Estratto del documento

Le società

Sommario

Capitolo 11: La società semplice............................................................................... 11

La società in nome collettivo.................................................................................. 11

Capitolo 12: La società in accomandita semplice..................................................27

Capitolo 13: La società per azioni................................................................................31

Vediamo le cause di nullità. (drastica riduzione con la riforma del 2003)........................36

Capitolo 14: Le azioni................................................................................................... 42

clausole di prelazione, clausole di gradimento

Le clausole limitative più diffuse sono le e le................................................................................................................................... 49

Capitolo 15: I gruppi di società.................................................................................51

Capitolo 16: L’assemblea.............................................................................................. 55

Cominciamo dall’assemblea ordinaria, la cui disciplina è rimasta immutata ed è identica per tutte le società per azioni che adottano il sistema a pluralità di convocazioni..........59

Questo limite si desume con chiarezza dalla disciplina del conflitto di interessi (art.2373)............................................................................................................................... 62

Capitolo 17: Amministrazione. Controlli................................................................66

Gli amministratori delegati sono invece organi unipersonali...........................................71

Capitolo 18: Il bilancio............................................................................................... 85

Capitolo 19: Le modificazioni dello statuto..........................................................92

Capitolo 20: Le obbligazioni..................................................................................... 99

Capitolo 21: Lo scioglimento della società per azioni.....................................104

Capitolo 22: La società in accomandita per azioni.............................................106

Capitolo 23: La società a responsabilità limitata.................................................107

Titoli di debito. Con l’attuale disciplina è infine caduto il divieto per le s.r.l. di emettere obbligazioni.................................................................................................................... 109

Capitolo 24: Le società cooperative.......................................................................117

Ma in cosa consiste esattamente lo scopo mutualistico?...............................................117

Lo scopo prevalente dell’attività di impresa delle società cooperative consiste “nel fornire beni o................................................................................................................. 117

Capitolo 25: Trasformazione. Fusione. Scissione.................................................132

Invalidità della trasformazione. L’invalidità della trasformazione segue le stesse regole previste per la fusione................................................................................................... 134

B. La fusione............................................................................................................... 135

1 Controllo e pubblicità. Le delibere di fusione delle singole società devono essere iscritte nel Registro delle Imprese, previo controllo di legalità da parte del notaio verbalizzante se la società risultante della fusione è una società di capitali.......................................138

C. La scissione............................................................................................................ 139

Scissione totale o parziale. La scissione può essere totale o parziale............................140

Capitolo 10: Le società

1. Il sistema legislativo

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche, anche se non esclusive, previste dall’ordinamento per l’esercizio in forma associata dell’attività d’impresa.

A disposizione dell’autonomia privata vi sono otto tipi di società, otto modelli di organizzazione dell’attività d’impresa in forma societaria fra i quali le parti possono, sia pure con alcune limitazioni, liberamente scegliere. I tipi di società previsti sono:

  • 1) La società semplice,
  • 2) La società in nome collettivo,
  • 3) La società in accomandita semplice,
  • 4) La società per azioni,
  • 5) La società in accomandita per azioni,
  • 6) La società a responsabilità limitata,
  • 7) Le società cooperative,
  • 8) Le mutue assicuratrici.

A questi si sono di recente affiancati altri due tipi societari regolati dal diritto comunitario:

  • 9) La società europea
  • 10) La società cooperativa europea.

Sono definite società di persone:

  • 1) La società semplice,
  • 2) La società in nome collettivo,
  • 3) La società in accomandita semplice.

Sono, invece, definite società di capitali:

  • 4) La società per azioni, 2
  • 5) La società in accomandita per azioni,
  • 6) La società a responsabilità limitata.

A. La nozione di società

2. Il contratto di società

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247). Oggi la S.r.L. e la S.p.A possono essere costituite anche con atto unilaterale.

Le società sono quindi enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

  • A) I conferimenti dei soci;
  • B) L’esercizio in comune di un’attività economica (scopo mezzo);
  • C) Lo scopo di divisione degli utili (scopo fine).

3. I conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.

La loro funzione è dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa: col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio d’impresa. Diversi possono essere da socio a socio sia l’oggetto sia l’ammontare del conferimento. I conferimenti possono essere costituiti da beni e da servizi: può costituire oggetto di conferimento ogni attività suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa (denaro, beni in natura, prestazione di attività lavorativa sia manuale sia intellettuale, …).

4. Patrimonio sociale e capitale sociale

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. È inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci; successivamente subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società.

La sua consistenza è accertata periodicamente e si definisce patrimonio netto la differenza positiva fra attività e passività.

Ha anche una funzione di garanzia verso i creditori della società:

  • Garanzia principale, se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio; 3
  • Garanzia esclusiva se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Il capitale sociale nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti come risulta dall’atto costitutivo delle società. Il capitale sociale nominale rimane immutato fin quando con modifica dell’atto costitutivo non se ne decide l’aumento o la riduzione: è quindi un valore storico.

La cifra del capitale sociale indica la frazione del patrimonio netto non distribuibile fra i soci e perciò è assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione fra i soci. La cifra del capitale sociale nominale è iscritta in bilancio fra le passività (funzione vincolistica).

La funzione vincolistica del capitale sociale si risolve per i creditori in un margine di garanzia patrimoniale supplementare (potranno fare affidamento per soddisfare i propri crediti su un attivo patrimoniale eccedente le passività per un valore corrispondente almeno all’ammontare del capitale sociale). È anche termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili o ha subito perdite (funzione organizzativa).

  • Vi è utile se dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del capitale sociale nominale (solo attività per tale ammontare potranno essere distribuite ai soci a titolo di utili).
  • Vi è una perdita se le attività sono inferiori alle passività più il capitale sociale (nulla è distribuibile ai soci).

Il capitale sociale nominale funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto), sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Tali diritti spettano infatti a ciascun socio in misura proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritto.

5. L’esercizio in comune di attività economica

L’esercizio in comune di un’attività economica è il cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società; si definisce oggetto sociale la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere.

In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività (serie coordinata di atti) e di un’attività economica (normalmente un’attività produttiva, condotta cioè con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi). Un’attività che presenta i caratteri propri dell’attività d’impresa.

Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci (a differenza della comunione, l’autonomia patrimoniale è riconosciuta a tutte le società). Vietate sono solo le società di mero godimento, non vi è incompatibilità fra godimento dei beni ed attività produttiva. La stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e attività produttiva di nuovi beni o servizi. Illegittime sono le società immobiliari di comodo: società la cui attività si esaurisce nel concedere immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire alcun servizio collaterale. Non può invece essere considerata società di mero godimento ed è perfettamente valida, una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo o di un residence utilizzando l’immobile conferito dai soci. È possibile che dalla comunione si passi alla società: si verifica quando più figli ereditano l’azienda paterna e proseguono in comune l’attività d’impresa. 4

6. La società fra professionisti

L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non è legislativamente considerata attività d’impresa. La società fra professionisti va tenuta distinta da alcuni fenomeni contigui che vedono la partecipazione di professionisti ad una società: la società di mezzi tra professionisti e la società di servizi imprenditoriali. Tali società non hanno come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una professione intellettuale.

  • La società di mezzi fra professionisti è una società costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni.
  • Le società di servizi imprenditoriali sono società che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi. Prestazioni che hanno carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società.

Il più classico esempio di tali società è costituito dalle società di ingegneria, società la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende anche ulteriori prestazioni quali la realizzazione e la vendita di impianti ed attrezzature industriali. Queste società svolgono un’attività che non è identificabile con quella propria degli ingegneri e degli architetti dato che l’elaborazione dei progetti è solo parte di una ben più complessa attività di natura imprenditoriale.

Le società fra professionisti intellettuali sono quelle società che hanno per oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge. La costituzione di tale genere di società è stata a lungo espressamente vietata nel nostro ordinamento.

L’art.1 della legge 23|11|1939 n.1815 disciplinava gli studi di consulenza ed assistenza e stabiliva che le persone munite dei titoli necessari all’abilitazione, nell’associarsi per l’esercizio della professione dovessero usare nella denominazione del loro ufficio e nel rapporto con terzi la denominazione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario” seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. (art.1)

L’art.2 vietava ogni esercizio associato differente da quello previsto nell’art.1 fu abrogato nel 1997 (legge 7 agosto n.266) ma ciò non ha portato ad una liberalizzazione dell’attività degli studi professionistici. (Mancato regolamento attuativo del governo e natura stessa della società tra professionisti compatibile con le norme del codice civile che regolano l’esercizio delle professioni intellettuali. (art.2229 ss.)

In questo senso il carattere rigorosamente personale della prestazione (art.2232) non si concilia con l’esercizio della professione da parte di un ente impersonale quale è una società.

La legge 183|2011 ha infine risolto la questione introducendo una disciplina generale delle società tra professionisti. In base all’art. 10 della legge 12|11|2011, n.183 è oggi consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, previa iscrizione ad un albo professionale.

Può essere utilizzato qualsiasi tipo di società previsto dal codice civile e la denominazione deve contenere l’indicazione di società tra professionisti (comma 5). 5

Una importante novità nell’ordinamento è la possibilità di partecipazione nella società a soci non professionisti, per prestazioni tecniche o finalità d’investimento: aprendo così all’intervento di soci capitalisti nella compagine sociale.

L’atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci: può trattarsi anche di più attività professionali (società multiprofessionali). La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti (principio esclusività partecipazione).

Il socio professionista è tenuto all’osservanza del codice deontologico previsto dall’albo di appartenenza e può opporre agli altri soci il segreto professionale sulle attività a lui affidate. La cancellazione del socio dall’albo comporta l’esclusione dalla società, secondo le modalità fissate dall’atto costitutivo. La stessa società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine alla quale è iscritta.

A tutela dell’utente, l’atto costitutivo deve prevedere criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società, sia eseguito solo da soci in possesso dei requisiti professionali. In mancanza di specifica richiesta da parte dell’utente, la designazione del professionista viene fatta dalla società ed il nominativo comunicato preventivamente e per iscritto al cliente. (principio di individuazione del professionista incaricato della prestazione)

La riforma del 2012 ha abrogato del tutto la legge 1815|1939, ma ha fatto salve le società professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore del procedimento. Fra le forme societarie preesistenti, salvaguardate dall’intervento legislativo, merita di essere menzionata la società tra avvocati.

Società tra avvocati

  • Società tra avvocati

La Società fra avvocati che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio svolta dai propri soci (è regolata dalle norme della società in nome collettivo).

Tutti i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato e che non è consentita la partecipazione ad altra società di avvocati. La società agisce sotto la ragione soc

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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