lunedì 15 settembre 2025 . Saverio Gentile
DIRITTO MEDIEVALE
Il diritto può essere de nito come un prodotto culturale e sociale dell’uomo, per l’uomo. Esso nasce
come risposta all’esigenza di regolare la convivenza sociale e garantire l’ordine giuridico.
Il diritto si presenta in diverse forme:
Legislazione: è l’insieme delle norme scritte;
• Dottrina: rappresenta il pensiero dei giuristi e le loro interpretazioni;
• Prassi: il diritto vive nell’applicazione concreta, come nelle sentenze, nei contratti, negli atti
• notarili;
Politica del diritto: indica gli obiettivi che il diritto si propone di raggiungere, secondo una
• visione di società.
Il diritto è una disciplina immateriale, che non si percepisce attraverso i sensi, e necessita di un
Il diritto Deve essere interpretato, appreso e
linguaggio speci co per essere compreso e trasmesso.
comunicato. È una scienza sociale, poiché nasce dall’interazione umana e serve a regolare i rapporti
tra individui. Il diritto era invece concepito come un prodotto umano al servizio dell’uomo.
- Ermogeniano,
Il giurista III secolo d.C., esprimeva questo concetto con la celebre formula:
causa constitutum ius” Il diritto è istituito per l’uomo.
“Hominem → per regolare i rapporti sociali e tutelare gli interessi
Il diritto romano, era visto come strumento pratico
dei cittadini. “Ubi societas, ibi ius” (dove c’è società, c’è diritto)
L’espressione latina sintetizza la sua natura
relazionale e collettiva. Il diritto non è una realtà naturale, ma un fenomeno immateriale si manifesta
norme, istituzioni, dottrina, giurisprudenza prassi applicativa.
attraverso: e violenza e di costruire una
Il diritto, ha la funzione di evitare che i con itti vengano risolti con la
società giusta e sicura.
— funzione primaria del diritto,
La secondo il giurista Santi Romano, è organizzare e ordinare la
società, ma questo è anche comando, e in caso di violazione, comporta una sanzione.
IL MITO DI ANTIGONE: Antigone.
Un esempio è la tragedia greca di Dopo la guerra tra i fratelli Eteocle e Polinice, il re Creonte
ordina che Polinice, considerato traditore, non venga sepolto. È un divieto imposto per legge.
Antigone però decide di disobbedire: ritiene che, al di sopra delle leggi dello Stato, esistano leggi non
scritte, cioè principi morali e religiosi che nessun sovrano può violare. Per questo seppellisce
ugualmente il fratello. diritto positivo diritto naturale.
Il gesto di Antigone mette in luce il grande tema del con itto tra: e
• Diritto positivo = (le leggi dello Stato).
• Il diritto naturale formato da leggi non
= (principi universali di giustizia e moralità) Il diritto naturale è
scritte, universali e valide per tutti gli uomini, perché derivano dalla natura umana e dalla dignità della
superiori alle leggi create dagli Stati.
persona. Per questo sono considerate
I principali diritti naturali sono:
Diritto alla vita Libertà individuale Proprietà privata
• • •
Una legge dello Stato può essere valida nella forma, ma ingiusta nella sostanza se viola questi principi.
In tali casi, è ritenuto legittimo non obbedire alla legge ingiusta.
I Greci distinguevano tra:
Themis: la giustizia divina, naturale; Nike: la giustizia degli uomini.
• • Lo stato produce
la giustizia non coincide sempre con la legge positiva.
La distinzione mostra che
leggi, ma non crea il diritto vero. Il compito del giurista è interpretare le norme in modo da avvicinarle
alla giustizia naturale, mantenendo il fondamento etico del diritto. 1
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LE QUATTRO ETÀ DEL DIRITTO
Età Antica
Codice di Hammurabi,
Le prime forme scritte di diritto si trovano nel basato sulla legge del taglione
(occhio per occhio). In queste società i diritti erano legati al censo: solo i proprietari terrieri avevano
pieni diritti politici. Zaleuco
Il primo legislatore dell’Occidente è (Magna Grecia). Il vero sistema giuridico organico nasce a
Roma, dove si sviluppa un pensiero giuridico strutturato che in uenzerà tutta la trazione occidentale.
giurista,
L’età d’oro del diritto romano va dal 1 sec. a.C. al 2 sec. d.C., periodo in cui nasce la gura del
esperto nel creare, interpretare e applicare il diritto.
Servio Sulpicio Rufo.
Il primo giurista in senso moderno è A Roma i giuristi appartengono all’élite
senatoria, perché l’attività giuridica richiede cultura e prestigio sociale.
Età Medievale (476–1700)
Romano d’Occidente (476 d.c) medioevo,
Con la caduta dell’Impero inizia l’alto un periodo segnato
da: scomparsa della legislazione scritta, frammentazione politica, prevalenza del diritto consuetudinario,
tramando oralmente.
1000 basso medioevo,
A partire dall’anno si apre il caratterizzato da una forte rinascita culturale
giuridica. I principale i fenomeni sono:
La riscoperta del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano
• La nascita delle università
• L’a ermazione di una nuova scienza giuridica, fondata sullo studio dei testi antichi.
• diritto comune,
Da questo lavoro nasce il cioè l’insieme di diritto romano e diritto canonico
reinterpretati e adattati alle esigenze medievali. Ciò rende nuovamente vivo e utilizzabile il diritto
dell’antichità. Nel periodo comunale compaiono:
Le corporazioni (associazioni di mestiere)
• Gli statuti cittadini, che regolano la vita urbana
•
IL MEDIOEVO: UN’EPOCA SAPIENZALE:
Il Medioevo è de nito un’epoca perché il sapere - compreso quello giuridico - era
“sapienzale”
sapients,
concentrato nelle mani dei in particolare dei giuristi. Essi avevano il compito di studiare,
conservare e adattare la scienza del diritto alle esigenze del loro tempo. il passaggio dall’età
Da questa fase storica nascono importanti contrasti concettuali che segnano
antica alla società moderna e che costituiranno la base dell’evoluzione del diritto europeo. Tra le
principali dicotomie troviamo: Età Moderna (dal 1700 in poi)
Con la Rivoluzione francese, nasce lo Stato moderno e si a erma l’importanza della legge scritta. Il
diritto viene organizzato in codici unici e completi, che raccolgono tutte le norme in testi sistematici. Il
Codice Napoleonico.
più noto è il Età Contemporanea (della decodificazione)
Oggi i codici, da soli, non sono più su cienti a governare una società complessa e globalizzata e si
assiste alla:
Crisi del potere giuridico rispetto a quello economico
• Nascita di una globalizzazione giuridica
• Trasformazione dei giuristi: non più solo accademici, ma giudici, protagonisti del sistema
•
Il diritto si con gura, come continua elaborazione interpretativa e adeguatamente alla realtà.
• IL DIRITTO COMUNE Corpus Iuris Civilis
= nasce con la risposta del intorno all’anno 1000 e lo studio
analizzati,
sistematico del diritto romano nelle scuole medievali. I testi Giustinianei vengono
interpretati adattati alle esigenze della società,
e dando origine a un sistema dinamico che resterà
700.
alla base dell’ordinamento giuridico europeo no al
giurista genovese Casaregis,
Secondo il il diritto comune comprende il diritto romano classico, leggi
contenute nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, tutte le interpretazioni, integrazioni e adattamenti
compiuti dai giuristi successivi. È quindi frutto dell’attività interpretativa (interpretatio): senza i giuristi, il
diritto romano sarebbe rimasto un diritto morto. 2
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Giovedì 18 settembre 2025
Chiesa
La presenza della nella storia giuridica del continente europeo è stato determinante. Dopo una
fase iniziale di vita clandestina, “nell’ombra delle catacombe”, la Chiesa esce progressivamente alla
potenza istituzionale,
luce e si a erma come una in uenzando profondamente la cultura, il diritto e la
società europea.
L’importanza del diritto in quest’epoca è tale che, accanto al potere politico, comincia ad assumere
potere economico,
centralità anche il destinato a prevalere nelle epoche successive.
La Sala delle Segnature di Raffaello Sala delle Segnature,
Un esempio simbolico del ruolo del diritto nella cultura europea è la dipinta da
Ra aello agli inizi del 1500 e oggi parte dei Musei Vaticani. Originariamente era anche sede tribunale.
Le quattro pareti rappresentano le principali categorie del sapere:
Teologia
• Filoso a
• Poesia
• Diritto (giurisprudenza)
• virtù
La parete dedicata al diritto ra gura le e la funzione del diritto come strumento capace di
ordine, giustizia e benessere.
assicurare GIUSTINIANO E TRIBONIANO
Giustiniano, diritto civile romano.
Sulla destra della parete compare in tunica viola, simbolo del
Triboniano, Corpus Iuris
Davanti a lui è inginocchiato il suo principale collaboratore nella redazione del
Civilis, dell’operazione del Digesto e delle altre compilazioni giustinianee.
Gregorio IX, decretali,
- Sul lato opposto sono ra gurati i ponte ci, tra cui nell’atto di ricevere le
diritto canonico.
fondamento del
Ne emergono due pilastri della tradizione giuridica europea:
diritto civile, Digesto;
Il fondato sul
• diritto canonico, Decretali
Il fondato sulle
•
Le tre radici dell’Europa
La cultura giuridica e politica europea deriva da tre esperienze fondamentali:
Gorgota
- —> esperienza cristiana
Acropoli ad Atene
- —> loso a greca
Campidoglio di Roma
- —> diritto romano
Questi tre elementi hanno costruito l’identità del continente e le sue istituzioni.
ALTO MEDIOEVO E BASSO MEDIOEVO
Alto Medioevo Basso Medioevo
Il Medioevo può essere distinto in due fasi: (V—X secolo) e (dal 1000 in
poi):
• ALTO MEDIOEVO = Caratterizzato da un forte arretramento culturale e giuridico. La fonte principale
consuetudine. “aspirazioni di giuridicità”,
del diritto è la Si parla di cioè un diritto di poco
strutturato, non sistematico, frammentario.
• BASSO MEDIOEVO diritto romano,
= Rinasce l’interesse per il si riferma la cultura giuridica scritta e
diritto comune,
nasce il sintesi tra diritto romano e diritto canonico.
crollo dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.),
Il Medioevo nasce dal frutto di una lunga crisi
economica, militare e politica già evidente da almeno da due secoli.
Due gure imperiali tentarono di ritardare questa crisi:
Diocleziano
• Costantino
•
Nonostante i loro interventi, l’impero non riuscì a contenere i problemi interni e le continue pressioni dei
popoli barbarici. 3
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Una testimonianza preziosa della decadenza giuridica romana proviene dallo storico Ammiano
Res Gestae.
Marcellino, autore dell’opera
L’opera Res Gestae 31 libri, battaglia di
Costituita originariamente da narra avvenimenti dal 90 d.C. al 378 d.C., anno della
Adrianopoli, GOTI.
in cui l’esercito romano subì una disfatta devastante ad opera dei Dopo questa
scon tta, la crisi imperiale divenne irreversibile.
Ammiano descrive:
- pressioni sempre più forti dei barbari ai con ni
- Incapacità dell’esercito romano di contenerli
- Pesantezza scale, causa di impoverimento dei ceti medi
- Crescente corruzione dei giudici
- Una categoria di giuristi e avvocati sempre più decaduta
LE 4 CATEGORIE DI AVVOCATI:
Ammiano o re un ritratto molto critico degli avvocati del tardo impero, distinguendo quattro categorie:
1) Avvocati rapaci , che alimentano litigi per guadagno e frequentano continuamente i tribunali.
2) Avvocati senza scrupoli
, che pur conoscendo il diritto preferiscono tacere o manipolarlo.
3) Avvocati capziosi , che complicano volutamente i processi con cavillosità.
4) Avvocati svogliati e vagabondi , che pur avendo studiato non possiedono una reale padronanza del
diritto.
Nonostante ciò, Marcellino riconosce anche i disagi e le di coltà della professione forense in un’epoca
di crisi generale.
LA LEGGE DELLE CITAZIONI (426)
Valentiniano III Legge delle Citazioni
Di fronte al caos giuridico, l’imperatore emanò la (426 d.C.) con
l’obiettivo di:
- limitare la discrezionalità dei giudici
- Fissare fonti sicure e a dabili
Secondo questa legge, nei processi si poteva citare solo l’autorità di cinque grandi giuristi romani:
Papiniano — Paolo — Ulpiano — Modestino — Gaio scarsità di avvocati e giuristi competenti,
Nel preambolo della legge evidenziava la crescente
sintomo della crisi culturale.
LA COSTITUZIONE DEL 451
Un successivo provvedimento del 451 conferma e aggrava il quadro: l’impero, devastato dalle
causidici giudici
incursioni barbariche, non riusciva più a trovare (avvocati) e competenti, capaci di
conoscere realmente il diritto e le leggi. decadimento profondo,
La professione giuridica era entrata in una fase di specchio del declino
dell’intero sistema imperiale.
DISPENSA DI ADRIANO MARCELLINO = Nel tardo Impero Romano la cultura giuridica entra
tasse alte, pressione dei barbari, impoverimento
in una fase di forte crisi. Le cause principali sono
dei ceti medi indebolimento dell’amministrazione.
e un Molti, per sopravvivere, entrano
nell’esercito.
Ammiano Marcellino, potenti
Secondo anche il sistema giudiziario è corrotto: i in uenzano i giudici e
avvocati
gli non svolgono più il loro ruolo con responsabilità. Egli descrive varie categorie di avvocati:
avidità, creano litigi per guadagno, studiano poco
quelli mossi da quelli che quelli che e quelli che
decadenza della professione giuridica.
complicano i processi. Tutto ciò mostra la
costituzioni imperiali. 451,
Il problema emerge anche nelle Nel un provvedimento a erma che, dopo le
rarissimo giudici avvocati
rovine causate dai barbari, è diventato trovare e competenti, capaci di
conoscere davvero il diritto. 4
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TEODOSIO II (438 D.C.)
Codice Teodosiano,
Nel Teodosio II si chiede perché, nonostante gli incentivi, esistano così poche
diritto civile.
persone capaci di padroneggiare il Ammette che solo “uno o due” studiosi riescono a
raggiungere una vera conoscenza della materia, perché lo studio è di cile richiede notti intere.
copia immensa librorum,
Il problema principale è la cioè l’enorme quantità di libri giuridici, spesso
confusi e contraddittori. Questo crea una condizione di “buio”, in cui giudici e avvocati non riescono più
a orientarsi. ordine e chiarezza,
Teodosio vuole riportare eliminare l’inscentia (ignoranza giuridica) e rendere
donazioni, contratti, successioni, richieste di debiti.
comprensibili gli atti fondamentali come Per
farlo si a da a funzionari competenti, anche se non sono veri giuristi.
Il declino della giurisprudenza
guerre continue, mancanza di studenti interessati al diritto, preferenza per la
La crisi è dovuta a
teologia (disciplina dominante), di coltà eccessiva dello studio giuridico, perdita di prestigio: il diritto
liberti persone di basso livello sociale.
diventa materia per e
Giustiniano,
- Per un secolo, no a manca una vera classe di giuristi. Con Giustiniano ci sarà un
buio giuridico
momento di rinascita, ma breve: pochi decenni dopo tornerà il per vari secoli.
tasse eccessive
Ammiano Marcellino descrive un Impero in forte declino: le impoveriscono i ceti medi
e molti cittadini si arruolano nell’esercito per far fronte alla pressione dei barbari.
giustizia
Anche la è corrotta: i potenti in uenzano i giudici e il sistema perde credibilità.
decadenza degli avvocati. Scauri,
- Macellino evidenzia inoltre la Solo pochi, come gli mantengono
covini,
una vita sobria e rispettabile. Altri frequentano i luoghi di inimicizie e litigi creati per ricavare
guadagni.
Ne emerge un quadro di generale disordine e perdita di integrità professionale, specchio della crisi
dell’intero Impero.
CRISI DELLA GIURISPRUDENZA NEL TARDO IMPERO: tasse
Nel tardo Impero Romano la cultura giuridica attraversa una grave crisi. Le cause principali sono
elevate, pressione dei barbari, impoverimento dei ceti medi, guerre continue scarso interesse
e
per lo studio del diritto, spesso preferendo la teologia. Molti entrarono nell’esercito per sopravvivere.
Ammiano Marcellino,
Secondo anche il sistema giudiziario è corrotto: i potenti in uenzano i giudici e
gli avvocati degenerano in varie categorie (avidità, litigi per guadagno, studio insu ciente,
Codice Teodosiano (438 d.C.),
complicazioni processuali). Nel Teodosio II denuncia la scarsa
ripristinare ordine e certezza negli atti giuridici,
conoscenza del diritto (inscientia) e cerca di come
donazioni, contratti e successioni. Per farlo si a da a funzionari dati della cancelleria, anche se non
Giustiniano,
sono veri giuristi. La mancanza di giuristi competente dura circa un secolo no a che
inaugura un breve periodo di rinascita, destinato poi a terminare per altri 4-5 secoli.
Lunedì 22 settembre 2025
PASSAGGIO DAL MONDO ANTICO AL MEDIOEVO
- Il declino dell’Impero Romano conduce al passaggio dal mondo antico romano al Medioevo. Due
Diocleziano (284 d.C. — 305
gure fondamentali i questa transizione sono gli imperatori no al
d.C.) Costantino (306 d.C. — 337 d.C.)
e no al entrambi abili militari e politici, che avviarono
importanti riforme per fronteg
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