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LEZIONE 1 – 5/3/2025

Prof. Capuzza

Legislazione previgente:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Art. 35:

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare

i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse

generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”.

Art. 41:

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,

all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Codice civile pubblicato sulla G.U. n.79 del 4 aprile 1942

Art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro.

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e

la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

L’imprenditore oggi si chiama datore di lavoro. L’iniziativa è libera, chiunque può utilizzare la

forza lavoro altrui per il proprio guadagno, ma è tenuto a adottare le misure necessarie alla

tutela della salute dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro non può essere generale e generica

ma deve essere specifica per le diverse attività.

Nel testo unico il cantiere edile è stato definito temporaneo o mobile.

La normativa è cambiata nel 1994 differenziando l’obbligatorietà dalla necessità.

Tutti i lavori sono diversi, non esistono dei rischi oggettivi e comuni, ogni volta vanno analizzati

gli specifici lavori per tutelare i lavoratori.

L’imprenditore, il datore di lavoro, deve garantire la sicurezza. Se non si ha l’esperienza

vengono utilizzate le competenze di un soggetto terzo. Dal 1942 il datore di lavoro deve fare

tutto quello che è possibile in funzione della sua esperienza o di chi coadiuva della particolarità

del lavoro e della tecnica. 1

• D.P.R. 27 aprile 1955 n.547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. È una

legge quadro che riguarda tutti gli ambienti di lavoro, dalla centrale nucleare allo studio

di un notaio.

• D.P.R. 7 gennaio 1956 n.154: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

costruzioni. È una legge specifica per le attività di cantiere.

• D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303: norme generali per l’igiene del lavoro. È una legge che

riguarda l’igiene negli ambienti di lavoro.

Direttive comunitarie: il parlamento europeo emana delle direttive e i vari stati della UE

devono recepirle.

Le norme e le leggi dei paesi membri se coinvolgono tutta l’UE devono essere uguali per tutti.

Queste direttive devono essere trasformate in legge da ogni singolo paese rispettando tutti i

principi di quella direttiva.

Si possono aggiungere norme a quelle europee, che quindi siano ancora più cogenti,

l’importante è che i principi ci siano tutti.

Alcune di queste riguardavano il miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di

lavoro:

• D.lgs. 626/1994: attuazione delle 7 direttive europee: 89/391/CEE, 89/654/CEE,

90/656/CEE, 90/268/CEE, 90/270/CEE,90/394/CEE.

È una rivoluzione nel campo della legislazione in materia di sicurezza: se fino ad allora

era sufficiente per il datore di lavoro applicare la Legge e i suoi obblighi, da ora in avanti

deve valutare i rischi della propria attività, intendendo che la sicurezza deve essere

pensata e progettata prima dell’inizio delle attività lavorative.

Prevede una struttura organizzativa per coadiuvare il datore di lavoro nella

valutazione dei rischi e nella conseguente individuazione delle misure di prevenzione

e protezione.

In un’azienda serve qualcuno che si occupa di primo soccorso e di emergenze (es.

incendi), e qualcuno che affianca il datore di lavoro; quindi, si inizia a stabilire

un’organizzazione delle aziende.

D.lgs. 494/1996: attuazione delle direttive 92/57/CEE. Riguardante le prescrizioni

● minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Introduce

obblighi e responsabilità per il Committente (soggetto per il quale l’opera viene

realizzata, pubblico o privato), ad esempio nella scelta dell’impresa. Potrebbero

esserci rischi di interferenza e quindi vengono introdotte 2 nuove figure:

CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Si occupa di redigere

- il Piano di Coordinamento, documento che si occupa di gestire le interferenze sul

cantiere.

CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. Deve

- verificare che il Piano di Coordinamento venga rispettato dalle imprese.

2

Il D.lgs. 81/2008 del 9 aprile, Testo Unico sulla Sicurezza, entra in vigore il 15 maggio 2008.

Ha abrogato le norme precedenti (esistono ancora ma sono tutte unite nel testo unico):

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

● D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;

● D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;

● D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;

● D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

● D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

● D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;

● art. 36 bis, co. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223

● artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123

Si divide in titoli da I a XIII:

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Titolo II - LUOGHI di LAVORO

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V - SEGNALETICA di SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo VIII - AGENTI FISICI

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE

Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE

OSPEDALIERO E SANITARIO

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il D.lgs. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, a

tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

In passato i lavoratori autonomi non avevano obblighi di sicurezza.

Titolo I: i soggetti coinvolti, detti soggetti alla norma con responsabilità a catena in materia di

salute e sicurezza sul lavoro

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o

senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto, che presta la sua attività

● per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione;

● 3

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

● l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione

● professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,

agenti chimici, fisici e biologici;

i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;

● il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive

● modificazioni (lavori socialmente utili a tempo determinato).

Datore di lavoro (in materia di salute e sicurezza sul lavoro): Il soggetto titolare del rapporto

di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e

di spesa.

All’interno di un’azienda il datore di lavoro non è detto che sia il titolare dell’azienda. Se questo

delega un compito e quindi le responsabilità a qualcun altro a volte è necessario conferirgli il

potere decisionale e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano

i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui

quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo

di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale

degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Dipende dalle dimensioni dell’azienda, non sempre è obbligatorio.

Preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri

gerarchici funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Sul luogo specifico di lavoro verifica che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Non è

obbligatorio nominarlo (implica che sia un soggetto terzo) ma deve essere individuato (può

essere anche il datore di lavoro nelle piccole imprese). La vigilanza presuppone la costanza

nell’attività, quindi, deve essere un soggetto sempre presente.

Datore di lavoro, dirigente e preposto sono soggetti alle norme di sicurezza, quindi sono

responsabili in caso di infortuni e decessi sul lavoro (omicidio colposo: non è stato

volontario ma si è responsabili). Il lavoratore non avrebbe responsabilità verso gli altri

lavoratori, a meno che da parte sua una mancanza possa contribuire a creare un danno agli

altri lavoratori.

4

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza

durante il lavoro.

Soggetto per conto dei lavoratori deve verificare che le norme siano rispettate in cantiere, che

sia stata fatta la corretta valutazione dei rischi e che rappresenta i lavoratori nei casi in cui

quest’ultimi volessero richiedere al datore di lavoro alcune attività di sicurezza che non sono

state prese in considerazione. Deve essere eletto dai lavoratori, ma i lavoratori potrebbero

anche non eleggerlo. In questo caso vengono nominati dei rappresentanti che hanno

estrazione sindacale, RLST, l’azienda ha comunque un suo rappresentante ma che viene

dall’esterno. Quindi non c’è l’obbligo della nomina ma è un diritto dei lavoratori. Se i lavoratori

non esercitano questo diritto, il datore di lavoro è tenuto a segnalarlo all'Ispettorato del Lavoro,

che provvede a informare gli organismi paritetici, i quali nominano il rappresentante territoriale

per ciascuna impresa.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: Insieme delle persone, sistemi e mezzi

esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi

professionali per i lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP): Persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore

di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’RSPP è obbligatorio (necessario un corso e dei requisiti, non è necessaria la laurea basta il

diploma), può essere anche il datore di lavoro (corso di formazione più breve), altrimenti è un

soggetto interno o esterno. Nelle piccole aziende servizio e responsabile coincidono, ove siano

necessarie più persone una di queste è il responsabile mentre gli altri sono gli addetti.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: Persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e

protezione.

Addetti all’emergenza: I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Obbligo che ce ne sia almeno un addetto al primo soccorso ed uno alle emergenze. La norma

dice un numero sufficiente ovvero in modo tale che ce ne sia sempre uno presente.

Medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e

per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. 5

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute

e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali

e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La norma dice che bisogna tenere conto se un lavoratore ha l’idoneità per quella specifica

mansione che viene rilasciata dal medico competente (possiede una serie di titoli, tra cui il più

importante è quello di essere medico del lavoro). Tutto il processo si chiama sorveglianza

sanitaria e poi il medico competente deve collaborare anche nella valutazione del rischio

come ad esempio il rischio biologico. La sicurezza sul lavoro non può essere una competenza

globale, in alcuni casi la norma dice che gli RSPP di alcune attività devono essere interni (ad

esempio in una centrale nucleare).

Prima del D.lgs. 626 queste figure non esistevano.

Titolo I: obblighi del Datore di lavoro

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di

● valutazione dei rischi. Non può delegare la valutazione dei rischi, può avere la

consulenza del RSPP, ma la responsabilità del risultato della consulenza è sempre sua

ai fini del testo unico (infatti non esistono nel testo unico sanzioni solo del RSPP), non è

vero dal punto di vista penale;

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

● (RSPP): deve sempre essere fatta dal datore di lavoro.

Il testo unico è una norma a carattere penale (sono presenti violazioni e prescrizioni). Quando

un organo di vigilanza rileva una violazione al testo unico, dà una prescrizione e

contemporaneamente trasmette al magistrato la violazione resta in attesa dell’adempimento

della prescrizione. L’organo di vigilanza torna dopo 15 giorni nel luogo di lavoro, verificato

l’adempimento viene ammesso al pagamento di una sanzione (ammenda) che il datore di

lavoro deve pagare per non essere perseguibile penalmente. Se viene pagata l’organo di

vigilanza comunica al magistrato che è stato sanato il reato penale pagando l’ammenda.

Titolo I: obblighi del Datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e

dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei

● casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei

rischi di cui all'art. 28 (in attività particolari non c’è l’obbligo);

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

● prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione

dell'emergenza;

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui

● all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento

spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il

6 preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria

attività;

nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni

● degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Le condizioni vengono decise

dal medico competente mentre il datore di lavoro deve avere garanzia che il lavoratore

abbia delle capacità a seguito della formazione. Il Testo Unico all’art. 37 dice che la

formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori ed è una formazione specifica. Per quanto

riguarda la formazione non codificata è il datore di lavoro che deve decidere come farla

attraverso un soggetto competente con redazione di un verbale di formazione e

addestramento che lo attesta;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI),

● sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,

ove presente;

Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

● adeguate istruzioni e specifico addestrament

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saryrosce di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione del cantiere e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Capuzza Vittorio.
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