Lezione: la Sezione V del provvedimento AGCM n. 21279
Caso I713 – Consiglio Nazionale dei Geologi, restrizioni deontologiche sulla determinazione dei
compensi
Il provvedimento che stiamo esaminando è una decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato del 23 giugno 2010, adottata ai sensi dell'art. 101 TFUE nei confronti del Consiglio
Nazionale dei Geologi. La Sezione V, intitolata "Risultanze istruttorie", non contiene ancora la
valutazione giuridica, che è demandata alla Sezione VI. Ha però una funzione essenziale: delimita il
perimetro fattuale e raccoglie le difese della parte. Chi non comprende questa sezione non comprende
perché l'Autorità, poi, motivi come motiva.
1. Il contesto
Il quadro normativo è questo. Con il D.L. 223/2006, la cosiddetta "legge Bersani", il legislatore ha
abrogato le disposizioni che prevedevano tariffe fisse o minime obbligatorie per le professioni. Agli
ordini è stato imposto di adeguare entro il 1° gennaio 2007 le norme deontologiche incompatibili. Il
codice dei geologi, approvato nel dicembre 2006, continuava invece a richiamare la tariffa
professionale e il "decoro" come criteri per la determinazione del compenso (artt. 17, 18, 19 e 26).
L'indagine conoscitiva IC34 aveva già segnalato il problema, e da lì nasce l'istruttoria.
2. Il mercato rilevante (20-24)
L'Autorità individua il mercato del prodotto nelle prestazioni di indagine, consulenza e rilevamento
geologico, rese da circa 14.500 iscritti al 31 dicembre 2009, di cui quasi 2.000 anche dipendenti
pubblici. Rileva inoltre che i servizi possono essere offerti, anche temporaneamente, da professionisti
di altri Stati membri, e che per attività più complesse (ad esempio le indagini geognostiche per le
fondazioni) occorrono titoli ulteriori.
Quanto alla dimensione geografica, il codice deontologico vincola tutti gli iscritti, indipendentemente
dall'ordine territoriale, ed è assistito dal potere disciplinare ex art. 40. Ne consegue un mercato di
dimensione nazionale.
Vi invito a soffermarvi sul § 24. L'Autorità precisa che, nell'accertamento delle intese, la definizione
del mercato serve essenzialmente a individuare il contesto economico e giuridico in cui l'intesa si
colloca, citando Suiker Unie e SIV. Non occorre quindi la definizione rigorosa richiesta, ad esempio,
per accertare una posizione dominante. Il dato geografico avrà poi due ricadute: la valutazione della
consistenza dell'intesa (§ 71) e il pregiudizio al commercio intracomunitario (§§ 78-80), che radica
l'applicabilità dell'art. 101 TFUE.
3. La difesa dell'Ordine (25-40)
L'Ordine articola sei linee difensive, che conviene analizzare distinguendo i profili processuali da
quelli sostanziali.
a) L'illegittimità dell'atto di avvio (§§ 26-28). È un'eccezione di natura procedimentale. L'Ordine
lamenta che il provvedimento di avvio non abbia considerato le proposte di modifica inviate il 6 aprile
2007 nel corso dell'IC34, e contesta la qualificazione di quelle proposte come "mera operazione di
maquillage". L'Autorità replica che le proposte erano state ampiamente valutate nel documento
conclusivo dell'indagine (punto 84) e ritenute inidonee a rimuovere le criticità concorrenziali. Quanto
alla consegna tardiva del documento, esso era già stato pubblicato nel Bollettino n. 9/2009, ai sensi
dell'art. 26 L. 287/90.
b) La natura giuridica dell'Ordine (§§ 29-31). È l'eccezione di maggiore rilievo teorico. L'Ordine si
qualifica come ente pubblico non economico, privo di profitto e di fatturato, e ne deduce che non può
né concludere intese né essere sanzionato, poiché le quote associative non sarebbero introiti di natura
economico-commerciale. Richiama a sostegno la sentenza Corte cost. n. 405/2005 sull'interesse
pubblico sotteso al sistema ordinistico.
Anticipo la risposta che troveremo nella Sezione VI. Nel diritto antitrust prevale un criterio funzionale
e non formale: conta l'attività svolta dagli associati. I geologi offrono stabilmente, a titolo oneroso e in
forma indipendente i propri servizi, e sono quindi imprese ai sensi dell'art. 101 TFUE (Pavlov,
Wouters, A