Diritto del lavoro
Diritto del contratto individuale di lavoro
Una particolarità di questa materia è la compressione dell'autonomia contrattuale. L'inderogabilità della norma lavoristica trae la sua ratio dall'esigenza riconosciuta dal legislatore di tutelare il contraente più debole (lavoratore subordinato) rispetto al contraente più forte che in ragione della sua forza contrattuale imporrebbe le proprie condizioni all'altro contraente.
Il diritto del lavoro è sempre stato caratterizzato da una compressione dell'autonomia contrattuale delle parti e dall'intervento della fonte eteronoma nel contratto. L'integrazione del contratto ad opera della legge (art. 1374 CC) costituisce uno strumento importante nel diritto del lavoro.
Questa inderogabilità del diritto del lavoro rispetto al diritto civile dei contratti si è evoluta nel tempo, quindi l'inderogabilità non è una regola assoluta:
- Nel diritto del lavoro si è raggiunta una maggiore flessibilità e quindi un arretramento della norma inderogabile.
- Nel diritto civile, specularmente, si è vista una riduzione dell'autonomia delle parti con l'introduzione di norme inderogabili a tutela del contraente più debole (evoluzione inversa rispetto a quella del diritto del lavoro).
La norma inderogabile continua a caratterizzare la materia, che si fonda infatti ancora sullo statuto protettivo del lavoratore subordinato → non di qualunque lavoratore, solo quello subordinato.
Il lavoro è molto più ampio rispetto alla sola figura di quello subordinato, ci sono anche i lavoratori autonomi. Questo statuto protettivo viene adottato solo a quelli subordinati.
La subordinazione
Il concetto di subordinazione non identifica soltanto una tipologia contrattuale, ma identifica anche i confini applicativi dello statuto protettivo, della disciplina del contratto. Con la rivoluzione industriale non nasce il lavoro, ma nasce il lavoro prestato con subordinazione. Inizialmente il legislatore crea un sistema di tutele per proteggere il contraente più debole.
Le proposte sulla subordinazione sono state diverse nel corso del tempo: inizialmente troviamo un criterio sociale ed economico → riflette l'origine storica della materia, si propone di individuare il lavoratore subordinato nel lavoratore della grande industria, facendo leva sulla debolezza socio-economica.
Ma quando un lavoratore è debole? Dipende da mille fattori, ma soprattutto non è un concetto giuridico. Se storicamente il lavoratore subordinato corrispondeva al lavoratore operaio della grande industria, quel concetto non alludeva a un criterio giuridico, ma sociale e quindi impreciso. Non solo, la figura del lavoratore subordinato non è una figura monolitica, al suo interno vi è un grande sistema di produzione: si può avere l'operaio dell'industria, ma vi sono anche i lavoratori subordinati, gli ingegneri ecc... Ci sono tante declinazioni di intensità di subordinazione. Inoltre, quella debolezza socioeconomica non la riscontriamo più nella stessa misura di un secolo fa. Quindi, a fine '800 / primi '900, si cerca un nuovo criterio giuridico che identificasse questo particolare contratto di lavoro.
Un civilista (Ludovico Barassi) identifica un concetto di subordinazione che verrà esportato in tutto il mondo. Ludovico Barassi identifica la subordinazione nell'elemento dell'eterodirezione, non come nelle altre tipologie contrattuali con l'oggetto dell'attività, ma con la modalità con cui quella attività viene eseguita.
Questa modalità consiste nello svolgere la prestazione osservando le direttive per l'esecuzione della prestazione impartite dal creditore della prestazione (datore di lavoro). Il lavoratore subordinato assume quindi l'obbligazione di sottostare alle direttive impartite dall'altro contraente, assume l'obbligazione di trovarsi in soggezione rispetto al potere del datore di lavoro di dirigere la prestazione. Oggetto dell'obbligazione non è l'esecuzione dell'attività, ma di eseguirla secondo le istruzioni impartite. Fino a quando il contraente non impartisce le istruzioni, il lavoratore non potrà adempiere alla sua obbligazione.
Quindi si crea una situazione particolare: l'adempimento di uno dipende dall'esercizio dei poteri dell'altro. Il lavoratore si obbliga dietro retribuzione a svolgere un'attività diretta da altri. L'elemento che caratterizza il lavoro subordinato è la disponibilità del lavoratore: egli deve mettersi a disposizione del creditore che deve poi dirigere questa attività. La messa a disposizione non riguarda l'individuo, ma solo quella parte di energie funzionali all'esecuzione della prestazione. La soggezione che connota la subordinazione non è una soggezione personale, ma è oggetto di un'obbligazione contrattuale del lavoratore → non può andare oltre l'oggetto del contratto.
Questi confini sono mobili perché le attività possono essere diverse. Recependo quell'elaborazione teorica ci dà la definizione di lavoratore subordinato. Nel CC la nozione si riferisce al contraente, non al contratto. Questa scelta è facilmente spiegabile con l'ideologia che ha pervaso il codice del '42. Si definisce il lavoratore come “collaboratore dell'imprenditore” per negare il conflitto di interessi che esiste tra i due contraenti.
Con l'art. 2094 si ricava la definizione di subordinazione: è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Cose importanti:
- L'elemento dell'eterodirezione è stato recepito nell'art. 2094 attraverso questa espressione: “sotto la direzione”.
- Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di scambio, retto dal principio di corrispettività: da un lato l'obbligo di prestare l'attività rispettando le direttive (obbligazione lavorativa), dall'altro vi è l'obbligazione retributiva.
Analisi dell'art. 2094 CC
- Mediante retribuzione → È un contratto a titolo oneroso: il lavoro gratuito è legittimo? Vi sono delle ipotesi di volontariato, ma per le restanti ipotesi di lavoro gratuito subordinato si inverte l'onere della prova: sta al datore di lavoro dimostrare la particolare finalità familiare, amicale, religiosa che giustifichi la gratuità della prestazione. Con l'effetto che se l'onere della prova si inverte, si presume che in assenza di questa prova, il lavoro sia titolo oneroso. Se manca la giustificazione si presume che il contratto sia a titolo oneroso, è al datore di lavoro che spetta di provare questa gratuità.
- Collaborazione → Indica una relazione tra lavoratore e datore che però non è esclusiva del lavoro subordinato. L'art. 409 n.3 del codice di procedura civile individua le famose collaborazioni coordinate e continuative assoggettandole al rito del lavoro (sul piano processuale) nelle quali il lavoratore autonomo collabora in maniera continuativa con il committente. Esempio: il lavoratore autonomo esegue il lavoro non essendo eterodiretto, ma se quella prestazione si ripete nel tempo, quel rapporto di lavoro autonomo tende a dare vita a una collaborazione coordinata e continuativa. Questo ci dice che anche i rapporti di lavoro autonomo possono implicare una collaborazione, a condizione che questa collaborazione non finisca per trasformarsi in eterodirezione.
- Lavoro intellettuale o manuale
- Dipendenza → Anche questo elemento non serve molto a distinguere lavoro autonomo o subordinato perché vi sono diversi significati di dipendenza. Se c'è un soggetto che è eterodiretto significa che il datore è titolare del potere di dirigere quel lavoratore. L'art. 2104 c.c. stabilisce al secondo comma che il prestatore di lavoro deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai suoi collaboratori dei quali gerarchicamente dipende. Ciò comporta anche l'inserimento del lavoratore all'interno di una struttura gerarchica dell'impresa. Nella maggioranza dei casi il datore di lavoro è una persona giuridica e che quindi vede ripartiti al suo interno i diversi poteri all'interno di una gerarchia. Il lavoratore subordinato non si obbliga a finire un'opera finita, non ha obbligazioni di risultato → l'adempimento come si misura? Il criterio del tempo funge da parametro di misurazione della prestazione.
- Sotto la direzione → Eterodirezione: è un criterio relativo in base al livello professionale del lavoratore e all'evoluzione del mercato del lavoro. Nei paesi più sviluppati l'economia si fonda meno sull'industria e più servizi e nel momento in cui aumentano i livelli di competenza professionale, il criterio dell'eterodirezione si sfuma sempre più.
Metodo di qualificazione del rapporto: subordinazione o autonomia?
Uno dei grandi problemi è il metodo di qualificazione quando l'eterodirezione non è così manifesta, non emerge o non può essere provata. Effetti di questo problema:
- Se questi rapporti vengono collocati nell'area della subordinazione scattano regole e discipline che aumentano il costo del contratto,
- se invece il rapporto è collocato nell'area dell'autonomia non scattano tali regole e discipline e il contratto costa di meno all'azienda.
Quindi vi è convenienza economica a spostare i rapporti nell'area dell'autonomia e contemporaneamente difficoltà nell'accertamento dell'eterodirezione.
Bisogna ritornare all'inderogabilità della norma lavoristica. Dal momento che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è connotato dalla presenza della norma inderogabile, le parti non possono autonomamente qualificare il rapporto di lavoro come autonomo o subordinato. Dobbiamo quindi vedere se la subordinazione c'è davvero.
La volontà delle parti ha una portata limitata, non ha alcuna rilevanza laddove quella volontà formale sia smentita dal comportamento materiale delle stesse parti. Bisogna vedere se le parti hanno dato vita a un rapporto di lavoro autonomo o subordinato → è il comportamento materiale che assume valore negoziale. Art 1362 CC che in tema di interpretazione dei contratti afferma che uno dei criteri è il comportamento complessivo delle parti anche dopo la conclusione del contratto.
Il contratto di lavoro subordinato non richiede nessun requisito di forma: può essere stipulato anche attraverso comportamenti concludenti. Perché? Il legislatore non richiede alcuna forma per il contratto di lavoro subordinato, in quanto diversamente le parti potrebbero sottrarsi all'applicazione dello statuto protettivo semplicemente non conformandosi al requisito formale imposto dalla legge per il contratto di lavoro subordinato.
Cosa accade nei casi dubbi?
- Se l'eterodirezione c'è → contratto di lavoro subordinato.
- Se l'eterodirezione non c'è → contratto di lavoro autonomo.
Il nostro codice accoglie un'impostazione bipolare del lavoro:
- Art. 2094 definisce la subordinazione
- Art. 2222 definisce il contratto d'opera (autonomo) qualificandolo in base all'assenza della subordinazione.
Il contratto di lavoro autonomo non ha la subordinazione. Il concetto di eterodirezione in positivo definisce la subordinazione, in negativo l'autonomia. Può accadere che un lavoro nato genuinamente come autonomo possa diventare subordinato quando aumenta l'intensità e nasce eterodirezione.
Come si prova l'eterodirezione
Cosa accade se l'eterodirezione viene nascosta? Se le parti hanno voluto occultare le prove della subordinazione non faranno notare che vi è eterodirezione.
Quale metodo di qualificazione usare?
- Classico o sussuntivo → prende il nome dall'operazione logico giuridica della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Noi stiamo parlando però di quei casi in cui l'elemento cardine, identificativo, che è l'eterodirezione, non è manifesta: utilizzando questo metodo questi rapporti sarebbero tutti qualificati come autonomi, in vista dell'impostazione bipolare del codice e sarebbe sufficiente occultare l'esercizio dei poteri da parte del datore di lavoro. Noi dobbiamo andare oltre quello si vede, per applicare regole di tutela dove la tutela serve. Allora la giurisprudenza del lavoro utilizza un metodo diverso di qualificazione.
- Tipologico → La giurisprudenza dominante utilizza questo metodo, su un giudizio di approssimazione della fattispecie astratta alla realtà concreta. Bisogna vedere ciò che si manifesta nella pratica, si tratta di un procedimento logico inverso rispetto al primo, in questo caso è la fattispecie astratta che viene identificata in base alla realtà sociale con l'effetto che la fattispecie astratta viene ad assumere il significato che quella fattispecie assume nella realtà concreta. Ciò si applica quando l'eterodirezione non è manifesta, altrimenti il problema non si pone.
La giurisprudenza elabora alcuni indici: primari e secondari.
- Primari → identificano la subordinazione: prescrizioni impartite dal datore di lavoro, sottoposizione a regole aziendali ecc.. inutilizzati
- Secondari/sussidiari → molto utilizzati: l'inserimento nell'organizzazione d'impresa, orari costanti e regolari, utilizzazione degli strumenti di proprietà del datore di lavoro, modalità di calcolo della retribuzione, continuità della prestazione, esclusività dell'impegno del lavoratore.
Il metodo tipologico si risolve in un giudizio di bilanciamento: non è detto che questi indici secondari siano tutti presenti in quel rapporto. Il giudice mette sul piatto della bilancia quali sono gli indici sussidiari che fanno propendere per l'autonomia e quali invece che fanno propendere per la subordinazione. È soltanto alla fine di tutto questo discorso, laddove applicando il metodo tipologico, gli indici sussidiari non indichino una determinata tipologia di rapporto subordinato, è solo in questo caso che la giurisprudenza applica la volontà cartolare, formale dichiarata dalle parti. È solo all'esito di questa operazione, laddove permanga incertezza, si darà adito alla volontà formale delle parti → l'efficacia della volontà delle parti è residuale.
Esercitazione
Il sig. Marino Delfino è un esperto nuotatore che ha conseguito il brevetto di istruttore di nuoto sei anni orsono, ed è stato campione regionale di stile libero. Nel novembre del 2018 il sig. Delfino è stato contattato dal sig. Giovanni Rana, Amministratore Unico della Tonic S.r.l., per svolgere l'attività di istruttore di nuoto nella piscina in Via del Mare gestita dalla Tonic S.r.l.
Il rapporto veniva subito formalizzato in un "contratto di lavoro autonomo" sottoscritto in data 15 novembre 2018, nel quale le parti non davano alcuna indicazione circa la durata del rapporto ma prevedevano la facoltà di recesso con preavviso di giorni 30.
Nel contratto l'oggetto della prestazione lavorativa era così descritto "programmazione, organizzazione e svolgimento - presso la piscina di Via del Mare - di corsi di nuoto di vario livello destinati ad adulti, composti da almeno tre lezioni giornaliere di 50 minuti l'una, allo scopo di consentire alla Tonic di offrire un'ampia scelta di corsi".
Da allora il sig. Delfino ha lavorato presso la Tonic, secondo le seguenti modalità.
- Il sig. Delfino lavorava cinque giorni alla settimana per 8 ore al giorno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e veniva compensato con una somma di Euro 20,00 all'ora corrisposta dalla Tonic.
- Nel mese di agosto il sig. Delfino non lavorava perché la Piscina era chiusa; l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi veniva periodicamente concordato generalmente con una riunione mensile dal Sig. Delfino con il Sig. Giovanni Rana.
- Tutto l'abbigliamento e le attrezzature usate dal sig. Delfino (accappatoio, tuta, ciabatte, cuffie, attrezzi per ginnastica dei bagnanti, salvagenti ecc.) erano forniti dal medesimo, mentre la Tonic predisponeva i programmi e gli esercizi dei corsi di nuoto da svolgere.
- Di norma, almeno un paio di volte al giorno il sig. Giovanni Rana si recava in piscina, intrattenendosi per qualche minuto per salutare gli istruttori e gli allievi presenti ai quali talvolta domandava come andava il corso.
- Nel quinquennio di attività è capitato 6 volte che il sig. Delfino si assentasse per sopravvenuti motivi personali o di salute. In questi casi: una volta sono state annullate le lezioni (con grandi proteste degli allievi); 3 volte il sig. Delfino ha trovato un sostituto (un amico istruttore) e due volte la Tonic ha reperito un "supplente".
- Nel citato periodo il sig. Delfino ha conseguito la laurea in Scienze Motorie e ha svolto anche occasionalmente l'attività di istruttore di pesca subacquea presso un altro Centro Sportivo, facendo altresì il bagnino ad agosto per uno stabilimento balneare.
In data 20 gennaio 2020 il sig. Delfino incontrava il sig. Rana, il quale gli anticipava che il 31 gennaio sarebbe terminata la gestione della Piscina di Via del Mare, per il che la collaborazione si sarebbe conclusa. Successivamente, in data 25 gennaio 2020, il sig. Delfino riceveva una raccomandata con la quale la Tonic formalizzava la cessazione della collaborazione. Il Sig. Delfino si rivolge ad un avvocato di fiducia per chiedere un parere su quanto accaduto.
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