono svolgersi in contrapposizione all’attività produttiva, interrompendo il lavoro dei colleghi o disturbandone altrimenti l’attività e lo stesso vale anche per le manifestazioni di libertà sindacale da contemperare con il principio di libertà di impresa.
Si è discusso a lungo intorno al problema della unilateralità della tutela della libertà sindacale nell’art. 39 Cost. La contrapposizione si pone fra chi ritiene che la norma costituzionale si riferisca esclusivamente alla libertà sindacale dei lavoratori subordinati, con esclusione di quella degli imprenditori, che rientrerebbe nella più generale protezione accordata dall’art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata e chi invece assume che anche la libertà sindacale dei datori di lavoro riceva accoglienza nell’art. 39. L'interpretazione della disposizione risulta compatibile con entrambe le versioni.
Titolarità della libertà sindacale
La titolarità della libertà sindacale da parte dei lavoratori: tendenza espansiva del diritto del lavoro (ampliamento dei soggetti oltre ai lavoratori subordinati).
- Lavoratori parasubrodinati ed autonomi (p.e. rappresentanti di commercio, dei medici convenzionati con il s.s.n., degli artigiani, dei coltivatori diretti, affittuari e coloni, ecc.).
- Pubblici dipendenti: il sindacalismo della Pubblica Amministrazione è da tempo presente e testimoniato dalla partecipazione del sindacato a vari organi di gestione di pubbliche istituzioni e dalla contrattualizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001).
- Personale di polizia a seguito della smilitarizzazione (l. n. 121/1981): il personale di polizia può associarsi in sindacati di categoria.
Permane invece tuttora il divieto di sindacalizzazione per i militari, ai quali è inibito non solo l’esercizio del diritto di sciopero, ma anche la costituzione di associazioni sindacali nonché l’adesione ad altre associazioni sindacali (d.lgs. n. 66/2010, contenente il codice dell'ordinamento militare).
Associazione sindacale
Mancata attuazione art 39. I padri costituenti avevano costruito, con l’art. 39, seconda parte, un sistema nel quale l’estensione erga omnes dei contratti collettivi avrebbe dovuto essere realizzata sul presupposto del riconoscimento delle associazioni sindacali, con l’attribuzione a tali associazioni della personalità giuridica (restando aperta l’opzione circa la natura pubblica o privata della personalità).
La storia si è però mossa in direzione diversa: il sistema costituzionale di estensione generale dell’efficacia dei contratti collettivi non ha mai trovato attuazione. Il diritto sindacale, nel suo insieme, si è evoluto all’interno delle strutture privatistiche e quindi alla stregua del diritto comune e non di un diritto (sindacale) speciale che non è mai decollato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed anche quelle dei datori di lavoro devono dunque essere giuridicamente qualificate come associazioni non riconosciute, ricevendo, in quanto tali, regolamentazione negli artt. 36, 37 e 38 cod. civ (che però si occupano prevalentemente dell’aspetto patrimoniale del fenomeno associativo ignorando la complessità interna dell’ordinamento sindacale - democrazia sindacale).
- Art 36: il sodalizio è retto dalle regole volute dagli associati attraverso lo statuto ed i regolamenti interni; la rappresentanza è conferita a coloro cui, secondo gli accordi interni, è conferita la presidenza o la direzione.
- Art 38 - responsabilità patrimoniale: i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e delle obbligazioni rispondono comunque anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Non è comunque esclusa l’applicazione analogica delle regole previste per le associazioni riconosciute e dunque lo stesso vale anche per la disciplina relativa al recesso (art 24 cc): il recesso dell’associazione nei confronti dell’associato deve essere disposto dall’assemblea e solo per gravi motivi ed il recesso dell’associato deve ritenersi sempre libero, tranne nel caso in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo di farne parte a tempo determinato.
Democrazia sindacale
Principio di democraticità interna. Gli statuti prevedono la costituzione di speciali collegi probivirali incaricati di vagliare la correttezza del comportamento degli iscritti e di irrogare le sanzioni. Il rischio è quello della repressione del dissenso interno rispetto alla linea di maggioranza e il consecutivo allontanamento dei dissidenti. Si tratta di un problema difficilmente risolvibile e scarsamente affrontato dalla giurisprudenza che si è rifiutata di estendere agli atti meramente interni le garanzie generali di contestazione degli addebiti e difesa degli incolpati, se ed in quanto non recepite dagli statuti. Inoltre è pacifico che il controllo sugli atti interni del sindacato possa essere solo diretto a valutarne la legittimità e non il merito, si esclude quindi, in linea di massima, la competenza della giurisdizione ordinaria a favore degli organi interni di autodichia.
Le poche decisioni in materia di controversie interne erano relative a questioni di carattere patrimoniale conseguenti a processi di scissione, in cui gli scissionisti che abbandonano l’associazione pretendono di mantenere nome e patrimonio sociale. Soluzione: valutare il processo scissionistico o come una somma di recessi individuali (che escluderebbe ogni diritto sul patrimonio) oppure come una sorta di suddivisione dell’unica entità in due sottoinsiemi autonomi, con diritto, in questo secondo caso, a mantenere una porzione del patrimonio. P.e. nel dopoguerra: la scissione dalla CGL della corrente cristiana e, successivamente, nel 1949 di quella repubblicana e socialista (FABI, Pret. Ferrara, 6 giugno 1984). Più semplice è la soluzione del problema quando la scissione avvenga a livello dell’associazione territoriale, essendo assai spesso riflessa negli statuti dei sindacati la direttiva che considera gli organi territoriali come associazioni autonome nell’ambito più generale della struttura nazionale, con il conseguente riconoscimento dell’autonomia patrimoniale rispetto agli organi centrali del sindacato.
Per quanto attiene ai rapporti esterni anche all’associazione non riconosciuta va riconosciuta la soggettività e dunque l’associazione sindacale costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica. L’associazione può dunque essere parte di un giudizio, in via autonoma rispetto ai singoli soci. Più complicata si presenta la questione avendo riguardo alle azioni che il sindacato intenda far valere nei confronti della controparte contrattuale (la rappresentanza sindacale contrapposta dei datori di lavoro o i singoli datori, in caso di contratto collettivo aziendale) per ottenere la soddisfazione di diritti propri, previsti da clausole obbligatorie della contrattazione collettiva. In tali situazioni, così come in quella in cui l’associazione sindacale venga evocata...
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