Caso 1
Durante un conflitto armato tra gli Stati di Arcadia, Rondonia e Kadilia, le truppe di Arcadia occupano il territorio in cui è stanziato il popolo cefalese sottraendo tale territorio al temporaneo controllo della Rondonia.
La grande maggioranza degli Stati della comunità internazionale ritiene che il popolo cefalese, nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione, possa scegliere di costituirsi in Stato indipendente a partire dal territorio controllato da Arcadia in seguito al conflitto.
Ciononostante, anche dopo la conclusione di un trattato di pace con la Rondonia e con la Kadilia, il governo di Arcadia ritiene di non doversi ritirare dal territorio cefalese e inizia, anzi, a favorire il trasferimento di una parte cospicua della propria popolazione in tale territorio.
Il governo di Arcadia afferma che:
- Il territorio cefalese è in realtà un territorio conteso che non è mai appartenuto alla sovranità di alcuno Stato;
- Arcadia ha preso il controllo di tale territorio nell'esercizio del proprio diritto alla legittima difesa preventiva e vanta quindi un titolo legittimo a procedere all'annessione del territorio;
- Nonostante i ripetuti inviti a instaurare un negoziato bilaterale, i cefalesi non si sono mai mostrati pronti a trattare: è quindi ragionevole procedere all'annessione del loro territorio.
In considerazione della tua nota conoscenza del diritto internazionale e del diritto internazionale dei conflitti armati un giornalista di una testata nazionale ti chiede di commentare le principali questioni giuridiche emergenti da questa vicenda.
Risoluzione
La vicenda presenta tre questioni giuridiche centrali: la qualificazione del conflitto, la natura dell’occupazione del territorio cefalese e la legittimità dell’annessione e del trasferimento della popolazione arcadiana. Tutte e tre vanno affrontate secondo la logica del diritto internazionale dei conflitti armati, che nel documento è definito come disciplina specialistica applicabile solo quando esiste un conflitto armato, indipendentemente dal nomen utilizzato dagli Stati.
Il conflitto tra Arcadia, Rondonia e Kadilia è un conflitto armato internazionale ai sensi dell’art. 2 comune alle Convenzioni di Ginevra, che si applica “in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppi tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse”.
La qualificazione è oggettiva e non dipende da come gli Stati descrivono la situazione. Una volta stabilita la natura internazionale del conflitto, l’ingresso delle truppe arcadiane nel territorio cefalese configura un’occupazione bellica.
Il documento ricorda che l’occupazione è una situazione “naturale e oggettiva”, definita dall’art. 42 del Regolamento dell’Aia del 1907: un territorio è considerato occupato quando si trova “posto di fatto sotto l’autorità dell’esercito nemico”. Non rileva che Arcadia sostenga che il territorio sia “conteso” o privo di sovranità: ciò che conta è il controllo effettivo.
La seconda questione riguarda la pretesa di Arcadia di aver agito in legittima difesa preventiva. Il documento è netto: l’art. 51 della Carta ONU “non consente la legittima difesa preventiva” e gli Stati hanno “tirato molto la norma deformandone il significato”. L’argomento di Arcadia è quindi giuridicamente infondato.
Anche la mancata disponibilità dei cefalesi a negoziare è irrilevante: il documento sottolinea che “la protezione individuale non può essere ostaggio delle interpretazioni dello ius ad bellum”, e che ius ad bellum e ius in bello non devono contaminarsi.
La questione più grave riguarda l’annessione e il trasferimento della popolazione arcadiana nel territorio cefalese. L’art. 49 della IV Convenzione di Ginevra, citato integralmente nel documento, vieta espressamente “la deportazione o il trasferimento di una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato”.
Arcadia sta compiendo esattamente ciò che la norma proibisce. L’annessione di un territorio occupato è inoltre contraria alla natura temporanea dell’occupazione, che non attribuisce alcun titolo sovrano alla potenza occupante.
Infine, il riconoscimento internazionale del diritto all’autodeterminazione del popolo cefalese rafforza ulteriormente la posizione giuridica dei cefalesi. Il documento ricorda che i conflitti per autodeterminazione sono equiparati ai conflitti internazionali ai sensi dell’art. 1(4) del Protocollo I e che le autorità rappresentative del popolo possono assumere gli obblighi delle Convenzioni tramite dichiarazione unilaterale, art. 96(3).
In conclusione, Arcadia è potenza occupante; non può annettere il territorio; non può trasferire la propria popolazione; non può invocare la legittima difesa preventiva; non può giustificare l’annessione con la mancata disponibilità dei cefalesi a negoziare. La sua condotta viola l’art. 49 IV CG e i principi fondamentali del diritto internazionale dei conflitti armati.
Caso 2
Nel mese di aprile di quest'anno due persone sono state catturate dalle truppe di Arcadia nel territorio desertico di Roviria. Arcadia controlla dalla fine degli anni Settanta la regione della Roviria affermando che tale territorio ricade sotto la propria sovranità.
Nel territorio roviriano opera però un gruppo di liberazione nazionale che rappresenta il popolo roviriano nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione riconosciuto dalle Nazioni Unite. Trasferiti di fronte a una corte ordinaria arcadiana, i due individui sono condannati a 14 anni di prigione.
La corte ritiene che i due siano colpevoli del reato comune di terrorismo per aver compiuto attacchi ripetuti contro installazioni militari arcadiane nel territorio desertico e per aver partecipato a un attacco a una caserma che ha portato alla morte di 4 soldati.
I due detenuti affermano di essere membri dell'esercito della Repubblica di Roviria, riconosciuta da più di 100 Stati, e chiedono l'integrale applicazione della Terza Convenzione di Ginevra. L'avvocato dei due inizia, assieme a una rete europea di ONG, una campagna internazionale per la liberazione dei suoi clienti.
In seguito a una interrogazione parlamentare che chiede quale sia la posizione dell'Italia in merito a questa vicenda, il Ministero degli Affari Esteri si rivolge a te per un parere e ti chiede in particolare:
- È corretta la decisione della Corte arcadiana? Cosa prevedono le norme del diritto internazionale applicabili in materia?
- L'Italia ha il potere o il dovere di prendere posizione in questa vicenda?
Risoluzione
La questione centrale è la qualificazione del conflitto in Roviria. Il documento spiega che i conflitti per autodeterminazione rientrano nell’art. 1(4) del Protocollo I e sono equiparati ai conflitti armati internazionali.
Il popolo roviriano è riconosciuto da più di 100 Stati e dalle Nazioni Unite come titolare del diritto all’autodeterminazione: questo è esattamente il caso previsto dal Protocollo. Se l’autorità rappresentativa del popolo roviriano ha inviato la dichiarazione unilaterale prevista dall’art. 96(3), le Convenzioni di Ginevra e il Protocollo I si applicano integralmente al conflitto, e i membri del gruppo di liberazione na