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Capitolo 1: la disciplina del bilancio

La vita dell’impresa è costantemente attraversata da una molteplicità di fenomeni che derivano, direttamente o indirettamente, dall’attività di gestione.

Tutti i fatti e le operazioni che si verificano nel corso dell’esistenza aziendale devono essere rilevati, ossia misurati, rappresentati e interpretati.

Senza un’adeguata rilevazione, infatti, si opererebbe "alla cieca", compromettendo il raggiungimento delle condizioni di equilibrio necessarie a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’azienda.

La rilevazione, quindi, assume un ruolo cruciale come momento informativo e conoscitivo dell’amministrazione economica dell’impresa.

Per svolgere questa funzione ci si avvale di diversi strumenti, tra cui la contabilità generale (Co.Ge.).

Attraverso di essa, infatti, vengono registrati gli eventi di gestione esterna, cioè tutte quelle operazioni di scambio con i mercati di approvvigionamento delle risorse e di vendita della produzione, traducendoli in un linguaggio specifico.

In questo linguaggio, i conti rappresentano le parole, mentre il metodo della partita doppia e il sistema del reddito ne costituiscono rispettivamente la grammatica e la sintassi.

Un momento particolarmente significativo della rilevazione contabile è la costruzione del bilancio, la quale comporta la soluzione di due ordini di problemi, ovvero:

  • Gli aspetti formali: riguardano i documenti di bilancio, la loro struttura e il contenuto che devono assumere;
  • Gli aspetti sostanziali: si riferiscono alle modalità con cui vengono misurati e quantificati i valori da inserire nei prospetti di bilancio.

Tra questi due aspetti sussiste una relazione analoga a quella tra il contenitore e il contenuto: i documenti di bilancio (aspetti formali) ospitano i valori economici determinati attraverso i criteri di valutazione (aspetti sostanziali), rendendo così possibile una rappresentazione significativa e utile della realtà aziendale.

Le regole che disciplinano il bilancio pubblico

Ai fini del controllo della gestione, gli amministratori di un’impresa possono redigere liberamente quanti bilanci ritengano opportuni, adottando forme e contenuti anche molto diversi tra loro.

Questi bilanci, destinati esclusivamente all’interno dell’impresa, sono detti bilanci interni e vengono utilizzati da coloro che li hanno redatti o che, comunque, ne conoscono le logiche di costruzione.

Si tratta di strumenti flessibili, adattabili alle specifiche esigenze informative della direzione aziendale.

Tuttavia, la situazione cambia radicalmente quando il bilancio è rivolto all’esterno, ossia ai soggetti terzi, comunemente definiti stakeholder.

In questo caso, infatti, il bilancio assume un ruolo cruciale, poiché rappresenta la principale, se non l’unica, fonte di informazioni a disposizione di chi non fa parte dell’impresa.

Tali informazioni risultano fondamentali per consentire agli stakeholder di prendere decisioni economiche consapevoli e razionali.

Il bilancio rivolto all’esterno, noto anche “bilancio pubblico”, è un documento ufficiale, e in quanto tale deve essere redatto secondo regole precise e vincolanti, che definiscono sia la struttura dei documenti che i criteri di valutazione da adottare.

In Italia, queste regole sono rappresentate da un doppio insieme normativo:

  • Le regole contabili nazionali: includono le disposizioni del Codice civile e i principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
  • Le regole contabili internazionali, costituite dagli IAS/IFRS emanati dallo IASB, la cui applicazione è disciplinata nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 38 del 2005.

Per orientarsi correttamente all’interno di questo quadro normativo articolato, è necessario comprendere l’effettivo impatto che ciascun insieme di regole ha sulla redazione del bilancio e analizzare i rapporti che esistono tra la normativa nazionale e quella internazionale, al fine di garantire una rappresentazione veritiera, trasparente e comparabile della realtà economica dell’impresa.

Le norme del Codice civile

Le norme del Codice civile che disciplinano specificamente il bilancio d’esercizio sono contenute negli articoli che vanno dal 2423 al 2435-ter.

Tuttavia, esse non si applicano in modo uniforme a tutte le imprese, poiché vi sono limitazioni legate sia alla forma giuridica dell’impresa sia alla natura dell’attività esercitata.

Per quanto riguarda la forma giuridica, le disposizioni del Codice civile si riferiscono esclusivamente al bilancio delle società di capitali, mentre per le imprese individuali e le società di persone si applicano gli articoli 2214 e seguenti.

In particolare, l’articolo 2217 si occupa dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, rinviando direttamente all’articolo 2426, che disciplina tali criteri per le società di capitali.

Tuttavia, questo rinvio coinvolge solo gli aspetti valutativi, poiché l’articolo 2426 si concentra esclusivamente su questi.

La definizione dei documenti che compongono il bilancio e dei loro contenuti, invece, rimane affidata alla preparazione, alla cultura e alla sensibilità professionale di chi è chiamato a redigere il bilancio stesso.

Nella prassi, anche sotto il profilo formale, i bilanci delle imprese individuali e delle società di persone tendono comunque ad avvicinarsi, pur con gli opportuni adattamenti, alla struttura prevista per le società di capitali.

A prescindere dalla forma giuridica, vi sono poi alcune categorie di imprese che, in ragione della specificità dell’attività svolta, devono seguire normative particolari per la redazione del bilancio.

È il caso, ad esempio, degli enti creditizi e finanziari, come banche, società di factoring, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e altre imprese finanziarie, ad eccezione di quelle che si limitano all’assunzione di partecipazioni in aziende non operanti nel settore creditizio o finanziario.

Anche gli enti assicurativi sono soggetti a una disciplina specifica.

Nonostante tali normative settoriali presentino caratteristiche proprie, esse mantengono comunque stretti punti di contatto, soprattutto nei principi generali, con la normativa civilistica di bilancio, a conferma dell’esistenza di un impianto logico e sistematico condiviso che ispira la redazione del bilancio in tutte le sue forme.

La prassi contabile

Per prassi contabile si intende l’insieme di principi e criteri elaborati da organismi professionali di comprovata competenza tecnica e autorevolezza: i principi contabili.

In Italia, l’organismo preposto alla definizione dei principi contabili è l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Esso riunisce tutti i soggetti rappresentativi del mondo professionale, imprenditoriale e finanziario, contribuendo all’elaborazione delle linee guida contabili.

Tra i soci fondatori figurano:

  • Per la professione contabile: Assirevi, CNDCEC e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;
  • Tra i redattori di bilancio (preparers): ABI, ANDAF, ANIA, Assilea, Assonime, Confagricoltura, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop;
  • Tra gli utilizzatori (users): AIAF, Assogestioni e Centrale dei Bilanci;
  • Per il mercato dei capitali: Borsa Italiana.

L’iniziativa è sostenuta anche dai Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle principali autorità di vigilanza: Banca d’Italia, Consob e IVASS.

Il ruolo dell’OIC è stato ufficialmente riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che lo identifica come l’istituto nazionale per i principi contabili, attribuendogli tre funzioni principali:

  • L’emanazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa e finalizzati alla redazione dei bilanci secondo quanto previsto dal Codice civile;
  • Il supporto all’attività normativa del Parlamento e del Governo;
  • La partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, mantenendo rapporti con lo IASB, con l’EFRAG e con organismi contabili di altri paesi.

A partire dalla sua istituzione, l’OIC ha avviato un ampio processo di revisione dei principi elaborati in precedenza dalla commissione dei commercialisti, provvedendo a riformularli e a pubblicare nuovi documenti in linea con l’evoluzione normativa e operativa.

Alla prassi contabile nazionale viene così attribuita una duplice funzione: da un lato, quella interpretativa, con l’obiettivo di chiarire in chiave tecnica il contenuto delle norme di legge; dall’altro, quella integrativa, finalizzata a sopperire alle lacune della normativa civilistica laddove essa si presenti insufficiente o generica nella disciplina dei criteri contabili.

La crescente globalizzazione dell’economia, che spinge le imprese a operare su mercati sempre più ampi e interconnessi, ha reso il bilancio uno strumento di comunicazione economico-finanziaria di rilievo internazionale, superando i confini e le logiche strettamente nazionali.

In questo contesto, accanto alla prassi contabile nazionale, presente in ogni paese, si è affermata da tempo una prassi contabile internazionale, capace di garantire uniformità, comparabilità e trasparenza nella redazione dei bilanci a livello globale.

L’organismo incaricato di sviluppare tale prassi è lo IASB (International Accounting Standards Board), istituito nel 2001 in seguito alla riforma dello IASC (International Accounting Standards Committee), un ente fondato nel 1973 con sede a Londra.

Lo IASB, in continuità con il suo predecessore, si propone di formulare e diffondere principi contabili da seguire nella redazione dei bilanci, promuovendone l’accettazione e l’applicazione in tutto il mondo, e di contribuire al miglioramento e all’armonizzazione delle regole contabili a livello internazionale.

L’attività dello IASC ha prodotto nel tempo i cosiddetti IAS (International Accounting Standards), principi contabili che affrontano le principali tematiche del bilancio, e i SIC (Standards Interpretation Committee), documenti interpretativi volti a chiarire l’applicazione degli IAS.

A questi si affianca il Framework, un documento di riferimento teorico che fornisce la cornice concettuale per la predisposizione dei bilanci.

Dal 2001, lo IASB ha intrapreso un’opera di revisione degli IAS e ha iniziato a emettere nuovi principi contabili denominati IFRS (International Financial Reporting Standards), accompagnati da nuove interpretazioni chiamate IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, a differenza di quelli nazionali che integrano il Codice civile, costituiscono un sistema normativo autonomo.

L’adozione obbligatoria di tali principi, imposta dal Regolamento UE 1606/2002 per i bilanci consolidati delle società quotate, è stata estesa in Italia dal D.Lgs. 38/2005 anche a banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

Inoltre, molte altre società possono facoltativamente adottarli, escluse le microimprese.

In conclusione, si è affermata, in Italia, una duplice disciplina di bilancio: da un lato, quella basata sul Codice civile e sui principi contabili OIC; dall’altro, quella fondata sui principi internazionali IAS/IFRS.

Questa distinzione è il risultato dell’esigenza di armonizzazione a livello internazionale, alla quale il legislatore ha risposto con l’aggiornamento della normativa nazionale attraverso il D.Lgs. 139/2015, con l’intento di avvicinare il sistema contabile italiano agli standard internazionali.

Ne è derivato, dunque, un sistema “misto”, caratterizzato da diversi modelli di bilancio, adattabili alle specifiche caratteristiche delle imprese.

Tuttavia, tale pluralità può comportare difficoltà di comparabilità tra bilanci redatti secondo normative differenti, richiedendo particolare attenzione sia da parte dei redattori sia da parte degli utilizzatori nell’interpretazione delle informazioni finanziarie.

Le norme fiscali

Fra i soggetti interessati all’andamento di tutte le imprese, il fisco riveste un ruolo particolarmente rilevante.

Nella pratica aziendale, spesso si tende a considerare la redazione del bilancio come un adempimento di natura prevalentemente fiscale, ma questa visione è riduttiva e imprecisa.

In realtà, la normativa fiscale non riguarda direttamente la redazione del bilancio, ma si occupa della determinazione del reddito da tassare.

Le regole fiscali fondamentali sono contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il rapporto tra la normativa fiscale e quella contabile, sia essa nazionale o internazionale, si presenta particolarmente delicato e può seguire due sistemi differenti.

Secondo l’impostazione del cosiddetto doppio binario, non esiste alcun legame diretto tra reddito fiscale e reddito civilistico: i due ambiti sono autonomi e la normativa fiscale non incide sui criteri contabili adottati per la redazione del bilancio.

Al contrario, nel sistema a binario unico si afferma un principio di dipendenza tra i due ambiti, in base al quale i valori civilistici iscritti in bilancio assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile.

In quest’ultimo caso, viene meno la piena autonomia tra normativa contabile e fiscale, generando un’interconnessione che influisce tanto sull’informazione economico-finanziaria destinata agli stakeholder quanto sull’obbligo tributario nei confronti dell’erario.

La normativa fiscale italiana si ispira chiaramente alla logica del binario unico, secondo cui esiste un collegamento diretto tra il reddito civilistico risultante dal bilancio e il reddito imponibile ai fini fiscali.

Tale impostazione è sancita dall’articolo 83, comma 1, del TUIR, il quale stabilisce che il reddito complessivo si determina apportando all’utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme fiscali.

Per comprendere appieno la logica del binario unico e applicarla correttamente, è fondamentale considerare che le norme fiscali perseguono due principali finalità: da un lato, garantire l’efficienza del sistema tributario attraverso il contrasto all’evasione e l’ottimizzazione del gettito; dall’altro, promuovere l’attività economica generale o incentivare settori specifici attraverso interventi agevolativi.

In quest’ottica, i valori civilistici presenti nel bilancio di esercizio vengono riconsiderati e, se necessario, modificati al fine di rispondere a queste esigenze.

Tali modifiche prendono il nome di variazioni fiscali e si distinguono in:

  • Variazioni in aumento: si verificano quando determinati costi, pur rilevati contabilmente, non sono riconosciuti dal fisco in tutto o in parte, oppure quando ricavi conseguiti in esercizi precedenti, non tassati al tempo, diventano ora imponibili;
  • Variazioni in diminuzione: si verificano quando alcuni ricavi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, oppure quando vengono riconosciuti come deducibili costi sostenuti in periodi precedenti e non ancora portati in deduzione.

In sintesi, pur partendo dal risultato economico d’esercizio, la determinazione del reddito imponibile richiede un processo di aggiustamento che tiene conto delle specifiche finalità del sistema fiscale, influenzando la rilevanza dei valori di bilancio per la determinazione dell’obbligo tributario.

Nel sistema italiano, le variazioni tra reddito civilistico e fiscale devono essere riportate solo nella dichiarazione dei redditi, per evitare che il bilancio venga alterato da interferenze fiscali, ossia da valori inseriti unicamente per fini tributari.

Queste interferenze, oggi vietate, possono derivare da prassi scorrette come l’allineamento forzato tra bilancio e dichiarazione o l’adozione diretta dei criteri fiscali nella redazione del bilancio.

Tali comportamenti compromettono la funzione informativa del bilancio, contraddicono il principio del binario unico (secondo cui il reddito fiscale si calcola partendo dal risultato civilistico) e possono avere conseguenze gravi anche sul piano legale.

Solo un bilancio redatto secondo le regole civilistiche e contabili può costituire una base valida per la determinazione del reddito imponibile.

Focus: le imposte dirette sul reddito nel sistema tributario italiano

Le imposte dirette sul reddito nel sistema tributario italiano sono quelle che colpiscono il reddito prodotto da persone fisiche o giuridiche.

Sono il fulcro della fiscalità italiana e si applicano su base annua, considerando il reddito complessivo o quello prodotto da specifiche fonti.

Le principali imposte dirette sul reddito sono: l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.

IRPEF

L’IRPEF è una delle tasse più importanti e diffuse in Italia, poiché riguarda tutti i soggetti che percepiscono un reddito, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto o dalla fonte di guadagno.

Si tratta di un’imposta diretta, personale, progressiva e generale che finanzia circa un terzo del gettito fiscale italiano.

Il termine IRPEF è l’acronimo di “Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche” e si applica a tutti i residenti in Italia o a chi ha conseguito un reddito all’interno del territorio nazionale.

La base imponibile dell’IRPEF corrisponde alla totalità dei redditi percepiti nel corso dell’anno, ma il calcolo può variare a seconda della natura del reddito.

Un elemento fondamentale dell’IRPEF è la sua progressività: l’aliquota

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mario_Vargiu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio e analisi economico-finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ezza Alberto.
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