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SECONDA PARTE

LE SOCIETÀ

Le società sono organizzazioni di persone e mezzi create dall’autonomia privata per

l’esercizio in comune di un’attività produttiva in comune. Esse costituiscono la

categoria di imprese collettive più importante e formano un sistema composto da una

pluralità di tipi. Il legislatore pone a disposizione dell’autonomia privata 8 modelli di

organizzazione della società. Esse sono diverse l’una dall’altra, ma hanno dei profili

comuni che permettono di raggrupparle in categorie omogenee -> società di persone

e società di capitali:

Società di persone: Società di capitali:

Società semplice (S.S.) [forma base] Società per azioni (S.p.A.) [forma

base]

Società in nome collettivo (S.n.c.) Società a responsabilità limitata

(S.r.l.)

Società in accomandita semplice Società in accomandita per azioni

(S.a.s.) (S.a.p.A.)

Società cooperativa

Mutue assicuratrici

A queste si sono di recente affiancate altri due tipi societari regolati dal diritto

comunitario: società europea e società cooperativa europea.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per

l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

(art. 2247). Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano

per la contemporanea presenza di 3 elementi:

1. CONFERIMENTI DEI SOCI -> sono le prestazioni cui le parti del contratto di

società si obbligano. Costituiscono i contributi dei soci alla formazione del

patrimonio iniziale della società e la loro funzione è quella di dotare la società

del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività e si espone al

(

rischio di impresa ovvero corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione e

È essenziale che tutti i soci apportino un conferimento che

perdere il capitale).

può essere costituito da beni in natura, trasferiti in proprietà o concessi in

godimento alla società, denaro, prestazioni in attività lavorativa intellettuale o

manuale ecc. Il principio dell’art 2247 va conciliato con la disciplina dei

conferimenti di ogni tipo di società (art. 2253-2328), ma trova piena

applicazione solo nelle società di persone e nella S.r.l., nelle altre trova diverse

limitazioni (nelle società di capitali non possono formare oggetto di conferimento le

Due concetti collegati ai conferimenti sono:

prestazioni d’opera o di servizi).

Patrimonio sociale -> è il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi

o facenti capo alle società ed è inizialmente costituito dai conferimenti, poi

subisce delle variazioni qualitative e quantitative in base alle vicende

economiche della società. Si definisce patrimonio netto la differenza tra

attività e passività. Il patrimonio sociale (attivo patrimoniale) costituisce

la garanzia principale o esclusiva dei creditori (garanzia principale se

per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci; garanzia esclusiva

se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali

risponde solo la società col proprio patrimonio);

Capitale sociale nominale -> è una cifra che esprime il valore in

o denaro dei conferimenti quale risulta dall’atto costitutivo. Il capitale

sociale nominale resta immutato nel corso della vita dell’impresa fin

quando si decide una riduzione o un aumento. È quindi un valore storico

che assolve due funzioni fondamentali: 1

Funzione vincolistica -> la cifra del capitale indica la frazione

 (quota ideale) del patrimonio netto non distribuibile tra i soci e

perciò assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all’attività

sociale (capitale reale). Questa funzione si traduce per i creditori in

un margine di garanzia patrimoniale supplementare. Infatti, i

creditori possono fare affidamento su quest’ultimo per soddisfare i

propri crediti;

Funzione organizzativa -> in tutte le società il capitale è termine

 di riferimento per accertare periodicamente, tramite il bilancio

d’esercizio, se la società ha conseguito utili o ha subito perdite;

Inoltre, nelle società di capitali, funge da base di misurazione

 di alcune situazioni soggettive dei soci, sia di carattere

amministrativo (diritto di voto) che patrimoniale (diritto agli utili).

Tali diritti spettano in misura proporzionale alla parte del capitale

sociale sottoscritto.

2. ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITÀ ECONOMICA -> è lo scopo-mezzo

del contratto di società. Per oggetto sociale si definisce la specifica attività

economica che i soci si propongono a svolgere e dev’essere predeterminata

nell’atto costitutivo ed è modificabile nel corso della vita della società. L’oggetto

sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività (serie coordinata degli

atti) e di un’attività economica, ma deve trattarsi più precisamente di un’attività

produttiva, cioè di un’attività condotta con metodo economico e finalizzata alla

produzione. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire

il godimento dei beni conferiti dai soci. La disciplina in tal caso applicabile è

quella della comunione (in cui l’attività economica è il mezzo per eseguire lo

scopo che è il godimento del bene): ciò comporta che i creditori personali dei

comproprietari potranno aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito dato

. Vietate sono le

che la comunione non comporta alcuna autonomia patrimoniale

società di mero godimento (se non è collegata ad un’attività produttiva)

(tranne quando si tratta di una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un

e

albergo, utilizzando l’immobile conferito dai soci e non la mera locazione di immobili)

sono illegittime le società immobiliari di comodo in cui il patrimonio attivo

è costituito dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel

concedere questi immobili in locazione a terzi o agli stessi soci.

L’attività dei professionisti intellettuali è un’attività economica ma non è

considerata attività di impresa. Una società fra professionisti per l’esercizio in

comune della loro attività darebbe vita ad una società senza impresa. La società

fra professionisti si distingue da:

- La società di mezzi tra i professionisti -> costituita da professionisti per

l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale

di ciascun professionista. Non ha per oggetto l’esercizio della professione poiché è

. Queste società sono titolari di un’impresa commerciale

svolta individualmente

in quanto svolgono attività di impresa e non attività individuale (produzione di

);

servizi e non attività intellettuale

- La società di servizi imprenditoriali -> che offre sul mercato un servizio

complesso, per la cui realizzazione è necessaria anche la prestazione

professionale dei soci o dei terzi. Prestazione che ha carattere strumentale e

servente rispetto al servizio offerto dalle società. Il più classico esempio di

tali società è costituito:

La società di ingegneria in cui l’attività non si esaurisce nella

o progettazione di opere d’ingegneria ma comprende altre prestazioni

come la realizzazione della vendita di impianti e attrezzature

industriali. Queste società svolgono un’attività non identificabile a

2

quella degli ingegneri dato che l’elaborazione dei progetti è solo parte

di una più complessa attività di natura imprenditoriale.

Le società tra professionisti hanno come oggetto unico ed esclusivo

l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge. La

costituzione di questa società è stata a lungo vietata all’interno dell’ordinamento, fino

all’abrogazione del divieto nel 1997, ma ciò non ha condotto alla liberalizzazione di

queste società perché la natura di esse appariva incompatibile con i principi e le norme

del Codice civile dalle quali emerge il carattere personale dell’attività del professionista

intellettuale.

L’art. 2232 impone al professionista intellettuale di eseguire personalmente

l’incarico assunto consentendogli di avvalersi di sostituti ed ausiliari che devono

sempre operare sotto la loro direzione e responsabilità.

L’evoluzione delle professioni intellettuali spinge verso l’utilizzo di strutture

organizzative di tipo imprenditoriale per il loro esercizio in forma associata. Infatti, il

legislatore ha poi introdotto una disciplina generale delle società tra professionisti.

Oggi è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività

professionali, il cui esercizio è riservato agli iscritti in albi professionali (può

essere utilizzato qualsiasi tipo di società). A questa società possono partecipare

anche i soci non professionisti, per la fornitura di prestazioni tecniche o per

finalità di investimento: i cosiddetti soci capitalisti. Al fine di evitare che

quest’ultimi prendano il sopravvento sui soci professionisti è stabilito che il

numero e la partecipazione al capitale di questi ultimi dev’essere tale da

determinare la maggioranza di 2/3 nelle decisioni dei soci. Se viene meno

questa condizione la prevalenza dei soci professionisti dev’essere stabilita entro

6 mesi al fine di non determinare lo scioglimento della società. L’atto costitutivo

della società deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività

professionale da parte dei soci; può trattarsi tuttavia anche di più attività

professionali se i soci svolgono professioni diverse (società

multiprofessionali).

La partecipazione alla società è incompatibile con la partecipazione ad un’altra

società (principio di esclusività della partecipazione) (il socio professionista

. La

può opporre ad altri soci il segreto professionale sulle attività a lui affidate)

cancellazione del socio professionista dall’albo di appartenenza comporta

l’esclusione dalla società. La società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine

al quale è iscritta e deve assicurare i rischi derivanti dalla responsabilità civile

per i danni causati ai clienti dai singoli soci.

L’atto costitutivo deve prevedere criteri affinché l’esecuzione dell’incarico

conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per

l’esercizio della prestazione richiesta L’utente ha diritto di chiedere che la

.

prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista (principio di

individuazione del professionista incaricato della prestazione)

La società tra professionisti è tenuta ad iscriversi in un’apposita sezione

speciale nel registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e

pubblicità notizia.

La società tra avvocati può essere costituita in forma di società di persone, di capitali

o cooperative. Possono diventare soci non solo gli avvocati, ma anche gli iscritti ad albi

di diverse professioni o i soci capitalisti, però i soci professionisti devono essere titolari

di almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, pena lo scioglimento.

L’amministrazione può essere affidata ai soci, però la maggioranza dei membri

dell’organo dev’essere composta dai soci avvocati. La società tra avvocati è iscritta in

un’apposita sezione speciale dell’albo degli avvocati e ad essa si applicano le norme

3

relative all’avvocato stesso. La ragione o la denominazione sociale può essere libera, ma

deve contenere l’indicazione S.t.a. (società tra avvocati). L’incarico professionale

conferito alla società può essere eseguito solo dai soci professionisti in possesso dei

requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta dal

cliente. La responsabilità della società per l’inadempimento dell’incarico non esclude la

responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; la società non è

soggetta al fallimento perché non svolge l’attività d’impresa.

3. LO SCOPO-FINE DELLE SOCIETÀ -> principalmente è lo scopo di divisione

degli utili (scopo di lucro). Una società può essere costituita per conseguire

utili (lucro oggettivo), destinati ad essere successivamente divisi tra i soci

(lucro soggettivo). Le società di persone e capitali sono definite società

lucrative, ma ci sono società come le società cooperative, che hanno uno scopo

mutualistico, ovvero lo scopo di fornire ai soci condizioni più vantaggiose di

quelle presenti sul mercato. Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un

vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere in un risparmio di spesa

o in una maggior remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.

Tutti i tipi di società (tranne la s.s.) possono essere utilizzati per la realizzazione

di uno scopo consortile (le società consortili sono tenute ad operare con metodo

economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci, consistenti in un

Sotto il profilo dello

particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati).

scopo perseguibile le società possono essere distinte in società lucrative

(art.2247), società mutualistiche (art.2511) e società consortili (art 2615-

ter).

Un dato costante è che le società sono enti associativi che operano con metodo

economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo

dei soci (si caratterizza per l’autodestinazione dei benefici patrimoniali

conseguibili attraverso l’esercizio comune).

Nella legislazione speciale si rinvengono anche casi di società (S.p.a.) istituzionalmente

senza scopo di lucro oggettivo e/o soggettivo. Numerose sono le S.p.a. a partecipazione

prevalentemente pubblica che per legge devono perseguire scopi esclusivamente

pubblici e incompatibili con la causa lucrativa o economica. Queste previsioni legislative

devono essere valutate come norme eccezionali ed in quanto tali non è consentito la

costituzione di società senza scopo di lucro al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il perseguimento di uno scopo lucrativo non è necessariamente inconciliabile

con una politica d’impresa volta a promuovere il bene comune. Parliamo delle

‘’società benefit’’, che, oltre allo scopo mutualistico o lucrativo, previsto in

base al tipo di appartenenza, persegue finalità di beneficio comune nei

confronti della comunità, ambiente ecc. che deve essere specificata nell’oggetto

sociale e possono consistere in effetti positivi o riduzione di quelli negativi. Essa

redige ogni anno una relazione in cui illustra i risultati conseguiti in base agli

obiettivi programmati. Per queste società non vi è alcun vantaggio specifico, se

non l’apprezzamento del pubblico, ma l’uso abusivo di questa denominazione

da parte di società che non perseguono tale finalità è soggetta a sanzioni.

Le società formano un sistema composto da una pluralità di modelli organizzativi

distinti secondo:

- Lo scopo istituzionale perseguibile:

Società cooperative e mutue assicurazioni (scopo mutualistico);

o Società di persone e di capitali (scopo lucrativo).

o

- La natura dell’attività esercitabile:

Società semplice, utilizzabile solo per l’esercizio di attività non

o commerciale; 4

Società commerciali, possono esercitare attività commerciali e non

o commerciali e sono sempre soggette ad iscrizione al registro delle

imprese con effetto di pubblicità legale.

- La personalità giuridica:

Prive di personalità giuridica sono le società di persone in cui:

o Non è prevista un’organizzazione basata sulla presenza di più

 organi;

L’attività della società si fonda su un modello organizzativo che

 riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di

amministrare la società e richiede il consenso di tutti i soci per le

modifiche dell’atto costitutivo;

Il singolo socio a responsabilità illimitata è investito del potere di

 amministrazione e rappresentanza della società

indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito e dalla

consistenza del suo patrimonio personale. È accentuato il rilievo

della persona del socio nell’organizzazione.

Con personalità giuridica sono le società di capitali e le società

o cooperative. Nelle società di capitali è prevista:

Un’organizzazione di tipo corporativo, basata sulla presenza

 necessaria di più organi (assemblee, organo di gestione e organo

di controllo), ciascuno investito di specifiche funzioni e

competenze;

Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio

 maggioritario. In particolare, l’assemblea delibera a maggioranza

anche le modifiche dell’atto costitutivo e queste sono calcolate in

base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale;

Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di

 controllo: ha solo i

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicolaquarto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Rocco Di Torrepadula Nicola.
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