Diritto costituzionale
Alice Marinelli US
“Ubi societas ibi ius” = qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico, dunque dove c’è un’organizzazione c’è il diritto.
Il diritto è infatti un insieme di regole che disciplinano un’organizzazione.
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici = per cui il potere giuridico non risiede solo nello Stato, ma è Le c uc C inerente a qualunque organizzazione. Ogni organizzazione produce diritto.
Si distinguono da quelle non giuridiche in quanto finalizzate alla sopravvivenza e allo sviluppo di una certa organizzazione sociale.
- Regole non giuridiche, religiose e morali = sono volte a perseguire la salvezza dell’anima o la perfezione individuale; rapporti tra più soggetti.
- Regole giuridiche = disciplinano i rapporti tra più soggetti. Assicurano la vita normale, da norma che in latino vuol dire squadra. Inoltre queste regole accanto ai doveri tutelano anche i diritti.
Caratteristiche della regola giuridica
Caratteristiche della regola giuridica: prescrittività = imporre/ordinare qualcosa.
Diritto oggettivo = prescrive o vieta determinati atti o comportamenti.
Il linguaggio prescrittivo è il linguaggio attraverso cui si esprimono prescrizioni, norme, comandi, direttive… aventi la funzione di indirizzare il comportamento degli individui.
Diritto soggettivo = di cui il singolo è titolare.
Diritto positivo = norme che costituiscono l’ordinamento giuridico di un paese.
Diritto naturale = istituiti comuni a tutti gli esseri viventi.
Regolare i rapporti tra 2 o più soggetti e non imporre precetti rivolti alla sfera individuale.
Civil law = norme scritte, modello codificato.
Common law = norme consuetudinarie, modello casistico.
Insieme regole giuridiche = delle varie scritte e EvC consuetudinarie espressione di un’organizzazione sociale.
Teorie normativiste e istituzionaliste
Secondo le teorie normativiste, Austria, l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale, una società organizzata ha un ordinamento.
Secondo le teorie istituzionaliste, Francia e Italia, un ordinamento è il complesso delle norme che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale, una società organizzata è un ordinamento.
Fonti delle regole degli ordinamenti giuridici
Da un atto volontario di un soggetto preposto a produrre norme giuridiche dell’ordinamento: fonti scritte, la maggior parte nascono così, modalità primaria/prevalente.
Le regole degli ordinamenti giuridici possono essere/nascono: norme di tipo consuetudinario = nascono perché vari soggetti nell’organizzazione seguono/ripetono un certo comportamento.
Una consuetudine nasce quando:
- C’è una ripetizione.
- C’è una convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio.
Tutte queste regole sono coordinate tra loro in maniera sistematica, tutte le regole/ordinamenti per cui sono un sistema.
Organizzazione sistematica
Quando si parla di organizzazione sistematica stiamo dicendo che l’ordinamento giuridico è:
- Unitario = ha un’unica fonte, Stato, nel diritto canonico Papa.
- Completo = non ha vuoti normativi o deve rispondere alle esigenze concrete della società. Talvolta però mancano delle regole, per cui si utilizzano dei criteri analogici, simili.
- Coerente = non ammette contraddizioni. Di fatto esistono ma ci sono dei criteri per risolvere le antinomie, contraddizioni tra norme.
Distinzione tra disposizione e norma
Distinzione tra 5 ay == Testo, formulazione linguistica, enunciato. Significato che attribuiamo alla disposizione, interpretazione.
Non è detto che da una disposizione ci sia una sola norma. Da una disposizione infatti ci possono essere diversi significati/norme.
Es. Art. 59 = il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Nell’arco di un mandato o non possono essere più di 5 in tutto?
Risolto nel 2020: devono essere 5 in tutto.
Elementi e contenuti del diritto costituzionale
- 1 - Modalità di produzione delle norme giuridiche, ossia sapere chi produce il diritto, chi detiene il potere.
- 2 - Principi a cui le leggi si devono ispirare/contenuti che le leggi devono avere.
- 3 - Organizzazione dei pubblici poteri, chi ha il potere esecutivo, legislativo, giudiziario…
GlC scritto e solenne = documento contenente la disciplina dell’organizzazione degli organi statali e la proclamazione di una serie di diritti e doveri.
Rigida = per essere modificate le disposizioni hanno una procedura più complessa/scritta aggravata rispetto al procedimento legislativo ordinario, la nostra.
Può essere:
- Scritta.
- Non scritta.
- Flessibile = le disposizioni hanno una procedura uguale a quella per cambiare una legge, procedura ordinaria.
La Costituzione inoltre si occupa dei fondamenti del diritto pubblico, che si distingue da quello privato.
Concerne i rapporti che l’ordinamento ritiene davvero importanti da essere affidati al potere pubblico.
Concerne i rapporti che l’ordinamento ritiene possano essere affidati ai privati.
Stato e sovranità
G politica giuridica = organizzazione e di una comunità stabilmente stanziata su un territorio.
Nasce nel 500, dal XVI secolo in poi, nel momento in cui i grandi feudatari rivendicano i propri poteri dall’impero e dal papato.
Nel Trattato di Vestfalia del 1648 compare il concetto di sovranità.
Politicità = da polis, aver cura degli interessi generali dei cittadini.
Teoriche sovranità = supremazia, non riconosce alcun potere politico o giuridico superiore a sé.
È un potere costituente, solo gli stati sovrani possono darsi una costituzione.
Caratteristiche dello Stato:
- 1 - Popolo.
- 2 - Territorio.
- 3 - Governo.
Concrete: per esserci uno Stato devono essere presenti tutti e 3 gli elementi.
Limiti:
- Di fatto = derivanti dalla globalizzazione, che rendono difficile il controllo sulla circolazione di beni, persone, informazioni.
- Giuridici = derivanti dalle organizzazioni internazionali.
Stato federale
Stato federale: Stati Uniti 1787, Svizzera 1848, Secondo Reich tedesco 1871 -- uniscono per creare un altro stato.
È caratterizzato da Stati che si uniscono per creare un altro stato, nasce l’idea che si possa condividere la sovranità.
La sovranità infatti è distribuita a due livelli di governo: il livello nazionale e il livello degli enti federati, chiamati stati, cantoni, lander, ciascuno con una propria costituzione.
Confederazione tra stati
Confederazione tra stati: Unione Europea. È caratterizzata da un’unione tra stati indipendenti e sovrani attraverso strutture comuni di cooperazione, senza dar vita a una nuova entità statale.
Essa è disciplinata dal diritto internazionale ed è priva di una costituzione.
Forme di Stato
Forme di Stato = realtà storiche da cui sono stati estratti dei modelli costituzionali.
Attraverso queste si definiscono i rapporti tra Stato e cittadini, tra governanti e governati.
Stato assoluto
Stato assoluto: tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna. Es. Francia.
Si caratterizza per:
- Legittimazione del sovrano direttamente da Dio.
- Potere accentrato nella figura del monarca.
- No separazione dei poteri.
- No costituzione.
- Unica legge = successione al trono, per il resto il monarca può fare tutto.
- No riconoscimento dei diritti.
- Rigida divisione in classi.
- Riconoscimento all’aristocrazia feudale di una condizione di privilegio.
Stato liberale
Š Stato liberale: fine 600-700 caratterizzata dall’ascesa della borghesia contro l’aristocrazia e l’alto clero, rivoluzione americana, francese e Statuto Albertino.
Si caratterizza per:
- Diritto di voto riservato all’alta borghesia, riconosciuto in base al censo.
- Separazione dei poteri, anche se il potere legislativo era affidato ai rappresentanti del popolo più ricchi, parlamento.
- Il governo è composto da ministri scelti dal re, potere esecutivo.
- Costituzione flessibile.
- Diritti riconosciuti solo per l’alta borghesia.
Veto.
Libertà di iniziativa economica.
Libertà negative o dello Stato, ossia vengono garantite da una mancata/non interferenza dello Stato.
Rispetto della proprietà privata.
No arresti e sanzioni senza intervento del giudice.
Libertà di professare una religione.
Libertà di parola e libera espressione.
Stato liberal-democratico
3 Stato liberal-democratico: inizi del Novecento, dopo la Seconda guerra mondiale.
Si caratterizza per:
- Costituzione rigida, perché diventa una mediazione tra esigenze diverse e si vuole evitare che qualcuno la cambi per favorire se stesso/la maggioranza che vince le elezioni.
- Diritto di voto: suffragio universale, prima maschile, femminile nel 1946.
- Separazione dei poteri.
- Principio di maggioranza.
- Principio di laicità: stato e chiesa sono separati.
- Diritti e libertà.
Uguaglianza.
Salute.
Diritti di prestazione, libertà positive o libertà mediante lo Stato, serve l’intervento dello Stato.
Lavoro.
Istruzione.
Sicurezza sociale.
Stato fascista
Stato fascista: tra la prima e seconda guerra mondiale in Germania e Italia.
Si caratterizza per:
- Valore assoluto dell’autorità dello Stato.
- Diritti tutelati solo in quanto conciliabili con gli interessi statali.
- Impostazione organicista e corporativa della vita economica.
Stato socialista
Stato socialista: in Russia con la rivoluzione sovietica del 1917 e poi nel secondo dopoguerra nei paesi dell’Europa orientale.
z Si caratterizza per:
- Si ispirava alla concezione della lotta di classe propria delle teorie di Marxiste-Leniniste.
- Direzione dello Stato affidata al partito espressione della classe operaia.
- Collettivizzazione dei mezzi di produzione.
- Libertà riconosciute solo in quanto funzionale i alla costruzione di una società comunista.
Stato confessionale
6 Stato confessionale: paesi islamici.
o Si caratterizza per:
- No separazione sfera religiosa da sfera politica.
- Il potere statale si fonda su basi religiose e sulla correlativa attribuzione di efficacia giuridica ai precetti della religione.
- Le norme “sharia”, tratte dal Corano e da altre fonti basate sugli insegnamenti di Maometto, regolano la vita pubblica e privata e sono immutabili.
Diritto internazionale
È l’ordinamento che riguarda la pluralità = delle Nazioni, i rapporti tra gli Stati, tra ordinamento internazionale e interno.
Caratteristiche:
- Produce norme giuridiche che entrano a far parte dei singoli stati/ordinamenti.
- Non c’è un ente sovrano, non si riconosce un potere giuridico superiore, in quanto tutti gli stati sono sovrani.
Il Trattato di Vestfalia del 1648 è tradizionalmente considerato la data di nascita del diritto internazionale.
Fonti delle norme internazionali
Fonti delle norme:
- 1) Consuetudini internazionali che producono il diritto internazionale generale.
- 2) Trattati/accordi internazionali che producono il diritto internazionale particolare/pattizio, il quale vincola solo gli stati che li sottoscrivono.
Le norme che però si producono nella comunità internazionale non entrano subito in vigore negli ordinamenti statali, in quanto i rapporti tra gli ordinamenti statali e gli accordi internazionali sono regolati dal principio dualista.
Principio dualista = le norme giuridiche che nascono nella comunità internazionale non diventano automaticamente norme dei singoli stati. È infatti il singolo stato a decidere se trasformare la norma internazionale in legge e dunque come norma dell’ordinamento interno.
Ratifica
In diritto internazionale si chiama ratifica l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto, lo stato, fa propri gli effetti del negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.
Nel nostro caso i trattati li negozia il governo, tramite il ministro degli affari esteri, mentre la ratifica è atto del Presidente della Repubblica.
Art. 87 elenca tutte le sue funzioni, tra cui appunto la ratifica.
Art. 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Meccanismi di adattamento
Per trasformare la norma internazionale in norma vigente nel singolo stato ci sono 3 meccanismi/adattamenti:
- 1 - Automatico = l’adattamento avviene automaticamente in quanto questo è immediato e diretto, completo e continuo.
- 2 - Ordinario = il parlamento approva/scrive ex novo una legge che ha le finalità di adempiere agli obblighi dell’accordo internazionale.
- 3 - Speciale = il parlamento approva un semplice ordine di esecuzione, per cui il testo del trattato viene allegato alla legge.
Questo tipo di adattamento riguarda solo le norme consuetudinarie.
Art. 10 comma 1: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
In questo senso l’ordinamento statale si adatta automaticamente al diritto internazionale consuetudinario.
Per le convenzioni internazionali abbiamo 2 procedure di adattamento non automatiche: ordinario e speciale.
Questo vuol dire che se i trattati internazionali hanno un contenuto delicato, di natura politica, prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, modificazioni del territorio, è necessario anche che il Parlamento e dunque le camere, maggioranza e opposizione, autorizzino ciò/partecipino a questa procedura.
Funzione di controllo che il Parlamento esercita sul governo e UUC è UC.
Consiglio d’Europa e CEDU
Stipulata all’interno del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale nata nel 1949 per promuovere la tutela dei diritti e della democrazia nel territorio europeo.
Questo infatti racchiude quasi tutti gli Stati europei più la Turchia, prima comprendeva anche la Russia.
Garantire la CEDU.
Forza = Corte di Strasburgo, corte europea dei diritti dell’uomo che ha il compito di.
A questa si ricorre solo dopo aver esaurito tutti i mezzi interni, tribunale, appello, cassazione, di ricorso.
Le sue sentenze rappresentano una condanna solo nel caso concreto.
Sanzione solo economica, ma grande impatto giuridico e politico.
Non produce effetti nella comunità nazionale.
Unione Europea
CEKA, carbone e acciaio - U U = progetto che nasce negli anni 50 da 3 comunità:
- EURATOM, energia atomica.
- CEE, comunità economica europea.
- CEKA, carbone e acciaio.
Produce norme giuridiche, alcune delle quali hanno un’influenza/impatto nei singoli ordinamenti.
1979: 1° elezione diretta del Parlamento europeo. Prima erano inviati dei rappresentanti dai singoli stati.
1992: Trattato di Maastricht con cui nasce l’unione europea attuale e la moneta unica, l’euro, adottata nel 2002, BCE = banca monetaria europea.
2007: Trattato di Lisbona, il quale fu l’esito di un fallimento riguardo la realizzazione di una costituzione europea.
TUE = Trattato sull’Unione Europea.
Diede comunque vita al: TFUE = Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
2008: Crisi Finanziaria-Economica che indebolì l’integrazione europea. Si firma perciò tra stati un pareggio di bilancio.
2014: Crisi Migratoria.
Uno degli esiti di queste crisi fu la Brexit.
Dopo la pandemia l’unione europea ha trovato vari finanziamenti per provvedere ai bisogni degli Stati/cittadini, utilizzando un Debito Comune Europeo per far fronte alle difficoltà.
Fonti dell’Unione Europea
Originarie: che danno origine all’Unione = TUE e TFUE.
Derivate: sono principalmente 2 = disciplinati dall’art. 288 TFUE.
Regolamenti
1) Regolamenti = leggi dell’Unione, atti normativi di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili in tutti gli stati membri.
Dunque:
- Sono prodotti dagli organi della UE.
- Sono immediatamente applicabili/efficaci all’interno di ciascuno stato membro, in contrasto con quel principio dualista.
- Hanno un contenuto dettagliato.
- Prevalgono sulle leggi nazionali.
- Quando entra in vigore vincola tutti.
Ciò è stato giustificato con l’articolo 11 che sancisce l’impegno dell’Italia a ripudiare la guerra come strumento di offesa e a promuovere la pace nelle relazioni internazionali.
Ossia prevede che l’Italia possa accettare delle limitazioni sulla propria sovranità per perseguire la pace.
Nel 2001 è stata introdotta una norma specifica, ossia l’art. 117 comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Direttive
2) Direttive = fonte con cui l’UE propone/vincola gli Stati membri degli obiettivi/risultati da realizzare.
Ciascuno stato decide poi come realizzare questi obiettivi adottando la disciplina nazionale. Ogni nazione poi adotta/crea una legge con cui si riferisce a quella direttiva.
La formula che si trova nelle direttive è la seguente: “gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …”
Eccezione: direttive autoapplicative.
Decisioni, raccomandazioni e altre fonti derivate
3) Decisioni = contenuto concreto rivolto a singoli stati.
Le altre fonti derivate sono:
4) Raccomandazioni = atti di indirizzo politico, non vincolanti, che non fanno sorgere nei destinatari diritti o obblighi.
Il nostro ordinamento giuridico
Il nostro ordinamento giuridico: atti o fatti = che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
E Caratteristiche:
- Fonti di produzione = quei fatti o atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie.
- Generalità = sono riferite a una pluralità indistinta di soggetti.
- Fonti sulla produzione = norme giuridiche che disciplinano le modalità di.
- Astrattezza = prevedere una regol.
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