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Lezione: la Sezione V del provvedimento AGCM n. 21279

Caso I713 – Consiglio Nazionale dei Geologi, restrizioni deontologiche sulla determinazione dei

compensi

Il provvedimento che stiamo esaminando è una decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato del 23 giugno 2010, adottata ai sensi dell'art. 101 TFUE nei confronti del Consiglio

Nazionale dei Geologi. La Sezione V, intitolata "Risultanze istruttorie", non contiene ancora la

valutazione giuridica, che è demandata alla Sezione VI. Ha però una funzione essenziale: delimita il

perimetro fattuale e raccoglie le difese della parte. Chi non comprende questa sezione non comprende

perché l'Autorità, poi, motivi come motiva.

1. Il contesto

Il quadro normativo è questo. Con il D.L. 223/2006, la cosiddetta "legge Bersani", il legislatore ha

abrogato le disposizioni che prevedevano tariffe fisse o minime obbligatorie per le professioni. Agli

ordini è stato imposto di adeguare entro il 1° gennaio 2007 le norme deontologiche incompatibili. Il

codice dei geologi, approvato nel dicembre 2006, continuava invece a richiamare la tariffa

professionale e il "decoro" come criteri per la determinazione del compenso (artt. 17, 18, 19 e 26).

L'indagine conoscitiva IC34 aveva già segnalato il problema, e da lì nasce l'istruttoria.

2. Il mercato rilevante (20-24)

L'Autorità individua il mercato del prodotto nelle prestazioni di indagine, consulenza e rilevamento

geologico, rese da circa 14.500 iscritti al 31 dicembre 2009, di cui quasi 2.000 anche dipendenti

pubblici. Rileva inoltre che i servizi possono essere offerti, anche temporaneamente, da professionisti

di altri Stati membri, e che per attività più complesse (ad esempio le indagini geognostiche per le

fondazioni) occorrono titoli ulteriori.

Quanto alla dimensione geografica, il codice deontologico vincola tutti gli iscritti, indipendentemente

dall'ordine territoriale, ed è assistito dal potere disciplinare ex art. 40. Ne consegue un mercato di

dimensione nazionale.

Vi invito a soffermarvi sul § 24. L'Autorità precisa che, nell'accertamento delle intese, la definizione

del mercato serve essenzialmente a individuare il contesto economico e giuridico in cui l'intesa si

colloca, citando Suiker Unie e SIV. Non occorre quindi la definizione rigorosa richiesta, ad esempio,

per accertare una posizione dominante. Il dato geografico avrà poi due ricadute: la valutazione della

consistenza dell'intesa (§ 71) e il pregiudizio al commercio intracomunitario (§§ 78-80), che radica

l'applicabilità dell'art. 101 TFUE.

3. La difesa dell'Ordine (25-40)

L'Ordine articola sei linee difensive, che conviene analizzare distinguendo i profili processuali da

quelli sostanziali.

a) L'illegittimità dell'atto di avvio (§§ 26-28). È un'eccezione di natura procedimentale. L'Ordine

lamenta che il provvedimento di avvio non abbia considerato le proposte di modifica inviate il 6 aprile

2007 nel corso dell'IC34, e contesta la qualificazione di quelle proposte come "mera operazione di

maquillage". L'Autorità replica che le proposte erano state ampiamente valutate nel documento

conclusivo dell'indagine (punto 84) e ritenute inidonee a rimuovere le criticità concorrenziali. Quanto

alla consegna tardiva del documento, esso era già stato pubblicato nel Bollettino n. 9/2009, ai sensi

dell'art. 26 L. 287/90.

b) La natura giuridica dell'Ordine (§§ 29-31). È l'eccezione di maggiore rilievo teorico. L'Ordine si

qualifica come ente pubblico non economico, privo di profitto e di fatturato, e ne deduce che non può

né concludere intese né essere sanzionato, poiché le quote associative non sarebbero introiti di natura

economico-commerciale. Richiama a sostegno la sentenza Corte cost. n. 405/2005 sull'interesse

pubblico sotteso al sistema ordinistico.

Anticipo la risposta che troveremo nella Sezione VI. Nel diritto antitrust prevale un criterio funzionale

e non formale: conta l'attività svolta dagli associati. I geologi offrono stabilmente, a titolo oneroso e in

forma indipendente i propri servizi, e sono quindi imprese ai sensi dell'art. 101 TFUE (Pavlov,

Wouters, A

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty1992.sr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Mercato, concorrenza e regolamentazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Oglio Livia.

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