Il contratto
La definizione generale di contratto è contenuta nell’articolo 1321 c.c., che stabilisce che: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, fondato sull’accordo, diretto a produrre effetti giuridici vincolanti, avente contenuto patrimoniale, in quanto riguarda rapporti economicamente valutabili.
Le parti possono essere:
- Due parti (es. compratore e venditore), quindi si tratta di contratto bilaterale.
- Più di due parti, contratto plurilaterale.
Di conseguenza le obbligazioni generate dal contratto possono essere:
- A carico di entrambe le parti, contratto bilaterale.
- A carico di una sola parte, contratto unilaterale (es. donazione), in questo caso l’accordo è comunque un contratto in quanto, anche se l’obbligazione è unilaterale, l’accordo è bilaterale.
Proposta e accettazione
Il contratto nasce dall’incontro tra una proposta o una offerta e l’accettazione di essa.
L’offerta è la dichiarazione con cui una persona (detta offerente o proponente) manifesta la volontà di concludere un contratto a determinate condizioni.
È un atto unilaterale, cioè proviene da una sola parte ed è vincolante per chi la fa, cioè il proponente non può ignorarla liberamente dopo averla fatta, salvo revoca prima dell’accettazione.
La persona che riceve l’offerta (destinatario) può:
- Accettarla: si forma il contratto.
- Rifiutarla: il contratto non si forma.
- Non rispondere: il contratto non si forma.
È un atto recettizio in quanto produce effetti solo quando il destinatario ne viene a conoscenza.
Per essere valida deve:
- Essere completa, quindi deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, altrimenti si tratta di un invito a offrire.
- Deve essere seria, quindi deve esprimere una volontà reale, non scherzosa o simulata.
- Deve essere indirizzata a un destinatario.
L’accettazione è la dichiarazione con cui il destinatario dell’offerta manifesta la volontà di accettarla.
L’accettazione è un atto unilaterale recettizio, che per essere valida, deve essere conforme all’offerta e giungere a conoscenza dell’offerente, infatti il contratto si forma solo quando l’accettazione arriva all’offerente.
L'accettazione deve rispettare alcuni requisiti:
- Deve essere conforme alla proposta, altrimenti si tratta di una controproposta.
- Deve essere tempestiva, quindi deve avvenire entro il termine fissato dal proponente, oppure un termine congruo secondo natura dell’affare o usi, se tardiva equivale a nuova proposta.
- Deve giungere a conoscenza del proponente, il contratto si conclude quando l’accettazione arriva all’indirizzo del proponente, anche se non viene letta.
Per quanto riguarda la forma dell’accettazione il proponente può stabilire che l’accettazione debba avvenire in una determinata forma, se, ad esempio, richiede forma scritta, un’accettazione verbale non è idonea a perfezionare il contratto. In questo caso non è tanto un problema di validità formale del contratto in senso tecnico, ma di conformità dell’accettazione alle condizioni poste dalla proposta.
Diverso è il mezzo di comunicazione, ossia telefono, lettera, telex, e-mail. In linea generale il mezzo è indifferente, salvo che il proponente abbia richiesto espressamente uno specifico mezzo come condizione per la validità dell’accettazione.
Momento di conclusione del contratto
In quale momento il contratto si considera concluso?
In astratto, sono possibili diverse soluzioni.
- Una prima teoria è la teoria dell’emissione, secondo cui il contratto si conclude nel momento in cui l’accettazione è semplicemente dichiarata, cioè emessa dall’accettante, anche se non ancora spedita o ricevuta.
- Una seconda soluzione è la teoria della spedizione, adottata nel diritto inglese e nordamericano (mailbox rule), secondo cui il contratto si perfeziona nel momento in cui l’accettazione viene spedita, anche se non è ancora giunta al proponente.
- Una terza soluzione è la teoria della recezione, secondo cui il contratto si conclude quando l’accettazione giunge all’indirizzo dell’offerente, rendendosi conoscibile.
- Infine, vi è la teoria della cognizione effettiva, secondo cui il contratto si perfeziona solo quando l’offerente ha concretamente conosciuto l’accettazione.
Il legislatore italiano ha adottato una soluzione che combina la teoria della cognizione con quella della recezione:
L’Art. 1326 c.c. disciplina il momento di conclusione del contratto, stabilendo che esso si conclude quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere entro il termine stabilito o entro un termine ragionevole. Se l’accettazione è tardiva, il proponente può comunque ritenerla efficace dandone avviso all’altra parte. Inoltre, se il proponente richiede una forma determinata, l’accettazione deve rispettarla. Infine, un’accettazione non conforme equivale a nuova proposta.
La legge stabilisce una presunzione di conoscenza in quanto l’art. 1335 del c.c. stabilisce che la dichiarazione si considera conosciuta quando arriva all’indirizzo del destinatario, ossia il luogo dove la persona riceve normalmente le comunicazioni, quindi non serve che il destinatario la legga davvero, ma il destinatario può dimostrare che non ha potuto conoscere la comunicazione senza sua colpa, in questo caso la presunzione può cadere.
L’art. 1326, ultimo comma, c.c. stabilisce espressamente che l’accettazione non conforme equivale a nuova proposta. In questo caso si inverte la posizione delle parti, chi era proponente diventa destinatario della nuova proposta e potrà accettarla o rifiutarla e il contratto si formerà solo quando questa nuova proposta verrà accettata e tale accettazione giungerà a conoscenza del nuovo destinatario.
Altre modalità di conclusione del contratto
Il codice civile prevede anche altre modalità di conclusione della formazione del contratto, più rapide e adatte alle esigenze pratiche, dove l’idea di fondo è che l’accordo non debba necessariamente manifestarsi attraverso dichiarazioni formali, infatti ciò che conta è che vi sia una manifestazione inequivoca di volontà idonea a far comprendere all’altra parte che l’offerta è stata accolta.
Accettazione mediante esecuzione della prestazione (art. 1327), il contratto si conclude con l’inizio dell’esecuzione della prestazione.
Tuttavia questa modalità non è sempre ammessa, è possibile soltanto se il proponente lo ha richiesto, oppure se la natura dell’affare lo consente, oppure se ciò è conforme agli usi del settore. In questa ipotesi il contratto si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, non è quindi necessario che l’accettazione giunga preventivamente a conoscenza del proponente, tuttavia l’accettante ha l’obbligo di dare avviso all’altra parte dell’inizio dell’esecuzione.
L’art. 1328 del c.c. disciplina due aspetti:
- La revoca della proposta, il proponente può revocare l’offerta finché il contratto non è concluso, ma nel caso di accettazione mediante esecuzione della prestazione se l’accettante ha già iniziato l’esecuzione prima di ricevere la revoca, il contratto si considera concluso, quindi il proponente deve risarcire le spese e le perdite subite dall’altra parte, se la revoca arriva dopo l’inizio dell’esecuzione.
- La revoca dell’accettazione, essa può essere revocata, ma la revoca ha effetto solo se arriva al proponente prima dell’accettazione stessa.
L’Art. 1329 c.c. disciplina la proposta irrevocabile, ossia una proposta contrattuale unilaterale che non può essere revocata fino alla scadenza del termine stabilito, in quanto il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo.
Serve a tutelare il destinatario della proposta, che ha bisogno di tempo per decidere senza il rischio che la proposta venga ritirata.
La proposta diventa irrevocabile quando il proponente si obbliga espressamente per un determinato periodo di tempo, quindi durante il termine il proponente è vincolato, una eventuale revoca è dunque inefficace, mentre il destinatario è libero di accettare o rifiutare la proposta.
La proposta irrevocabile è dunque un atto unilaterale recettizio, produttivo di effetti obbligatori, in quanto il proponente assume un vero e proprio vincolo giuridico.
Per essere valida:
- Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, deve essere completa in quanto il contratto si conclude nel momento in cui l’accettazione arriva al proponente.
- Deve indicare un termine, che può essere espresso o ricavabile dal contenuto della proposta o dalle circostanze.
- Deve risultare la volontà di mantenerla ferma, il proponente deve dichiarare chiaramente di impegnarsi a non revocare la proposta per un certo periodo di tempo.
Se manca il termine, la proposta resta normalmente revocabile.
Diversamente dalla proposta ordinaria la morte o l’incapacità del proponente non fanno venir meno l’efficacia della proposta irrevocabile, il vincolo permane fino alla scadenza.
Il patto di opzione è disciplinato dall’art. 1331 c.c., è un contratto tramite il quale una parte detta concedente si obbliga a mantenere ferma la propria proposta contrattuale per un certo tempo, attribuendo all’altra parte, detta opzionario, il diritto di accettarla o meno, ereditando quindi un diritto potestativo, l’opzionario può decidere unilateralmente se concludere il contratto definitivo.
Durante il termine il concedente non può revocare la proposta, e il contratto definitivo si conclude con la sola dichiarazione dell’opzionario, non serve un nuovo consenso del concedente.
Il patto di opzione può essere:
- Oneroso, l’opzionario paga un corrispettivo per il diritto potestativo di concludere il contratto definitivo.
- Gratuito.
Se il concedente non adempie l’opzionario può chiedere al giudice l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, quindi una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.
Morte o incapacità delle parti
Un altro profilo importante, disciplinato dall’art. 1330 c.c. riguarda la morte o la sopravvenuta incapacità dell’offerente o dell’accettante.
In linea generale, proposta e accettazione perdono efficacia se interviene la morte o l’incapacità prima della conclusione del contratto.
Tuttavia l’art. 1330 c.c. introduce una rilevante eccezione per l’imprenditore, se la proposta o l’accettazione provengono da un imprenditore nell’esercizio dell’impresa, esse non perdono efficacia per morte o sopravvenuta incapacità, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che la natura dell’affare o altre circostanze impongono diversamente.
La ratio è garantire la continuità dell’attività economica e la stabilità dei traffici.
Contratto aperto all’adesione e obbligazioni a carico del proponente
Il contratto aperto all’adesione art. 1332 c.c., è un contratto che consente ad altri soggetti di aderire successivamente, il contratto non è chiuso solo alle parti originarie.
Si tratta di contratti che prevedono la possibilità di adesione di ulteriori soggetti successivamente alla stipulazione originaria, se non sono stabilite modalità particolari, l’adesione deve essere comunicata all’organo costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza, a tutti i contraenti originari.
L’esempio tipico è il contratto di società, dove nuovi soci possono aderire a un rapporto già in essere.
L’art. 1333 disciplina una particolare modalità di formazione del contratto quando dall’accordo derivano obbligazioni esclusivamente a carico del proponente.
L’art. introduce una deroga al modello di formazione del contratto previsto dall’art. 1326, in quanto sono contratti che producono obblighi solo per una parte, mentre il destinatario della proposta riceve esclusivamente un vantaggio.
Di regola il silenzio non vale come accettazione, infatti per concludere un contratto serve una dichiarazione di consenso, ma in questo caso il silenzio, accompagnato da un non rifiuto vale come accettazione.
Inoltre, diversamente dal regime ordinario, la proposta diventa irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario, in quanto il destinatario deve avere un tempo minimo per valutare se accettare il vantaggio o rifiutarlo, se la proposta fosse revocabile, il proponente potrebbe ritirarla prima che il destinatario abbia deciso.
La norma non stabilisce un termine fisso per il rifiuto, ma deve avvenire nel termine richiesto dalla natura dell’affare, oppure secondo gli usi, decorso tale termine senza rifiuto il contratto si considera concluso.
Esempio:
I contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, come la procura, la proposta diventa irrevocabile non appena giunge a conoscenza del destinatario.
In generale, gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, secondo quanto stabilito dall’art. 1334 c.c., in combinazione con la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c.
Moduli, formulari e contratti telematici
Un’altra ipotesi frequente è quella dei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente, come accade nei contratti assicurativi.
Qui la dinamica può apparire invertita rispetto allo schema classico: spesso è il cliente che sottoscrive il modulo predisposto dall’impresa, ma tecnicamente è lui a formulare la proposta aderendo alle condizioni generali predisposte dall’altro contraente.
Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha dato luogo ai contratti conclusi per via telematica, o contratti informatici.
La disciplina è stata in parte armonizzata a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda i contratti conclusi con i consumatori e il commercio elettronico tra imprenditori. In questi casi il legislatore ha introdotto regole volte a garantire trasparenza, informazione e tutela dell’affidamento nel contesto digitale.
Quindi il contratto può formarsi non solo mediante proposta e accettazione, ma anche mediante esecuzione della prestazione, proposta irrevocabile, patto di opzione, adesione successiva di altri soggetti e nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte.
Queste regole garantiscono flessibilità e rapidità nella conclusione dei contratti, assicurando al tempo stesso la certezza dei rapporti giuridici.
Requisiti essenziali del contratto
Affinché un contratto sia valido, deve contenere alcuni requisiti essenziali, previsti dall’art. 1325 del codice civile:
Sono detti essenziali perché senza di essi il contratto è nullo art. 1418 c.c.
- La causa, ossia la funzione effettiva perseguita dalle parti nel caso specifico.
- L’oggetto, il contenuto del contratto, cioè la prestazione o il bene su cui ricade il contratto.
- La forma.
- L’accordo delle parti, rappresenta l’incontro della volontà delle parti, quindi il consenso, che si realizza attraverso il meccanismo di proposta e accettazione.
L’accordo deve essere:
- Libero, quindi la volontà deve formarsi senza pressioni o alterazioni, quindi non deve essere viziata, altrimenti il contratto potrebbe essere annullabile.
I vizi della volontà sono:
- L’errore.
- Dolo.
- Violenza.
- Serio, significa che la volontà deve essere effettiva, non apparente o fittizia.
Non c’è serietà quando sussiste:
- Simulazione.
- Dichiarazioni non serie, quindi fittizie o in caso di riserva mentale.
Deve esserci corrispondenza tra proposta e accettazione.
La forma del contratto
La forma è il modo attraverso cui la volontà contrattuale viene manifestata all’esterno.
La forma è uno degli elementi essenziali del contratto solo quando la legge la prescrive a pena di nullità, come stabilito dall’art. 1325 n. 4 c.c.
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà delle forme, cioè che, come regola generale, il contratto è valido anche se concluso oralmente o per fatti concludenti, la forma è normalmente irrilevante ai fini della validità del contratto.
Tuttavia sussiste un’eccezione a tale principio, in quanto la forma diventa elemento essenziale quando la legge la richiede espressamente, pena la nullità del contratto, in questi casi si parla di forma ad substantiam.
Diversa è la forma ad probationem, qui la forma è richiesta solo ai fini della prova, quindi il contratto è valido anche senza forma scritta, ma può essere difficile dimostrarlo in giudizio.
La forma svolge funzioni giuridiche precise:
- Funzione di certezza, delimita con precisione diritti e obblighi, o comunque il contenuto del contratto, impedendo incertezze interpretative.
- Funzione di pubblicità, in quanto la forma scritta è presupposto necessario per la trascrizione nei registri immobiliari e l’opponibilità ai terzi.
- Funzione di protezione, ad esempio nei contratti con i consumatori la forma scritta tutela la parte debole, riequilibrando il contratto.
- Funzione solenne.
Quando la forma è richiesta ad substantiam, la sua mancanza determina:
- Nullità assoluta, il contratto non produce effetti.
- Rilevabilità d’ufficio.
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