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Capitolo 6: lo Stato patrimoniale: forma e struttura

Lo Stato Patrimoniale è il documento contabile che rappresenta la composizione qualitativa e quantitativa del capitale impiegato da un’impresa per lo svolgimento della propria attività.

Esso espone i principali elementi che costituiscono il capitale aziendale, ovvero le attività, le passività e il patrimonio netto.

Tradizionalmente, il legislatore ha dettagliato il contenuto formale dello Stato Patrimoniale, ma non ha fornito una definizione specifica delle caratteristiche che gli elementi patrimoniali devono possedere per essere rappresentati in bilancio.

In passato, questo vuoto normativo è stato colmato nella prassi facendo riferimento al principio secondo cui potevano essere iscritti tra le attività soltanto quei beni e diritti per i quali l’impresa deteneva un titolo giuridicamente valido.

Tale impostazione era orientata alla tutela dei creditori e prevedeva – salvo rare eccezioni – che nello Stato Patrimoniale fossero rappresentati unicamente quegli elementi patrimoniali giuridicamente espropriabili e aggredibili dai creditori.

Con l’evoluzione della funzione informativa del bilancio, l’attenzione si è spostata dalla semplice tutela dei creditori alla necessità di fornire un’informazione utile a un insieme più ampio di destinatari, in particolare agli investitori e agli apportatori di capitale.

Questo cambiamento ha favorito l’affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sia nella prassi contabile internazionale sia nel Codice civile italiano.

Di conseguenza, si è resa necessaria una definizione “sostanziale” degli elementi patrimoniali, in grado di riflettere la natura economica dei fatti aziendali, al di là degli aspetti giuridico-formali.

In questa prospettiva economico-sostanziale, un’attività viene intesa come una risorsa economica controllata dall’impresa a seguito di eventi passati, capace di generare benefici economici futuri.

Una passività è, invece, definita come un’obbligazione attuale dell’impresa, derivante da eventi passati, che comporta il trasferimento futuro di una risorsa economica.

Il patrimonio netto, infine, rappresenta la differenza tra attività e passività, costituendo una grandezza residuale il cui valore dipende direttamente dalla valutazione degli altri due elementi.

Per poter essere rilevato nello Stato Patrimoniale, un elemento deve non solo rispondere alla definizione generale di attività, passività o patrimonio netto, ma anche soddisfare determinate condizioni di riconoscimento.

In particolare, esso deve fornire informazioni utili agli utilizzatori del bilancio, ossia deve essere significativo e contribuire a una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale.

Tuttavia, la rilevazione può non essere significativa nei casi in cui vi sia incertezza sull’esistenza dell’elemento o quando la probabilità di ottenere o dover trasferire benefici economici sia molto bassa.

Questo approccio riflette l’obiettivo fondamentale del bilancio: fornire un supporto informativo valido al processo decisionale degli stakeholder principali.

Non esiste una regola rigida che stabilisca quando la rilevazione di un elemento patrimoniale sia effettivamente utile: tale valutazione richiede il giudizio professionale del redattore del bilancio, basato sulle specifiche circostanze dell’impresa e sulle esigenze informative dei destinatari.

Pertanto, anche quando un elemento non viene rilevato perché non soddisfa i requisiti previsti, può comunque essere menzionato nelle note al bilancio, al fine di garantire trasparenza e completezza dell’informazione.

La lettura del prospetto di Stato Patrimoniale, se costruito secondo logiche economico-sostanziali e articolato in modo chiaro, consente di ottenere informazioni fondamentali su tre aspetti chiave:

  • La struttura patrimoniale, ovvero la composizione delle risorse economiche controllate dall’impresa;
  • La struttura finanziaria, che riguarda le modalità di finanziamento e il livello di indebitamento;
  • La liquidità e/o solvibilità, che esprimono la capacità dell’impresa di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.

Conoscere la struttura patrimoniale permette di valutare l’adeguatezza delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi strategici e al contesto competitivo in cui l’azienda opera.

L’analisi della struttura finanziaria consente, invece, di comprendere i rischi legati all’indebitamento e le possibilità di accesso a ulteriori capitali in futuro.

Infine, la valutazione della solvibilità è cruciale per giudicare se l’impresa sia in grado di rispettare le scadenze dei propri impegni finanziari.

Un’eventuale situazione di insolvenza comprometterebbe il presupposto della continuità aziendale.

La forma e la struttura del prospetto

Gli articoli 2424 e 2424-bis del Codice civile, integrati dall’articolo 2423-ter, regolano la forma, la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale.

La forma riguarda la modalità con cui questo prospetto viene rappresentato: il legislatore ha optato per una struttura a sezioni divise e contrapposte.

Da un lato si trovano le attività, che rappresentano gli impieghi del capitale; dall’altro, le passività e il patrimonio netto, che ne indicano le fonti di finanziamento.

Questa impostazione consente una lettura completa e bilanciata della situazione patrimoniale dell’impresa, in quanto mette a confronto le risorse controllate con le obbligazioni assunte e il capitale proprio.

Invece, la struttura dello Stato Patrimoniale è rigida e vincolata a uno schema definito dalla legge, che impone l’utilizzo esclusivo delle poste previste, con le denominazioni e l’ordine stabiliti dal legislatore.

Si tratta, quindi, di un modello standard che non ammette variazioni o personalizzazioni da parte dell’impresa.

Le diverse voci del prospetto sono organizzate gerarchicamente in macro-classi, identificate da lettere maiuscole; classi, indicate con numeri romani; voci, con numeri arabi; e, infine, sotto-voci, contrassegnate da lettere minuscole.

L’uso di questi simboli alfanumerici, pur non essendo obbligatorio, è previsto per facilitare i riferimenti nel testo normativo.

Un principio fondamentale che regola la redazione dello Stato Patrimoniale è la comparabilità dei dati, il che implica che per ogni voce deve essere riportato anche l’importo relativo all’esercizio precedente.

Qualora gli importi tra i due esercizi non siano comparabili, è necessario procedere all’adattamento del dato precedente e segnalare tale operazione nella Nota Integrativa.

Se l’adattamento non è possibile, va comunque evidenziata la mancata comparabilità, sempre nella Nota Integrativa.

Questo consente al lettore del bilancio di disporre di informazioni attendibili e coerenti nel tempo, in linea con il principio di chiarezza e trasparenza.

Nel rispetto della clausola della chiarezza, non è consentito compensare tra loro poste attive e passive, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge.

In effetti, il legislatore impone la compensazione in determinati casi, attraverso l’indicazione dei valori attivi al netto dei rispettivi fondi rettificativi.

Tra questi si annoverano il fondo ammortamento, il fondo svalutazione impianti, il fondo svalutazione crediti e il fondo svalutazione partecipazioni.

In questi casi, il principio della compensazione contabile viene applicato al fine di offrire un quadro più realistico delle risorse effettivamente disponibili, evitando di sovrastimare il valore degli investimenti.

Questo aspetto è particolarmente rilevante nella rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, siano esse materiali o immateriali.

Infatti, dal punto di vista del contenuto, le rettifiche dei valori delle immobilizzazioni possono essere effettuate in due modi: o riportando direttamente in bilancio il valore netto, cioè già al netto degli ammortamenti, oppure indicando il valore lordo dell’immobilizzazione in una colonna interna, accompagnato dal fondo ammortamento, e riportando infine il valore netto in colonna esterna.

La prima modalità, pur essendo più sintetica, presenta il limite di non fornire indicazioni sul valore originario dell’investimento e sul livello di ammortamento già effettuato, informazioni che possono risultare utili per valutare l’anzianità degli asset e il relativo rischio di obsolescenza.

Tuttavia, questo limite è parzialmente superato grazie all’obbligo di dettagliare nella Nota Integrativa i valori originari e le variazioni subite dalle immobilizzazioni.

Nel complesso, la disciplina dello Stato Patrimoniale si fonda su principi di rigore formale e chiarezza informativa, con l’obiettivo di garantire una rappresentazione fedele, confrontabile e trasparente della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, a beneficio di tutti i soggetti interessati all’analisi del bilancio.

Le zone di elasticità

La rigidità dello schema legale dello Stato Patrimoniale non deve essere interpretata come una limitazione assoluta, al punto da impedire al redattore del bilancio di rappresentare correttamente la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Proprio per evitare che tale rigidità si trasformi in una “camicia di forza”, il legislatore ha previsto alcune aree di elasticità all’interno della struttura del prospetto, ammettendo modifiche puntuali e disciplinate che, in certi casi, sono persino obbligatorie.

Tali modifiche, tuttavia, non sono libere né lasciate alla discrezionalità totale degli amministratori, ma devono rispettare le regole stabilite dall’articolo 2423-ter del Codice civile.

Esse si applicano unicamente alle voci contrassegnate da numeri arabi e alle sotto-voci indicate con lettere minuscole, e si articolano in quattro tipologie principali: suddivisione, raggruppamento, adattamento e aggiunta.

La suddivisione delle voci consiste nella possibilità di dettagliare ulteriormente una voce numerica, senza però eliminarne la denominazione generale né l’importo complessivo.

Questo strumento si rivela utile soprattutto quando le componenti interne di una voce mostrano significative differenze, e si applica, anche se non espressamente previsto, anche alle sotto-voci.

All’opposto, il raggruppamento consente di semplificare lo schema accorpando voci o sotto-voci omogenee, ma solo in due casi specifici: quando gli importi sono irrilevanti o quando, pur essendo rilevanti, l’unificazione migliora la chiarezza del bilancio.

In quest’ultimo caso, però, è obbligatorio fornire nella Nota Integrativa il dettaglio delle voci raggruppate.

Il raggruppamento può avvenire solo tra poste della stessa classe e non può coinvolgere macro-classi, lettere maiuscole, o classi, numeri romani, poiché ciò altererebbe la struttura fondamentale dello schema.

È inoltre prassi corretta eliminare dallo schema le poste con importo pari a zero, salvo che non risultino valorizzate nell’esercizio precedente.

È bene ricordare che sia la suddivisione che il raggruppamento sono operazioni facoltative e devono essere adottate con misura, evitando modifiche eccessive che possano snaturare la forma imposta dalla legge.

L’adattamento rappresenta un ulteriore strumento previsto dal legislatore, questa volta con carattere obbligatorio, da applicare quando la natura dell’attività svolta dall’impresa rende necessaria una modifica della denominazione di una voce o sottovoce al fine di fornire un quadro fedele e coerente della situazione aziendale.

Tale intervento deve essere effettuato con buon senso e attenzione, affinché la specificità informativa richiesta non comprometta la riconoscibilità dello schema legale da parte degli utenti del bilancio.

Infine, l’aggiunta è prevista quando una determinata posta non può essere ricondotta, neppure per analogia, ad alcuna delle voci già contemplate dallo schema.

Anche in questo caso si tratta di un obbligo e non di una facoltà, ma deve essere esercitato con cautela.

L’articolo 2423-ter consente un’interpretazione estensiva che, almeno teoricamente, autorizza l’aggiunta non solo di voci, ma anche di classi e macro-classi.

Tuttavia, tale possibilità è molto limitata nella pratica, sia per la genericità delle denominazioni già presenti nello schema legale, sia per l’ampia articolazione delle voci previste, sia per la presenza di apposite voci residuali come “altri”, che assorbono gran parte delle situazioni non espressamente previste.

Anche nell’uso di queste voci residuali, però, occorre attenzione: esse non devono essere trasformate in contenitori generici per tutte le poste che non coincidono formalmente con le denominazioni legali.

Di fatto, deve sempre prevalere il criterio dell’interpretazione per analogia, evitando sovrapposizioni arbitrarie e assicurando coerenza, trasparenza e significatività all’intera rappresentazione contabile.

Il criterio di classificazione delle poste

All’interno delle sezioni dello Stato Patrimoniale, le poste sono organizzate e disposte secondo un ordine preciso, che riflette una logica ben definita di rappresentazione del patrimonio aziendale.

Questa logica è finalizzata a rendere più agevole la comprensione, da parte del lettore del bilancio, della struttura patrimoniale, della struttura finanziaria e della liquidità dell’impresa.

L’articolazione delle poste non è quindi casuale, ma costituisce una vera e propria chiave di lettura del prospetto, utile a fornire un quadro chiaro e significativo della situazione economica e finanziaria dell’azienda.

Guardando allo schema definito dal legislatore, le voci dell’attivo sono suddivise in quattro macro-classi, ordinate come segue: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni, attivo circolante, e ratei e risconti.

Tra queste, le macro-classi relative alle immobilizzazioni e all’attivo circolante costituiscono il nucleo principale dell’attivo, e la loro distinzione si fonda sul criterio della destinazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 2424-bis del Codice civile.

In base a tale criterio, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni tutti quegli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente nell’impresa, mentre rientrano nell’attivo circolante tutti gli investimenti destinati al realizzo, indipendentemente dal tempo in cui si prevede che si trasformino in liquidità.

Questo criterio riflette uno dei presupposti fondamentali su cui si basa la redazione del bilancio, ovvero il principio della continuità aziendale.

Infatti, affinché l’impresa possa proseguire regolarmente la propria attività nel tempo, è necessario che una parte degli investimenti resti stabilmente vincolata all’azienda, come nel caso degli impianti produttivi, mentre un’altra parte sia rapidamente trasformabile in liquidità, come avviene per i prodotti finiti destinati alla vendita.

La classificazione degli elementi patrimoniali nelle macro-classi non ha solo valenza espositiva, ma incide anche sui criteri di valutazione applicabili.

Per esempio, le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni sono valutate secondo logiche diverse rispetto a quelle inserite nell’attivo circolante, riflettendo la differente funzione economica che assumono nell’ambito della gestione aziendale.

Anche il passivo dello Stato Patrimoniale è suddiviso in macro-classi, in questo caso cinque: patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, debiti, ratei e risconti.

A differenza dell’attivo, però, la classificazione del passivo non sembra rispondere a una logica uniforme, se non quella di distinguere l’origine dei mezzi finanziari tra mezzi propri e mezzi di terzi.

L’unica distinzione netta riguarda i valori che compongono il patrimonio netto e quelli che invece rappresentano vere passività.

A differenza delle attività e delle passività, il patrimonio netto non ha un segno algebrico positivo o negativo, ma si calcola come la differenza tra il totale delle attività e quello delle passività.

Per evitare confusioni tra queste categorie, il legislatore ha previsto una macro-classe autonoma dedicata proprio al patrimonio netto.

Infatti, esso si trova collocato nella sezione del passivo dello Stato Patrimoniale perché, dal punto di vista strutturale, rappresenta una fonte di finanziamento dell’impresa, al pari delle passività.

In altre parole, indica l’origine delle risorse impiegate dall’azienda, anche se, a differenza delle passività in senso proprio, non costituisce un’obbligazione verso terzi, bensì verso i soci o i proprietari.

Questa collocazione risponde a una logica di contrapposizione tra impieghi e fonti: le attività mostrano come il capitale è stato investito, mentre le passività e il patrimonio netto indicano da dove provengono quei mezzi.

Tuttavia, a livello concettuale, è corretto osservare che il patrimonio netto non è una passività in senso stretto, perché non comporta un debito esigibile nei confronti dei soci, se non in casi particolari, ad esempio, in sede di liquidazione.

Tuttavia, risulta discutibile il fatto che questa macro-classe sia inserita nella sezione del passivo, dato che il patrimonio netto non è una passività nel senso proprio del termine: le passività rappresentano obbligazioni verso terzi mentre il patrimonio netto indica

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mario_Vargiu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio e analisi economico-finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ezza Alberto.
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