Diritto del lavoro a.a. 2015/2016
Il diritto del lavoro è quella parte dell’ordinamento giuridico che regola le relazioni di lavoro.
Definizioni e ruoli
- Rapporto: ciò che si instaura tra due soggetti a seguito di un contratto (datore di lavoro – lavoratore).
- Lavoro: spendita di energie psico-fisiche di un soggetto verso un altro in cambio di una remunerazione.
- Lavoratore: situazione giuridica soggettiva passiva. Egli è colui che offre le proprie energie psico-fisiche in cambio di una retribuzione (presta la sua opera intellettuale o manuale alla dipendenza del datore di lavoro e sotto la sua direzione o lavora in proprio senza essere contrattualmente legato all’imprenditore tramite i vincoli del lavoro subordinato – lavoratore autonomo); non esiste un lavoro gratuito, per tutto il resto si tratta di attività di volontariato.
- Datore di lavoro: situazione giuridica soggettiva attiva. Egli è il detentore dei mezzi della produzione, che ha come obiettivo la produzione ed il profitto.
Parti del diritto del lavoro
- Diritto del rapporto individuale del lavoro: parte del diritto del lavoro che attraverso le regole disciplina il contratto di lavoro nel rapporto datore-lavoratore (contratto – rapporto bilaterale e corrispettivo con diritti ed obblighi).
- Diritto del mercato del lavoro: concerne le regole mediante le quali si cerca di avvicinare domanda di lavoro ed offerta di lavoro.
- Diritto sindacale: insieme di regole che disciplinano le relazioni collettive dei lavoratori (sindacati ed organizzazioni datoriali).
- Diritto della sicurezza sociale: le modalità con cui uno Stato attua la tutela dei cittadini in condizioni di bisogno.
- Previdenza sociale: è un ramo della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore per i suoi bisogni (trattamenti pensionistici ed assicurazioni).
- Assistenza sociale: es. assegno sociale per gli over 65 anni.
Lo scopo del diritto del lavoro è equiparare il potere tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Il costo del lavoro non è costituito solo dai costi diretti, ma anche dalle tutele garantite al lavoratore.
Fonti del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è regolato sia da fonti eteronome (provenienti da un soggetto differente dal destinatario delle fonti; es. Costituzione, leggi, regolamenti) che da fonti autonome (norme provenienti dallo stesso soggetto che è destinatario delle norme); inoltre, si basa su fonti multilivello, per cui ci saranno fonti nazionali e fonti sovranazionali.
La funzione fondamentale del contratto collettivo è quella di regolare le condizioni dei rapporti di lavoro individuale, di stabilire le regole da applicare, ad es. la retribuzione. La fonte eteronoma ha efficacia generalizzata; quando il contratto si applica a tutti i lavoratori che appartengono alla categoria di riferimento del contratto. La fonte autonoma ha efficacia soggettiva limitata, cioè è applicabile soltanto agli aderenti della stipula del contratto.
Storia del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è frutto di stratificazioni di leggi diverse; le norme del diritto di lavoro costituiscono sempre la risposta ad una esigenza del contesto storico di riferimento (interpretazione delle norme - evolutive). Il lavoro subordinato è sorto alla fine dell’800, come conseguenza del lavoro nelle fabbriche. Il lavoro subordinato è noto come diritto di fonte contrattuale collettiva (concordare le tariffe, cioè la retribuzione).
Codice civile libro V del 1942 regole di fondo del diritto di lavoro: ideologia fascista del lavoro, dopo la 2° Guerra Mondiale. Interpretazione evolutiva: il rapporto fra il lavoratore ed il datore di lavoro è un rapporto in contrasto. Interessi del lavoratore: retribuzione dignitosa e condizioni lavorative migliori, eque. Interessi del datore di lavoro: maggiore profitto – minimizzare le condizioni di sicurezza ed i costi dei salari.
Negli anni ’50 venne messo al centro il lavoro e la tutela del soggetto più debole, il lavoratore. L’ideologia fascista del lavoro negava il contrasto di interessi tra datore e lavoratore collaborazione tra le parti, per raggiungere un interesse comune: la produzione nazionale.
Il lavoratore possiede soltanto le energie psico-fisiche ed è tanto più debole quanto più le sue funzioni sono fungibili, cioè si tratta di funzioni elementari, ripetitive. Questa situazione si chiama “disparità di potere contrattuale”.
Nel 1948 entra in vigore la Costituzione: l’art. 1 pone al centro i diritti del lavoratore; Art. 41 datore di lavoro. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione il legislatore si è dovuto adattare alle norme costituzionali – interpretazione evolutiva (il lavoratore viene messo al centro – viene capovolto completamente lo scenario). Il lavoratore è bisognoso di tutela anche dalla Carta Costituzionale. I primi 4 articoli della Costituzione parlano di lavoro e lavoratore; soltanto l’articolo 41 è dedicato al datore di lavoro. Dall’art. 35 all’art. 41 (7 articoli) si parla di diritti specifici del lavoratore efficacia precettiva: norma applicabile così com’è sui soggetti senza mediazione del legislatore.
Dagli anni ’50 agli anni ’70 (primi 20 anni della Costituzione) legislazione speciale protettiva per i lavoratori. Legge 1949: introduce in Italia il collocamento pubblico (monopolio pubblico di collocamento, esercitata dalle istituzioni pubbliche fino agli anni ’90 – divieto di esercizio di soggetti privati della pratica). Legge n° 230 del 1962: possibilità di assumere a tempo determinato – convenienza per i datori di lavoro. Sanzione: conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Legge 604 del 1966: introduce in Italia il principio di giustificazione del licenziamento (indicazione del legislatore delle ragioni giustificatrici); la sanzione prevista è indennitaria, ovvero il datore deve pagare un indennizzo al lavoratore secondo misura prevista dal legislatore.
Il codice civile trattava allo stesso modo (in nome della parità del contratto di lavoro – dal regime fascista) sia il recesso che le dimissioni Art. 2118 c.c. recesso unilaterale (licenziamento) e bilaterale (dimissione) del lavoratore.
Cosa successe nel 1970? Periodo protettivo del lavoratore (ascesa) periodo crescente dell’economia e ascesa del lavoratore (boom economico) – spartiacque col passato (periodo dei sindacati) e famosa rincorsa salari-prezzi.
Tutele crescenti – apice statuto dei lavoratori “legge 300 del 1970” statuto dei diritti dei lavoratori: intreccia le tutele individuali con le tutele collettive (si rafforzano vicendevolmente). Datore di lavoro (poteri): potere direttivo; potere di controllo; potere di disciplinare o sanzionatorio: licenziamento. Art. 18 statuto dei lavoratori: limita i poteri dei datori di lavoro, in tema di licenziamenti illegittimi (reintegrazione). Sanzione di reintegrazione: in caso di licenziamento illegittimo – principio della stabilità del posto di lavoro.
Dal 1970 in poi il diritto del lavoro non ha più svolto una funzione esclusiva per i diritti al lavoratore: tutela del rapporto di lavoro – tutela del mercato del lavoro (si sposta l’asse). Infatti, con il tempo il diritto del lavoro ha svolto una funzione di “diritto di compromesso” tra esigenze produttive e tutela del lavoratore.
Anni ‘70 – crisi del settore siderurgico da una parte, rivoluzione tecnologica dall’altra (terza rivoluzione industriale). Perdita dei posti di lavoro sostituzione dei posti di lavoro con le macchine: disoccupazione (problemi strutturali). Il diritto del mercato del lavoro è nato proprio negli anni ’70: con la crescente disoccupazione. Inizialmente fu denominata “legislazione d’emergenza”, in seguito si comprese che le problematiche sarebbero divenute strutturali.
Un livello troppo elevato di tutela dei diritti del lavoro nel rapporto individuale è controproducente e una soluzione da adottare (in realtà non è così) è ridurre le tutele del rapporto individuale per l’incentivazione dell’occupazione. Uno degli istituti presi di mira è quello dei licenziamenti: aumentare la flessibilità in entrata (contratti flessibili) e in uscita del mercato di lavoro (riduzione della tutela contro il licenziamento illegittimo).
Dalla seconda metà degli anni ’70 fino ad oggi:
- Leggi speciali dei lavoratori: es. i contratti di lavoro flessibili.
- Esigenze della produzione e dei lavoratori all’interno del mercato.
Contrapposizione: tutela del rapporto – tutela del mercato del lavoro. I veri problemi derivano dalla globalizzazione dei mercati, dalla rivoluzione informatica, ecc. Le attività produttive tendono a spostarsi in Paesi che garantiscono condizioni di “maggiore convenienza” economica. Flessibilità in entrata: dare al datore di lavoro una vasta gamma di contratti su cui poter scegliere.
Flessibilità in uscita: nel 2012 è stata ridotta l’applicabilità dell’art.18 sul diritto di lavoro Reintegrazione (Legge Fornero) La reintegrazione è rimasta in atto soltanto per i licenziamenti con motivi discriminatori (sesso, religione, età, lingua, ecc.). Sono molto rari perché devono essere dimostrati dal lavoratore. Ci sono alcuni settori dove sono stati incrementate le tutele dei lavoratori saluta e sicurezza sui posti di lavoro.
Stratificazione delle fonti
Il diritto del lavoro sta diventando sempre meno stabile: stratificazione delle fonti in più livelli:
- Statale: ciò che studiamo nella disciplina in oggetto.
- Sovranazionale: a livello mondiale (diritto dell’UE) - Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL); organizzazione dell’ONU, aderiscono quasi tutti i Paesi. Vi sono convenzioni e raccomandazioni (molto generiche) Soft law (diritto morbido) e hard law (leggi nazionali). Per avere efficacia devono essere ratificate come leggi ordinarie dello stato, sennò non si possono applicare sanzioni (es. divieto di lavoro minorile e parità di diritti tra uomo e donna).
- Sub-statale: diritto regionale del lavoro; legge Costituzionale n°3 del 2001. Per il mercato del lavoro la disciplina viene dettata sia dallo Stato (principi fondamentali), ma le regioni possono scegliere la disciplina di dettaglio. Dal 1997 con il Trattato di Amsterdam Norme dell’UE: es. salute e sicurezza sul lavoro, parità retributive tra uomini e donne, ecc. Gli Atti normativi non vincolano i cittadini ma gli Stati devono recepire i contenuti delle direttive leggi ordinarie per l’efficacia: sanzioni per i Paesi che non rispettano le scadenze.
Solo in due periodi si sono concentrate attività normative comunitarie in materia di politica sociale. Seconda metà degli anni ’70 per tutelare i lavoratori in caso di crisi aziendali (insolvenza del datore di lavoro); Anni ’90 Trattato di Maastricht 1992 (direttiva sul contratto a termine – part time – discriminazioni sul lavoro). In seguito, negli ultimi 15 anni, c’è stato un “blocco dell’attività normativa comunitaria” in materia di politica sociale. Trattato di Nizza 2000: Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con efficacia vincolante per gli stati membri. Sono stati garantiti diritti quali: diritto di lavorare in condizioni sane, eque e dignitose; principio di giustificazione del licenziamento.
Trattato di Lisbona 2007 “Trattato di riforma” - modifica il trattato sull'UE. Rispetto al precedente Trattato, abolisce i "pilastri", rafforza il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso l'attribuzione alla Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei trattati. L’UE è dotata di un organismo giudiziario che fa valere anche ai singoli cittadini dell’UE i principi e le regole: La Corte dell’Unione Europea. Si voleva creare maggiore omogeneità possibile, in materia di lavoro per evitare fenomeni per cui le imprese si collocano in Paesi dove il livello di tutela è inferiore (DUMPING sociale).
Il Consiglio d’Europa: partecipano tutti i Paesi ed ha competenza anche in tema di lavoro – diritti umani e dei lavoratori. Può, con un grado di vincolabilità basso, fare convenzioni e raccomandazioni. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: è una carta che sancisce i diritti dell’uomo anche in tema di lavoro; La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si esprime in caso di violazione di questi diritti.
I primi contratti collettivi nacquero alla fine dell’800 come “concordati di tariffa”, facendo riferimento alla retribuzione. Il diritto del lavoro è nato grazie ai contributi dei contratti di lavoro e grazie alla giurisprudenza. La prima classificazione delle regole del diritto del lavoro è del 1942. I principi contenuti nella Costituzione (1948) inevitabilmente orientano il legislatore. La Costituzione si è fatta portatrice della “centralità del lavoro”.
Disparità contrattuale e norme
Cosa vuol dire disparità tra le parti? È la differenza tra le parti coinvolte, lo squilibrio tra le parti del rapporto individuale del lavoro. Abbiamo:
- Norme ad esecuzione differita;
- Norme immediatamente precettive (norme in materia di lavoro, direttamente applicabili ai destinatari che ne pretendono l’osservanza).
Gli articoli della Costituzione che riguardano il lavoro sono: 1,2,3,4,35,36,37,38,39,40,41,46. Analizziamo gli articoli:
Articolo 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La definizione contenuta nell’articolo è frutto di un compromesso. L’area di sinistra avrebbe voluto, infatti, che si dicesse: “l’Italia è una Repubblica fondata sui lavoratori”, marcando ancor di più il conflitto di classi. Questa posizione non fu accettata perché troppo estrema. Questo concetto è troppo ampio perché comprenda tutti i tipi di lavoro, ovviamente in cambio di una retribuzione.
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: il lavoro è presentato in maniera implicita, si rinviene il concetto di lavoro nel riferimento alle formazioni sociali, adempimenti e doveri.
Articolo 3: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese: principio di eguaglianza sostanziale. I destinatari di questo principio sono i lavoratori.
Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Proclama il diritto del lavoro, è il primo dei diritti sanciti dalla Costituzione (comma 1) e ci informa del fatto che il lavoro è sì un diritto, ma anche un dovere (comma 2).
Art. 4 comma 1: è una norma immediatamente precettiva, riconosce il diritto al lavoro come un diritto soggettivo perfetto, questo però avrebbe creato dei veri e propri obblighi in capo alla Repubblica ed era improponibile; infatti, questi tentativi fallirono e si parla di norma programmatica, che esprime più che altro una tendenza, un obiettivo più che un obbligo che l’ordinamento dovrà seguire.
Articolo 35 e seguenti: si occupano specificamente del diritto del lavoro; per quanto riguarda l’art. 35, è una norma programmatica accezione del lavoro inteso in maniera generica. Gli altri articoli vanno più nello specifico. Ad es. l’art. 36 e seguenti sanciscono una serie di diritti immediatamente “azionabili”, che si riferiscono ai lavoratori e ad una particolare categoria: i lavoratori subordinati.
L’attività lavorativa, infatti, può avere due nature:
- Subordinata: lavoratore dipendente.
- Autonoma: lavoratore autonomo.
Non esistono altri tipi di nature giuridiche sui rapporti di lavoro Parasubordinazione (tipo di lavoro che presenta caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo) non ha trovato accoglimento nel nostro ordinamento.
Il diritto del lavoro è nato per proteggere il lavoro subordinato (art.2094 – rapporto di dipendenza che si instaura tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro); soltanto in quest’ultimo caso si parla di datore di lavoro. La prima operazione è, quindi, inquadrare il lavoro subordinato oppure autonomo, perché in base alla natura cambiano completamente le regole.
Il diritto del lavoro è per la maggioranza subordinato, in quanto l’esigenza di tutela, ecc. si riferiscono solamente al lavoratore dipendente. Per il lavoro autonomo si parla di “committente” e c’è una sola regola, l’art. 2222 c.c. Nel lavoro subordinato è il legislatore che esercita un controllo sulle condizioni; nel lavoro autonomo c’è più libertà per le parti. L’autonomia fra le parti nel lavoro subordinato non è accettata perché ci sarebbe uno squilibrio, cioè le condizioni sarebbero favorevoli per il datore e sfavorevoli per il lavoratore.
Nel lavoro autonomo non interviene il legislatore (es. liberi professionisti, tassista, ecc.) - dal 2003 legge delega “Biagi” d.lgs. n.276 disciplinò gli aspetti della legge delega. Co.Co.Co. (Collaborazione coordinata e continuativa). Non vi è totale autonomia lavori autonomia speciali.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto del lavoro
-
Diritto del lavoro - Appunti
-
Diritto del lavoro - Appunti
-
Appunti Diritto del lavoro