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Criminologia e rapporti con il diritto penale

Rapporti tra criminologia e diritto penale

1) Differenze

Un primo profilo si denota partendo da una similitudine: possiamo concepire il diritto penale come la punta di un iceberg (una punta che emerge e una massa enorme sottostante, egli si muove in un mare aperto che lo condiziona e ne condiziona i movimenti e la stessa struttura ed esistenza, sono le correnti che lo fanno muovere, lo plasmano e lo erodono), il diritto penale è la punta dell’iceberg, è qualcosa che emerge e cristallizza una realtà sottostante che è la criminalità (come fatto storico), egli ragiona sulla criminalità e dà forma giuridica al crimine, ma prima del diritto penale esiste il crimine come fenomeno fattuale, da una realtà sottostante più massiccia e varia e difficile da scandagliare rispetto alle norme scritte e nette di un codice.

Sia la massa della criminalità sia la cristallizzazione giuridica in norme è condizionata dal mare aperto, delle correnti che non sono altro che i mutamenti storico-sociali, quel variare continuo in archi di tempi anche molto lunghi che condizionano la percezione e valutazione della realtà criminale e dunque della cristallizzazione delle norme. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile porre il problema dell’omicidio del consenziente (eutanasia), oggi questo è possibile perché le correnti hanno indotto dei cambiamenti, che ha fatto comprendere che questa forma di omicidio non è uguale alle altre, non ha la stessa carica di disvalore ed è così che si sta arrivando a un mutamento della norma: la punta dell’iceberg non riflette più quella fattualità criminale.

Il rapporto tra diritto penale e criminologia lo si può raffigurare nell’iceberg. Si dice solitamente che il diritto penale è una scienza di tipo normativo o assiologico, mentre la criminologia è una scienza di tipo fattuale o empirico. Assiologico viene dal greco ed è una scienza impregnata di valori e che si esprime attraverso valutazioni, quando nel cp si scrive la norma sull’omicidio si formula una valutazione in cui si valuta il fatto in termini di disvalore sociale; normativa perché queste valutazioni sono valutazioni che si esprimono nella forma particolare e persuasiva della norma giuridica.

La criminologia invece non si interessa di esprimere valutazioni, ma di conoscere i fatti criminosi nella loro fattualità cioè come si presentano fenomenologicamente nel loro esistere nell’esperienza delle cose umane; empirica perché non parte da concetti da cui desumere conseguenze e ragionamenti, ma dal fatto empirico, quindi dalla constatazione empirica che gli uomini cucino altri uomini, rubano ad altri uomini. Queste rispettive caratteristiche sono vere, ma la metafora precedente ci mostra come sia tutto collegato, perché la punta dell’iceberg è certo la cristallizzazione normativa, ma si regge sulla sua base che è il fatto criminoso, l’esperienza fattuale del crimine, e tutte e due sono condizionate dal mare degli orientamenti sociali e culturali in cui sono immersi, senza cui non esisterebbero né uno né l’altro.

I collegamenti tra diritto penale e criminologia sono molto stretti e la linea di separazione è molto meno netta di quanto si potrebbe pensare superficialmente.

2) Punti di contatto

È un’illusione quella di credere di poter maneggiare (produrre e applicare) il diritto senza conoscere la realtà a cui il diritto si applica, cioè di poter conoscere la punta dell’iceberg senza conoscere la base (cioè il mare delle valutazioni storico-sociali che condizionano la realtà e la vita stessa del diritto).

Il giurista che pensa di rinchiudersi nella torre tranquillizzante delle norme scritte nel codice, e che pensa di esaurire il suo compito in una applicazione meccanica delle norme ai fatti, non è un buon giurista. Il diritto vive dei fatti ai quali si applica e vive delle valutazioni che circondano i fatti ed il diritto in un certo momento storico. Allora se questo è vero è chiaro che il rapporto tra criminologia e diritto penale è molto più stretto di quanto può lasciar pensare quella classica distinzione, senz’altro giusta, che distingue una scienza dei valori, e l’altra come scienza fattuale, come mondi incomunicanti, perché non è così.

Ricordiamo il dolo eventuale, il soggetto agisce con la rappresentazione dell’evento ma senza avere intenzione di produrlo: si dà fuoco alla villa del mafioso per avvertirlo, ma non so se nella villa ci sia qualcuno, se questo potrebbe scappare per l’incendio, non lo so, ma io non voglio uccidere nessuno, voglio solo dar fuoco alla villa. Questa è una rappresentazione di un evento, ma non ho l’intenzione di produrre l’evento. È dolo eventuale? Come risolvo questa questione se non entro nella realtà dei fatti psichici, se non vado a fondo?

Ci fu un periodo in cui si era sviluppata la prassi di lanciare sassi dai cavalcavia delle autostrade, questa condotta poteva cagionare lesioni o anche morti, ma allora in questi casi c’era dolo? Sicuramente se c’era dolo era dolo eventuale, perché non c’è l’intenzione di uccidere, ma si può dire che ci sia qualche forma di volontà del soggetto oppure si tratta solo di una colpa? Quindi una cosa è capire cosa significa dolo eventuale in teoria, un’altra cosa è applicarlo nel caso concreto. Quindi punta e base dell’iceberg non sono così facilmente separabili.

Il secondo motivo per cui questa distinzione tra scienza dei valori e dei fatti, pur essendo corretta, va presa con cautela e non va sopravvalutata: è vero che la criminologia è una scienza fattuale perché studia il crimine come un fatto, un fatto della natura, così come si studiano i fenomeni naturali si studia un crimine come un fatto che si presenta del mondo e che prendiamo come un dato che si pone alla nostra attenzione, ma il dato fattuale che studia la criminologia si differenzia dal dato fattuale della biologia e medicina? Tutti sono fatti della natura, ma la criminologia studia il comportamento umano, cioè un modo di agire dell’uomo che non può essere ridotto a mero comportamento meccanico del corpo, ma è intriso di valutazioni.

C’è differenza tra il dato naturalistico dell’inerzia o il movimento corporeo e il comportamento che esprime una presa di posizione dei confronti del mondo, è qualcosa di molto più ricco e questo è carico di valutazioni (es. non sei venuto all’appuntamento, quindi ci si preoccupa oppure si pensa che sia un maleducato).

Quindi la criminologia studia il crimine come un fatto e non esprime valutazioni nei confronti di questi fatti, ma questi stessi fatti, in quanto comportamenti umani, sono carichi di valutazioni. La criminologia non formula valutazioni ma ha a che fare con valutazioni.

Pensiamo al comportamento prostitutivo, il suo studio tiene conto del disvalore di questo comportamento, non può non tenere conto di quando l’offerta del proprio corpo era un dovere sacro oppure in altri contesti storici in cui era totalmente vietato oppure come quello attuale in cui c’è un atteggiamento di neutralità valutativa. Pensiamo anche alla vittimologia, cioè quella branca che studia la vittima e le congruenze del reato sulla vittima, qui non si può non tenere conto delle valutazioni che fa la vittima del reato, che servono a capire le reazioni della vittima stessa. È questo perché i comportamenti umani sono intrisi di valutazioni.

Quindi possiamo dividere tra scienza empirica e assiologica, ma i rapporti tra valutazione e empirica sono rapporti non di separazione netta ma di interferenza; l’applicazione del diritto ha bisogno di conoscere la base dell’iceberg (i fatti della criminalità) e il mare che lo circonda (le valutazioni storico-sociali sui fatti). In secondo luogo la criminologia è scienza di fatti, ma fatti particolari, il comportamento umano, il quale è carico di valutazioni.

C’è un secondo momento di contatto che è costituito dall’oggetto del diritto e della criminologia. La criminologia studia il reato come un fatto, ma cosa è reato e cosa no ce lo dice il diritto, quindi il suo oggetto è mutuato dal diritto penale che delimita il confine del campo conoscitivo della criminologia.

(Excursus: In criminologia non si hanno molte certezze, se nel diritto è importante aspirare alla certezza, ma non per questo non dobbiamo cadere in un relativismo sconfinato, non possiamo dire che tutto va bene e tutto è giusto. Dobbiamo essere consapevoli che raggiungere certezze in criminologia è difficile, ma dobbiamo sempre sottoporre a rigorosa verifica le affermazioni che si fanno in criminologia.)

Allora l’oggetto della criminologia, essendo costituito dal reato, è definito dal diritto, ma anche questo è vero fino a un certo punto, nel senso che il nucleo centrale dell’oggetto è costituito dal reato, ma essa per un verso non si interessa tradizionalmente di molte fattispecie criminose. Per esempio violazioni in materia agroalimentare oppure le violazioni urbanistiche. Per contro ci sono comportamenti che non sono penalmente rilevanti, non sono previsti dalla legge come reato, ma sono comportamento di interesse per la criminologia. La prostituzione non è reato (lo è il favorire), ma la criminologia si interessa di questo comportamento; oppure il suicidio.

Essa soffre di una forte ambiguità poiché risulta difficilmente collocabile nel novero delle scienze della natura o scienze dure (come la fisica, la biologia, la chimica), essendo piuttosto annoverabile anche fra le scienze umane, tra le quali rientrano il diritto, la politologia, la psicologia, la sociologia.

La criminologia è dunque ambivalente: da un lato, guarda ai fatti e vuole essere una scienza empirica, dall’altro fatica ad essere equiparata alle scienze della natura. Ciò costituisce un limite perché tale ambiguità inficia il suo statuto scientifico ed al contempo è un pregio perché è una scienza complessa, che presenta sia un aspetto naturalistico sia un aspetto umanistico. Tale ambiguità deriva dal fatto che l’oggetto principale della criminologia è il crimine, ossia un comportamento umano.

Possiamo fare una tripartizione dell’oggetto di tipo tecnico:

  • Comportamenti illegali ma non di tutti
  • Comportamenti devianti socialmente che non sono reato (es. prostituzione, l’assunzione di stupefacenti)
  • L’anomia, una specie particolare di devianza (es. suicidio)

La devianza presuppone l’esistenza di regole sociali riconosciute rispetto alle quali il comportamento si discosta (regole etico-morali sull’esercizio della propria sessualità dalle quali la prostituzione si discosta); l’anomia (dal greco “senza regole”) sono comportamenti che disconoscono le regole sociali e ancor più devianti dei secondi, si sostanziano nella distruzione dell’ordine precostituito (il suicida esce dalla società; il terrorista rifiuta tutte le regole della società che combatte in modo radicale; in guerra la distruzione momentanea di qualsiasi regola sociale).

La criminologia quindi è vero che mutua dal diritto penale per quanto attiene all’individuazione del suo oggetto (costituito sui reati) ma con molte precisazioni (non comprende tutte le tipologie criminose e si estende anche ad altre). Sempre per quanto attiene all’oggetto, bisogna dire che esso ha come suo nucleo centrale i fatti criminosi (più devianza, più anomia) ma estende molto al di là di questo nucleo centrale il suo interesse, perché lo spinge in modo molto rilevante (più di quanto non faccia il diritto penale) verso l’autore del crimine.

Essa spinge inoltre il suo interesse, soprattutto nell’ultimo decennio, verso la vittima del reato, cosa che il diritto penale fa in misura modesta, prende il nome di vittimologia ed è branca autonoma della criminologia. Essa spinge inoltre il suo interesse verso la reazione sociale al crimine, e qui i confini della criminologia vanno molto oltre il diritto penale, sia la reazione istituzionale (formalizzata nella pena e nelle misure di sicurezza) quindi come viene eseguita, cosa produce sulle persone e sulla società, sia della reazione sociale cioè le reazioni che non sono disciplinate dal diritto (es. la paura sociale del crimine e l’insicurezza che ne deriva; la stigmatizzazione del criminale come non trovare lavoro).

Quindi anche qui l’oggetto parte dal diritto penale ma si allarga al fatto, all’autore, alla vittima, alla reazione, fermo rimanendo tuttavia che il nucleo principale ed indefettibile del suo oggetto di studio resta comunque il fatto criminoso e il suo autore.

Schema riassuntivo

Proviamo a schematizzare ciò che è stato detto ieri, per fare un esercizio su come si prendono gli appunti cercando di sintetizzare una lezione; questo perché agli esami accade spesso che uno studente risponde alla domanda senza avere il quadro complessivo di ciò che viene chiesto, per ciò conviene sempre avere il tema complessivo nella testa, poi quando si inizia a parlare si va più nello specifico.

Rapporti tra diritto penale e criminologia

1. Differenze

  • Assiologico diritto penale: Valori
  • Empirica criminologia: Fatti

2. Punti di contatto

  • Conoscenza del fatto necessaria per il diritto (il diritto deve conoscere i fatti sennò è una costruzione meramente illusoria) per la produzione del diritto (legislatore) e per la applicazione (magistrati)
  • Comportamento umano intriso di valori (che in teoria dovrebbero essere estranei allo studio criminologico vi rientrano perché lo studio umano li richiama)
  • Oggetto:
    • Illegalità (reati ma non tutti)
    • Fatti criminosi
    • L’autore
    • La vittima
    • Le reazioni
    • Devianza
    • Anomia

Sottolineiamo un dato importante riguardante i rapporti tra diritto penale e criminologia, tra differenze specificatamente si dice che il c.d. statuto epistemologico del diritto penale e della criminologia è molto diverso, cioè il metodo conoscitivo del diritto penale per conoscere il suo oggetto, ovvero le norme per il diritto penale e il crimine per la criminologia, sono molto diversi.

Nel diritto penale, come in tutto il mondo del diritto, il metodo e gli strumenti conoscitivi sono molto consolidati in una tradizione molto risalente (pensiamo al diritto romano, i romani elaborarono strumenti epistemologici quasi più raffinati di quelli odierni; anche nel diritto penale godiamo di strumenti conoscitivi molto consolidati, pensiamo alle nozioni di dolo o azione o concorso di persone). Questo rende l’insegnamento del diritto più facile, perché attingiamo a un patrimonio che ci portiamo dietro anche senza saperlo.

Nella criminologia invece lo statuto è molto più indefinito ed elastico, questo carattere sfuggente dipende principalmente da un dato cioè che la criminologia è una scienza altamente multidisciplinare e interdisciplinare, quindi difficilmente dominabile perché afferiscono nozioni che vengono da campi di sapere tra di loro molto diversi. Si pensi ai collegamenti con la filosofia: nasce da autori che erano filosofi; con la sociologia; con le scienze dell’uomo come l’antropologia, la psicologia, la psichiatria, la medicina legale; e poi va a sconfinare in scienze lontanissime come la statistica, addirittura alla demografia, fino a cose insospettabili come la climatologia.

Mettere insieme tutte queste scienze è complesso, perché ognuna ha il suo metodo conoscitivo e farle dialogare appare pressoché impossibile. Questa è una netta distinzione tra diritto e criminologia, molto rilevante e rende lo studio della criminologia altrettanto complesso e può spiegare come essa non abbia trovato in tutti i paesi un uguale sviluppo, dovuto anche al fatto che si basa su un impegno che è anche economico, perché alcune di queste scienze hanno bisogno di molti strumenti (pensiamo alla statistica).

La multidisciplinarietà della criminologia, da un lato, è una sua ricchezza, anche in ragione del fatto che un fenomeno come quello criminale (e come anche molti altri fenomeni comportamentali dell’uomo) non è comprensibile se non attraverso una visione complessa ed olistica, non frammentata. Ma, dall’altro, ha favorito numerose critiche di ascientificità della criminologia come scienza unitaria, anche in ragione del fatto che in pratica è molto difficile che uno stesso criminologo possieda il back ground conoscitivo proprio di tutte le scienze concorrenti nello studio dei fenomeni criminosi: in effetti, di solito, il criminologo di estrazione sociologica conoscerà la sociologia ma non la psichiatria; così come quello clinico conoscerà la psichiatria ma non la sociologia o la statistica.

La interdisciplinarietà e multidisciplinarietà rischia, in definitiva, di collocare la criminologia in una posizione ancillare rispetto alla scienza giuridica in particolare: quest’ultima, che si avvale di categorie concettuali e di strumenti logici almeno in apparenza molto rigorosi e di lunga tradizione, può effettivamente vantare uno suo proprio statuto scientifico incomparabilmente più rigoroso di quello della criminologia. Ciò può aver contributo in qualche modo, almeno in Italia, al modesto sviluppo innanzitutto accademico della criminologia rispetto al diritto penale.

Definizione di criminologia

Letteralmente vuol dire “scienza del crimine”, come dire “scienza del male” che ha nel crimine la sua massima espressione, il male per eccellenza, è la sua forma più esasperata.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCavaliere560 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Criminologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Palazzo Francesco.
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