Diritto del lavoro
Presupposti del diritto del lavoro
Si parla di presupposti del diritto del lavoro, poiché il diritto del lavoro ha una preparazione sia dal punto di vista giuridico sia sociale. Si devono creare le condizioni giuste affinché il legislatore scriva le leggi sul lavoro.
Il primo presupposto è quello dell’abbandono dello stato liberale in cui il potere era nelle mani di una sola persona che non concede diritti. Inoltre, era dal punto di vista giuridico basato su un concetto estraneo al diritto del lavoro quale il principio di neutralità dei pubblici poteri: chi detiene il potere rimane neutrale all’interno del conflitto sociale, anche se non esploso. Questo avviene per il principio di eguaglianza formale (tutti sono uguali, nessuno necessita dell’aiuto dello stato).
Nel diritto del lavoro il potere non è detenuto dai pochi, siamo in democrazia e si basa sull’uguaglianza sostanziale, ossia sull’idea che non si nasce uguale per cui lo stato deve intervenire. Si arriva così allo stato sociale.
L’emanazione della costituzione è stata quindi la risposta giuridica al clima di tensione dello stato liberale. La nostra costituzione ha introdotto dei valori del tutto contrari allo stato liberale. Nel momento in cui viene emanata la costituzione vengono messe le basi per la nascita del diritto del lavoro: i principi di sicurezza sociale, ossia quei principi che si basano su due presupposti:
- Lo stato intervenga a farsi carico di bisogni del cittadino
- Lo stato deve consentire la realizzazione dei bisogni del cittadino, giuridicamente se lo stato fa fronte ai bisogni delle persone, rende esse libere
Lo stato sociale è degenerato nel corso del tempo, non consentendo sempre di realizzare i bisogni del cittadino, anche perché questi bisogni sono aumentati a dismisura facendo disporre allo stato due tipi di aiuto:
- Assistenza: intervento dello stato per chi verte in una condizione di bisogno
- Previdenza: intervento dello stato nel sostegno dei lavoratori (pensioni)
Nel corso del tempo questi due settori si sono mischiati e mentre prima l’assistenza e la previdenza collaboravano, ora non hanno più i fondi neanche per loro per cui ognuno pensa a se stesso. Oltre alla degenerazione dovuta ai fattori interni allo stato, c’è stata una degenerazione dovuta all’UE, in quanto non mette allo stesso livello gli stati membri, cosa che in realtà dovrebbe essere alla base dell’UE. Lo stato sociale ha quindi grossi limiti, ma i cittadini hanno i propri limiti in quanto come si suole dire “l’occasione fa l’uomo ladro”.
Evoluzione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è un diritto che nasce nel momento in cui si creano le condizioni sociali, politiche affinché possa il legislatore predisporre una normativa che è indirizzata alla tutela del legislatore. Questo diritto risente di quelle che sono le variabili politiche e sociali di un paese. Nel tempo, esso ha visto profonde trasformazioni perché si è spostato il baricentro del diritto del lavoro, da un punto di vista politico.
Dal punto di vista sistematico, per arrivare al diritto del lavoro, bisogna passare per passaggi intermedi, e giuridicamente quello che è la madre del diritto del lavoro è la legislazione sociale poiché precede il diritto del lavoro nel tempo e perché pone le basi giuridiche per la realizzazione dei principi della sicurezza sociale. Anche la legislazione sociale può essere suddivisa secondo tre diversi periodi:
- Periodo preunitario: è caratterizzato dalla nascita delle società di mutuo soccorso. Ci interessa perché è la prima struttura che attua una tutela delle condizioni del lavoro, anche se è una struttura del tutto privatistica. Esse sono associazioni su base volontaria che hanno il compito di fornire assistenza economica nel momento in cui si verificano delle condizioni avverse per la vita del lavoratore (es. incidente sul lavoro). Questi fondi venivano prelevati da un fondo comporto da una quota che ogni lavoratore associato doveva versare all’entrata.
- Periodo unitario: inizia ad intervenire lo stato e si iniziano a vedere le società di mutuo soccorso in modo negativo, perché appunto ancora privatistiche. È una fase di mezzo tra privatistico e statale.
- Periodo corporativo: la legislazione sociale conosce una rapida diffusione dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ma solo in un secondo momento, in quanto inizialmente è lo spirito di tipo liberale che anima il regime corporativo e quindi lo stato si tiene in disparte (principio di neutralità). Da una cultura liberista passa ad una cultura di tipo statalista, segnano un grosso sviluppo della legislazione sociale, in quanto lo stato supera la dimensione privatistica dell’assistenza e della previdenza facendosene carico. Il regime corporativo, cade nel 1944, quindi in corrispondenza della nascita della costituzione.
Si caratterizzano perché per la prima volta vedono l’intervento dello stato nella questione sociale, ossia il rapporto tra capitale e lavoro.
Nel diritto del lavoro, il lavoro ha una considerazione diversa a seconda dell’epoca storica. Nel diritto romano, esisteva la schiavitù, anch’essa come forma di lavoro, giuridicamente inquadrata come locatio hominis, ossia un contratto che aveva per oggetto la persona. Accanto alla locatio hominis, che riguardava gli schiavi, c’erano altre due figure: quella dell’uomo libero, e quella di chi svolgeva autonomamente il proprio lavoro, rispettivamente locatio operarum (locazione di opere, che aveva per oggetto del contratto l’attività che viene svolta dalla persona) e locatio operis (locazione di opera).
La distinzione tra locatio operarum e loctio operis, noi ce la riportiamo dietro anche oggi. L’attività dedotta in contratto (il lavoro subordinato) è la locatio operarum, la locatio operis non concerne il diritto del lavoro, ma il diritto commerciale.
Nel periodo medievale, è caratterizzato dall’esistenza delle corporazioni, associazioni che vedono al loro interno la presenza contemporanea dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il rapporto di lavoro che si instaura è regolamentato solo in parte dai soggetti privati, e in parte dallo stato (situazione ibrida). Ai giorni nostri, in diritto del lavoro si affronta la locatio operarum, cioè del contratto che ha per oggetto una o più attività reiterate nel tempo.
Il lavoro può essere guardato sia in dimensione giuridica, sia in dimensione economica. Dal punto di vista economico, si intende per lavoro tutte quelle attività che sono dirette alla produzione di beni o servizi, che possono essere di tipo manuale o intellettuale e che vanno a soddisfare i bisogni delle persone. Dal punto di vista giuridico, si parla di lavoro come attività che è fatta oggetto di una normativa all’interno di una relazione giuridica tra due soggetti (datore di lavoro e lavoratore).
Storicamente questa relazione giuridica nasce dopo la rivoluzione industriale grazie al clima politico, sociale e culturale. Il diritto del lavoro si basa sui principi di libertà e di uguaglianza, tra datore di lavoro e lavoratore. Con l’annessione del diritto del lavoro al diritto privato, esso cessa di essere una normativa speciale. Pur entrando a far parte di questo ordinamento, conserva delle sue peculiarità, perché la regolazione normativa tra le parti, parte dalla consapevolezza che le parti del rapporto del lavoro non sono affatto uguali. Questo comporta che quel complesso di norme e le garanzie che le norme stabiliscono, non può essere decisa dalle parti.
In un regime liberale, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro porta ad un gioco a ribasso. C’è una grossa concorrenza all’interno del mercato del lavoro, da dove deriva la debolezza del lavoratore o datore di lavoro, che economicamente, socialmente e contrattualmente ha un peso molto rilevante. Il lavoratore dal suo lavoro trae il sostentamento quindi non ha una libertà di scelta dell’offerta come nella compravendita. Questo fa sì che questa relazione che si instaura, di tipo giuridico, e che nasce da un contratto, sia diversa da qualsiasi altro contratto (es. diritto privato: parla dell’uguaglianza dei singoli contraenti e quindi della libertà di regolare i prezzi).
Il diritto del lavoro ha come obiettivo quello di ristabilire una posizione di parità tra i due soggetti, attraverso:
- Improntando la sua attività normativa a quello che viene chiamato il principio del favor laboratoris, ossia in caso di incertezza, prevale l’ipotesi più favorevole al lavoratore.
- Il legislatore porrà in essere tutta una serie di normative che hanno una precisa caratteristica: sono inderogabili, che non possono essere cambiate, in quanto la regolamentazione del rapporto tra soggetti non può essere lasciata al libero arbitro delle parti.
- Associazioni sindacali
Questo rapporto di lavoro, disciplinato da tutta una serie di tutele, di garanzia, etc, è stabilita da una parte dalla normativa statale, dall’altra dalla contrattazione collettiva, che costituisce, quest'ultima, peculiarità del diritto del lavoro.
Sviluppo e flessibilità nel diritto del lavoro
Il mondo è cambiato nell’ambito del diritto del lavoro, in quanto si è partiti da una situazione in cui stante questo disquilibrio tra le parti, il legislatore ha posto delle norme inderogabili che ha costituito un’ossatura della struttura del diritto del lavoro molto rigida. Il primo periodo del diritto del lavoro prende il nome di garantismo rigido: la normativa è fatta da norme imperative inderogabili.
Questa fase iniziale verrà poi superata e il primo cambiamento si verifica a metà degli anni 70, a causa di interventi di modificazioni all’interno sia del sociale che del mercato del lavoro che portano ad esigenze di tipo diverso, un esempio ne è la forte espansione del settore terziario quando fino a quel momento quello più importante era il settore industriale. Inoltre, iniziano ad essere introdotte le nuove tecnologie e inizia a diffondersi la globalizzazione. Questi fattori portano l’emergere di fenomeni di disoccupazione, il quale porta cambi di prospettiva, passando dal garantismo rigido al periodo dell’emergenza: emergenza perché si verificano queste situazioni che creano forti disagi nell’ambito del lavoro, e questi disagi porteranno degli interventi d’emergenza da parte dello stato; saranno interventi di tampone nelle problematiche.
Il capitale è nelle mani del datore di lavoro. Il diritto del lavoro si è evoluto perché sono intervenuti fattori che hanno determinato un cambiamento che ha avuto ripercussione nello stesso mercato del lavoro. Il cambiamento si può attribuire ad una serie di fattori:
- Sviluppo del terziario
- Femminilizzazione nel mercato del lavoro
- L’innovazione tecnologica
- Globalizzazione
Questo ha determinato il passaggio da una fase “di garantismo rigido”, ad una fase (anni 70) il periodo dell’emergenza: si ritrova a far fronte ad una serie di problematiche, in cui si sviluppano leggi che si sovrappongono tra di loro costituendo così problematiche. Tale periodo cambia anche la prospettiva del sindacato, perché mentre nel garantismo il sindacato difendeva posizioni individuali sanciti da norme inderogabili, mentre nel periodo successivo quelle problematiche fanno emergere un nuovo fenomeno, ovvero la disoccupazione. Quindi il sindacato si ritrova a far fronte ad una tematica che potrebbe sfuggirgli di mano, ed è per questo che deve mettersi a collaborare con lo stato stesso, dando vita alla concettazione.
Queste problematiche che emergono negli anni 90 determinano un ulteriore cambiamento all’interno sia del mercato che del diritto del lavoro; per cui si fa strada una terza situazione, ovvero la flessibilità: è un termine generico, può essere intesa in modi differenti in base agli interessi che ci sono in gioco, nel senso che, per esempio, la globalizzazione impone delle scelte imprenditoriali diverse e si ritiene che una flessibilizzazione della normativa potesse far fronte all’emergenze che si erano prospettate nel mondo del lavoro. La flessibilizzazione può avere più significati a seconda di chi li interpreta e chi li vive. Ad esempio, per un lavoratore può essere una cosa buona, nel senso che se ha ore di lavoro flessibili che gli consentono di avere una vita più piacevole e non trascurare i suoi interessi, il lavoratore sta meglio. Ma se noi ci mettiamo dal punto di vista del datore di lavoro vuol dire assumerlo quando vuole, farlo lavorare quando vuole e licenziarlo quando vuole, ed è questa la cosa che il datore di lavoro vuole raggiungere.
La flessibilizzazione viene portata avanti in due modi:
- Modo HARD: in modo forte attraverso un’abolizione delle normative di tutela oppure attraverso la cancellazione del principio del favor lavoratoris che invece prima aveva improntato su di sé tutta la normativa;
- Modo SOFT: attraverso l’uso della contrattazione collettiva, ovvero il sindacato si accorda con lo stato o i datori di lavoro per rendere le tutele del lavoratore meno rigide; chiamata soft perché il sindacato rappresentando l’interesse dei lavoratori e in qualche modo il lavoratore entra in questo processo di flessibilizzazione
Ovvio è che le cose non sono così semplici. La flessibilità che dura ancora oggi vede un cambiamento nel diritto del lavoro, mentre nel passato il baricentro del diritto del lavoro era dalla parte dei lavoratori, tutte le norme passate sono state emanate con quel prospettivo, nel periodo della flessibilizzazione sempre di più vengono considerate le compatibilità socio-economiche: cioè l’interesse dell’impresa per sintetizzarlo, quindi qualcuno ha voluto dire che quello che una volta era il diritto del lavoro è diventato poi il diritto dell’impresa. Si apre così uno scenario nuovo che ha portato delle modifiche sia al momento dell’incontro tra domanda e offerta del lavoro e sia nella costituzione giuridica del rapporto del lavoro e sia nel momento dell’esecuzione del rapporto.
Questo cambiamento ha determinato anche un cambiamento nel concetto di subordinazione; come vedremo il nostro diritto del lavoro regola la formazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore ma una relazione giuridica che da parte del lavoratore è subordinata. L’attenuazione della subordinazione, che è un elemento tipico del rapporto di lavoro, è dovuta ad un ulteriore fattore, ovvero alla progressiva introduzione delle nuove tecnologie, per cui compiti che un tempo erano esclusivamente manipolativi diventano cognitivi; che purtroppo da un lato portano disoccupazione (macchine che prendono il posto del lavoratore) e dall’altro lato però attenuano quel vincolo di subordinazione, di dipendenza che era tipico del rapporto subordinato. Per cui si crea una situazione abbastanza strana, nel senso che i lavoratori subordinati sono meno subordinati e i lavoratori autonomi da un certo punto di vista diventano più subordinati, ovvero il diritto del lavoro era nato per un ideal tipo di lavoratore, ovvero l’operaio della grossa impresa industriale, quindi un lavoratore subordinato e un lavoratore che lavorava a tempo pieno e indefinito. Con la flessibilizzazione questo tipo di lavoratore non è più così diffuso come lo era al tempo del garantismo rigido, perché questo periodo ha portato all’uso di strumenti contrattuali che sono diversi rispetto al contratto tipico e creano lavoratori diversi all’ideal tipo (es. lavoratore con contratto determinato, part-time ecc.).
Tutti tipi di lavoratori che sono definiti di tipo precario. Si crea così una situazione stranissima così che il mercato del lavoro si divide in due parti:
- Insiders: Quelli che erano i lavoratori a tutela dei quali nasce il diritto del lavoro, sono gli insiders, ovvero gente all’interno di un circuito che comunque delle tutele;
- Outsiders: ovvero lavoratori precari.
Quindi la situazione si capovolge, gli insiders che prima erano in maggioranza oggi sono i privilegiati, godono di contributi e contratti a tempo determinato. Questo ha determinato un grosso dibattito all’interno della dottrina, soprattutto al concetto di subordinazione.
La legge dello Statuto dei lavoratori che è la legge più importante in materia di diritto del lavoro e del diritto sindacale, si è proposto di ribattezzarlo statuto del lavoro perché quella legge va a tutelare soggetti che ad un certo punto di vista hanno bisogno di tutele più di altri. Uno statuto che va a tutela per chi si trova in una situazione diversa da quella dei lavoratori.
La stessa Europa ha preso posizione su questa tematica e ha elaborato un concetto di FLEX SECURITY: sicurezza flessibile, significa globalizzazione della flessibilità con sicurezza sociale. Con sicurezza sociale intendiamo interventi per appagare i bisogni del cittadino affinché lo stesso si trovi in una situazione di libertà e di godimento. Oggi come oggi ci troviamo di fronte ad un diritto del lavoro e a un diritto sindacali cambiati profondamente. Il sindacato ancora oggi versa in una posizione di estrema debolezza e le norme del diritto del lavoro sono flessibilizzate.
Il diritto del lavoro tutela il lavoro subordinato. Non sappiamo molto sulla subordinazione ma sappiamo del lavoratore subordinato, e ce lo dice il codice civile con l’art.2094: qualifica come prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante la corretta funzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Le caratteristiche di questo lavoratore sono:
- Collaborazione
- L’onerosità; quando si obbliga a prestare lavoro dietro una retribuzione
- Subordinazione: alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il concetto di subordinazione può avere un duplice significato: subordinazione in senso tecnico.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti diritto del lavoro
-
Appunti Diritto del lavoro
-
Appunti lezioni Diritto del lavoro, 1 semestre
-
Appunti