Sommario
- 1. Cessazione dell’incarico professionale e documentazione del cliente (artt. 29 e 31 del codice deontologico) ......................................................................................................................................................................... 1
- 2. Concorrenza leale e sleale (art. 14 del codice deontologico) ................................................................... 2
- 3. Rapporto con i colleghi, praticanti, collaboratori e dipendenti (artt. 20 e 21 del codice deontologico) ......................................................................................................................................................................... 2
- 4. Pubblicità informativa e corretto utilizzo dei social (art. 33 del codice deontologico) ................. 3
- 5. I doveri generali del consulente del lavoro (da art. 3 ad art. 11 del codice deontologico) ........... 3
- 6. Il dovere di fedeltà e la trascuratezza nella gestione del cliente (artt. 6 e 30 del codice deontologico) ......................................................................................................................................................................... 4
- 7. Rapporto con altri professionisti e incarico congiunto. Quando l’altro professionista non risulta essere tale (artt. 13 e 26 del codice deontologico) ....................................................................................... 4
- 8. Accettazione dell’incarico (artt. 25 e 27 del codice deontologico) ......................................................... 5
- 9. La responsabilità patrimoniale (art. 12 del codice deontologico) ........................................................... 5
- 10. Dovere di competenza e obbligo di formazione (art. 10 del codice deontologico)............................. 6
- 11. Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all’art. 1 L. 12/1979 (art. 19 del codice deontologico) ............................................... 6
- 12. Il consulente del lavoro nel rapporto di lavoro subordinato (art. 34 del codice deontologico) 7
- 13. Il segreto professionale (art. 8 del codice deontologico e art. 6 L. 12/1979) ......................................... 8
- 14. Le pene disciplinari (da art. 27 a 31 L. 12/1979)..................................................................................................... 8
- 15. Esercizio della professione di consulente del lavoro (art. 1 L. 12/1979 e art. 28 codice deontologico) .......................................................................................................................................................................10
1. Cessazione dell’incarico professionale e documentazione del cliente (artt. 29 e 31 del codice deontologico)
Art. 29: cessazione dell’incarico
- 1. Il consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
- 2. Il consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio (almeno 6 mesi, ma vale anche l’accordo tra le parti).
- 4. Il consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
- 5. Il consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.
Art. 31: restituzione dei documenti
- 1. Il consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
- 2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.
2. Concorrenza leale e sleale (art. 14 del codice deontologico)
Art. 14: concorrenza sleale
- 1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente codice.
- 2. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 33 del presente codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente:
- a. La diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito.
- b. Il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di un altro professionista.
- c. L’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista (ad esempio il logo).
- d. La distrazione da parte del consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo.
- e. L’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito.
- f. L’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione disciplinare.
- g. Il vanto di rapporti di parentela o familiarità o di qualunque efficace influenza con coloro che rivestono incarichi od operano nelle istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua pratica professionale.
Art. 33: pubblicità informativa ovvero concorrenza leale
- 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, alla struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
- 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- 3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine.
- 4. Il consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.
3. Rapporto con i colleghi, praticanti, collaboratori e dipendenti (artt. 20 e 21 del codice deontologico)
Art. 20: rapporti con i colleghi
- 1. Il consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
- 2. Il consulente non deve registrare una conversazione telefonica con un collega.
- 3. Il consulente deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza, anche informatica, e dei colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali.
- 4. Il consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, deve interessare il consiglio dell’ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’ordinamento professionale.
Art. 21: rapporti con praticanti, collaboratori, dipendenti
- 1. Il consulente è tenuto a fornire al praticante l’addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento dell’attività professionale, ivi compreso l’insegnamento delle regole deontologiche.
- 2. Il consulente deve consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’esame di stato.
- 3. Il consulente deve improntare il rapporto con il praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. È opportuno che il rapporto sia definito per iscritto anche mediante la sottoscrizione del patto formativo.
- 4. Dopo i primi 6 mesi di tirocinio, il consulente ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato.
- 5. Il consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. È opportuno che il consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
- 6. Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato, si ritiene applicabile il precedente articolo 20, comma 4.
4. Pubblicità informativa e corretto utilizzo dei social (art. 33 del codice deontologico)
Art. 33: pubblicità informativa
- 5. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, alla struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
- 6. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- 7. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine.
- 8. Il consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Cdl e social network
L’articolo 26 della Legge 12/1979 precisa “(...) Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare”.
- Lealtà e correttezza con i clienti e co