SECONDA PARTE
LE SOCIETÀ
Le società sono organizzazioni di persone e mezzi create dall’autonomia privata per
l’esercizio in comune di un’attività produttiva in comune. Esse costituiscono la
categoria di imprese collettive più importante e formano un sistema composto da una
pluralità di tipi. Il legislatore pone a disposizione dell’autonomia privata 8 modelli di
organizzazione della società. Esse sono diverse l’una dall’altra, ma hanno dei profili
comuni che permettono di raggrupparle in categorie omogenee -> società di persone
e società di capitali:
Società di persone: Società di capitali:
Società semplice (S.S.) [forma base] Società per azioni (S.p.A.) [forma
base]
Società in nome collettivo (S.n.c.) Società a responsabilità limitata
(S.r.l.)
Società in accomandita semplice Società in accomandita per azioni
(S.a.s.) (S.a.p.A.)
Società cooperativa
Mutue assicuratrici
A queste si sono di recente affiancate altri due tipi societari regolati dal diritto
comunitario: società europea e società cooperativa europea.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
(art. 2247). Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano
per la contemporanea presenza di 3 elementi:
1. CONFERIMENTI DEI SOCI -> sono le prestazioni cui le parti del contratto di
società si obbligano. Costituiscono i contributi dei soci alla formazione del
patrimonio iniziale della società e la loro funzione è quella di dotare la società
del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività e si espone al
(
rischio di impresa ovvero corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione e
È essenziale che tutti i soci apportino un conferimento che
perdere il capitale).
può essere costituito da beni in natura, trasferiti in proprietà o concessi in
godimento alla società, denaro, prestazioni in attività lavorativa intellettuale o
manuale ecc. Il principio dell’art 2247 va conciliato con la disciplina dei
conferimenti di ogni tipo di società (art. 2253-2328), ma trova piena
applicazione solo nelle società di persone e nella S.r.l., nelle altre trova diverse
limitazioni (nelle società di capitali non possono formare oggetto di conferimento le
Due concetti collegati ai conferimenti sono:
prestazioni d’opera o di servizi).
Patrimonio sociale -> è il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi
o facenti capo alle società ed è inizialmente costituito dai conferimenti, poi
subisce delle variazioni qualitative e quantitative in base alle vicende
economiche della società. Si definisce patrimonio netto la differenza tra
attività e passività. Il patrimonio sociale (attivo patrimoniale) costituisce
la garanzia principale o esclusiva dei creditori (garanzia principale se
per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci; garanzia esclusiva
se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali
risponde solo la società col proprio patrimonio);
Capitale sociale nominale -> è una cifra che esprime il valore in
o denaro dei conferimenti quale risulta dall’atto costitutivo. Il capitale
sociale nominale resta immutato nel corso della vita dell’impresa fin
quando si decide una riduzione o un aumento. È quindi un valore storico
che assolve due funzioni fondamentali: 1
Funzione vincolistica -> la cifra del capitale indica la frazione
(quota ideale) del patrimonio netto non distribuibile tra i soci e
perciò assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all’attività
sociale (capitale reale). Questa funzione si traduce per i creditori in
un margine di garanzia patrimoniale supplementare. Infatti, i
creditori possono fare affidamento su quest’ultimo per soddisfare i
propri crediti;
Funzione organizzativa -> in tutte le società il capitale è termine
di riferimento per accertare periodicamente, tramite il bilancio
d’esercizio, se la società ha conseguito utili o ha subito perdite;
Inoltre, nelle società di capitali, funge da base di misurazione
di alcune situazioni soggettive dei soci, sia di carattere
amministrativo (diritto di voto) che patrimoniale (diritto agli utili).
Tali diritti spettano in misura proporzionale alla parte del capitale
sociale sottoscritto.
2. ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITÀ ECONOMICA -> è lo scopo-mezzo
del contratto di società. Per oggetto sociale si definisce la specifica attività
economica che i soci si propongono a svolgere e dev’essere predeterminata
nell’atto costitutivo ed è modificabile nel corso della vita della società. L’oggetto
sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività (serie coordinata degli
atti) e di un’attività economica, ma deve trattarsi più precisamente di un’attività
produttiva, cioè di un’attività condotta con metodo economico e finalizzata alla
produzione. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire
il godimento dei beni conferiti dai soci. La disciplina in tal caso applicabile è
quella della comunione (in cui l’attività economica è il mezzo per eseguire lo
scopo che è il godimento del bene): ciò comporta che i creditori personali dei
comproprietari potranno aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito dato
. Vietate sono le
che la comunione non comporta alcuna autonomia patrimoniale
società di mero godimento (se non è collegata ad un’attività produttiva)
(tranne quando si tratta di una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un
e
albergo, utilizzando l’immobile conferito dai soci e non la mera locazione di immobili)
sono illegittime le società immobiliari di comodo in cui il patrimonio attivo
è costituito dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel
concedere questi immobili in locazione a terzi o agli stessi soci.
L’attività dei professionisti intellettuali è un’attività economica ma non è
considerata attività di impresa. Una società fra professionisti per l’esercizio in
comune della loro attività darebbe vita ad una società senza impresa. La società
fra professionisti si distingue da:
- La società di mezzi tra i professionisti -> costituita da professionisti per
l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale
di ciascun professionista. Non ha per oggetto l’esercizio della professione poiché è
. Queste società sono titolari di un’impresa commerciale
svolta individualmente
in quanto svolgono attività di impresa e non attività individuale (produzione di
);
servizi e non attività intellettuale
- La società di servizi imprenditoriali -> che offre sul mercato un servizio
complesso, per la cui realizzazione è necessaria anche la prestazione
professionale dei soci o dei terzi. Prestazione che ha carattere strumentale e
servente rispetto al servizio offerto dalle società. Il più classico esempio di
tali società è costituito:
La società di ingegneria in cui l’attività non si esaurisce nella
o progettazione di opere d’ingegneria ma comprende altre prestazioni
come la realizzazione della vendita di impianti e attrezzature
industriali. Queste società svolgono un’attività non identificabile a
2
quella degli ingegneri dato che l’elaborazione dei progetti è solo parte
di una più complessa attività di natura imprenditoriale.
Le società tra professionisti hanno come oggetto unico ed esclusivo
l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge. La
costituzione di questa società è stata a lungo vietata all’interno dell’ordinamento, fino
all’abrogazione del divieto nel 1997, ma ciò non ha condotto alla liberalizzazione di
queste società perché la natura di esse appariva incompatibile con i principi e le norme
del Codice civile dalle quali emerge il carattere personale dell’attività del professionista
intellettuale.
L’art. 2232 impone al professionista intellettuale di eseguire personalmente
l’incarico assunto consentendogli di avvalersi di sostituti ed ausiliari che devono
sempre operare sotto la loro direzione e responsabilità.
L’evoluzione delle professioni intellettuali spinge verso l’utilizzo di strutture
organizzative di tipo imprenditoriale per il loro esercizio in forma associata. Infatti, il
legislatore ha poi introdotto una disciplina generale delle società tra professionisti.
Oggi è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali, il cui esercizio è riservato agli iscritti in albi professionali (può
essere utilizzato qualsiasi tipo di società). A questa società possono partecipare
anche i soci non professionisti, per la fornitura di prestazioni tecniche o per
finalità di investimento: i cosiddetti soci capitalisti. Al fine di evitare che
quest’ultimi prendano il sopravvento sui soci professionisti è stabilito che il
numero e la partecipazione al capitale di questi ultimi dev’essere tale da
determinare la maggioranza di 2/3 nelle decisioni dei soci. Se viene meno
questa condizione la prevalenza dei soci professionisti dev’essere stabilita entro
6 mesi al fine di non determinare lo scioglimento della società. L’atto costitutivo
della società deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività
professionale da parte dei soci; può trattarsi tuttavia anche di più attività
professionali se i soci svolgono professioni diverse (società
multiprofessionali).
La partecipazione alla società è incompatibile con la partecipazione ad un’altra
società (principio di esclusività della partecipazione) (il socio professionista
. La
può opporre ad altri soci il segreto professionale sulle attività a lui affidate)
cancellazione del socio professionista dall’albo di appartenenza comporta
l’esclusione dalla società. La società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine
al quale è iscritta e deve assicurare i rischi derivanti dalla responsabilità civile
per i danni causati ai clienti dai singoli soci.
L’atto costitutivo deve prevedere criteri affinché l’esecuzione dell’incarico
conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio della prestazione richiesta L’utente ha diritto di chiedere che la
.
prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista (principio di
individuazione del professionista incaricato della prestazione)
La società tra professionisti è tenuta ad iscriversi in un’apposita sezione
speciale nel registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e
pubblicità notizia.
La società tra avvocati può essere costituita in forma di società di persone, di capitali
o cooperative. Possono diventare soci non solo gli avvocati, ma anche gli iscritti ad albi
di diverse professioni o i soci capitalisti, però i soci professionisti devono essere titolari
di almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, pena lo scioglimento.
L’amministrazione può essere affidata ai soci, però la maggioranza dei membri
dell’organo dev’essere composta dai soci avvocati. La società tra avvocati è iscritta in
un’apposita sezione speciale dell’albo degli avvocati e ad essa si applicano le norme
3
relative all’avvocato stesso. La ragione o la denominazione sociale può essere libera, ma
deve contenere l’indicazione S.t.a. (società tra avvocati). L’incarico professionale
conferito alla società può essere eseguito solo dai soci professionisti in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta dal
cliente. La responsabilità della società per l’inadempimento dell’incarico non esclude la
responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; la società non è
soggetta al fallimento perché non svolge l’attività d’impresa.
3. LO SCOPO-FINE DELLE SOCIETÀ -> principalmente è lo scopo di divisione
degli utili (scopo di lucro). Una società può essere costituita per conseguire
utili (lucro oggettivo), destinati ad essere successivamente divisi tra i soci
(lucro soggettivo). Le società di persone e capitali sono definite società
lucrative, ma ci sono società come le società cooperative, che hanno uno scopo
mutualistico, ovvero lo scopo di fornire ai soci condizioni più vantaggiose di
quelle presenti sul mercato. Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un
vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere in un risparmio di spesa
o in una maggior remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.
Tutti i tipi di società (tranne la s.s.) possono essere utilizzati per la realizzazione
di uno scopo consortile (le società consortili sono tenute ad operare con metodo
economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci, consistenti in un
Sotto il profilo dello
particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati).
scopo perseguibile le società possono essere distinte in società lucrative
(art.2247), società mutualistiche (art.2511) e società consortili (art 2615-
ter).
Un dato costante è che le società sono enti associativi che operano con metodo
economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo
dei soci (si caratterizza per l’autodestinazione dei benefici patrimoniali
conseguibili attraverso l’esercizio comune).
Nella legislazione speciale si rinvengono anche casi di società (S.p.a.) istituzionalmente
senza scopo di lucro oggettivo e/o soggettivo. Numerose sono le S.p.a. a partecipazione
prevalentemente pubblica che per legge devono perseguire scopi esclusivamente
pubblici e incompatibili con la causa lucrativa o economica. Queste previsioni legislative
devono essere valutate come norme eccezionali ed in quanto tali non è consentito la
costituzione di società senza scopo di lucro al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Il perseguimento di uno scopo lucrativo non è necessariamente inconciliabile
con una politica d’impresa volta a promuovere il bene comune. Parliamo delle
‘’società benefit’’, che, oltre allo scopo mutualistico o lucrativo, previsto in
base al tipo di appartenenza, persegue finalità di beneficio comune nei
confronti della comunità, ambiente ecc. che deve essere specificata nell’oggetto
sociale e possono consistere in effetti positivi o riduzione di quelli negativi. Essa
redige ogni anno una relazione in cui illustra i risultati conseguiti in base agli
obiettivi programmati. Per queste società non vi è alcun vantaggio specifico, se
non l’apprezzamento del pubblico, ma l’uso abusivo di questa denominazione
da parte di società che non perseguono tale finalità è soggetta a sanzioni.
Le società formano un sistema composto da una pluralità di modelli organizzativi
distinti secondo:
- Lo scopo istituzionale perseguibile:
Società cooperative e mutue assicurazioni (scopo mutualistico);
o Società di persone e di capitali (scopo lucrativo).
o
- La natura dell’attività esercitabile:
Società semplice, utilizzabile solo per l’esercizio di attività non
o commerciale; 4
Società commerciali, possono esercitare attività commerciali e non
o commerciali e sono sempre soggette ad iscrizione al registro delle
imprese con effetto di pubblicità legale.
- La personalità giuridica:
Prive di personalità giuridica sono le società di persone in cui:
o Non è prevista un’organizzazione basata sulla presenza di più
organi;
L’attività della società si fonda su un modello organizzativo che
riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di
amministrare la società e richiede il consenso di tutti i soci per le
modifiche dell’atto costitutivo;
Il singolo socio a responsabilità illimitata è investito del potere di
amministrazione e rappresentanza della società
indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito e dalla
consistenza del suo patrimonio personale. È accentuato il rilievo
della persona del socio nell’organizzazione.
Con personalità giuridica sono le società di capitali e le società
o cooperative. Nelle società di capitali è prevista:
Un’organizzazione di tipo corporativo, basata sulla presenza
necessaria di più organi (assemblee, organo di gestione e organo
di controllo), ciascuno investito di specifiche funzioni e
competenze;
Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio
maggioritario. In particolare, l’assemblea delibera a maggioranza
anche le modifiche dell’atto costitutivo e queste sono calcolate in
base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale;
Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di
controllo: ha solo i
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