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Criminologia applicata - 19 febbraio 2020

Sono tre livelli di analisi che la letteratura criminologica identifica: criminalità reale, criminalità registrata o ufficiale, criminalità nascosta.

La criminalità registrata è la criminalità che può essere misurata in quanto denunciata e registrata: la denuncia arriva attraverso i cittadini che denunciano e le forze dell'ordine che alla fine delle loro indagini espongono denuncia. La criminalità ufficiale è quindi l'insieme delle condotte criminali registrate.

La criminalità nascosta invece è quella parte che non si può misurare perché non ci sono denunce: raggruppa tutti quei reati che sono stati commessi ma che non sono emersi pubblicamente, non sono stati portati a conoscenza delle agenzie del controllo sociale. È una parte di criminalità che si può solo stimare attraverso studi ad hoc, come le indagini di vittimizzazione → è lo strumento più utilizzato dagli istituti nazionali di statistica. Qualche volta viene usata anche un'altra tipologia di ricerca che sono gli studi basati sull'autoconfessione che permettono di cogliere il fenomeno criminoso a partire dalle esperienze degli intervistati.

Il terzo è la criminalità reale, che è la somma degli altri due, cioè è l'insieme di tutti i reati commessi in un determinato periodo di tempo e in un certo luogo, indipendentemente dal fatto che tali reati siano oggetto di denuncia oppure no. Molte volte, il più delle volte, la criminalità registrata coincide con quella reale.

Fonti per quantificare la criminalità registrata

Per quantificare quella parte di criminalità registrata abbiamo a disposizione diverse tipologie di fonti, che possono essere sia quantitative che qualitative:

  • Statistiche giudiziarie penali → fonte ufficiale quantitativa, conta le denunce e le qualifica in base al tipo di reato, da chi è stato commesso, ecc. e le emette ogni anno;
  • Relazioni inaugurali degli anni giudiziari → fonte di tipo qualitativa, da queste si possono trarre dati qualitativi che ci aiutano a raccogliere informazioni sull'andamento della criminalità nel nostro Paese;
  • Relazioni di altri organismi al Parlamento → es. Commissione Parlamentare sul Femminicidio o Mafie, fonte qualitativa.

Le statistiche giudiziarie penali sono una gran parte di quelle statistiche che l'ISTAT elabora annualmente. Queste statistiche sono divise in diverse parti:

  • Statistica processuale penale → insieme dei procedimenti attraverso i quali si svolge l'attività degli organi della giustizia;
  • Statistica della criminalità → esamina i fatti costituenti violazioni delle leggi penali e le persone individuate come responsabili di tali violazioni. Delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Questo è un sottoinsieme della Statistica della Delittuosità in quanto queste ultime sono le denunce e queste vengono esaminate e selezionate dall'Autorità giudiziaria in quanto non con tutte si inizia l'azione penale, in quanto per aprirla ci vuole un indagato e non sempre si ha.
  • Statistica della delittuosità → tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all'Autorità giudiziaria da: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e altre agenzie del controllo sociale dal 2004. È una dicitura tutta italiana perché nel resto dell'Europa si dice “Statistiche della Polizia”. Qui troviamo tutte le statistiche comprensive di delittuosità denunciate alle forze dell'Ordine che a sua volta vengono date all'Autorità giudiziaria;
  • Statistica degli imputati condannati → insieme degli individui condannati in qualsiasi fase o tipo di giudizio, provvedimento di condanna irrevocabile;
  • Statistica processuale penale militare → movimento dei procedimenti e principali provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria militare;
  • Statistica penitenziaria → dati raccolti dall'amministrazione penitenziaria sulla popolazione detenuta in carcere e sul suo movimento, entrata/uscita.

Criminalità reale e criminalità apparente - 2 marzo 2020

L'insieme più grande si chiama “criminalità reale”, mentre il sottoinsieme è la “criminalità apparente”. L'elemento che intercorre tra questi due insiemi è la criminalità nascosta.

Ci sono altri due tipi di analisi:

  • Criminalità legale → riguarda tutti i reati che dopo essere stati denunciati alla Magistrale passa a giudizio, indipendentemente dall'esito dei processi. Questa si misura attraverso le statistiche processuali penali.
  • Criminalità sanzionata → sono i reati che portano ad una condanna di un autore. Tutte le sentenze di condanna emesse dalla magistratura nei confronti di persone ritenute responsabili del reato, indipendentemente dal tipo di pena inflitta.

Fattori che influenzano la denuncia del reato

Ci sono molti fattori che vanno ad influenzare il grado di denuncia del reato.

  • Natura e gravità del reato: bisogna tenere in considerazione il primo fattore, perché più il reato è grave e più è probabile che esso venga denunciato. Ci sono però delle eccezioni: vedi le violenze domestiche che sono molto gravi ma difficilmente sono denunciate rispetto ad altri tipi di reati. Questo perché la stretta relazione tra reo e vittima, e il danno di immagine che può subire la vittima, tendono a disincentivare la denuncia del fatto. Il reato, invece, che rispetta perfettamente questa regola è l'omicidio, in quanto è difficile far sparire una persona senza che qualcuno se ne accorga.
  • Entità del danno: si parla sia di danno economico che di danno fisico. Più aumenta il danno subito più cresce la probabilità di denuncia: ciò vale sia per l'aspetto patrimoniale che per l'integrità fisica. Il problema che subentra è che la percezione della gravità dei torti subiti dipende da un calcolo razionale che è molto soggettivo. Per svolgere tale calcolo rientrano variate variabili, di tipo soggettivo, psicologico, socioculturale, relazione, ecc. Se un signore viene derubato della propria pensione minima, la valutazione soggettiva sarà molto più grave di un banchiere che viene derubato del portafoglio con 500€ all'interno: questo perché i tempi processuali sono molto lunghi e il banchiere dovrebbe interrompere il proprio lavoro e i suoi affari per soldi che, inoltre, sono pochi rispetto a quelli che ha.
  • Fiducia nelle forze dell'ordine e/o nelle autorità giudiziarie. Questo fattore è legato anche a fattori culturali e a percezioni connesse a esperienze personali dirette o indirette di vittimizzazione.
  • Legami affettivi e sociali che uniscono autore e vittima: questo è un po' legato al primo fattore. Come già detto questo fattore porta la vittima ad essere meno propensa nel denunciare l'autore di reato. In queste situazioni si può formare un sentimento di co-responsabilità della vittima che si sente responsabile dell'accaduto e, inoltre, anche la paura di ritorsione vista la vicinanza relazione e forse anche fisica tra i due soggetti.
  • Timore di mettere a repentaglio la propria reputazione. Un esempio possono essere gli uomini vittima di violenza domestica che per un fattore esclusivamente sociale e culturale fanno fatica a denunciare.
  • Speranza di ottenere i beni sottratti o i risarcimenti. Se ad esempio un bene ha un grande valore, non solo economico, o quando sono soggetti ad una assicurazione o utilità di cui non si può fare a meno, carte di credito, documenti di riconoscimento, ecc., la denuncia del reato diventa quasi obbligata. Ad esempio: se mi rubano la macchia coperta da assicurazione mi sento quasi obbligata a denunciare così che l'assicurazione mi possa ripagare parte del danno e poter riprendermi la macchina.
  • Possibilità di favorire la cattura del reo nel caso si conosca la fisionomia o le generalità: ci devono essere elementi di identificazione.
  • Possibilità di una riconciliazione senza denuncia. Ci sono situazioni, infatti, in cui vengono attivate procedure informali di riconciliazione tra reo e vittima: questo è fatto soprattutto dal giudice di pace. Se ciò avviene la denuncia viene automaticamente ritirata e il processo archiviato. Queste procedure possono essere più o meno formali: il giudice formale attiva una procedura formale. Le procedure informali di riconciliazione possono essere ad esempio le opere dei mediatori, non necessariamente un professionista, che possa far avvenire la riconciliazione tra le due parti. In questo punto non rientrano le violenze domestiche in quanto tutte le procedure di riconciliazione, o di giustizia riparativa, relative a situazioni di violenze domestiche sono espressamente vietate dalla Convenzione di Istanbul, Articolo 48. In ambito penale, il giudizio di pace ha un campo di azione molto ridotto, e in questo caso egli agisce solo nelle situazioni di lesioni non gravi.
  • Sensibilità civica. Ultimo fattore di influenza della denuncia di reati è la sensibilità civica. Questa è più o meno presente negli individui e dipende anche dalla popolazione o dalla sub-cultura. La sensibilità civica è collegata anche alla testimonianza che può essere diretta o indiretta. Quindi una persona può vivere un reato non solo in modo diretto ma anche indiretto cogliendolo nell'ambiente, ad esempio sentendo sempre strane urla dal vicino: tutto ciò dipende dal grado di sensibilità civica.

Fattori e scoperta dei reati - 4 marzo 2020

In molti casi i fattori possono agire contemporaneamente e influire sul fatto di testimoniare un reato. A ciò, però, bisogna considerare il fatto che non sono solo i cittadini che vengono influenzati dal denunciare ma bisogna tenere presente anche l'operato delle Forze dell'Ordine mirato a scoprire illeciti penali, hanno influenza sullo scoprire la criminalità nascosta. Anche qui ci sono diversi fattori:

  • Fattori di ordine politico → l'indirizzo del Ministro in base alle priorità e fattori situazionali;
  • Fattori di ordine economico → questo è legato all'ambito politico perché i fondi economici vengono dati dal Governo e di conseguenza esso può decidere se dare più o meno fondi in base a scelte politiche;
  • Fattori organizzativi → es. distribuzione delle Forze dell'Ordine sul territorio;
  • Fattori connessi a situazioni contingenti → ci si riferisce alle emergenze.

Aldilà di questi fattori permane un dato fisiologico, ovvero l'aspetto selettivo dell'azione di scoperta dei reati da parte delle Forze dell'Ordine: questo aspetto si estrinseca in una maggiore concentrazione degli sforzi di scoperta in certi periodi e in certi circostanze su alcune categorie di soggetti, su alcune fattispecie di reato e su alcuni ambiti territoriali.

Numero delle assoluzioni → si ricava dalla differenza fra criminalità legale e criminalità sanzionata. Dunque, questo numero ci indica che il reato è stato commesso e denunciato e che l'indagine ha indicato un presunto colpevole verso il quale, però, non si sono riscontrati, a seguito di procedimento giudiziario, elementi di responsabilità, e quindi è stato assolto. Il reato, dunque, rimane non sanzionato. Questo numero è stato definito perché non viene indicato nelle statistiche processuali penali ma che si può ricostruire tramite conti.

Tina Lagostena Bassi e il processo per stupro - 9 marzo 2020

Tina Lagostena Bassi, avvocato e anche parlamentare della Repubblica Italiana → avvocato ripreso in un processo nel 1979 per caso di stupro, per la prima volta un processo divenne pubblico: una donna, Fiorella, fu violentata da quattro uomini. Il processo fu visto da 13 milioni di persone.

Ma perché la Rai decise di trasmetterlo? Perché un anno prima un gruppo di donne avanzò l'idea di documentare un processo per stupro. Tale idea nacque a Roma nel 1978, dopo un convento internazionale sulla violenza contro le donne organizzata dai movimenti femministe. In questo convegno emerse che davanti i giudici, la vittima di uno stupro diventa automaticamente l'imputato.

Fiorella aveva 18 anni e lo stupro avvenne in una villa vicino Roma nel 1977. La prima udienza si svolse 8 mesi dopo, quindi nel 1978. La donna aveva denunciato questi 4 uomini, tra cui un conoscente che si chiamava Rocco Vallone. All'epoca ella lavorava in nero e aveva spiegato di essere stata invitata da questo suo conoscente in una villa per discutere di una proposta di lavoro da segretaria. Proprio nel processo Fiorella spiegò che in questa villa fu sequestrata e violentata per un pomeriggio intero.

Gli imputati al momento dell'arresto, confermarono il fatto al maresciallo anche se molto presto cambiarono la versione dei fatti negando il tutto, cambiando nuovamente la versione durante la fase istruttoria dicendo che in realtà il rapporto era stato consensuale avendo concordato con lei un compenso di 200 000 lire.

All'inizio del processo, gli avvocati difensori depositarono soldi alla ragazza per il risarcimento danni, ma Tina, l'avvocato, rifiutò → disse che il danno subito da una ragazza violentata non si può risarcire con una mazzetta. Quando Fiorella venne chiamata a testimoniare, i giudici chiesero quale fosse il motivo del rifiuto della somma di denaro propostagli. Lei disse allora che “per ragioni morali, non voglio niente”.

Gli imputati vennero sentiti tutti e uno di loro ammise che il giorno dopo lo stupro propone a Fiorella 1 milione di lire per non dire il suo nome in aula, ma lei rifiutò.

Durante il processo le fecero domande di ogni tipo, e insinuarono che uno degli stupratori avesse già avuto rapporti carnali con lei → i giudici persino avevano l'intenzione di gettare colpa su Fiorella.

Nel processo fu sentita come testimone anche la madre di Fiorella e le chiesero come mai la figlia fosse andata ad un appuntamento con un uomo che non le aveva presentato.

Chiamarono anche a testimoniare alcuni amici degli imputati con il fine di far capire come gli imputati fossero “brave persone” e che quindi la responsabilità era solo di Fiorella in quanto loro “non lo avrebbero mai fatto” → questi riferirono che la ragazza che era fidanzata e che nonostante questo si tratteneva molto spesso con degli uomini al bar. Un amico degli imputati testimoniò dicendo che aveva rimorchiato Fiorella tempo prima che successe il fatto all'interno del negozio “Le ho detto una parola e lei è montata in macchina”, testimonianza inventata.

Tina Bassi, allora, chiese al giudice non chiedere più le relazioni sessuali precedenti al fatto accaduto in quanto in quel processo non erano utili. A tal proposito, secondo gli avvocati della difesa, bisognava valutare anche il passato in quanto questo dà indizi sulla credibilità della testimone.

Questi quattro imputati furono condannati in modo ridicolo con una pena lieve → tre di loro ad 1 anno e 8 mesi di reclusione, tra cui Rocco Vallone, mentre il quarto imputato fu condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. A tutti e quattro gli imputati venne concessa la libertà condizionale e quindi furono immediatamente rilasciati. Il risarcimento dei danni fu dato alla parte civile con 2 milioni di lire.

L'avvocato Lagostena Bassi fu intervistata molti anni dopo riguardo questo processo nel 2007 alla TV: ella disse che gli avvocati possono essere anche più violenti degli imputati al fine di difenderli e secondo lei fu questo che scioccò la maggior parte della popolazione che vide quel processo. Inoltre, emergeva dall'aula un atteggiamento mentale che una donna di “buoni costumi” non poteva essere violentata e quindi se c'era stata una violenza questa doveva essere provocata da un atteggiamento sconveniente da parte della donna stessa e se non c'erano prove inconfutabili della mancanza di consenso, questa doveva essere per forza di cosa consenziente.

Le cose cambiano con la nuova legge sulla violenza sessuale nel febbraio 1996 → questa fu messa non nell'ambito dei delitti contro la persona ma contro la morale. Questo grazie anche a Tina Lagostena Bassi in quanto in quell'anno Tina era parlamentare e quindi accettò e propose anche la legge. Ora, invece, questo reato è all'interno del gruppo dei delitti contro la persona.

Codice rosso - 11 marzo 2020

Nel 2020 è stata esposta la Relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2020 dalla Corte di Appello di Bologna → “Legge c.d. Codice Rosso”, legge approvata il 19 luglio del 2019 che riguarda alcune misure prese per prevenire e reprimere i femminicidi. Sebbene i giornali abbiano sbandierato in totale positività l'approvazione di questa legge, in realtà gli addetti ai lavori non sono così d'accordo con tutta questa positività emanata dai giornali perché come dice il presidente della Corte di Appello questa legge può aggravare i lavori della Polizia Giudiziaria e della Corte d'Appello. Questa legge desta anche perplessità sulla sospensione condizionale della pena perché tale legge dice che questa si può dare quando il reo partecipa ai previsti percorsi di recupero attraverso associazioni che si occupano di tali tipi di condannati.

Perplessità del Procuratore: prima di tutto, la legge in realtà prevede la sospensione condizionale se il soggetto partecipa a questi recuperi ma ovviamente non si sa se questi percorsi vadano a buon fine oppure no. C'è il rischio, quindi, che la sospensione condizionale sia data a persone che accettano in modo strumentale questi percorsi.

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Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dalia.zin.eddin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Criminologia applicata e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sette Raffaella.
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